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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2325/2023 R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 961/2022 TRA
, in persona del legale rappre- Parte_1 sentante per l'Italia, dott. rappresentata e Persona_1 difesa dall'avvocato Tatiana Della Marra, del foro di Roma, indi- rizzo pec Email_1
APPELLANTE E
, elettivamente domiciliato in Torre Annun- _1 ziata alla via Bottaro, n. 17, presso lo studio dell'avvocato Nun- zia Amitrano, costituita in primo grado APPELLATO CONTUMACE
*********
CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. l'appellante ha rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 12 giugno 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la parte appellante si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nell'accoglimento del gravame. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, _1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano, Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentire accertare e
[...] dichiarare la responsabilità della compagnia aerea per il danno subito a causa della restituzione dei bagagli da stiva dopo due giorni dal decollo nella città di Tokyo. Il Giudice di Pace di Gragnano, accogliendo la domanda proposta da parte attrice, condannava al risarcimento in favore Parte_1
1 dell'attore della somma di euro 700,00, oltre interessi legali e _1 rivalutazione dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
1.1. Con atto di appello, ritualmente notificato, pro- Parte_1 poneva gravame al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 961/2022 emessa dal giudice di pace di Gragnano, lamentando, in particolare, l'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale nonché l'omessa valutazione circa la decadenza dall'azione risarcitoria per mancata presentazione del re- clamo entro i termini prestabiliti. Sebbene ritualmente evocato in giudizio mediante notificazione dell'atto di appello a mezzo pec presso il procuratore costituito in primo grado, _1
ometteva di costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rimessa in decisione.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale ripro- posta dall'appellate, condividendo il tribunale la conclusione del giudice di prime cure circa la sua incompleta formulazione, non avendo la convenuta eccepito in primo grado l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento giustificativi della scelta effettuata dalla parte attrice, indicando specificamente in relazione a siffatti criteri il giudice da essa ritenuto competente.
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto. Sotto il profilo meramente normativo, la disciplina applicabile al caso di specie è cadenzata dalla L. n. 12 del 2004 (legge di ratifica italiana della Convenzione di Montreal, contenente la disciplina in materia di trasporto aereo internazio- nale). In particolare, l'art. 31, comma 2, della L. n. 12 del 2004, testualmente recita
“in caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena consta- tato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione”. Ebbene, dal fascicolo di primo grado acquisito al presente giudizio emerge che il nel corso del viaggio aereo dallo stesso effettuato in data _1
5.8.2019 da Mosca a Tokyo (volo SU260), non appena giunto a destinazione presso l'aeroporto Tokyo – NA non rinveniva il proprio bagaglio da stiva, sicché si recava presso il competente ufficio per denunciarne l'accaduto. In siffatta evenienza, egli provvedeva alla compilazione dell'apposito Property Irregularity Report e, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, gli veniva
2 riferito che il bagaglio risultava smarrito e che gli sarebbe stato recapitato presso l'hotel non appena rinvenuto. Il bagaglio gli veniva riconsegnato nel pomeriggio del 7.8.2019 presso l'hotel in cui soggiornava. A supporto della propria prospettazione produceva nel giudizio _1 di primo grado la dichiarazione doganale, il modulo “property Irregularity Report” e degli scontrini fiscali. Dal compendio probatorio versato in atti risulta incontestabile la ricostruzione fattuale circa il ritardo nella consegna del bagaglio da stiva;
consegna avvenuta il giorno seguente, precisamente il 7.8.2019. Tanto posto in luce, tuttavia, fondato si valuta il rilievo circa l'omessa statui- zione del giudice di pace in ordine all'eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo, come formulata dalla compagnia odierna appellante sin dal primo atto difensivo. Invero, sulla scorta di quanto statuito dall'art. 31, comma 2, della L. n. 12 del 2004, “in caso di ritardo nella consegna del bagaglio la notifica deve essere effettuata non più tardi di 21 giorni dal giorno della consegna del bagaglio”: previsione corrispondente alle regole della Convenzione di Varsavia del 12.10.29 ed alle regole ENAV che disciplinano le regole per l'inoltro tempestivo dell'istanza di risarcimento dei danni in caso di perdita e ritrovamento del bagaglio. Ebbene, dalla data della consegna del bagaglio, avvenuto nella specie il 7.8.2019, il lasso di tempo entro il quale avrebbe dovuto _1 presentare reclamo, finalizzato alla realizzazione della pretesa creditoria, era la data del 28.8.2019. A tal proposito, occorre evidenziare che il reclamo consiste in un formale atto recettizio, redatto per iscritto, attraverso cui la parte rappresenta di essere titolare di una posizione creditoria maturata in conseguenza di un evento pernicioso, non a lei addebitabile. Invero, esso rappresenta senz'altro lo stru- mento che, nel caso di specie, avrebbe consentito la formale attivazione del diritto al risarcimento del danno nei confronti di parte appellante. Il P.I.R. costituisce, diversamente dal reclamo, il primo atto di iniziale denunzia delle irregolarità riscontrate, contenente una mera descrizione delle peculiarità del bagaglio da stiva, al fine di propiziare l'attività di ricerca e verifica dello stesso. Per tale ragione, il documento P.I.R., prodotto nel giudizio di primo grado, non può ritenersi un elemento sufficiente da cui desumere la manifestazione di volontà dell'interessato di ottenere un eventuale ristoro del danno patito, non equivalendo affatto, detto documento, all'indispensabile reclamo.
