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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Il Giudice, letti gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 2429 2024
R.G., promosso nell'interesse di;
Parte_1
letta la CTU e ritenutane la congruità; rilevato che nel termine perentorio previsto dalla legge le conclusioni rassegnate dal CTU non sono state contestate dalle parti;
ritenuto che
le spese processuali vanno regolate tenuto conto del principio della soccombenza e del disposto di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c., quanto all'esenzione; visto l'art. 445 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Omologa l'accertamento positivo del requisito sanitario oggetto del ricorso, dichiarando che parte ricorrente in epigrafe ha “un grado di invalidità complessivo pari al 74% a decorrere da ottobre 2024, epoca dell'ultimo ricovero in ambiente psichiatrico, che dà diritto all'assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 118/1971); non integra gli estremi per il diritto al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104; non si ravvedono le condizioni biologiche richieste dalla normativa di legge utili per la concessione dello stato di handicap in situazione di gravità”. Pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico della parte resistente, disponendo la compensazione delle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
Dichiara definito il procedimento.
Marsala, 09/06/2025
Il Giudice Monica D'Angelo
Il Giudice, letti gli atti del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 2429 2024
R.G., promosso nell'interesse di;
Parte_1
letta la CTU e ritenutane la congruità; rilevato che nel termine perentorio previsto dalla legge le conclusioni rassegnate dal CTU non sono state contestate dalle parti;
ritenuto che
le spese processuali vanno regolate tenuto conto del principio della soccombenza e del disposto di cui all'art. 152 disp.att. c.p.c., quanto all'esenzione; visto l'art. 445 bis c.p.c.;
P.Q.M.
Omologa l'accertamento positivo del requisito sanitario oggetto del ricorso, dichiarando che parte ricorrente in epigrafe ha “un grado di invalidità complessivo pari al 74% a decorrere da ottobre 2024, epoca dell'ultimo ricovero in ambiente psichiatrico, che dà diritto all'assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 118/1971); non integra gli estremi per il diritto al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 5.2.1992, n. 104; non si ravvedono le condizioni biologiche richieste dalla normativa di legge utili per la concessione dello stato di handicap in situazione di gravità”. Pone le spese di CTU, già liquidate in atti, a carico della parte resistente, disponendo la compensazione delle spese di lite, atteso l'esito del giudizio.
Dichiara definito il procedimento.
Marsala, 09/06/2025
Il Giudice Monica D'Angelo