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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 11/12/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n.5853/2018 e discussa all'udienza del 11.12.2025, promossa da e da rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avvocato Salvatore Spano e IO EN, Ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalle dottoresse Luana Picarella,
AM Di IA e ON SI, Resistente
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della L. n.689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2018, la società in epigrafe indicata insieme con il suo legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.633/2018 del 11.10.2018 del complessivo importo di €.237.016,00, notificata il
16.10.2018, relativo a sanzioni amministrative scaturita dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016 BR116 0011 del 09.06.2016, con il quale l' presso la Direzione Territoriale del Lavoro aveva concluso gli Controparte_1 accertamenti, iniziati con accesso del 12.11.2015 presso la sede di CA Fontana
(Br). A fondamento del ricorso, le parti ricorrenti eccepivano la carenza di legittimazione attiva del legale rappresentane della società per i fatti antecedenti al Pt_2
26.11.2011 e la correttezza dell'operato della società e del suo legale rappresentante in ordini ai fatti dai quali l'ordinanza era derivata stante l'irrilevanza e l'inattendibilità delle prove acquisite dalla Guardia di Finanza, nonché l'erroneo calcolo delle sanzioni chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del ruolo, l'annullamento dell'ordinanza in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio l' che, riportandosi Controparte_1 al contenuto del verbale Unico di accertamento ed all'ordinanza-ingiunzione notificata, confermava le sanzioni sollevate chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna al pagamento delle spese.
Con provvedimento del 30.01.2019, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare proposta in via cautelare e sospendeva l'esecutorietà dell'ordinanza impugnata per poi istruire la causa con l'ammissione delle prove testimoniali e all'udienza odierna, fissata per la discussione orale, a seguito della delega ricevuta da parte del dott. con Parte_3 provvedimento del 16.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
///
Il ricorso risulta fondato e pertanto merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre rilevare che, con il richiamato verbale unico di accertamento e notificazione da cui è scaturito l'impugnata ordinanza, gli ispettori hanno contestato le seguenti violazioni di Legge: art. 3 comma 3 D.L. n.12 del 22.02.2002 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 39 comma 6 del DL n. 112/2008 come convertito, sostenendo che a seguito di verifiche effettuate, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione acquisita, sarebbe emerso che le parti avrebbero occupato irregolarmente i seguenti lavoratori con le relative date di assunzione: Parte_4 occupata dall'anno 2010; VE ME occupata dall'ottobre 2015; CP_2 occupata dal mese di settembre 2007; occupato dal mese di Controparte_3 settembre 2012; occupato dal mese di gennaio 2013; Controparte_4 [...]
occupato dal 15.09.2009; occupato dal mese di CP_5 Controparte_6 settembre 2010; occupato dal mese di settembre 2014; Controparte_7 [...]
occupato dal 15.09.2009; occupato dal mese di Controparte_8 Controparte_9 settembre 2006; occupato dall'anno 2010; occupata dal mese CP_10 CP_11 di ottobre 2012; occupata dal mese di settembre 2009; Controparte_12
occupata dal 08.10.2015; occupato dal mese di Controparte_13 CP_14 novembre 2010; occupato dal 15.09.2015; Controparte_15 Controparte_16 occupato dal mese di settembre 2007; occupata dal 15.09.2012; Ghionna Persona_1
occupata dal 18.09.2002; occupata dal mese di settembre Per_2 Persona_3
2005; occupato dal mese di settembre 2013; Persona_4 Controparte_17 occupato dal mese di settembre 2002, senza soluzione di continuità, in assenza della preventiva comunicazione di assunzione e pertanto “in nero”, omettendo di effettuare tutti gli adempimenti amministrativi, previdenziali ed assistenziali relativi al rapporto di lavoro come anzi indicato. Nel merito, secondo l'operato della Guardia di Finanza, recepito dall'Ispettorato competente, sarebbe emerso che tutti i lavoratori riportati avrebbero lavorato “in nero” determinando, secondo la parte resistente, il disconoscimento delle prestazioni lavorative degli istruttori/collaboratori nel periodo 2014-2015 inquadrate come autonome, con conseguente riconduzione degli stessi nell'alveo della subordinazione.
Da tanto sono derivate le sanzioni oggetto dell'ordinanza impugnata.
Orbene, la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, nell'atto introduttivo, hanno eccepito l'infondatezza dell'opposto verbale unico di accertamento e notificazione e, quindi l'ordinanza emessa dall' impugnata, evidenziando la Controparte_1 erronea applicazione della normativa applicata alla fattispecie in esame e l'inidoneità delle prove acquisite dagli ispettori (documentazione – Libro Unico del Lavoro,
Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro – ascolto testimoni) al fine di dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa dei lavoratori indicati con conseguente illegittimità del provvedimento emesso.
In particolare, le parti ricorrenti hanno sostenuto ab origine l'applicabilità alla fattispecie in esame di norme di favore per le prestazioni rese all'interno ed in favore di tali enti
(artt. 67 e 69 TUIR) sostenendo che deve considerarsi svolta nell'esercizio diretto di un'attività dilettantistica anche quella di natura didattica, formativa, di assistenza e di preparazione, purché funzionale alla manifestazione sportiva. La società Parte_2 ha sostenuto di aver dato vita ai plurimi rapporti di collaborazione autonoma
[...] relativa a prestazione sportiva dilettantistica ed i collaboratori avrebbero sottoscritto un contratto di collaborazione dopo aver stabilito la durata e l'entità del compenso a corrispondersi per il tempo di loro occupazione. Secondo le parti ricorrenti ogni istruttore/collaboratore ha comunicato, in assoluta autonomia, i giorni e le ore per le quali sarebbe stato disponibile a prestare la propria attività e la società avrebbe organizzato e calendarizzato i corsi e gli orari di lavoro. Mentre i funzionari verbalizzanti,
a parer delle parti ricorrenti, hanno presunto che i rapporti di lavoro sarebbero di attività lavorativa subordinata con l'elevazione delle sanzioni impugnate.
L' per contra, nella propria memoria difensiva ha rilevato la fondatezza della CP_1 propria pretesa creditoria, considerata la validità di tutte le prove raccolte in sede di accertamento.
In via preliminare è opportuno esaminare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza, o l'insussistenza, dei fatti accertati dagli ispettori dell' e posti a base dell'impugnata Controparte_1 ordinanza. Sul tema si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 12108 del 18.05.2010 in ordine al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' , incombe sull'o CP_1 stesso Istituto la prova dei fatti costitutivi del preteso credito rispetto al quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
A tal proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22862 del 2010, ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile".
Accertati gli oneri probatori processuali, è necessario esaminare la valenza probatoria dei verbali redatti dalla Guardia di Finanza, o dall''Ispettorato del Lavoro, e la giurisprudenza della Suprema Corte sul tema risulta unanime nel sostenere (Ex pluris,
Cass. Civ. Ord. n. 26086/2023) che “I verbali redatti dall' o dai Controparte_1 funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”. Tale orientamento deriva da precedenti conformi (Cass. n.
8946/2020; Cass. n. 20019/2018) in quanto la legge non attribuisce al verbale un valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto, diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute come è riscontrabile nella fattispecie in esame, che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. n. 916/1996; conf. Cass. n. 24388/2022 e Cass.
n.28286/2019). Peraltro, tale orientamento, diretto ai verbali dell' CP_1 [...]
, risulta applicabile e sovrapponibile anche ai verbali redatti dalla Guardia di CP_1
Finanza posti a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione dipoi emessa dall' Controparte_1
.
[...]
Tale orientamento, poi, risulta essere stato confermato, in tempi recentissimi, con l'Ordinanza n.22592/2025 della Corte di Cassazione che ha chiarito che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass.
19/04/2010 n. 9251). (…)”. E sulla base delle risultanze istruttorie emerse il ricorso merita accoglimento.
Orbene, l'ordinanza-ingiunzione emessa dall' si fonda Controparte_1 intorno ad un verbale unico di accertamento emesso in data 11.10.2018, in conseguenza dell'attività ispettiva avviata dall' di Controparte_1 CP_1
L'intera attività di verifica espletata, che ha poi portato all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione contestata ed oggetto del giudizio, deve essere valutata alla luce del precipuo orientamento della Suprema Corte in precedenza richiamato. Per conseguenza, i verbali redatti dalla Guardia di Finanza, posti a fondamento dell'ordinanza qui contestata, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e limitatamente ai fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti.
