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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2510/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, Dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2510/2022 R.G. vertente tra
Livorno – Viale Don Bosco n. 22 (C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e (C.F. CP_1 Controparte_2
) residente in [...], entrambi difesi e C.F._1
rappresentati nel presente procedimento dall'Avv.to Nicola Quaglierini
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Federico Caprilli n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Gennari
PARTE CONVENUTA
in punto: azione ex artt. 843, 896 c.c.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 03/10/2024
1 dal procuratore di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, per le causali di cui in
narrativa: A) accertato il diritto degli attori ad accedere al fondo di proprietà del signor
al fine di eseguire i lavori di ripristino del muro perimetrale a confine con CP_3
il fondo del convenuto, condannare il medesimo a consentire a tale scopo l'accesso al
proprio fondo al sito in Livorno – Viale Don Bosco n. 22 e/o alla signora Parte_1
B) accertato che i rami delle piante poste lungo il muro di confine Controparte_2
all'interno del fondo di proprietà si protendono all'interno del giardino di CP_3
proprietà condannare il medesimo convenuto a provvedere al taglio degli CP_2
stessi ai sensi dell'art. 896 c.c.. Il tutto, con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio e dell'espletata mediazione”. dal procuratore di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati:
a) in via principale, rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice per i motivi di cui
in narrativa;
b) in via subordinata, accertata la necessità di accedere alla proprietà per CP_3
l'esecuzione delle necessarie opere, disporre le modalità e le tempistiche di esecuzione dei
lavori di rifacimento del muro, con conseguente ripartizione dei relativi costi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 27.07.2022 parte attrice conveniva in giudizio il signor deducendo, brevemente, quanto segue: la proprietà del signor CP_3
confina con il Condominio e, in corrispondenza del giardino della signora CP_3
il muro in comunione che separa le due proprietà risulta inclinato e Controparte_2
2 con pericolo di crollo, per cui il Geom. aveva, su richiesta del condominio, CP_4
redatto perizia tecnica per la valutazione della situazione e delle opere necessarie al ripristino e/o manutenzione dell'opera. A tal proposito veniva poi intrapreso procedimento per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Livorno con numero di RG
2577/2018 e la CTU veniva svolta dal Geom. il quale nell'effettuare le Persona_1
proprie valutazioni inoltre individuava, come possibile concausa, per quanto non la principale, dello stato del muro la sussistenza delle piante di alloro presenti nella proprietà
del convenuto. Il ha già deliberato i lavori di rifacimento del muro, ma Parte_1
sostiene di non averli potuti eseguire per mancanza di collaborazione da parte del signor
Altra questione sollevata nell'atto introduttivo era la potatura delle piante CP_3
menzionate, poiché parte convenuta non avrebbe ottemperato, quando richiestogli dal condominio e dai suoi condomini, all'obbligo in questione.
Prima dell'instaurazione della controversia davanti a questo Giudice, parte attrice aveva iniziato procedura di mediazione per le medesime questioni tuttavia riportando esito negativo per assenza dell'odierno convenuto.
Il signor si costituiva in data 12.12.2022 contestando in toto le pretese attoree, CP_3
ritenendole incompatibili con la propria privacy e sicurezza, oltre a sostenere di non aver affatto impedito i lavori sul proprio fondo ma richiedendo di valutare la possibilità che questi siano fatti solo sul fondo del vicino.
Veniva fissata udienza al 20.12.2022, in trattazione scritta con l'onere di depositare note, a seguito della quale erano chieste e concesse le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza, il Giudice acquisiva il fascicolo ATP RG 2577/2018 e, non ammettendo
3 ulteriori prove, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione conclusioni nella quale tratteneva la causa in decisione dando i termini previsti all'art. 190
c.p.c.
2. La domanda di parte attrice deve essere accolta per le motivazioni seguenti.
Quanto alla richiesta di accesso al fondo del signor per poter eseguire i lavori è CP_3
necessario fare riferimento all'art. 843 c.c. che dispone quanto segue: “Il proprietario
deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta
la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino
oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.”
