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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 53412 dell'anno 2022 vertente
tra
Avv. Massimo (c.f. elettivamente Pt_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla via Anapo n. 29, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. attore
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_2 in Firenze alla via Ricasoli n. 32, presso lo studio dell'Avv.
Filippo Pempori che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuto
(c.f. , elettivamente domiciliato CP_2 CodiceFiscale_3 in Piaggine (SA) alla Strada Provinciale Cervati n. 24, presso studio dell'Avv. Emilio Prinzo che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuto
(c.f. , elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_4 domiciliata in Firenze alla via Ricasoli n. 32, presso lo studio dell'Avv. Gianpaolo Rizzo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 20 giugno 2024 le parti hanno così precisato le conclusioni:
Avv. Massimo IZ
“Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni altra eccezione e deduzione:
a) accertare e dichiarare la simulazione attraverso l'utilizzo di somme provenienti dal debitore esecutato, o di soggetti a questi legati per ragioni comunque violative dell'art. 571 c.p.c., degli atti relativi alla partecipazione all'esecuzione immobiliare n.
470/2016, e, nel particolare, al decreto di trasferimento emesso dal
Tribunale di Roma, trascritto in data 10/03/2020 con registro particolare 19905, registro generale 27633, rep. 1814 del
17/02/2020;
b) accertare e dichiarare, secondo quanto emergerà in istruttoria anche a mezzo di informativa raccolta presso Banca d'Italia e Guardia di Finanza, in materia di antiriciclaggio, la illecita provenienza delle somme utilizzate dalla IG.ra per la Controparte_3 partecipazione all'asta e l'aggiudicazione dell'immobile di cui in oggetto;
ovvero
c) accertare e dichiarare che le somme utilizzate dalla IGnora
[...] per la partecipazione all'asta e l'aggiudicazione del CP_3 bene in oggetto sono riferibili ai IGnori e/o, anche CP_2 in alternativa, al IG. CP_1
d) accertare e dichiarare la titolarità delle somme di cui al contratto preliminare di vendita come facenti capo ai IGg.ri CP_2
e/o ;
[...] CP_1
e) per l'effetto, anche in via subordinata, e qualora, nel rispetto dei diritti del promissario acquirente venga data CP_4 esecuzione alla compravendita dell'immobile di Largo dell'Olgiata n.
15, Isola 40, come sopra indicato, disporsi il pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 311.000,00, così aggiornata rispetto al credito sopra indicato, ovvero della somma che verrà più correttamente quantificata in corso di causa, dettando le opportune modalità nei confronti del depositario fiduciario per
l'attribuzione.”
CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
a) in via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibili le domande attoree, ovvero improcedibile l'azione posta in essere dall'Avv.
Massimo IZ, per inosservanza del disposto di cui all'art. 617
c.p.c.;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. e, per l'effetto, CP_1 disporne l'estromissione;
c) in via principale e nel merito, rigettare le domande attoree poiché inammissibili ovvero, in ogni caso, infondate sia in fatto che in diritto;
d) sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., condannando per
l'effetto l'Avv. Massimo IZ alla corresponsione di un importo a titolo di risarcimento danni, determinato in via equitativa, in favore del Sig. ; CP_1
e) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, spese generali,
IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto
Avv. Filippo Pempori, il quale si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibili o comunque tardive le domande spiegate nell'atto di citazione, per inosservanza delle forme e dei termini relativi all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; 2) In via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande di cui all'atto di citazione siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
3) Accertata e dichiarata la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., condannare l'Avv. al pagamento di una somma Pt_1 equitativamente determinata in favore dell'Avv. a titolo di CP_1 risarcimento danni per lite temeraria;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, spese generali
15%, IVA e CAP come per legge sia del giudizio monitorio che del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avv. Emilio
Prinzo che si dichiara all'uopo antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”
Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa e reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
a) rigettare tutte le domande formulate dall'Avv. Massimo IZ con
l'atto di citazione, siccome inammissibili e/o nulle e/o infondate in fatto e in diritto;
b) condannare l'Avv. Massimo IZ al risarcimento del danno in favore della Sig.ra per lite temeraria ex art. 96 Controparte_3
c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario.”
FATTO E DIRITTO
1. L'Avv. Massimo IZ ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma i IGg.ri ed Controparte_3 CP_2 CP_1 esponendo:
- di essere creditore nei confronti dei IGg.ri e CP_1 dell'importo di € 267.505,56 oltre accessori e spese CP_2 successive, così provvisoriamente quantificato dal Tribunale di
Milano all'esito del giudizio civile n. 180/2022 R.G.;
- che il IG. era proprietario di un immobile sito in CP_2
Roma, Largo dell'Olgiata n. 15, piano T-1-2-SI int. 3 (riportato al catasto fabbricati di Roma al foglio 38, particella 78, sub. 503, zona censuaria 6, categoria A/7, Classe 8, consistenza 22 vani) che, sottoposto ad esecuzione immobiliare, era stato aggiudicato in favore della IG.ra e il relativo decreto di Controparte_3 trasferimento era stato trascritto sull'immobile de quo in data
10/03/2020, con registro particolare 19905, registro generale n.