E, sulla base della normativa applicabile, del verbale allegato, della documentazione prodotta e dal tenore delle dichiarazioni rese in sede di ispezione e delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi n corso di giudizio, l'ordinanza-ingiunzione merita di essere annullata.
In effetti, in via preliminare si deve rilevare che il nostro ordinamento prevede uno speciale regime fiscale per i redditi prodotti da tali sodalizi (L. n. 398/1991) riconoscendo una serie di norme di favore per le prestazioni rese all'interno ed in favore di tali enti (artt. 67 e 69 TUIR) che trovano applicazione nella vicenda in esame.
L'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, stabilisce che sono redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal (…) e da CP_18 qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.” E tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
L'art. 69 del TUIR precisa che “Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.
Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”
Condizione per poter godere di tale inquadramento normativo risulta, pertanto essere espressione di un'attività resa all'interno di una manifestazione sportivo dilettantistica dovendo precisare che la L. n. 14/2008 ha chiarito che sarà da considerare svolta nell'esercizio diretto di un'attività dilettantistica anche quella di natura didattica, formativa, di assistenza e di preparazione, purché funzionale alla manifestazione sportiva. Inoltre alla fattispecie in esame deve trovare applicazione l'interpello n.
22/2010 del Ministero del Lavoro secondo il quale le prestazioni e le collaborazioni sportivo-dilettantistiche che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 67, comma 1, Tuir, in quanto produttive di “redditi diversi”, sono esonerate sia dal prelievo assicurativo che previdenziale.
Pertanto, avendo precisato il quadro normativo che disciplina una fattispecie quale quella in esame, si deve esaminare la rispondenza del dato fattuale, riscontrato dai documenti e dalle prove testimoniali, alla regolamentazione normativa al fine dell'accertamento della fondatezza, o meno, dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti delle pari ricorrenti. E da tale quadro emerge che la ha Parte_2 provveduto a costituire plurimi rapporti di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni sportive dilettantistiche avendo concluso intese con i collaboratori riportati nel verbale posto a fondamento dell'ordinanza contestata avendo stipulato contratti di collaborazione dopo aver stabilito la durata e l'entità del compenso per il tempo di loro occupazione. Dagli atti risulta provato che ogni istruttore/collaboratore abbia comunicato autonomamente i giorni e le ore per le quali sarebbe stato disponibile a prestare la propria attività e la società ha organizzato i corsi e gli orari di lavoro Pt_2
e soprattutto risulta non provato dall' la fondatezza degli Controparte_1 accertamenti posti a fondamento dell'ordinanza contestata.
Ed in effetti, il teste , in sede di escussione testimoniale del Controparte_6
07.07.22, ha dichiarato: “Con riferimento alla posizione sub 1) della memoria difensiva Con dello confermo la dichiarazione da me resa ai militari della Guardia di Finanza e riconosco come mia la firma ivi apposta. Preciso però che non ricevevo direttive dal sig.
ma ero io stesso ad organizzare la lezione in vasca;
” Con riferimento alla CP_7
Con posizione sub 2) della memoria difensiva dello confermo che all'epoca dell'accertamento ero laureato in scienze motorie, diplomato in osteopatia ed avevo il brevetto di istruttore di nuoto. Successivamente ho preso il brevetto di allenatore.
Ancora oggi lavoro come allenatore della;
” “Con riferimento alla posizione sub 3) Pt_2 Con della memoria difensiva dello preciso che gli orari non mi venivano impartiti ma gli orari dei corsi erano stati stabiliti sulla base della disponibilità da me resa all'inizio della stagione sportiva;
” In caso di mia assenza comunicavo la mia impossibilità a recarmi a lavoro al mio referente sig. ;” “Con riferimento alla posizione sub 4) Controparte_7
Con della memoria difensiva dello mi occupavo solo di gestire i corsi di nuoto a pagamento e non anche dei corsi di nuoto libero;
” “Con riferimento alla posizione sub Con 5) della memoria difensiva dello preciso che non firmavo all'ingresso ma soltanto a fine giornata indicavo il totale delle ore svolte necessarie poi per quantificare il totale ore;
” “Confermo le posizioni sub 44) e 45) del ricorso introduttivo in quanto nelle stagioni agonistiche 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016 ho stipulato con la contratti di prestazione sportiva dilettantistica come Pt_2 istruttore di nuoto ed ho sempre diretto e gestito personalmente le attività dei corsi organizzando gli orari sulla base dei programmi indicati ad inizio stagione;
” “Confermo le posizioni sub 46) e 47) del ricorso introduttivo in quanto per l'attività resa ho percepito il compenso che per comodità mi veniva corrisposto mensilmente. Ogni anno mi è stata consegnata la certificazione unica per i compensi;
” “Confermo le posizioni sub 1) e 2); del ricorso introduttivo. Tanto so in quanto oltre ad essere istruttore io stesso mi sono occupato di accompagnare i ragazzi alle gare. Con riferimento al numero delle gare non posso dire con precisione quante ne siano state fatte negli anni indicati alla posizione sub 2) ma posso certamente dire che ogni mese sono state organizzate;
”
“Con riferimento alle posizioni sub 4) e 5) del ricorso introduttivo ne confermo il contenuto in relazione alla mia persona;
” “Confermo la posizione sub 6) del ricorso introduttivo in quanto ogni istruttore ha comunicato i giorni e le ore di propria disponibilità e sulla scorta di tali disponibilità sono stati organizzati e calendarizzati i corsi e gli orari di lavoro;
” “Confermo la posizione sub 7) ed 8) del ricorso introduttivo in quanto la società non ha mai interferito nell'esecuzione dell'attività di noi istruttori, non ci ha importo direttive e non si è intromessa nella organizzazione del lavoro che abbiamo organizzato noi personalmente in quanto la società era interessata esclusivamente alla corretta esecuzione del servizio. Ogni istruttore ha organizzato il proprio programma di lavoro sulla base delle fasce di età dei partecipanti al corso anche tenendo conto delle linee guida fornite dalla in base al livello Controparte_20 dei partecipanti;
” (…)“Con riferimento alla posizione sub 68) del ricorso introduttivo conosco il sig. confermo che lo stesso svolgesse attività di Controparte_7 coordinatore tecnico didattico della piscina;
” “Con riferimento al resto del personale del quale mi vengono letti i nominativi, nulla posso dire in relazione a come fosse organizzato il loro lavoro in quanto lavoravano in palestra e non in piscina con me;
”
“Confermo la posizione sub 107) del ricorso introduttivo in quanto la maggior parte dei collaboratori della piscina svolgevano anche altre attività ed il loro impegno presso la era marginale. Per tale ragione i corsi venivano organizzati alle disponibilità rese Pt_2 da ognuno di noi;
”. “Confermo la posizione sub 109) del ricorso introduttivo in quanto il sig. lavorava ed ancora oggi lavora presso un negozio di articoli Controparte_5 sportivi;
” “Confermo la posizione sub 111) del ricorso introduttivo in quanto le sig.re e erano e sono proprietarie di una palestra in CA;
”; Persona_3 Per_2
“Confermo la posizione sub 112) del ricorso introduttivo in quanto il sig. era CP_7 ed è insegnante di scienze motorie presso una scuola pubblica;
” “Confermo la posizione sub 113) del ricorso introduttivo in quanto il sig. era ed è Controparte_8 commesso presso un negozio Eurospin;
” “Confermo la posizione sub 114) del ricorso introduttivo in quanto il sig. lavorava e lavora presso uno studio di CP_10 geometra”; “Confermo la posizione sub 115) del ricorso introduttivo in quanto CP_11 era ed è dipendente a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro;
”
[...]
“Confermo la posizione sub 116) del ricorso introduttivo in quanto Controparte_16 era ed è un militare;
” “Con riferimento alle posizioni sub 117) e 118) del ricorso introduttivo preciso che, da quanto io ricordi, era studente Persona_4 universitario mentre era dipendente presso altro datore di lavoro.” Controparte_17 “Con riferimento alla posizione sub 120) del ricorso introduttivo posso dire che io non ho mai svolto attività lavorativa dopo la scadenza del contratto e, per quanto a mia conoscenza, neanche gli altri colleghi”.