Nel caso di specie, trattasi di muro in comunione tra le due parti in causa - fatto non contestato ex art. 115 c.p.c. – che necessita di intervento per la messa in sicurezza. Nello
specifico, per la porzione di muro che interessa la causa, ovvero quello oggi in comunione del signor con la condomina Sig. e precedentemente degli ex CP_3 Controparte_2
proprietari le condizioni vengono così descritte dal Geom. “Nel CP_5 Per_1
tratto in corrispondenza del giardino dei signori (il muro) risulta in parte CP_5
inclinato e la balza (zoccolo) alla base del muro, alta circa cm.60 dal piano di campagna,
è per buona parte distaccata dal muro stesso” con la conseguenza che “per evitare che la
situazione possa aggravarsi e creare cosi un pericolo sarebbe necessario intervenire per
la sistemazione ed il consolidamento del muro in oggetto.” La CTU prevede poi la serie di lavori ritenuti necessari con i relativi costi, per un totale di € 7.000,00 per la parte di muro interessante la proprietà (oggi . La perizia si ritiene nel suo CP_5 CP_2
complesso, anche nella parte a commento delle osservazioni dei consulenti di parte, essere stata redatta in maniera precisa, esaustiva e ben argomentata, tale da escludere la necessità
4 di ulteriori considerazioni in merito. La descrizione dei lavori prevede l'intervento di costruzione delle fondamenta con attività di scavo, puntellazione delle pareti verticali,
spicconature di intonaci, nuova intonacatura e pittura con solventi idrorepellenti e a bassissima permeabilità per il vapore. Oltre al fatto che, per uno degli interventi è
espressamente riportata la dicitura “su entrambe le facce…” (punto 7, pag. 7 relazione tecnica Geom. , per cui per operare su una delle due facciate per forza di cose Per_1
sarà necessario accedere al fondo del convenuto, in ogni caso è chiaro che trattasi di interventi che, se non operati in maniera eguale su entrambi i lati, rischiano di non permettere la sistemazione a opera d'arte del muro e in maniera tale che non si generi,
nuovamente, situazione di pericolo.
Per quanto non sia possibile, a priori, individuare i tempi e i modi di svolgimento dei lavori, in quanto dipendenti da tutta una serie di elementi concreti come, a titolo esemplificativo, l'effettivo momento di inizio delle operazioni o, ancora, le esigenze della ditta incaricata da parte dell'assemblea condominiale, si ha tuttavia l'esigenza di ribadire che l'accesso previsto all'articolo 843 c.c. per l'esecuzione dei lavori del muro in CP_6
debba essere posto in essere nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, ovvero nel rispetto di tempi e modi ritenuti indispensabili per l'attuazione dei lavori, dovendosi pure rilevare che nel presente giudizio nemmeno veniva svolta domanda alcuna in relazione a quanto previsto dal secondo comma dello stesso art. 843 c.c. (secondo cui “se
l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”).
Si ritiene, invece, che la questione accennata da parte convenuta riguardante la suddivisione dei costi dei lavori, non possa essere in questa sede affrontata poiché non prettamente inerente al diritto di accesso al fondo ex art. 843 c.c. in sé per sé considerato.
5 Difatti, essa potrebbe sorgere a seguito di conflitto sulla comproprietà del muro e, di conseguenza, sull'applicazione o meno dell'art. 887 c.c. (rubricato “Fondi a dislivello
negli abitati”) al caso di specie, ma quello della proprietà del muro comune è, come già
detto, fatto non contestato nel presente giudizio.
Considerando, infine, la domanda alla condanna alla potatura delle piante, si deve fare riferimento a quanto stabilito all'art. 896 c.c. per cui “quegli sul cui fondo si protendono i
rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli
stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i
regolamenti e gli usi locali.”
A sostegno della richiesta degli odierni attori e dell'applicazione della sopra citata norma,
è utile ribadire quanto risulta dai fatti in causa, ovvero che non è con il presente giudizio che, per la prima volta, è stata fatta richiesta di potatura delle piante di alloro, essendo ciò
sicuramente avvenuto anche in occasione della mediazione nella quale parte convenuta è
rimasta, peraltro in maniera ingiustificata, assente.