27633;
- che con contratto preliminare di compravendita a ministero del
Notaio di Roma, trascritto in data 05/07/2022, la Persona_1 IG.ra aveva promesso la vendita dello stesso Controparte_3 immobile in favore della IG.ra al prezzo convenuto di CP_4
€ 1.600.000,00, dei quali € 320.000,00 già depositati a mezzo bonifico bancario eseguito su c/c del Notaio rogante con impegno allo svincolo in favore della parte venditrice;
- che all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. nei confronti dei IGg.ri e CP_2 CP_1 gli stessi erano risultati impossidenti, incapienti, inaggredibili e, comunque, impossibilitati a soddisfare, neppure in minima parte, il credito vantato dall'odierno attore;
- che la IG.ra , figlia di e nipote Controparte_3 CP_1 del debitore esecutato si era aggiudicata l'immobile CP_2 de quo al prezzo di Euro 975.000,00 provocando dubbio, se non certezza che le somme utilizzate per la partecipazione all'asta fossero state in realtà fornite dallo stesso debitore esecutato (in violazione così della giurisprudenza formatasi sulla portata dell'art. 571 c.p.c.), ovvero dal IG. (legato CP_1 all'esecutato da vincoli di parentela) con provvista illecita, atteso che, per un verso, l'impossidenza accertata e documentata dei IGg.ri e induceva ad ipotizzare Parte_2 CP_1
l'utilizzo di denaro non altrimenti tracciabile e, per altro verso, la giovanissima età della aggiudicataria induceva Controparte_3 a ritenere, a monte, una attività fraudolenta posta in essere dagli stessi in danno dei creditori;
- che era preciso interesse e diritto dell'odierno attore cautelare l'ulteriore passaggio di denaro in favore di , nella Controparte_3 certezza che il corrispettivo della compravendita di cui sopra sarebbe stato, nella realtà, in tutto o in parte riversato nella disponibilità dei IGg.ri e quali CP_2 CP_1 finanziatori della IG.ra CP_3
- che l'accertamento dell'illegittimo trasferimento del denaro ovvero dell'illecita provenienza della provvista utilizzata per le operazioni di partecipazione all'asta avrebbe comportato l'annullamento del trasferimento dell'immobile aggiudicato, con le conseguenze del caso, anche con riferimento alla declaratoria e all'accertamento, seppure in via subordinata, della titolarità delle somme dovute alla IG.ra relative alla Controparte_3 compravendita di cui sopra.
Tutto ciò esposto l'attore ha quindi formulato le domande riportate in epigrafe.
Con tre separate comparse difensive tutte depositate in data 21 ottobre 2022 si sono costituiti in giudizio CP_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
Tutti e tre i convenuti hanno eccepito in via pregiudiziale e di rito l'inammissibilità o comunque la tardività delle domande spiegate nell'atto di citazione, per inosservanza delle forme e dei termini relativi all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.
2. I tre convenuti hanno contestato anche nel merito la fondatezza delle domande avversarie chiedendone il rigetto e la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni per responsabilità Pt_1 aggravata ex art. 96 c.p.c.
2.1 in particolare ha rappresentato che, pur non CP_1 sussistendo astrattamente alcun impedimento normativo alla sua partecipazione alla vendita all'incanto disposta nell'ambito della procedura esecutiva n. 470/2016 R.G.E. del Tribunale di Roma promossa a carico di non aveva comunque preso parte alla CP_2 suddetta procedura neppure indirettamente, così come mai aveva corrisposto somme alla figlia al fine di consentire Controparte_3
a quest'ultima l'aggiudicazione del bene esecutato.
2.2 a sua volta ha negato ogni suo coinvolgimento CP_2 nell'operazione di acquisto all'asta dell'immobile de quo in favore della nipote . Controparte_3
2.3 Anche quest'ultima ha escluso di aver raggiunto accordi simulatori con gli altri due convenuti e di aver da loro ricevuto denaro, sostenendo, al contrario, di essersi autonomamente procurata la provvista per l'acquisto dell'immobile aggiudicatosi all'asta. In proposito la IG.ra ha dedotto che: essa convenuta Controparte_3 aveva stipulato con il Sig. un contratto di associazione CP_5 in partecipazione con cui era stato previsto il versamento da parte di quest'ultimo della somma di € 97.500,00 sul conto fiduciario del
Notaio di Milano, con espressa previsione che tale Persona_2 somma sarebbe stata utilizzata dalla Sig.ra per CP_3 presentare la propria offerta per l'acquisto dell'immobile de quo; contestualmente, i Signori e avevano già dato incarico Pt_3 CP_6 ad una società iscritta all'albo della Banca d'Italia ex art. 106
TUB, la IS & RG S.p.A., di acquistare, tramite un contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare, il credito di titolarità della Do Bank S.p.A. quale creditore procedente ed ipotecario di primo grado nella citata esecuzione immobiliare;
intervenuta l'aggiudicazione a favore della Sig.ra Controparte_3 in base agli accordi intercorsi la IS & RG S.p.A., non in proprio ma così come finanziata dai Sig.ri e aveva Pt_3 CP_6 autorizzato la stessa aggiudicataria Sig.ra a procedere con CP_1 il saldo prezzo per l'acquisto dell'immobile tramite accollo del debito di € 800.000,00; la Sig.ra ottenuto il Controparte_3 decreto di trasferimento e la piena titolarità e proprietà dell'immobile in questione, al fine di rimborsare il creditore ipotecario e remunerare tutti i finanziatori coinvolti nell'operazione come previsto, aveva chiesto ed ottenuto un mutuo ipotecario di € 994.475,00 dalla concedendo a Controparte_7 garanzia ipotecaria l'immobile sito in Roma Largo dell'Olgiata n.15 piano T 1-2 SI int. 3; la struttura dell'operazione posta in essere dalla convenuta con il coinvolgimento di vari soggetti finanziatori, rendeva evidente che la rivendita nei confronti della Sig.ra
[...]