La teste ME VE, indifferente, in sede di escussione testimoniale del 07.07.22, ha riferito quanto segue:“Ho un contratto di collaborazione sportiva e dilettantistica con la e svolgo la mia attività professionale come istruttrice di danza;
” “Confermo le Pt_2 posizioni sub 97) e 98) del ricorso introduttivo e preciso che in data 2.10.2015 ho sottoscritto contratto di prestazione sportiva dilettantistica per la stagione agonistica
2015-2016 per svolgere l'attività di istruttrice di danza. Ho sempre gestito ed organizzato autonomamente i miei corsi di danza. Ad inizio della stagione agonistica ho dato la mia disponibilità oraria e giornaliera e sulla scorta di tanto la società ha organizzato i corsi di danza. Non svolgo altra attività ma sono impegnata nell'assistenza della mia anziana madre.”; “Confermo le posizioni sub 99) e 100) del ricorso in quanto ho sempre percepito un compenso erogatami mensilmente sulla base delle ore prestate ed ogni anno mi è stato sempre consegnata la certificazione unica con l'indicazione dei compensi che mi sono stati erogati;
” “La società non si è mai intromessa nella mia attività di lavoro, né sarebbe stata in grado di farlo, né ha mai esercitato alcun controllo del mio lavoro e sulla esecuzione dello stesso. Non mi sono mai state impartite direttive”; “Conosco i sig.ri (istruttore di group ciclyng e walking); CP_10
(istruttore di sollevamento pesi); ; Persona_5 Controparte_4 CP_16
; ; ; ; : tutti,
[...] Persona_1 Persona_6 Parte_4 Controparte_13 questi ultimi, istruttori di fitness. Li conosco perché lavoravano in palestra e per quanto mi è noto anche loro rendevano la loro disponibilità oraria ad inizio stagione sulla scorta della quale venivano organizzati i corsi e anche loro, per quanto mi è noto, organizzavano autonomamente il proprio lavoro senza ricevere direttive dalla società e senza essere controllati nella organizzazione del lavoro;
”; “Con riferimento al resto del personale del quale mi vengono letti i nominativi, nulla posso dire in relazione a come fosse organizzato il loro lavoro in quanto lavoravano in piscina e non in palestra con me;
” “ Confermo la posizione sub 107) del ricorso introduttivo in quanto, per quanto io sappia, la maggior parte dei collaboratori della piscina svolgevano anche altre attività ed il loro impegno presso la era marginale. Per tale ragione i corsi venivano Pt_2 organizzati alle disponibilità rese da ognuno di noi.” (…)“Confermo la posizione sub 2) Con della memoria difensiva della in quanto ho dei brevetti di istruttrice di danza che Con rinnovo periodicamente”; “con riferimento alla posizione sub 3) della memoria dello preciso che gli orari non mi erano stati impartiti ma come detto ero stata io a dare la mia disponibilità di massima sulla scorta della quale sono stati organizzati i turni. Nel caso di mia assenza avvisavo la segreteria.” “Confermo la posizione sub 5) della CP_1 memoria dello Tanto al fine di conteggiare le ore svolte per il compenso.”.
Di pari tenore risulta, poi la dichiarazione resa dalla teste sempre Testimone_1 in data 07.07.22, la quale ha affermato: “Attualmente non collaboro più con la . Il Pt_2 mio ultimo anno di collaborazione risale al novembre 2015;”; “Confermo la posizione sub 1) e sub 3) del ricorso introduttivo. Nulla so sulla posizione sub 2);” “Confermo la posizione sub 4), 5) e 6) del ricorso in quanto la società ha stipulato più contratti di collaborazione autonoma con i collaboratori che a inizio stagione hanno comunicato in autonomia i giorni e le ore per le quali sarebbero stati disponibili a prestare la propria attività e, sulla scorta di tali informazioni, la società ha calendarizzato i corsi e gli orari di lavoro;
” “Confermo la posizione sub 7) e 8) in quanto la società non ha mai interferito nella esecuzione della attività dei collaboratori nel senso che non ha mai imposto direttive né si è intromessa nella organizzazione del lavoro che è stata sempre predisposta discrezionalmente dai collaboratori. La società era interessata esclusivamente alla corretta esecuzione del servizio”; “Conosco i sig.ri CP_10
(istruttore di group ciclyng e walking); (istruttore di sala pesi); Controparte_15
(istruttore di sala pesi); ; ; Persona_5 Controparte_4 Controparte_16
; ; ; VE ME: tutti, questi ultimi, Persona_1 Persona_6 Parte_4 istruttori di fitness. Li conosco perché lavoravano in palestra e anche loro rendevano la loro disponibilità oraria ad inizio stagione sulla scorta della quale venivano organizzati i corsi e anche loro, per quanto mi è noto, organizzavano autonomamente il proprio lavoro senza ricevere direttive dalla società e senza essere controllati nella organizzazione del lavoro. Tanto so perché io ero la coordinatrice didattica del settore palestra e nemmeno io impartivo loro alcuna direttiva. Non conosco la sig.ra CP_13
perché io sono andata via a termine della stagione agonistica 2014/2015.”
[...]
“Anche io avevo un contratto di prestazione sportiva e dilettantistica e percepivo mensilmente un compenso precedentemente pattuito e ogni anno mi è stata consegnata dalla società la certificazione unica;
” “Confermo la posizione sub 107) del ricorso introduttivo in quanto, per quanto io sappia, la maggior parte dei collaboratori della piscina svolgevano anche altre attività ed il loro impegno presso la era marginale. Pt_2
Per tale ragione i corsi venivano organizzati alle disponibilità rese da ognuno di noi”.
(…)“Confermo la posizione sub 116) del ricorso in quanto il sig. era Controparte_16 militare presso il Battaglione San Marco”; “Confermo la posizione sub 120) del ricorso introduttivo in quanto posso dire che io non ho mai svolto attività lavorativa dopo la scadenza del contratto e, per quanto a mia conoscenza, neanche gli altri colleghi”.
Anche il teste , escusso in data 29.11.22 ha dichiarato: “Vero quanto Controparte_4 riportato al capitolo 1) del ricorso”. “Con riferimento al capitolo sub 2) posso confermare che presso la si sono sempre tenute numerosissime gare di nuoto”. “Io conosco la Pt_2 società in quanto sono un istruttore di fitness e, in particolare mi occupo di corsi di zumba ed hip hop”. “Confermo i capitoli sub 4 e 5 del ricorso”. “Sin dal 2012 ho sottoscritto con la dei distinti contratti di prestazione sportiva dilettantistica come Pt_2 istruttore di fitness. Ho sempre svolto il mio ruolo presso la struttura aziendale di
CA FO. “Risponde al vero quanto riportato al capitolo 6) del ricorso. Sono io che comunico le mie disponibilità alla società la quale cura l'organizzazione dei corsi in relazione alle mia esigenze. Tanto ho fatto interfacciandomi con il coordinatore tecnico didattico al quale ho fornito le mie disponibilità orarie”. “Vero il capitolo di prova sub 7) del ricorso. Sono sempre stato io in piena autonomia ad organizzare i corsi, non avendo mai ricevuto alcuna intromissione da parte della società”. “Risponde pertanto al vero quanto riportato nei capitoli di prova sub 28 e 29 del ricorso”. “Confermo che la società mi ha riconosciuto un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese che, come da intesa raggiunta, mi ha versato per ogni mese della stagione agonistica”. “Confermo il capitolo sub 31 del ricorso”. (…) “Con riguardo al capitolo sub
1) della memoria riconosco per mia la firma apposta in calce alla relazione che mi viene esibita. Confermo le dichiarazioni al tempo rese e preciso che il modulo non è stato da me compilato. Con riferimento alla suddetta dichiarazione tengo a precisare di non aver ricevuto direttive dal sig. in quanto, come detto, ho sempre organizzato CP_21 autonomamente l'attività da svolgere e senza ingerenza alcuna”. “Con riguardo al capitolo 2) della memoria sono in possesso di un titolo di formazione specifico ovvero un attestato di istruttore rilasciato dalla CSEN e Zumba Fitness”. “Con riguardo al capitolo 3) della memoria è vero che le volte in cui mi era impossibile tenere il corso ero tenuto ad avvisare la società”. “Con riguardo al capitolo 5) della memoria non ricordo di aver mai firmato in entrata ovvero in uscita”.