Incontestato è, comunque, che rami delle piante del convenuto si CP_3
protendano sul fondo di parte attrice, donde la necessaria condanna del a tagliarli. CP_3
3. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 147 del 13.08.2022. La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, lo scaglione per cause di valore indeterminabile, dovendosi tuttavia avere riguardo alla semplicità delle
6 questioni di fatto e diritto affrontate nonché in ragione dell'esiguità della fase istruttoria.
In applicazione dei medesimi criteri parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub RG 2577/2018 Tribunale
di Livorno.
A carico di parte convenuta devono poi essere poste in via definitiva le spese di CTU
(assunta nel predetto procedimento di istruzione preventiva).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa:
1) accertato il diritto di parte attrice ad accedere al fondo di proprietà del per CP_3
eseguire i lavori di ristrutturazione del muro in comunione,
2) ordina al convenuto di consentire a tale scopo l'accesso al proprio fondo al
Condominio sito in Livorno – Viale Don Bosco n. 22 e/o alla signora CP_2
al fine di poter eseguire i lavori di manutenzione e/o ricostruzione del
[...]
muro nei tempi e nei modi resi necessari dall'attuazione dei lavori stessi;
3) accertato il diritto del a ottenere il taglio dei rami protesi sul proprio Parte_1
fondo delle piante site nel terreno del convenuto, Sig. CP_3
4) condanna il convenuto, Sig. a tagliare i rami delle piante protese CP_3
sul fondo di parte attrice;
5) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida per l'intero in € 3.809,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15%
7 per rimborso spese generali e accessori come per legge, oltre a € 264,00 di anticipazioni;
6) condanna parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub RG 2577/2018 Tribunale di Livorno, spese che liquida per l'intero in € 1.528,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge,
oltre a € 264,00 di anticipazioni;
7) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub RG 2577/2018 Tribunale di
Livorno.
Così deciso in Livorno, 21.1.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, Dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 2510/2022 R.G. vertente tra
Livorno – Viale Don Bosco n. 22 (C.F. ) in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'amministratore e (C.F. CP_1 Controparte_2
) residente in [...], entrambi difesi e C.F._1
rappresentati nel presente procedimento dall'Avv.to Nicola Quaglierini
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Federico Caprilli n. 20, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Gennari
PARTE CONVENUTA
in punto: azione ex artt. 843, 896 c.c.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 03/10/2024
1 dal procuratore di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, per le causali di cui in
narrativa: A) accertato il diritto degli attori ad accedere al fondo di proprietà del signor
al fine di eseguire i lavori di ripristino del muro perimetrale a confine con CP_3
il fondo del convenuto, condannare il medesimo a consentire a tale scopo l'accesso al
proprio fondo al sito in Livorno – Viale Don Bosco n. 22 e/o alla signora Parte_1
B) accertato che i rami delle piante poste lungo il muro di confine Controparte_2
all'interno del fondo di proprietà si protendono all'interno del giardino di CP_3
proprietà condannare il medesimo convenuto a provvedere al taglio degli CP_2
stessi ai sensi dell'art. 896 c.c.. Il tutto, con vittoria di spese e compensi del presente
giudizio e dell'espletata mediazione”. dal procuratore di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, per i motivi sopra indicati:
a) in via principale, rigettare le domande tutte avanzate da parte attrice per i motivi di cui
in narrativa;
b) in via subordinata, accertata la necessità di accedere alla proprietà per CP_3
l'esecuzione delle necessarie opere, disporre le modalità e le tempistiche di esecuzione dei
lavori di rifacimento del muro, con conseguente ripartizione dei relativi costi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione iscritto a ruolo il 27.07.2022 parte attrice conveniva in giudizio il signor deducendo, brevemente, quanto segue: la proprietà del signor CP_3
confina con il Condominio e, in corrispondenza del giardino della signora CP_3
il muro in comunione che separa le due proprietà risulta inclinato e Controparte_2
2 con pericolo di crollo, per cui il Geom. aveva, su richiesta del condominio, CP_4
redatto perizia tecnica per la valutazione della situazione e delle opere necessarie al ripristino e/o manutenzione dell'opera. A tal proposito veniva poi intrapreso procedimento per accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Livorno con numero di RG
2577/2018 e la CTU veniva svolta dal Geom. il quale nell'effettuare le Persona_1
proprie valutazioni inoltre individuava, come possibile concausa, per quanto non la principale, dello stato del muro la sussistenza delle piante di alloro presenti nella proprietà
del convenuto. Il ha già deliberato i lavori di rifacimento del muro, ma Parte_1
sostiene di non averli potuti eseguire per mancanza di collaborazione da parte del signor
Altra questione sollevata nell'atto introduttivo era la potatura delle piante CP_3
menzionate, poiché parte convenuta non avrebbe ottemperato, quando richiestogli dal condominio e dai suoi condomini, all'obbligo in questione.