3 Dunque, dovendosi ritenere spirato il lasso di tempo entro il quale l'istante avrebbe potuto ottenere il risarcimento del danno, attraverso l'attivazione del meccanismo formale costituito dal reclamo, deve concludersi per la fondatezza dell'eccezione di decadenza dell'appellato dall'azione risarcitoria. In definitiva l'appello va accolto e la domanda risarcitoria avanzata da _1
rigettata.
[...]
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di prov- vedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18- 7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Pertanto, le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate, ed escludendo le fasi non celebrate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, fino ad euro 1.100,00 primo grado: fase studio, euro 68,00; fase introduttiva, euro 68,00; fase decisionale, euro 142,00; secondo grado: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase decisionale, euro 200,00), con distrazione in favore dell'avvocato Tatiana Della Marra dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da;
_1
B. per l'effetto, condanna alla restituzione nei confronti di _1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle Parte_1 somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado oggi riformata;
C. condanna al pagamento delle spese processuali relative al _1 primo grado di giudizio in favore di , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., che liquida in euro 278,00 per compenso profes- sionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se
4 dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Tatiana Della Marra dichiara- tasi antistataria. D. condanna al pagamento delle spese processuali relative al _1 secondo grado di giudizio in favore di , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 91,50 per spese vive ed euro 462,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Tatiana Della Marra dichiaratasi antistataria. Così deciso in Torre Annunziata il 16 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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, in persona del legale rappre- Parte_1 sentante per l'Italia, dott. rappresentata e Persona_1 difesa dall'avvocato Tatiana Della Marra, del foro di Roma, indi- rizzo pec Email_1
APPELLANTE E
, elettivamente domiciliato in Torre Annun- _1 ziata alla via Bottaro, n. 17, presso lo studio dell'avvocato Nun- zia Amitrano, costituita in primo grado APPELLATO CONTUMACE
*********
CONCLUSIONI: nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. l'appellante ha rassegnato le proprie conclusioni;
all'udienza del 12 giugno 2025, fissata per la rimessione della causa in decisione, la parte appellante si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti insistendo nell'accoglimento del gravame. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In primo grado, con atto di citazione ritualmente notificato, _1 conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano, Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentire accertare e
[...] dichiarare la responsabilità della compagnia aerea per il danno subito a causa della restituzione dei bagagli da stiva dopo due giorni dal decollo nella città di Tokyo. Il Giudice di Pace di Gragnano, accogliendo la domanda proposta da parte attrice, condannava al risarcimento in favore Parte_1
1 dell'attore della somma di euro 700,00, oltre interessi legali e _1 rivalutazione dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
1.1. Con atto di appello, ritualmente notificato, pro- Parte_1 poneva gravame al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 961/2022 emessa dal giudice di pace di Gragnano, lamentando, in particolare, l'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale nonché l'omessa valutazione circa la decadenza dall'azione risarcitoria per mancata presentazione del re- clamo entro i termini prestabiliti. Sebbene ritualmente evocato in giudizio mediante notificazione dell'atto di appello a mezzo pec presso il procuratore costituito in primo grado, _1
ometteva di costituirsi e ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rimessa in decisione.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale ripro- posta dall'appellate, condividendo il tribunale la conclusione del giudice di prime cure circa la sua incompleta formulazione, non avendo la convenuta eccepito in primo grado l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i possibili criteri di collegamento giustificativi della scelta effettuata dalla parte attrice, indicando specificamente in relazione a siffatti criteri il giudice da essa ritenuto competente.
3. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto. Sotto il profilo meramente normativo, la disciplina applicabile al caso di specie è cadenzata dalla L. n. 12 del 2004 (legge di ratifica italiana della Convenzione di Montreal, contenente la disciplina in materia di trasporto aereo internazio- nale). In particolare, l'art. 31, comma 2, della L. n. 12 del 2004, testualmente recita
“in caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena consta- tato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro sette giorni dalla data del ricevimento, in caso di bagaglio consegnato, ed entro quattordici giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro ventuno giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione”. Ebbene, dal fascicolo di primo grado acquisito al presente giudizio emerge che il nel corso del viaggio aereo dallo stesso effettuato in data _1
5.8.2019 da Mosca a Tokyo (volo SU260), non appena giunto a destinazione presso l'aeroporto Tokyo – NA non rinveniva il proprio bagaglio da stiva, sicché si recava presso il competente ufficio per denunciarne l'accaduto. In siffatta evenienza, egli provvedeva alla compilazione dell'apposito Property Irregularity Report e, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, gli veniva
2 riferito che il bagaglio risultava smarrito e che gli sarebbe stato recapitato presso l'hotel non appena rinvenuto. Il bagaglio gli veniva riconsegnato nel pomeriggio del 7.8.2019 presso l'hotel in cui soggiornava. A supporto della propria prospettazione produceva nel giudizio _1 di primo grado la dichiarazione doganale, il modulo “property Irregularity Report” e degli scontrini fiscali. Dal compendio probatorio versato in atti risulta incontestabile la ricostruzione fattuale circa il ritardo nella consegna del bagaglio da stiva;
consegna avvenuta il giorno seguente, precisamente il 7.8.2019. Tanto posto in luce, tuttavia, fondato si valuta il rilievo circa l'omessa statui- zione del giudice di pace in ordine all'eccezione di decadenza dal diritto all'indennizzo, come formulata dalla compagnia odierna appellante sin dal primo atto difensivo. Invero, sulla scorta di quanto statuito dall'art. 31, comma 2, della L. n. 12 del 2004, “in caso di ritardo nella consegna del bagaglio la notifica deve essere effettuata non più tardi di 21 giorni dal giorno della consegna del bagaglio”: previsione corrispondente alle regole della Convenzione di Varsavia del 12.10.29 ed alle regole ENAV che disciplinano le regole per l'inoltro tempestivo dell'istanza di risarcimento dei danni in caso di perdita e ritrovamento del bagaglio. Ebbene, dalla data della consegna del bagaglio, avvenuto nella specie il 7.8.2019, il lasso di tempo entro il quale avrebbe dovuto _1 presentare reclamo, finalizzato alla realizzazione della pretesa creditoria, era la data del 28.8.2019. A tal proposito, occorre evidenziare che il reclamo consiste in un formale atto recettizio, redatto per iscritto, attraverso cui la parte rappresenta di essere titolare di una posizione creditoria maturata in conseguenza di un evento pernicioso, non a lei addebitabile. Invero, esso rappresenta senz'altro lo stru- mento che, nel caso di specie, avrebbe consentito la formale attivazione del diritto al risarcimento del danno nei confronti di parte appellante. Il P.I.R. costituisce, diversamente dal reclamo, il primo atto di iniziale denunzia delle irregolarità riscontrate, contenente una mera descrizione delle peculiarità del bagaglio da stiva, al fine di propiziare l'attività di ricerca e verifica dello stesso. Per tale ragione, il documento P.I.R., prodotto nel giudizio di primo grado, non può ritenersi un elemento sufficiente da cui desumere la manifestazione di volontà dell'interessato di ottenere un eventuale ristoro del danno patito, non equivalendo affatto, detto documento, all'indispensabile reclamo.
3 Dunque, dovendosi ritenere spirato il lasso di tempo entro il quale l'istante avrebbe potuto ottenere il risarcimento del danno, attraverso l'attivazione del meccanismo formale costituito dal reclamo, deve concludersi per la fondatezza dell'eccezione di decadenza dell'appellato dall'azione risarcitoria. In definitiva l'appello va accolto e la domanda risarcitoria avanzata da _1
rigettata.
[...]
4. La riforma della decisione del giudice di pace comporta, conseguentemente, la riforma relativa al pagamento delle spese processuali di primo grado. Sul punto, va ribadito che, in base al principio fissato dall'art. 336, comma primo, c.p.c., secondo il quale la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione “ex lege” della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di prov- vedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (Cass. civ., sez. lav., 18- 7-2005, n. 15112; Cass. civ., 23059/2007, 10405/2003, 13485/2000). Pertanto, le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione deli parametri di cui al d.m. n. 147/2022, in quanto norma applicabile ratione temporis, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa, delle questioni affrontate, ed escludendo le fasi non celebrate, nella misura indicata in dispositivo (scaglione di riferimento, fino ad euro 1.100,00 primo grado: fase studio, euro 68,00; fase introduttiva, euro 68,00; fase decisionale, euro 142,00; secondo grado: fase studio, euro 131,00; fase introduttiva, euro 131,00; fase decisionale, euro 200,00), con distrazione in favore dell'avvocato Tatiana Della Marra dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie l'appello e rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata da;
_1
B. per l'effetto, condanna alla restituzione nei confronti di _1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle Parte_1 somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado oggi riformata;
C. condanna al pagamento delle spese processuali relative al _1 primo grado di giudizio in favore di , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., che liquida in euro 278,00 per compenso profes- sionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se
4 dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Tatiana Della Marra dichiara- tasi antistataria. D. condanna al pagamento delle spese processuali relative al _1 secondo grado di giudizio in favore di , in persona Parte_1 del legale rappresentante p.t., che liquida in euro 91,50 per spese vive ed euro 462,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p. a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Tatiana Della Marra dichiaratasi antistataria. Così deciso in Torre Annunziata il 16 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
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