Di apri tenore, infine risultano le dichiarazioni rese dal teste , i Testimone_2 sede di escussione testimoniale del 29.11.22, che ha riferito soprattutto sulla gestione amministrativa dei corsi dichiarando: “….Nel dettaglio mi occupo della contrattualistica, dei compensi, degli ordini, dei preventivi, della gestione dei rapporti con i consulenti esterni”. “Confermo il capitolo 1) del ricorso. La società si occupa di esercizio delle attività sportive dilettantistiche, sia per quanto concerne il nuoto sia per quel che riguarda il fitness”. “Confermo il capitolo 2) del ricorso. Ogni anno la Fin ci rilascia un attestato comprovante le attività sportive dilettantistiche effettuate”. “Vero il capitolo
3) del ricorso”. “Confermo il capitolo 4) del ricorso e tanto posso dire in quanto mi sono occupata personalmente della predisposizione della relativa contrattualistica”.
“Confermo inoltre il capitolo 5). Gli istruttori venivano contattati all'inizio della stagione sportiva e fornivano la loro disponibilità in ordine all'orario di loro utilizzo ed alla attività che avrebbero voluto svolgere in seno alla struttura”. “Con riferimento al capitolo 6) risponde al vero che la società, acquisita la disponibilità dei vari istruttori, ha curato l'organizzazione dei corsi anche garantendo la disponibilità di una sala ove tenerli. In particolare a CA mi risultano essere presenti solo due sale per la attività di corpo libero”. “Vero il capitolo 7) del ricorso. La società non si è mai intromessa nella esecuzione della attività dei collaboratori non avendo al riguardo le relative necessarie competenze”. “Vero il capitolo 8).” (…) E dopo aver confermato la conoscenza dei collaborati ha così precisato:“I suddetti nominativi sono a me noti in quanto ho materialmente curato la predisposizione della relativa contrattualistica oltre che le certificazioni per i compensi loro erogati. Taluni di essi erano destinati alle attività di fitness, nel mentre si occupavano delle attività inerenti il nuoto”. “Anche i suddetti nominativi si organizzavano autonomamente nell'attività da svolgere. In particolare, dopo aver comunicato la loro disponibilità oraria o giornaliera a prestare attività, la società ha curato la organizzazione dei corsi”.“Tutti gli istruttori sono stati remunerati attraverso un pagamento a versarsi mensilmente. Tanto per comodità di entrambe le parti del contratto”. “In esito la società ha consegnato la certificazione unica al collaboratore e quindi inseriva nel mod. 770 aziendale il codice fiscale con l'indicazione del compenso erogato nell'anno solare di riferimento. Al raggiungimento della soglia massima veniva erogato un compenso al netto della ritenuta a titolo di imposta”. Di identico tenore, risultano, infine le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale del 26.01.23 da che ha confermato quanto da tutti gli altri testimoni CP_14 riferito. In sintesi, dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testi escussi costituisce dato probatorio accertato che tutti i collaboratori della società lavoravano con Pt_2 contratti ed erano autonomi sia in relazione alle giornate nelle quali tenevano i corsi sia negli orari degli stessi;
organizzavano i corsi insieme con gli altri istruttori e con il personale di segretaria;
tenevano nei locali della i corsi da loro organizzati ed Pt_2 accompagnavano gli atleti alle gare alle quali gli stessi partecipavano;
ricevano i compensi concordati e le relative certificazioni fiscali come da somme percepite.
Pertanto, i rapporti costituiti tra i collaboratori della e la stessa società non Pt_2 possono rientrare nei rapporti di lavoro subordinato risultano carenti dei caratteri precipui del lavoro subordinato e, cioè, la subordinazione, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro, oltre all'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la presenza di un orario fissato e la corresponsione di una retribuzione fissa.
Il mancato raggiungimento da parte dell' della prova della Controparte_1 sussistenza, nella fattispecie in esame, dei tutti i presupposti per il riconoscimento di effettivi rapporti di lavoro subordinato tra i collaboratori della società e la Pt_2 impedisce la conferma del contenuto del verbale posto a fondamento dell'ordinanza- ingiunzione emessa, e determina il necessitato annullamento della stessa.
E comunque rilevante, ai fini della decisione, risulta la omessa contestazione da parte ricorrente delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi ai fini delle conseguenze e degli effetti probatori che ne conseguono ai sensi e per gli effetti del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. In effetti, con orientamento oramai granitico la
Corte di Cassazione ha fatto proprio il principio sancito dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 761 del 23 gennaio 2002, secondo cui i fatti non contestat i devono ritenersi certi dal giudice, “senza nessuna possibilità di andare in contrario avviso”
(Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 27 marzo 2018, n. 7513). Per conseguenza, la omessa contestazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi impediscono al presente Ufficio di seguire dati probatori di segno contrario.
Pertanto, il quadro normativo applicabile, il tenore delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio e la valenza probatoria della documentazione prodotta consente di addivenire al convincimento della fondatezza del ricorso con il conseguente annullamento degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.633/2018 emessa dall' col Controparte_1 conseguente accoglimento dell'opposizione formulata.
E comunque anche la Suprema Corte con la sentenza n.41570/2021, in materia sussumibile alla presente, ha statuito che: In ordine a tale chiarimento, che Cass. n.
24365 del 2019 ha riconosciuto di natura interpretativa, l' ha poi Controparte_22 precisato, con la Ris. n. 38/E del 17 maggio 2010, che vanno ricompresi nella norma agevolativa “anche i soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva” e ancora: “l'intervento normativo ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva”. La statuizione, nelle diverse formulazioni sopra riportate, consente dunque di erogare, ai collaboratori di attività sportiva dilettantistica in favore di enti sportivi della medesima natura, somme sussumibili nella nozione fiscale di “redditi diversi” che, entro la soglia prevista dall'art. 69, comma 2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (Euro 7500 per anno d'imposta) sono fiscalmente neutri.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale. Si ricordano, in particolare, oltre alla già citate Cass. n. 11375 del 2020 e Cass. n. 24365 del 2019, Cass. n. 21535 del 2019 e Cass. n. 11492 del 2019, nonché n. 5904 del 2016, le quali hanno presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale fermo restando che ne ricorrano i presupposti concreti. A tale orientamento va data continuità in quanto espressione di una corretta interpretazione dell'ambito del sistema previdenziale proprio dell'attività sportiva dilettantistica nel contesto temporale oggetto di causa.
In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte, la verifica, in sede giudiziale, della effettiva natura “dilettantistica” del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata. Questa Corte di cassazione, soprattutto in ambito tributario, ha, in più riprese, osservato come l'accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito derivi non (tanto) dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al (così sezioni tributarie Cass. n. 10393 del CP_18
2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini, Cass. sez. lav. n. 21535 del 2019 e n. 5904 del 2016 cit.).”. Pertanto, anche in ragione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il ricorso merita di essere accolto. Infine, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente in applicazione dei parametri di legge in ragione dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 20.11.2018 da Parte_2
e da nei confronti dell' così
[...] Parte_1 Controparte_1 provvede;
- accoglie il ricorso presentato da e da nei confronti Parte_2 Parte_1 dell' poiché fondato;
per conseguenza Controparte_1
- annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 633/2018 emessa e notificata dall'
[...] alle parti ricorrenti;
per conseguenza Controparte_1
- condanna l' di al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 CP_1 favore delle parti in solido, con distrazione in favore degli avvocati Salvatore Spano e
IO EN dichiaratisi anticipatari, che si liquidano in €.6.000,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, se dovuti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 11.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n.5853/2018 e discussa all'udienza del 11.12.2025, promossa da e da rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avvocato Salvatore Spano e IO EN, Ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalle dottoresse Luana Picarella,
AM Di IA e ON SI, Resistente
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della L. n.689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.11.2018, la società in epigrafe indicata insieme con il suo legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.633/2018 del 11.10.2018 del complessivo importo di €.237.016,00, notificata il
16.10.2018, relativo a sanzioni amministrative scaturita dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016 BR116 0011 del 09.06.2016, con il quale l' presso la Direzione Territoriale del Lavoro aveva concluso gli Controparte_1 accertamenti, iniziati con accesso del 12.11.2015 presso la sede di CA Fontana
(Br). A fondamento del ricorso, le parti ricorrenti eccepivano la carenza di legittimazione attiva del legale rappresentane della società per i fatti antecedenti al Pt_2
26.11.2011 e la correttezza dell'operato della società e del suo legale rappresentante in ordini ai fatti dai quali l'ordinanza era derivata stante l'irrilevanza e l'inattendibilità delle prove acquisite dalla Guardia di Finanza, nonché l'erroneo calcolo delle sanzioni chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del ruolo, l'annullamento dell'ordinanza in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio l' che, riportandosi Controparte_1 al contenuto del verbale Unico di accertamento ed all'ordinanza-ingiunzione notificata, confermava le sanzioni sollevate chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna al pagamento delle spese.