non integrava nessun atto dispositivo in danno di alcuno. CP_4
3. In corso di causa l'Avv. ha introdotto un procedimento Pt_1 cautelare chiedendo il sequestro giudiziario, nei limiti del proprio credito di Euro 311.000,00, della somma depositata presso il Notaio
di Roma in relazione al contratto preliminare di Per_1 compravendita stipulato tra la IG.ra e la IG.ra Controparte_3
. CP_4
All'udienza del 25 ottobre 2022 fissata per la decisione sulla richiesta di sequestro l'Avv. ha dichiarato di rinunciare alla Pt_1 domanda cautelare per sopravvenuto disinteresse dovuto alla intervenuta stipulazione del contratto definitivo di compravendita che ha comportato lo svincolo della somma che era stata depositata presso il Notaio a titolo di caparra relativa al preliminare. Per_1
All'esito della suddetta udienza è stata quindi dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda cautelare.
Il giudizio di merito è invece proseguito con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale senza l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti dall'attore.
All'udienza del 20 giugno 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito delle note di trattazione scritta, hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
********
4. In via pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni di rito sollevate dai tre convenuti circa l'inammissibilità delle azioni proposte dall'attore.
4.1 Quest'ultimo ha agito in giudizio anzitutto per accertare e dichiarare la simulazione degli atti relativi alla partecipazione alla procedura esecutiva R.G.E. n. 470/2016 promossa a carico di ed, in particolare, del decreto di trasferimento con CP_2 il quale il Tribunale di Roma ha definitivamente trasferito alla IG.ra quale aggiudicataria della vendita Controparte_3 all'incanto, l'immobile pignorato sito in Roma, Largo dell'Olgiata
n. 15, piano T-1-2-SI int. 3, riportato al catasto fabbricati di
Roma al foglio 38, particella 78, sub. 503, zona censuaria 6, categoria A/7, Classe 8, consistenza 22 vani.
Al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione di simulazione promossa dall'Avv. è bene premettere che la vendita forzata, Pt_1 realizzando congiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processo giurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario), costituisce un'ipotesi del tutto sui generis di trasferimento coattivo, che si distingue dall'espropriazione per pubblica utilità per la diversità degli scopi: da una parte, conseguire una somma di denaro per destinarlo coattivamente al soddisfacimento di un credito non onorato e, dall'altra, procurare un bene ad un estraneo alle vicende del credito stesso a fronte del versamento, da parte di lui, del corrispettivo più equo possibile in relazione alle circostanze. Si tratta, in definitiva, di un istituto complesso, che possiede tuttora una
«doppia natura», affine alla vendita solo per gli effetti, invece propria del processo per la struttura. Ed infatti, nonostante le analogie dal punto di vista economico tra la vendita forzata e la vendita volontaria, la differenza è invece sensibile dal punto di vista giuridico, non potendo assimilarsi la vendita forzata all'incontro di due volontà negoziali, quali si estrinsecano nel contratto di compravendita, visto che - al contrario - essa si articola nell'incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell'acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall'organo giurisdizionale che procede alla vendita. La vendita forzata partecipa della natura pubblicistica del procedimento, all'interno del quale si inserisce. Pertanto la vendita forzata non
è altro che un (sub)procedimento che si inserisce nel processo esecutivo, il cui nucleo essenziale è costituito dalla combinazione tra un provvedimento dell'organo esecutivo ed un atto giuridico unilaterale di natura privata (offerta del terzo acquirente).
Tale connotazione non rende affatto immediatamente esperibili, riguardo alla vendita forzata, le azioni a presidio della validità della vendita negoziale o volontaria. Si deve piuttosto di volta in volta verificare se, accanto agli effetti sostanziali della vendita forzata (IGnificativamente disciplinati dal codice civile ai suoi artt. 2919 ss.), si colleghino o meno deroghe all'ordinaria disciplina del contesto indiscutibilmente processuale in cui si inserisce la vendita forzata medesima.
Ora, nel silenzio degli artt. 2922 e ss. cod. civ. sull'applicabilità alla vendita forzata della tutela offerta ai creditori dall'azione di simulazione ex artt. 1414 e ss. c.c. si deve propendere per l'inapplicabilità di siffatta disciplina che appare incompatibile con la natura e la struttura stessa della vendita coattiva, che – come sopra evidenziato - non promana dall'incontro di due volontà negoziali, ma si articola nell'incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell'acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall'organo giurisdizionale che procede alla vendita.
Ed invero la simulazione del decreto di trasferimento presupporrebbe il perfezionamento di un accordo simulatorio tra l'organo esecutivo e il privato offerente che, tuttavia, non è neanche astrattamente configurabile, salvo ipotizzare un comportamento palesemente contra legem dell'autorità giudiziaria preposta al procedimento esecutivo.