Prima dell'instaurazione della controversia davanti a questo Giudice, parte attrice aveva iniziato procedura di mediazione per le medesime questioni tuttavia riportando esito negativo per assenza dell'odierno convenuto.
Il signor si costituiva in data 12.12.2022 contestando in toto le pretese attoree, CP_3
ritenendole incompatibili con la propria privacy e sicurezza, oltre a sostenere di non aver affatto impedito i lavori sul proprio fondo ma richiedendo di valutare la possibilità che questi siano fatti solo sul fondo del vicino.
Veniva fissata udienza al 20.12.2022, in trattazione scritta con l'onere di depositare note, a seguito della quale erano chieste e concesse le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
All'udienza, il Giudice acquisiva il fascicolo ATP RG 2577/2018 e, non ammettendo
3 ulteriori prove, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione conclusioni nella quale tratteneva la causa in decisione dando i termini previsti all'art. 190
c.p.c.
2. La domanda di parte attrice deve essere accolta per le motivazioni seguenti.
Quanto alla richiesta di accesso al fondo del signor per poter eseguire i lavori è CP_3
necessario fare riferimento all'art. 843 c.c. che dispone quanto segue: “Il proprietario
deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta
la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino
oppure comune. Se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità.”
Nel caso di specie, trattasi di muro in comunione tra le due parti in causa - fatto non contestato ex art. 115 c.p.c. – che necessita di intervento per la messa in sicurezza. Nello
specifico, per la porzione di muro che interessa la causa, ovvero quello oggi in comunione del signor con la condomina Sig. e precedentemente degli ex CP_3 Controparte_2
proprietari le condizioni vengono così descritte dal Geom. “Nel CP_5 Per_1
tratto in corrispondenza del giardino dei signori (il muro) risulta in parte CP_5
inclinato e la balza (zoccolo) alla base del muro, alta circa cm.60 dal piano di campagna,
è per buona parte distaccata dal muro stesso” con la conseguenza che “per evitare che la
situazione possa aggravarsi e creare cosi un pericolo sarebbe necessario intervenire per
la sistemazione ed il consolidamento del muro in oggetto.” La CTU prevede poi la serie di lavori ritenuti necessari con i relativi costi, per un totale di € 7.000,00 per la parte di muro interessante la proprietà (oggi . La perizia si ritiene nel suo CP_5 CP_2
complesso, anche nella parte a commento delle osservazioni dei consulenti di parte, essere stata redatta in maniera precisa, esaustiva e ben argomentata, tale da escludere la necessità
4 di ulteriori considerazioni in merito. La descrizione dei lavori prevede l'intervento di costruzione delle fondamenta con attività di scavo, puntellazione delle pareti verticali,
spicconature di intonaci, nuova intonacatura e pittura con solventi idrorepellenti e a bassissima permeabilità per il vapore. Oltre al fatto che, per uno degli interventi è
espressamente riportata la dicitura “su entrambe le facce…” (punto 7, pag. 7 relazione tecnica Geom. , per cui per operare su una delle due facciate per forza di cose Per_1
sarà necessario accedere al fondo del convenuto, in ogni caso è chiaro che trattasi di interventi che, se non operati in maniera eguale su entrambi i lati, rischiano di non permettere la sistemazione a opera d'arte del muro e in maniera tale che non si generi,
nuovamente, situazione di pericolo.