Con provvedimento del 30.01.2019, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare proposta in via cautelare e sospendeva l'esecutorietà dell'ordinanza impugnata per poi istruire la causa con l'ammissione delle prove testimoniali e all'udienza odierna, fissata per la discussione orale, a seguito della delega ricevuta da parte del dott. con Parte_3 provvedimento del 16.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
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Il ricorso risulta fondato e pertanto merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Occorre rilevare che, con il richiamato verbale unico di accertamento e notificazione da cui è scaturito l'impugnata ordinanza, gli ispettori hanno contestato le seguenti violazioni di Legge: art. 3 comma 3 D.L. n.12 del 22.02.2002 e sue successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 39 comma 6 del DL n. 112/2008 come convertito, sostenendo che a seguito di verifiche effettuate, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione acquisita, sarebbe emerso che le parti avrebbero occupato irregolarmente i seguenti lavoratori con le relative date di assunzione: Parte_4 occupata dall'anno 2010; VE ME occupata dall'ottobre 2015; CP_2 occupata dal mese di settembre 2007; occupato dal mese di Controparte_3 settembre 2012; occupato dal mese di gennaio 2013; Controparte_4 [...]
occupato dal 15.09.2009; occupato dal mese di CP_5 Controparte_6 settembre 2010; occupato dal mese di settembre 2014; Controparte_7 [...]
occupato dal 15.09.2009; occupato dal mese di Controparte_8 Controparte_9 settembre 2006; occupato dall'anno 2010; occupata dal mese CP_10 CP_11 di ottobre 2012; occupata dal mese di settembre 2009; Controparte_12
occupata dal 08.10.2015; occupato dal mese di Controparte_13 CP_14 novembre 2010; occupato dal 15.09.2015; Controparte_15 Controparte_16 occupato dal mese di settembre 2007; occupata dal 15.09.2012; Ghionna Persona_1
occupata dal 18.09.2002; occupata dal mese di settembre Per_2 Persona_3
2005; occupato dal mese di settembre 2013; Persona_4 Controparte_17 occupato dal mese di settembre 2002, senza soluzione di continuità, in assenza della preventiva comunicazione di assunzione e pertanto “in nero”, omettendo di effettuare tutti gli adempimenti amministrativi, previdenziali ed assistenziali relativi al rapporto di lavoro come anzi indicato. Nel merito, secondo l'operato della Guardia di Finanza, recepito dall'Ispettorato competente, sarebbe emerso che tutti i lavoratori riportati avrebbero lavorato “in nero” determinando, secondo la parte resistente, il disconoscimento delle prestazioni lavorative degli istruttori/collaboratori nel periodo 2014-2015 inquadrate come autonome, con conseguente riconduzione degli stessi nell'alveo della subordinazione.
Da tanto sono derivate le sanzioni oggetto dell'ordinanza impugnata.
Orbene, la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, nell'atto introduttivo, hanno eccepito l'infondatezza dell'opposto verbale unico di accertamento e notificazione e, quindi l'ordinanza emessa dall' impugnata, evidenziando la Controparte_1 erronea applicazione della normativa applicata alla fattispecie in esame e l'inidoneità delle prove acquisite dagli ispettori (documentazione – Libro Unico del Lavoro,
Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro – ascolto testimoni) al fine di dimostrare lo svolgimento di attività lavorativa dei lavoratori indicati con conseguente illegittimità del provvedimento emesso.
In particolare, le parti ricorrenti hanno sostenuto ab origine l'applicabilità alla fattispecie in esame di norme di favore per le prestazioni rese all'interno ed in favore di tali enti
(artt. 67 e 69 TUIR) sostenendo che deve considerarsi svolta nell'esercizio diretto di un'attività dilettantistica anche quella di natura didattica, formativa, di assistenza e di preparazione, purché funzionale alla manifestazione sportiva. La società Parte_2 ha sostenuto di aver dato vita ai plurimi rapporti di collaborazione autonoma
[...] relativa a prestazione sportiva dilettantistica ed i collaboratori avrebbero sottoscritto un contratto di collaborazione dopo aver stabilito la durata e l'entità del compenso a corrispondersi per il tempo di loro occupazione. Secondo le parti ricorrenti ogni istruttore/collaboratore ha comunicato, in assoluta autonomia, i giorni e le ore per le quali sarebbe stato disponibile a prestare la propria attività e la società avrebbe organizzato e calendarizzato i corsi e gli orari di lavoro. Mentre i funzionari verbalizzanti,
a parer delle parti ricorrenti, hanno presunto che i rapporti di lavoro sarebbero di attività lavorativa subordinata con l'elevazione delle sanzioni impugnate.
L' per contra, nella propria memoria difensiva ha rilevato la fondatezza della CP_1 propria pretesa creditoria, considerata la validità di tutte le prove raccolte in sede di accertamento.
In via preliminare è opportuno esaminare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza, o l'insussistenza, dei fatti accertati dagli ispettori dell' e posti a base dell'impugnata Controparte_1 ordinanza. Sul tema si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 12108 del 18.05.2010 in ordine al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' , incombe sull'o CP_1 stesso Istituto la prova dei fatti costitutivi del preteso credito rispetto al quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
A tal proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22862 del 2010, ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile".
Accertati gli oneri probatori processuali, è necessario esaminare la valenza probatoria dei verbali redatti dalla Guardia di Finanza, o dall''Ispettorato del Lavoro, e la giurisprudenza della Suprema Corte sul tema risulta unanime nel sostenere (Ex pluris,
Cass. Civ. Ord. n. 26086/2023) che “I verbali redatti dall' o dai Controparte_1 funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”. Tale orientamento deriva da precedenti conformi (Cass. n.
8946/2020; Cass. n. 20019/2018) in quanto la legge non attribuisce al verbale un valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto, diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute come è riscontrabile nella fattispecie in esame, che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. n. 916/1996; conf. Cass. n. 24388/2022 e Cass.
n.28286/2019). Peraltro, tale orientamento, diretto ai verbali dell' CP_1 [...]
, risulta applicabile e sovrapponibile anche ai verbali redatti dalla Guardia di CP_1
Finanza posti a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione dipoi emessa dall' Controparte_1
.
[...]
Tale orientamento, poi, risulta essere stato confermato, in tempi recentissimi, con l'Ordinanza n.22592/2025 della Corte di Cassazione che ha chiarito che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass.
19/04/2010 n. 9251). (…)”. E sulla base delle risultanze istruttorie emerse il ricorso merita accoglimento.
Orbene, l'ordinanza-ingiunzione emessa dall' si fonda Controparte_1 intorno ad un verbale unico di accertamento emesso in data 11.10.2018, in conseguenza dell'attività ispettiva avviata dall' di Controparte_1 CP_1
L'intera attività di verifica espletata, che ha poi portato all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione contestata ed oggetto del giudizio, deve essere valutata alla luce del precipuo orientamento della Suprema Corte in precedenza richiamato. Per conseguenza, i verbali redatti dalla Guardia di Finanza, posti a fondamento dell'ordinanza qui contestata, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e limitatamente ai fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti.
E, sulla base della normativa applicabile, del verbale allegato, della documentazione prodotta e dal tenore delle dichiarazioni rese in sede di ispezione e delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi n corso di giudizio, l'ordinanza-ingiunzione merita di essere annullata.
In effetti, in via preliminare si deve rilevare che il nostro ordinamento prevede uno speciale regime fiscale per i redditi prodotti da tali sodalizi (L. n. 398/1991) riconoscendo una serie di norme di favore per le prestazioni rese all'interno ed in favore di tali enti (artt. 67 e 69 TUIR) che trovano applicazione nella vicenda in esame.