In particolare l'interposizione fittizia di persona, prospettata dall'Avv. , postula l'imprescindibile partecipazione Pt_1 all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due
(contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta (cfr. Cass. 21/10/2024 n.
27189). Nel caso di specie si dovrebbe ipotizzare che il giudice dell'esecuzione, aderendo all'accordo tra l'interposto (destinatario del decreto di trasferimento) e l'interponente, disponga il trasferimento del bene in capo a quest'ultimo con un separato provvedimento dissimulato che sarebbe radicalmente nullo o addirittura inesistente se privo di pubblicazione.
Attesa l'impossibilità di configurare già in astratto la simulazione del decreto di trasferimento appare evidente l'inammissibilità dell'azione proposta dall'Avv. Pt_1
4.2 All'inammissibilità della domanda di simulazione del decreto di trasferimento consegue l'inammissibilità anche delle successive domande connesse finalizzate ad accertare, da un lato, l'illecita provenienza e la riferibilità ai Sig.ri e/o CP_2 CP_1
delle somme utilizzate dalla Sig.ra per la
[...] Controparte_3 partecipazione all'asta (e la successiva aggiudicazione) e, dall'altro, il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento della somma di euro 311.000,00 su quanto versato dalla IG.ra CP_4 alla IG.ra in occasione della stipulazione del Controparte_3 contratto preliminare di compravendita tra di loro concluso.
4.2.1 Rispetto all'accertamento sulla provenienza delle somme utilizzate dalla IG.ra per l'acquisto Controparte_3 dell'immobile, trattandosi di accertamento strumentale all'azione di simulazione rivelatasi inammissibile, non sussiste un concreto interesse ad agire dell'Avv. che nulla potrebbe rivendicare Pt_1 in ordine a quanto ormai definitivamente incamerato dalla procedura esecutiva all'esito della suddetta vendita forzosa e verosimilmente ormai ripartito tra i creditori.
In proposito si deve evidenziare che il processo esecutivo eIGe la stabilità dei suoi atti che è garantita - sul piano formale - dal sistema chiuso delle relative impugnazioni e dalla preclusione anche sostanziale derivante dal mancato o dal vano esperimento delle medesime (cfr. Cass. 02/04/2014 n. 7708). Il sistema processuale, in definitiva, non può consentire neppure in astratto la sopravvivenza di pretese di tutela dagli effetti pregiudizievoli dei suoi atti al di fuori delle azioni tipiche a tanto destinate. Ora, non risulta che con i rimedi processuali tipizzati il creditore procedente ed i creditori intervenuti abbiano messo in discussione la legittimità della procedura esecutiva R.G.E. n. 470/2016 promossa a carico di almeno sotto il profilo della provenienza CP_2 delle somme utilizzate dalla IG.ra per l'acquisto Controparte_3 dell'immobile pignorato. Tali censure non possono, quindi, essere tardivamente sollevate dall'odierno attore che, così facendo, si sottrarrebbe, peraltro, al contraddittorio con i creditori beneficiari delle somme incamerate all'esito della vendita forzata.
4.2.2 L'inammissibilità dell'azione di simulazione proposta dall'attore preclude inoltre a quest'ultimo la facoltà di rivendicare pretese creditorie sul corrispettivo pagato dalla IG.ra alla IG.ra in occasione del contratto CP_4 Controparte_3 preliminare e della successiva compravendita intervenuta in corso di causa. Peraltro l'azione di simulazione non è stata estesa al contratto preliminare di compravendita stipulato tra la IG.ra e la IG.ra rispetto al quale Controparte_3 CP_4 CP_1
e devono ritenersi terzi estranei al pari dell'Avv. CP_2
che certamente non è legittimato a chiedere il pagamento, Pt_1 direttamente in suo favore, del corrispettivo dovuto al promittente venditore.
In definitiva tutte le domande proposte dall'odierno attore devono ritenersi inammissibili.
5. Le spese processuali, anche della fase cautelare svoltasi in corso di causa, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 in considerazione del credito di euro 311.000,00 rivendicato dall'attore e tenuto conto della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa. Dette spese devono essere distratte in favore dei difensori di ciascun convenuto che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari. Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto dai tre convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Massimo IZ nei confronti di ed ogni altra Controparte_3 CP_2 CP_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande proposte dall'attore;
- condanna l'attore a rifondere a , Controparte_3 CP_2 ed le spese processuali liquidate per ciascun CP_1 convenuto in complessivi euro 13.852,00 per compensi professionali (di cui euro 2.623,00 per la fase cautelare ed euro 11.229,00 per il procedimento di merito) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dei rispettivi difensori.
Roma, lì 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
X SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta nel registro generale per gli affari contenziosi al n. 53412 dell'anno 2022 vertente
tra
Avv. Massimo (c.f. elettivamente Pt_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Roma alla via Anapo n. 29, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. attore
e
(c.f. ), elettivamente domiciliato CP_1 CodiceFiscale_2 in Firenze alla via Ricasoli n. 32, presso lo studio dell'Avv.