Per quanto non sia possibile, a priori, individuare i tempi e i modi di svolgimento dei lavori, in quanto dipendenti da tutta una serie di elementi concreti come, a titolo esemplificativo, l'effettivo momento di inizio delle operazioni o, ancora, le esigenze della ditta incaricata da parte dell'assemblea condominiale, si ha tuttavia l'esigenza di ribadire che l'accesso previsto all'articolo 843 c.c. per l'esecuzione dei lavori del muro in CP_6
debba essere posto in essere nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, ovvero nel rispetto di tempi e modi ritenuti indispensabili per l'attuazione dei lavori, dovendosi pure rilevare che nel presente giudizio nemmeno veniva svolta domanda alcuna in relazione a quanto previsto dal secondo comma dello stesso art. 843 c.c. (secondo cui “se
l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità”).
Si ritiene, invece, che la questione accennata da parte convenuta riguardante la suddivisione dei costi dei lavori, non possa essere in questa sede affrontata poiché non prettamente inerente al diritto di accesso al fondo ex art. 843 c.c. in sé per sé considerato.
5 Difatti, essa potrebbe sorgere a seguito di conflitto sulla comproprietà del muro e, di conseguenza, sull'applicazione o meno dell'art. 887 c.c. (rubricato “Fondi a dislivello
negli abitati”) al caso di specie, ma quello della proprietà del muro comune è, come già
detto, fatto non contestato nel presente giudizio.
Considerando, infine, la domanda alla condanna alla potatura delle piante, si deve fare riferimento a quanto stabilito all'art. 896 c.c. per cui “quegli sul cui fondo si protendono i
rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli
stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i
regolamenti e gli usi locali.”
A sostegno della richiesta degli odierni attori e dell'applicazione della sopra citata norma,
è utile ribadire quanto risulta dai fatti in causa, ovvero che non è con il presente giudizio che, per la prima volta, è stata fatta richiesta di potatura delle piante di alloro, essendo ciò
sicuramente avvenuto anche in occasione della mediazione nella quale parte convenuta è
rimasta, peraltro in maniera ingiustificata, assente.
Incontestato è, comunque, che rami delle piante del convenuto si CP_3
protendano sul fondo di parte attrice, donde la necessaria condanna del a tagliarli. CP_3
3. Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del presente giudizio, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal DM 147 del 13.08.2022. La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, lo scaglione per cause di valore indeterminabile, dovendosi tuttavia avere riguardo alla semplicità delle
6 questioni di fatto e diritto affrontate nonché in ragione dell'esiguità della fase istruttoria.
In applicazione dei medesimi criteri parte convenuta dovrà rifondere a parte attrice le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub RG 2577/2018 Tribunale
di Livorno.
A carico di parte convenuta devono poi essere poste in via definitiva le spese di CTU
(assunta nel predetto procedimento di istruzione preventiva).
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa:
1) accertato il diritto di parte attrice ad accedere al fondo di proprietà del per CP_3
eseguire i lavori di ristrutturazione del muro in comunione,
2) ordina al convenuto di consentire a tale scopo l'accesso al proprio fondo al
Condominio sito in Livorno – Viale Don Bosco n. 22 e/o alla signora CP_2
al fine di poter eseguire i lavori di manutenzione e/o ricostruzione del
[...]
muro nei tempi e nei modi resi necessari dall'attuazione dei lavori stessi;
3) accertato il diritto del a ottenere il taglio dei rami protesi sul proprio Parte_1
fondo delle piante site nel terreno del convenuto, Sig. CP_3
4) condanna il convenuto, Sig. a tagliare i rami delle piante protese CP_3
sul fondo di parte attrice;
5) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida per l'intero in € 3.809,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15%
7 per rimborso spese generali e accessori come per legge, oltre a € 264,00 di anticipazioni;
6) condanna parte convenuta al pagamento delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub RG 2577/2018 Tribunale di Livorno, spese che liquida per l'intero in € 1.528,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori come per legge,
oltre a € 264,00 di anticipazioni;
7) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU del procedimento di accertamento tecnico preventivo sub RG 2577/2018 Tribunale di
Livorno.
Così deciso in Livorno, 21.1.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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