L'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, stabilisce che sono redditi diversi “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal (…) e da CP_18 qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.” E tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo- gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
L'art. 69 del TUIR precisa che “Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.
Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”
Condizione per poter godere di tale inquadramento normativo risulta, pertanto essere espressione di un'attività resa all'interno di una manifestazione sportivo dilettantistica dovendo precisare che la L. n. 14/2008 ha chiarito che sarà da considerare svolta nell'esercizio diretto di un'attività dilettantistica anche quella di natura didattica, formativa, di assistenza e di preparazione, purché funzionale alla manifestazione sportiva. Inoltre alla fattispecie in esame deve trovare applicazione l'interpello n.
22/2010 del Ministero del Lavoro secondo il quale le prestazioni e le collaborazioni sportivo-dilettantistiche che abbiano le caratteristiche di cui all'art. 67, comma 1, Tuir, in quanto produttive di “redditi diversi”, sono esonerate sia dal prelievo assicurativo che previdenziale.
Pertanto, avendo precisato il quadro normativo che disciplina una fattispecie quale quella in esame, si deve esaminare la rispondenza del dato fattuale, riscontrato dai documenti e dalle prove testimoniali, alla regolamentazione normativa al fine dell'accertamento della fondatezza, o meno, dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti delle pari ricorrenti. E da tale quadro emerge che la ha Parte_2 provveduto a costituire plurimi rapporti di collaborazione autonoma aventi ad oggetto prestazioni sportive dilettantistiche avendo concluso intese con i collaboratori riportati nel verbale posto a fondamento dell'ordinanza contestata avendo stipulato contratti di collaborazione dopo aver stabilito la durata e l'entità del compenso per il tempo di loro occupazione. Dagli atti risulta provato che ogni istruttore/collaboratore abbia comunicato autonomamente i giorni e le ore per le quali sarebbe stato disponibile a prestare la propria attività e la società ha organizzato i corsi e gli orari di lavoro Pt_2
e soprattutto risulta non provato dall' la fondatezza degli Controparte_1 accertamenti posti a fondamento dell'ordinanza contestata.
Ed in effetti, il teste , in sede di escussione testimoniale del Controparte_6
07.07.22, ha dichiarato: “Con riferimento alla posizione sub 1) della memoria difensiva Con dello confermo la dichiarazione da me resa ai militari della Guardia di Finanza e riconosco come mia la firma ivi apposta. Preciso però che non ricevevo direttive dal sig.
ma ero io stesso ad organizzare la lezione in vasca;
” Con riferimento alla CP_7
Con posizione sub 2) della memoria difensiva dello confermo che all'epoca dell'accertamento ero laureato in scienze motorie, diplomato in osteopatia ed avevo il brevetto di istruttore di nuoto. Successivamente ho preso il brevetto di allenatore.
Ancora oggi lavoro come allenatore della;
” “Con riferimento alla posizione sub 3) Pt_2 Con della memoria difensiva dello preciso che gli orari non mi venivano impartiti ma gli orari dei corsi erano stati stabiliti sulla base della disponibilità da me resa all'inizio della stagione sportiva;
” In caso di mia assenza comunicavo la mia impossibilità a recarmi a lavoro al mio referente sig. ;” “Con riferimento alla posizione sub 4) Controparte_7
Con della memoria difensiva dello mi occupavo solo di gestire i corsi di nuoto a pagamento e non anche dei corsi di nuoto libero;
” “Con riferimento alla posizione sub Con 5) della memoria difensiva dello preciso che non firmavo all'ingresso ma soltanto a fine giornata indicavo il totale delle ore svolte necessarie poi per quantificare il totale ore;
” “Confermo le posizioni sub 44) e 45) del ricorso introduttivo in quanto nelle stagioni agonistiche 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e
2015/2016 ho stipulato con la contratti di prestazione sportiva dilettantistica come Pt_2 istruttore di nuoto ed ho sempre diretto e gestito personalmente le attività dei corsi organizzando gli orari sulla base dei programmi indicati ad inizio stagione;
” “Confermo le posizioni sub 46) e 47) del ricorso introduttivo in quanto per l'attività resa ho percepito il compenso che per comodità mi veniva corrisposto mensilmente. Ogni anno mi è stata consegnata la certificazione unica per i compensi;
” “Confermo le posizioni sub 1) e 2); del ricorso introduttivo. Tanto so in quanto oltre ad essere istruttore io stesso mi sono occupato di accompagnare i ragazzi alle gare. Con riferimento al numero delle gare non posso dire con precisione quante ne siano state fatte negli anni indicati alla posizione sub 2) ma posso certamente dire che ogni mese sono state organizzate;
”
“Con riferimento alle posizioni sub 4) e 5) del ricorso introduttivo ne confermo il contenuto in relazione alla mia persona;
” “Confermo la posizione sub 6) del ricorso introduttivo in quanto ogni istruttore ha comunicato i giorni e le ore di propria disponibilità e sulla scorta di tali disponibilità sono stati organizzati e calendarizzati i corsi e gli orari di lavoro;
” “Confermo la posizione sub 7) ed 8) del ricorso introduttivo in quanto la società non ha mai interferito nell'esecuzione dell'attività di noi istruttori, non ci ha importo direttive e non si è intromessa nella organizzazione del lavoro che abbiamo organizzato noi personalmente in quanto la società era interessata esclusivamente alla corretta esecuzione del servizio. Ogni istruttore ha organizzato il proprio programma di lavoro sulla base delle fasce di età dei partecipanti al corso anche tenendo conto delle linee guida fornite dalla in base al livello Controparte_20 dei partecipanti;
” (…)“Con riferimento alla posizione sub 68) del ricorso introduttivo conosco il sig. confermo che lo stesso svolgesse attività di Controparte_7 coordinatore tecnico didattico della piscina;
” “Con riferimento al resto del personale del quale mi vengono letti i nominativi, nulla posso dire in relazione a come fosse organizzato il loro lavoro in quanto lavoravano in palestra e non in piscina con me;
”
“Confermo la posizione sub 107) del ricorso introduttivo in quanto la maggior parte dei collaboratori della piscina svolgevano anche altre attività ed il loro impegno presso la era marginale. Per tale ragione i corsi venivano organizzati alle disponibilità rese Pt_2 da ognuno di noi;
”. “Confermo la posizione sub 109) del ricorso introduttivo in quanto il sig. lavorava ed ancora oggi lavora presso un negozio di articoli Controparte_5 sportivi;
” “Confermo la posizione sub 111) del ricorso introduttivo in quanto le sig.re e erano e sono proprietarie di una palestra in CA;
”; Persona_3 Per_2
“Confermo la posizione sub 112) del ricorso introduttivo in quanto il sig. era CP_7 ed è insegnante di scienze motorie presso una scuola pubblica;
” “Confermo la posizione sub 113) del ricorso introduttivo in quanto il sig. era ed è Controparte_8 commesso presso un negozio Eurospin;
” “Confermo la posizione sub 114) del ricorso introduttivo in quanto il sig. lavorava e lavora presso uno studio di CP_10 geometra”; “Confermo la posizione sub 115) del ricorso introduttivo in quanto CP_11 era ed è dipendente a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro;
”
[...]
“Confermo la posizione sub 116) del ricorso introduttivo in quanto Controparte_16 era ed è un militare;
” “Con riferimento alle posizioni sub 117) e 118) del ricorso introduttivo preciso che, da quanto io ricordi, era studente Persona_4 universitario mentre era dipendente presso altro datore di lavoro.” Controparte_17 “Con riferimento alla posizione sub 120) del ricorso introduttivo posso dire che io non ho mai svolto attività lavorativa dopo la scadenza del contratto e, per quanto a mia conoscenza, neanche gli altri colleghi”.