Filippo Pempori che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuto
(c.f. , elettivamente domiciliato CP_2 CodiceFiscale_3 in Piaggine (SA) alla Strada Provinciale Cervati n. 24, presso studio dell'Avv. Emilio Prinzo che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuto
(c.f. , elettivamente Controparte_3 CodiceFiscale_4 domiciliata in Firenze alla via Ricasoli n. 32, presso lo studio dell'Avv. Gianpaolo Rizzo che la rappresenta e difende in forza di procura in atti convenuta CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta relative all'udienza cartolare del 20 giugno 2024 le parti hanno così precisato le conclusioni:
Avv. Massimo IZ
“Voglia il Tribunale adìto, respinta ogni altra eccezione e deduzione:
a) accertare e dichiarare la simulazione attraverso l'utilizzo di somme provenienti dal debitore esecutato, o di soggetti a questi legati per ragioni comunque violative dell'art. 571 c.p.c., degli atti relativi alla partecipazione all'esecuzione immobiliare n.
470/2016, e, nel particolare, al decreto di trasferimento emesso dal
Tribunale di Roma, trascritto in data 10/03/2020 con registro particolare 19905, registro generale 27633, rep. 1814 del
17/02/2020;
b) accertare e dichiarare, secondo quanto emergerà in istruttoria anche a mezzo di informativa raccolta presso Banca d'Italia e Guardia di Finanza, in materia di antiriciclaggio, la illecita provenienza delle somme utilizzate dalla IG.ra per la Controparte_3 partecipazione all'asta e l'aggiudicazione dell'immobile di cui in oggetto;
ovvero
c) accertare e dichiarare che le somme utilizzate dalla IGnora
[...] per la partecipazione all'asta e l'aggiudicazione del CP_3 bene in oggetto sono riferibili ai IGnori e/o, anche CP_2 in alternativa, al IG. CP_1
d) accertare e dichiarare la titolarità delle somme di cui al contratto preliminare di vendita come facenti capo ai IGg.ri CP_2
e/o ;
[...] CP_1
e) per l'effetto, anche in via subordinata, e qualora, nel rispetto dei diritti del promissario acquirente venga data CP_4 esecuzione alla compravendita dell'immobile di Largo dell'Olgiata n.
15, Isola 40, come sopra indicato, disporsi il pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 311.000,00, così aggiornata rispetto al credito sopra indicato, ovvero della somma che verrà più correttamente quantificata in corso di causa, dettando le opportune modalità nei confronti del depositario fiduciario per
l'attribuzione.”
CP_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
a) in via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibili le domande attoree, ovvero improcedibile l'azione posta in essere dall'Avv.
Massimo IZ, per inosservanza del disposto di cui all'art. 617
c.p.c.;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. e, per l'effetto, CP_1 disporne l'estromissione;
c) in via principale e nel merito, rigettare le domande attoree poiché inammissibili ovvero, in ogni caso, infondate sia in fatto che in diritto;
d) sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., condannando per
l'effetto l'Avv. Massimo IZ alla corresponsione di un importo a titolo di risarcimento danni, determinato in via equitativa, in favore del Sig. ; CP_1
e) in ogni caso, con vittoria di spese, competenze, spese generali,
IVA e CAP come per legge, con distrazione a favore del sottoscritto
Avv. Filippo Pempori, il quale si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.”.
CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) In via preliminare ed in rito, dichiarare inammissibili o comunque tardive le domande spiegate nell'atto di citazione, per inosservanza delle forme e dei termini relativi all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; 2) In via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande di cui all'atto di citazione siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
3) Accertata e dichiarata la responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., condannare l'Avv. al pagamento di una somma Pt_1 equitativamente determinata in favore dell'Avv. a titolo di CP_1 risarcimento danni per lite temeraria;
4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze, spese generali
15%, IVA e CAP come per legge sia del giudizio monitorio che del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avv. Emilio
Prinzo che si dichiara all'uopo antistatario ai sensi dell'art. 93
c.p.c.”
Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, disattesa e reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
a) rigettare tutte le domande formulate dall'Avv. Massimo IZ con
l'atto di citazione, siccome inammissibili e/o nulle e/o infondate in fatto e in diritto;
b) condannare l'Avv. Massimo IZ al risarcimento del danno in favore della Sig.ra per lite temeraria ex art. 96 Controparte_3
c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario.”
FATTO E DIRITTO
1. L'Avv. Massimo IZ ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma i IGg.ri ed Controparte_3 CP_2 CP_1 esponendo:
- di essere creditore nei confronti dei IGg.ri e CP_1 dell'importo di € 267.505,56 oltre accessori e spese CP_2 successive, così provvisoriamente quantificato dal Tribunale di
Milano all'esito del giudizio civile n. 180/2022 R.G.;
- che il IG. era proprietario di un immobile sito in CP_2
Roma, Largo dell'Olgiata n. 15, piano T-1-2-SI int. 3 (riportato al catasto fabbricati di Roma al foglio 38, particella 78, sub. 503, zona censuaria 6, categoria A/7, Classe 8, consistenza 22 vani) che, sottoposto ad esecuzione immobiliare, era stato aggiudicato in favore della IG.ra e il relativo decreto di Controparte_3 trasferimento era stato trascritto sull'immobile de quo in data
10/03/2020, con registro particolare 19905, registro generale n.
27633;
- che con contratto preliminare di compravendita a ministero del
Notaio di Roma, trascritto in data 05/07/2022, la Persona_1 IG.ra aveva promesso la vendita dello stesso Controparte_3 immobile in favore della IG.ra al prezzo convenuto di CP_4
€ 1.600.000,00, dei quali € 320.000,00 già depositati a mezzo bonifico bancario eseguito su c/c del Notaio rogante con impegno allo svincolo in favore della parte venditrice;
- che all'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. nei confronti dei IGg.ri e CP_2 CP_1 gli stessi erano risultati impossidenti, incapienti, inaggredibili e, comunque, impossibilitati a soddisfare, neppure in minima parte, il credito vantato dall'odierno attore;
- che la IG.ra , figlia di e nipote Controparte_3 CP_1 del debitore esecutato si era aggiudicata l'immobile CP_2 de quo al prezzo di Euro 975.000,00 provocando dubbio, se non certezza che le somme utilizzate per la partecipazione all'asta fossero state in realtà fornite dallo stesso debitore esecutato (in violazione così della giurisprudenza formatasi sulla portata dell'art. 571 c.p.c.), ovvero dal IG. (legato CP_1 all'esecutato da vincoli di parentela) con provvista illecita, atteso che, per un verso, l'impossidenza accertata e documentata dei IGg.ri e induceva ad ipotizzare Parte_2 CP_1
l'utilizzo di denaro non altrimenti tracciabile e, per altro verso, la giovanissima età della aggiudicataria induceva Controparte_3 a ritenere, a monte, una attività fraudolenta posta in essere dagli stessi in danno dei creditori;
- che era preciso interesse e diritto dell'odierno attore cautelare l'ulteriore passaggio di denaro in favore di , nella Controparte_3 certezza che il corrispettivo della compravendita di cui sopra sarebbe stato, nella realtà, in tutto o in parte riversato nella disponibilità dei IGg.ri e quali CP_2 CP_1 finanziatori della IG.ra CP_3
- che l'accertamento dell'illegittimo trasferimento del denaro ovvero dell'illecita provenienza della provvista utilizzata per le operazioni di partecipazione all'asta avrebbe comportato l'annullamento del trasferimento dell'immobile aggiudicato, con le conseguenze del caso, anche con riferimento alla declaratoria e all'accertamento, seppure in via subordinata, della titolarità delle somme dovute alla IG.ra relative alla Controparte_3 compravendita di cui sopra.
Tutto ciò esposto l'attore ha quindi formulato le domande riportate in epigrafe.
Con tre separate comparse difensive tutte depositate in data 21 ottobre 2022 si sono costituiti in giudizio CP_1 CP_2
e .
[...] Controparte_3
Tutti e tre i convenuti hanno eccepito in via pregiudiziale e di rito l'inammissibilità o comunque la tardività delle domande spiegate nell'atto di citazione, per inosservanza delle forme e dei termini relativi all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c.
2. I tre convenuti hanno contestato anche nel merito la fondatezza delle domande avversarie chiedendone il rigetto e la condanna dell'avv. al risarcimento dei danni per responsabilità Pt_1 aggravata ex art. 96 c.p.c.
2.1 in particolare ha rappresentato che, pur non CP_1 sussistendo astrattamente alcun impedimento normativo alla sua partecipazione alla vendita all'incanto disposta nell'ambito della procedura esecutiva n. 470/2016 R.G.E. del Tribunale di Roma promossa a carico di non aveva comunque preso parte alla CP_2 suddetta procedura neppure indirettamente, così come mai aveva corrisposto somme alla figlia al fine di consentire Controparte_3
a quest'ultima l'aggiudicazione del bene esecutato.
2.2 a sua volta ha negato ogni suo coinvolgimento CP_2 nell'operazione di acquisto all'asta dell'immobile de quo in favore della nipote . Controparte_3
2.3 Anche quest'ultima ha escluso di aver raggiunto accordi simulatori con gli altri due convenuti e di aver da loro ricevuto denaro, sostenendo, al contrario, di essersi autonomamente procurata la provvista per l'acquisto dell'immobile aggiudicatosi all'asta. In proposito la IG.ra ha dedotto che: essa convenuta Controparte_3 aveva stipulato con il Sig. un contratto di associazione CP_5 in partecipazione con cui era stato previsto il versamento da parte di quest'ultimo della somma di € 97.500,00 sul conto fiduciario del
Notaio di Milano, con espressa previsione che tale Persona_2 somma sarebbe stata utilizzata dalla Sig.ra per CP_3 presentare la propria offerta per l'acquisto dell'immobile de quo; contestualmente, i Signori e avevano già dato incarico Pt_3 CP_6 ad una società iscritta all'albo della Banca d'Italia ex art. 106
TUB, la IS & RG S.p.A., di acquistare, tramite un contratto di finanziamento destinato ad uno specifico affare, il credito di titolarità della Do Bank S.p.A. quale creditore procedente ed ipotecario di primo grado nella citata esecuzione immobiliare;
intervenuta l'aggiudicazione a favore della Sig.ra Controparte_3 in base agli accordi intercorsi la IS & RG S.p.A., non in proprio ma così come finanziata dai Sig.ri e aveva Pt_3 CP_6 autorizzato la stessa aggiudicataria Sig.ra a procedere con CP_1 il saldo prezzo per l'acquisto dell'immobile tramite accollo del debito di € 800.000,00; la Sig.ra ottenuto il Controparte_3 decreto di trasferimento e la piena titolarità e proprietà dell'immobile in questione, al fine di rimborsare il creditore ipotecario e remunerare tutti i finanziatori coinvolti nell'operazione come previsto, aveva chiesto ed ottenuto un mutuo ipotecario di € 994.475,00 dalla concedendo a Controparte_7 garanzia ipotecaria l'immobile sito in Roma Largo dell'Olgiata n.15 piano T 1-2 SI int. 3; la struttura dell'operazione posta in essere dalla convenuta con il coinvolgimento di vari soggetti finanziatori, rendeva evidente che la rivendita nei confronti della Sig.ra
[...]
non integrava nessun atto dispositivo in danno di alcuno. CP_4
3. In corso di causa l'Avv. ha introdotto un procedimento Pt_1 cautelare chiedendo il sequestro giudiziario, nei limiti del proprio credito di Euro 311.000,00, della somma depositata presso il Notaio
di Roma in relazione al contratto preliminare di Per_1 compravendita stipulato tra la IG.ra e la IG.ra Controparte_3
. CP_4
All'udienza del 25 ottobre 2022 fissata per la decisione sulla richiesta di sequestro l'Avv. ha dichiarato di rinunciare alla Pt_1 domanda cautelare per sopravvenuto disinteresse dovuto alla intervenuta stipulazione del contratto definitivo di compravendita che ha comportato lo svincolo della somma che era stata depositata presso il Notaio a titolo di caparra relativa al preliminare. Per_1
All'esito della suddetta udienza è stata quindi dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla domanda cautelare.
Il giudizio di merito è invece proseguito con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
La causa è stata istruita in via documentale senza l'ammissione degli ulteriori mezzi di prova richiesti dall'attore.
All'udienza del 20 giugno 2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti, mediante il deposito delle note di trattazione scritta, hanno precisato le conclusioni riportate in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e del termine di giorni venti per il deposito di comparse conclusionali di replica.
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4. In via pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni di rito sollevate dai tre convenuti circa l'inammissibilità delle azioni proposte dall'attore.
4.1 Quest'ultimo ha agito in giudizio anzitutto per accertare e dichiarare la simulazione degli atti relativi alla partecipazione alla procedura esecutiva R.G.E. n. 470/2016 promossa a carico di ed, in particolare, del decreto di trasferimento con CP_2 il quale il Tribunale di Roma ha definitivamente trasferito alla IG.ra quale aggiudicataria della vendita Controparte_3 all'incanto, l'immobile pignorato sito in Roma, Largo dell'Olgiata
n. 15, piano T-1-2-SI int. 3, riportato al catasto fabbricati di
Roma al foglio 38, particella 78, sub. 503, zona censuaria 6, categoria A/7, Classe 8, consistenza 22 vani.
Al fine di valutare l'ammissibilità dell'azione di simulazione promossa dall'Avv. è bene premettere che la vendita forzata, Pt_1 realizzando congiuntamente l'interesse pubblico (connesso a ogni processo giurisdizionale) e l'interesse privato (dei creditori concorrenti e dell'aggiudicatario), costituisce un'ipotesi del tutto sui generis di trasferimento coattivo, che si distingue dall'espropriazione per pubblica utilità per la diversità degli scopi: da una parte, conseguire una somma di denaro per destinarlo coattivamente al soddisfacimento di un credito non onorato e, dall'altra, procurare un bene ad un estraneo alle vicende del credito stesso a fronte del versamento, da parte di lui, del corrispettivo più equo possibile in relazione alle circostanze. Si tratta, in definitiva, di un istituto complesso, che possiede tuttora una
«doppia natura», affine alla vendita solo per gli effetti, invece propria del processo per la struttura. Ed infatti, nonostante le analogie dal punto di vista economico tra la vendita forzata e la vendita volontaria, la differenza è invece sensibile dal punto di vista giuridico, non potendo assimilarsi la vendita forzata all'incontro di due volontà negoziali, quali si estrinsecano nel contratto di compravendita, visto che - al contrario - essa si articola nell'incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell'acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall'organo giurisdizionale che procede alla vendita. La vendita forzata partecipa della natura pubblicistica del procedimento, all'interno del quale si inserisce. Pertanto la vendita forzata non
è altro che un (sub)procedimento che si inserisce nel processo esecutivo, il cui nucleo essenziale è costituito dalla combinazione tra un provvedimento dell'organo esecutivo ed un atto giuridico unilaterale di natura privata (offerta del terzo acquirente).
Tale connotazione non rende affatto immediatamente esperibili, riguardo alla vendita forzata, le azioni a presidio della validità della vendita negoziale o volontaria. Si deve piuttosto di volta in volta verificare se, accanto agli effetti sostanziali della vendita forzata (IGnificativamente disciplinati dal codice civile ai suoi artt. 2919 ss.), si colleghino o meno deroghe all'ordinaria disciplina del contesto indiscutibilmente processuale in cui si inserisce la vendita forzata medesima.
Ora, nel silenzio degli artt. 2922 e ss. cod. civ. sull'applicabilità alla vendita forzata della tutela offerta ai creditori dall'azione di simulazione ex artt. 1414 e ss. c.c. si deve propendere per l'inapplicabilità di siffatta disciplina che appare incompatibile con la natura e la struttura stessa della vendita coattiva, che – come sopra evidenziato - non promana dall'incontro di due volontà negoziali, ma si articola nell'incontro della volontà negoziale di una sola parte, cioè dell'acquirente, con una disposizione coattiva emessa dall'organo giurisdizionale che procede alla vendita.
Ed invero la simulazione del decreto di trasferimento presupporrebbe il perfezionamento di un accordo simulatorio tra l'organo esecutivo e il privato offerente che, tuttavia, non è neanche astrattamente configurabile, salvo ipotizzare un comportamento palesemente contra legem dell'autorità giudiziaria preposta al procedimento esecutivo.
In particolare l'interposizione fittizia di persona, prospettata dall'Avv. , postula l'imprescindibile partecipazione Pt_1 all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato ad esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due
(contestualmente o anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti e obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta (cfr. Cass. 21/10/2024 n.
27189). Nel caso di specie si dovrebbe ipotizzare che il giudice dell'esecuzione, aderendo all'accordo tra l'interposto (destinatario del decreto di trasferimento) e l'interponente, disponga il trasferimento del bene in capo a quest'ultimo con un separato provvedimento dissimulato che sarebbe radicalmente nullo o addirittura inesistente se privo di pubblicazione.
Attesa l'impossibilità di configurare già in astratto la simulazione del decreto di trasferimento appare evidente l'inammissibilità dell'azione proposta dall'Avv. Pt_1
4.2 All'inammissibilità della domanda di simulazione del decreto di trasferimento consegue l'inammissibilità anche delle successive domande connesse finalizzate ad accertare, da un lato, l'illecita provenienza e la riferibilità ai Sig.ri e/o CP_2 CP_1
delle somme utilizzate dalla Sig.ra per la
[...] Controparte_3 partecipazione all'asta (e la successiva aggiudicazione) e, dall'altro, il diritto dell'attore ad ottenere il pagamento della somma di euro 311.000,00 su quanto versato dalla IG.ra CP_4 alla IG.ra in occasione della stipulazione del Controparte_3 contratto preliminare di compravendita tra di loro concluso.
4.2.1 Rispetto all'accertamento sulla provenienza delle somme utilizzate dalla IG.ra per l'acquisto Controparte_3 dell'immobile, trattandosi di accertamento strumentale all'azione di simulazione rivelatasi inammissibile, non sussiste un concreto interesse ad agire dell'Avv. che nulla potrebbe rivendicare Pt_1 in ordine a quanto ormai definitivamente incamerato dalla procedura esecutiva all'esito della suddetta vendita forzosa e verosimilmente ormai ripartito tra i creditori.
In proposito si deve evidenziare che il processo esecutivo eIGe la stabilità dei suoi atti che è garantita - sul piano formale - dal sistema chiuso delle relative impugnazioni e dalla preclusione anche sostanziale derivante dal mancato o dal vano esperimento delle medesime (cfr. Cass. 02/04/2014 n. 7708). Il sistema processuale, in definitiva, non può consentire neppure in astratto la sopravvivenza di pretese di tutela dagli effetti pregiudizievoli dei suoi atti al di fuori delle azioni tipiche a tanto destinate. Ora, non risulta che con i rimedi processuali tipizzati il creditore procedente ed i creditori intervenuti abbiano messo in discussione la legittimità della procedura esecutiva R.G.E. n. 470/2016 promossa a carico di almeno sotto il profilo della provenienza CP_2 delle somme utilizzate dalla IG.ra per l'acquisto Controparte_3 dell'immobile pignorato. Tali censure non possono, quindi, essere tardivamente sollevate dall'odierno attore che, così facendo, si sottrarrebbe, peraltro, al contraddittorio con i creditori beneficiari delle somme incamerate all'esito della vendita forzata.
4.2.2 L'inammissibilità dell'azione di simulazione proposta dall'attore preclude inoltre a quest'ultimo la facoltà di rivendicare pretese creditorie sul corrispettivo pagato dalla IG.ra alla IG.ra in occasione del contratto CP_4 Controparte_3 preliminare e della successiva compravendita intervenuta in corso di causa. Peraltro l'azione di simulazione non è stata estesa al contratto preliminare di compravendita stipulato tra la IG.ra e la IG.ra rispetto al quale Controparte_3 CP_4 CP_1
e devono ritenersi terzi estranei al pari dell'Avv. CP_2
che certamente non è legittimato a chiedere il pagamento, Pt_1 direttamente in suo favore, del corrispettivo dovuto al promittente venditore.
In definitiva tutte le domande proposte dall'odierno attore devono ritenersi inammissibili.
5. Le spese processuali, anche della fase cautelare svoltasi in corso di causa, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornato con D.M. n. 147 del 13.08.2022) per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 in considerazione del credito di euro 311.000,00 rivendicato dall'attore e tenuto conto della ridotta attività istruttoria dovuta alla natura documentale della causa. Dette spese devono essere distratte in favore dei difensori di ciascun convenuto che ne hanno fatto richiesta dichiarandosi antistatari. Non ricorrono i presupposti della lite temeraria (elemento soggettivo e prova del danno) per condannare l'attore al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. come richiesto dai tre convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Massimo IZ nei confronti di ed ogni altra Controparte_3 CP_2 CP_1 istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande proposte dall'attore;
- condanna l'attore a rifondere a , Controparte_3 CP_2 ed le spese processuali liquidate per ciascun CP_1 convenuto in complessivi euro 13.852,00 per compensi professionali (di cui euro 2.623,00 per la fase cautelare ed euro 11.229,00 per il procedimento di merito) oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarre in favore dei rispettivi difensori.
Roma, lì 5 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Russo