La teste ME VE, indifferente, in sede di escussione testimoniale del 07.07.22, ha riferito quanto segue:“Ho un contratto di collaborazione sportiva e dilettantistica con la e svolgo la mia attività professionale come istruttrice di danza;
” “Confermo le Pt_2 posizioni sub 97) e 98) del ricorso introduttivo e preciso che in data 2.10.2015 ho sottoscritto contratto di prestazione sportiva dilettantistica per la stagione agonistica
2015-2016 per svolgere l'attività di istruttrice di danza. Ho sempre gestito ed organizzato autonomamente i miei corsi di danza. Ad inizio della stagione agonistica ho dato la mia disponibilità oraria e giornaliera e sulla scorta di tanto la società ha organizzato i corsi di danza. Non svolgo altra attività ma sono impegnata nell'assistenza della mia anziana madre.”; “Confermo le posizioni sub 99) e 100) del ricorso in quanto ho sempre percepito un compenso erogatami mensilmente sulla base delle ore prestate ed ogni anno mi è stato sempre consegnata la certificazione unica con l'indicazione dei compensi che mi sono stati erogati;
” “La società non si è mai intromessa nella mia attività di lavoro, né sarebbe stata in grado di farlo, né ha mai esercitato alcun controllo del mio lavoro e sulla esecuzione dello stesso. Non mi sono mai state impartite direttive”; “Conosco i sig.ri (istruttore di group ciclyng e walking); CP_10
(istruttore di sollevamento pesi); ; Persona_5 Controparte_4 CP_16
; ; ; ; : tutti,
[...] Persona_1 Persona_6 Parte_4 Controparte_13 questi ultimi, istruttori di fitness. Li conosco perché lavoravano in palestra e per quanto mi è noto anche loro rendevano la loro disponibilità oraria ad inizio stagione sulla scorta della quale venivano organizzati i corsi e anche loro, per quanto mi è noto, organizzavano autonomamente il proprio lavoro senza ricevere direttive dalla società e senza essere controllati nella organizzazione del lavoro;
”; “Con riferimento al resto del personale del quale mi vengono letti i nominativi, nulla posso dire in relazione a come fosse organizzato il loro lavoro in quanto lavoravano in piscina e non in palestra con me;
” “ Confermo la posizione sub 107) del ricorso introduttivo in quanto, per quanto io sappia, la maggior parte dei collaboratori della piscina svolgevano anche altre attività ed il loro impegno presso la era marginale. Per tale ragione i corsi venivano Pt_2 organizzati alle disponibilità rese da ognuno di noi.” (…)“Confermo la posizione sub 2) Con della memoria difensiva della in quanto ho dei brevetti di istruttrice di danza che Con rinnovo periodicamente”; “con riferimento alla posizione sub 3) della memoria dello preciso che gli orari non mi erano stati impartiti ma come detto ero stata io a dare la mia disponibilità di massima sulla scorta della quale sono stati organizzati i turni. Nel caso di mia assenza avvisavo la segreteria.” “Confermo la posizione sub 5) della CP_1 memoria dello Tanto al fine di conteggiare le ore svolte per il compenso.”.
Di pari tenore risulta, poi la dichiarazione resa dalla teste sempre Testimone_1 in data 07.07.22, la quale ha affermato: “Attualmente non collaboro più con la . Il Pt_2 mio ultimo anno di collaborazione risale al novembre 2015;”; “Confermo la posizione sub 1) e sub 3) del ricorso introduttivo. Nulla so sulla posizione sub 2);” “Confermo la posizione sub 4), 5) e 6) del ricorso in quanto la società ha stipulato più contratti di collaborazione autonoma con i collaboratori che a inizio stagione hanno comunicato in autonomia i giorni e le ore per le quali sarebbero stati disponibili a prestare la propria attività e, sulla scorta di tali informazioni, la società ha calendarizzato i corsi e gli orari di lavoro;
” “Confermo la posizione sub 7) e 8) in quanto la società non ha mai interferito nella esecuzione della attività dei collaboratori nel senso che non ha mai imposto direttive né si è intromessa nella organizzazione del lavoro che è stata sempre predisposta discrezionalmente dai collaboratori. La società era interessata esclusivamente alla corretta esecuzione del servizio”; “Conosco i sig.ri CP_10
(istruttore di group ciclyng e walking); (istruttore di sala pesi); Controparte_15
(istruttore di sala pesi); ; ; Persona_5 Controparte_4 Controparte_16
; ; ; VE ME: tutti, questi ultimi, Persona_1 Persona_6 Parte_4 istruttori di fitness. Li conosco perché lavoravano in palestra e anche loro rendevano la loro disponibilità oraria ad inizio stagione sulla scorta della quale venivano organizzati i corsi e anche loro, per quanto mi è noto, organizzavano autonomamente il proprio lavoro senza ricevere direttive dalla società e senza essere controllati nella organizzazione del lavoro. Tanto so perché io ero la coordinatrice didattica del settore palestra e nemmeno io impartivo loro alcuna direttiva. Non conosco la sig.ra CP_13
perché io sono andata via a termine della stagione agonistica 2014/2015.”
[...]
“Anche io avevo un contratto di prestazione sportiva e dilettantistica e percepivo mensilmente un compenso precedentemente pattuito e ogni anno mi è stata consegnata dalla società la certificazione unica;
” “Confermo la posizione sub 107) del ricorso introduttivo in quanto, per quanto io sappia, la maggior parte dei collaboratori della piscina svolgevano anche altre attività ed il loro impegno presso la era marginale. Pt_2
Per tale ragione i corsi venivano organizzati alle disponibilità rese da ognuno di noi”.
(…)“Confermo la posizione sub 116) del ricorso in quanto il sig. era Controparte_16 militare presso il Battaglione San Marco”; “Confermo la posizione sub 120) del ricorso introduttivo in quanto posso dire che io non ho mai svolto attività lavorativa dopo la scadenza del contratto e, per quanto a mia conoscenza, neanche gli altri colleghi”.
Anche il teste , escusso in data 29.11.22 ha dichiarato: “Vero quanto Controparte_4 riportato al capitolo 1) del ricorso”. “Con riferimento al capitolo sub 2) posso confermare che presso la si sono sempre tenute numerosissime gare di nuoto”. “Io conosco la Pt_2 società in quanto sono un istruttore di fitness e, in particolare mi occupo di corsi di zumba ed hip hop”. “Confermo i capitoli sub 4 e 5 del ricorso”. “Sin dal 2012 ho sottoscritto con la dei distinti contratti di prestazione sportiva dilettantistica come Pt_2 istruttore di fitness. Ho sempre svolto il mio ruolo presso la struttura aziendale di
CA FO. “Risponde al vero quanto riportato al capitolo 6) del ricorso. Sono io che comunico le mie disponibilità alla società la quale cura l'organizzazione dei corsi in relazione alle mia esigenze. Tanto ho fatto interfacciandomi con il coordinatore tecnico didattico al quale ho fornito le mie disponibilità orarie”. “Vero il capitolo di prova sub 7) del ricorso. Sono sempre stato io in piena autonomia ad organizzare i corsi, non avendo mai ricevuto alcuna intromissione da parte della società”. “Risponde pertanto al vero quanto riportato nei capitoli di prova sub 28 e 29 del ricorso”. “Confermo che la società mi ha riconosciuto un compenso parametrato alle prestazioni effettivamente rese che, come da intesa raggiunta, mi ha versato per ogni mese della stagione agonistica”. “Confermo il capitolo sub 31 del ricorso”. (…) “Con riguardo al capitolo sub
1) della memoria riconosco per mia la firma apposta in calce alla relazione che mi viene esibita. Confermo le dichiarazioni al tempo rese e preciso che il modulo non è stato da me compilato. Con riferimento alla suddetta dichiarazione tengo a precisare di non aver ricevuto direttive dal sig. in quanto, come detto, ho sempre organizzato CP_21 autonomamente l'attività da svolgere e senza ingerenza alcuna”. “Con riguardo al capitolo 2) della memoria sono in possesso di un titolo di formazione specifico ovvero un attestato di istruttore rilasciato dalla CSEN e Zumba Fitness”. “Con riguardo al capitolo 3) della memoria è vero che le volte in cui mi era impossibile tenere il corso ero tenuto ad avvisare la società”. “Con riguardo al capitolo 5) della memoria non ricordo di aver mai firmato in entrata ovvero in uscita”.
Di apri tenore, infine risultano le dichiarazioni rese dal teste , i Testimone_2 sede di escussione testimoniale del 29.11.22, che ha riferito soprattutto sulla gestione amministrativa dei corsi dichiarando: “….Nel dettaglio mi occupo della contrattualistica, dei compensi, degli ordini, dei preventivi, della gestione dei rapporti con i consulenti esterni”. “Confermo il capitolo 1) del ricorso. La società si occupa di esercizio delle attività sportive dilettantistiche, sia per quanto concerne il nuoto sia per quel che riguarda il fitness”. “Confermo il capitolo 2) del ricorso. Ogni anno la Fin ci rilascia un attestato comprovante le attività sportive dilettantistiche effettuate”. “Vero il capitolo
3) del ricorso”. “Confermo il capitolo 4) del ricorso e tanto posso dire in quanto mi sono occupata personalmente della predisposizione della relativa contrattualistica”.
“Confermo inoltre il capitolo 5). Gli istruttori venivano contattati all'inizio della stagione sportiva e fornivano la loro disponibilità in ordine all'orario di loro utilizzo ed alla attività che avrebbero voluto svolgere in seno alla struttura”. “Con riferimento al capitolo 6) risponde al vero che la società, acquisita la disponibilità dei vari istruttori, ha curato l'organizzazione dei corsi anche garantendo la disponibilità di una sala ove tenerli. In particolare a CA mi risultano essere presenti solo due sale per la attività di corpo libero”. “Vero il capitolo 7) del ricorso. La società non si è mai intromessa nella esecuzione della attività dei collaboratori non avendo al riguardo le relative necessarie competenze”. “Vero il capitolo 8).” (…) E dopo aver confermato la conoscenza dei collaborati ha così precisato:“I suddetti nominativi sono a me noti in quanto ho materialmente curato la predisposizione della relativa contrattualistica oltre che le certificazioni per i compensi loro erogati. Taluni di essi erano destinati alle attività di fitness, nel mentre si occupavano delle attività inerenti il nuoto”. “Anche i suddetti nominativi si organizzavano autonomamente nell'attività da svolgere. In particolare, dopo aver comunicato la loro disponibilità oraria o giornaliera a prestare attività, la società ha curato la organizzazione dei corsi”.“Tutti gli istruttori sono stati remunerati attraverso un pagamento a versarsi mensilmente. Tanto per comodità di entrambe le parti del contratto”. “In esito la società ha consegnato la certificazione unica al collaboratore e quindi inseriva nel mod. 770 aziendale il codice fiscale con l'indicazione del compenso erogato nell'anno solare di riferimento. Al raggiungimento della soglia massima veniva erogato un compenso al netto della ritenuta a titolo di imposta”. Di identico tenore, risultano, infine le dichiarazioni rese in sede di escussione testimoniale del 26.01.23 da che ha confermato quanto da tutti gli altri testimoni CP_14 riferito. In sintesi, dalla lettura delle dichiarazioni rese dai testi escussi costituisce dato probatorio accertato che tutti i collaboratori della società lavoravano con Pt_2 contratti ed erano autonomi sia in relazione alle giornate nelle quali tenevano i corsi sia negli orari degli stessi;
organizzavano i corsi insieme con gli altri istruttori e con il personale di segretaria;
tenevano nei locali della i corsi da loro organizzati ed Pt_2 accompagnavano gli atleti alle gare alle quali gli stessi partecipavano;
ricevano i compensi concordati e le relative certificazioni fiscali come da somme percepite.
Pertanto, i rapporti costituiti tra i collaboratori della e la stessa società non Pt_2 possono rientrare nei rapporti di lavoro subordinato risultano carenti dei caratteri precipui del lavoro subordinato e, cioè, la subordinazione, il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e di controllo del datore di lavoro, oltre all'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione aziendale, la presenza di un orario fissato e la corresponsione di una retribuzione fissa.
Il mancato raggiungimento da parte dell' della prova della Controparte_1 sussistenza, nella fattispecie in esame, dei tutti i presupposti per il riconoscimento di effettivi rapporti di lavoro subordinato tra i collaboratori della società e la Pt_2 impedisce la conferma del contenuto del verbale posto a fondamento dell'ordinanza- ingiunzione emessa, e determina il necessitato annullamento della stessa.
E comunque rilevante, ai fini della decisione, risulta la omessa contestazione da parte ricorrente delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi ai fini delle conseguenze e degli effetti probatori che ne conseguono ai sensi e per gli effetti del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. In effetti, con orientamento oramai granitico la
Corte di Cassazione ha fatto proprio il principio sancito dalla nota sentenza delle
Sezioni Unite n. 761 del 23 gennaio 2002, secondo cui i fatti non contestat i devono ritenersi certi dal giudice, “senza nessuna possibilità di andare in contrario avviso”
(Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 27 marzo 2018, n. 7513). Per conseguenza, la omessa contestazione delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi impediscono al presente Ufficio di seguire dati probatori di segno contrario.
Pertanto, il quadro normativo applicabile, il tenore delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio e la valenza probatoria della documentazione prodotta consente di addivenire al convincimento della fondatezza del ricorso con il conseguente annullamento degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n.633/2018 emessa dall' col Controparte_1 conseguente accoglimento dell'opposizione formulata.
E comunque anche la Suprema Corte con la sentenza n.41570/2021, in materia sussumibile alla presente, ha statuito che: In ordine a tale chiarimento, che Cass. n.
24365 del 2019 ha riconosciuto di natura interpretativa, l' ha poi Controparte_22 precisato, con la Ris. n. 38/E del 17 maggio 2010, che vanno ricompresi nella norma agevolativa “anche i soggetti che non svolgono un'attività durante la manifestazione, ma rendono le prestazioni indicate – formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica – a prescindere dalla realizzazione di una manifestazione sportiva” e ancora: “l'intervento normativo ha ampliato il novero delle prestazioni riconducibili nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche nonché, di conseguenza, quello dei soggetti destinatari del regime di favore eliminando di fatto, il requisito del collegamento fra l'attività resa dal percipiente e l'effettuazione della manifestazione sportiva”. La statuizione, nelle diverse formulazioni sopra riportate, consente dunque di erogare, ai collaboratori di attività sportiva dilettantistica in favore di enti sportivi della medesima natura, somme sussumibili nella nozione fiscale di “redditi diversi” che, entro la soglia prevista dall'art. 69, comma 2 del T.U.I.R. vigente ratione temporis (Euro 7500 per anno d'imposta) sono fiscalmente neutri.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione in esame, in quanto sostanziale eccezione all'obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi, sia rilevante anche in materia previdenziale. Si ricordano, in particolare, oltre alla già citate Cass. n. 11375 del 2020 e Cass. n. 24365 del 2019, Cass. n. 21535 del 2019 e Cass. n. 11492 del 2019, nonché n. 5904 del 2016, le quali hanno presupposto l'astratta applicabilità della disposizione in esame alla materia previdenziale fermo restando che ne ricorrano i presupposti concreti. A tale orientamento va data continuità in quanto espressione di una corretta interpretazione dell'ambito del sistema previdenziale proprio dell'attività sportiva dilettantistica nel contesto temporale oggetto di causa.
In questa prospettiva, rileva, dunque, a monte, la verifica, in sede giudiziale, della effettiva natura “dilettantistica” del soggetto (associazione e/o società sportiva) in favore del quale la collaborazione è stata esercitata. Questa Corte di cassazione, soprattutto in ambito tributario, ha, in più riprese, osservato come l'accertamento a tale riguardo condotto dal giudice di merito derivi non (tanto) dall'elemento formale della veste giuridica assunta (associazione e/o società sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell'affiliazione ad una federazione sportiva o al (così sezioni tributarie Cass. n. 10393 del CP_18
2018; Cass. n. 23789 del 2016; Cass. n. 16449 del 2016; Cass. n. 2152 del 2020; negli stessi termini, Cass. sez. lav. n. 21535 del 2019 e n. 5904 del 2016 cit.).”. Pertanto, anche in ragione della giurisprudenza della Corte di Cassazione, il ricorso merita di essere accolto. Infine, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente in applicazione dei parametri di legge in ragione dell'accoglimento delle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Tribunale Confermato avv. Simone Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 20.11.2018 da Parte_2
e da nei confronti dell' così
[...] Parte_1 Controparte_1 provvede;
- accoglie il ricorso presentato da e da nei confronti Parte_2 Parte_1 dell' poiché fondato;
per conseguenza Controparte_1
- annulla l'ordinanza-ingiunzione n. 633/2018 emessa e notificata dall'
[...] alle parti ricorrenti;
per conseguenza Controparte_1
- condanna l' di al pagamento delle spese processuali in Controparte_1 CP_1 favore delle parti in solido, con distrazione in favore degli avvocati Salvatore Spano e
IO EN dichiaratisi anticipatari, che si liquidano in €.6.000,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, se dovuti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 11.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola