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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 2927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2927 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 15 aprile 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20985/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 8584\2023 (ATP),
TRA
nata a Napoli il 05.08.1963 Parte_1 elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, come da atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 8584\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento delle prestazioni degli invalidi civili, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto azionato. E' rimasto contumace l' , non costituitosi sebbene ritualmente citato.. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza odierna la stessa veniva decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Osserva, invero, il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -.
Nel caso in esame le allegazioni di cui al ricorso introduttivo con cui si contestano le conclusioni del Ctu della fase di Atp appaiono del tutto generiche, limitandosi alla mera enunciazione della asserita non congrua valutazione del quadro clinico rappresentato, rispetto al precedente accertamento giudiziario richiamato, non integrata però dal concreto riferimento a vizi logici o errori nella perizia, intrinseci o estrinseci, né al contrasto delle predette conclusioni con le risultanze istruttorie acquisite agli atti ovvero all'omessa valutazione di dette risultanze da parte del CTU.
Deve, pertanto, ritenersi che non risultano specificati i motivi della contestazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, secondo la previsione testuale dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Per mera completezza espositiva e considerato che la presente sentenza non è appellabile, va aggiunto che dall'esame della perizia di ufficio resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo risultano valutate tutte le patologie a carico della parte ricorrente che risultano dalla documentazione sanitaria in atti, depositata nel fascicolo di parte e richiamata nella perizia. La valutazione risulta adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale, alla stregua dei codici tabellari di cui al DM 5.2.1992, e con riferimento anche ai barèmes medico legale analogicamente applicati. Il giudizio valutativo delle singole patologie appare immune da vizi, così come la valutazione percentuale complessiva risulta congrua rispetto allo specifico requisito sanitario in esame. Va, del resto, evidenziato che le conclusioni del Ctu appaiono fondate sul dirimente esame clinico diretto della ricorrente, con considerazione e discussione riferita a ciascuno degli apparati interessati alle patologie ed al grado di limitazione funzionale attribuito.
Risulta, del resto, che è rimasta inevasa la richiesta del Ctu di acquisizione di ulteriore documentazione medica specialistica, con conseguenza negativa a carico della parte istante.
Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti.
Deve, del resto, osservarsi che privo di pregio è il riferimento ad un precedente accertamento giudiziario tenuto conto che le condizioni della ricorrente sono state valutate di minore gravità percentuale già in sede amministrativa e in occasione di visita di revisione, sicchè non vi è una diretta e conseguenziale successione tra l'accertamento giudiziario richiamato e quello condotto dal Ctu della prima fase. Deve, in ogni caso, evidenziarsi che anche il riferimento fatto in udienza dalla difesa della ricorrente alla necessità di utilizzare il codice 9323 per la valutazione delle patologie neoplastiche appare del tutto generico, in quanto non sorretto da specifiche contestazioni alle valutazioni del Ctu che ha fatto riferimento al codice 9322, in considerazione dello stato di compromissione derivante dalle patologie neoplastiche intervenute diversi anni addietro nella perizia della fase di ATP si riscontra un mero errore di calcolo, in quanto utilizzando
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese si ritiene dovuta per la presente fase di giudizio stante la CP_ contumacia dell' , mentre per la fase di ATP risulta la dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite per la fase di ATP;
nulla per le spese della presente fase di giudizio;
liquida le spese di CTU, per la fase di ATP , come da separato decreto.
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 15 aprile 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 20985/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 8584\2023 (ATP),
TRA
nata a Napoli il 05.08.1963 Parte_1 elettivamente domiciliata in Portici (NA) alla via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, come da atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 8584\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento delle prestazioni degli invalidi civili, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto azionato. E' rimasto contumace l' , non costituitosi sebbene ritualmente citato.. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza odierna la stessa veniva decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Osserva, invero, il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -.
Nel caso in esame le allegazioni di cui al ricorso introduttivo con cui si contestano le conclusioni del Ctu della fase di Atp appaiono del tutto generiche, limitandosi alla mera enunciazione della asserita non congrua valutazione del quadro clinico rappresentato, rispetto al precedente accertamento giudiziario richiamato, non integrata però dal concreto riferimento a vizi logici o errori nella perizia, intrinseci o estrinseci, né al contrasto delle predette conclusioni con le risultanze istruttorie acquisite agli atti ovvero all'omessa valutazione di dette risultanze da parte del CTU.
Deve, pertanto, ritenersi che non risultano specificati i motivi della contestazione, con conseguente inammissibilità del ricorso, secondo la previsione testuale dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Per mera completezza espositiva e considerato che la presente sentenza non è appellabile, va aggiunto che dall'esame della perizia di ufficio resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo risultano valutate tutte le patologie a carico della parte ricorrente che risultano dalla documentazione sanitaria in atti, depositata nel fascicolo di parte e richiamata nella perizia. La valutazione risulta adeguatamente motivata in sede di discussione medico legale, alla stregua dei codici tabellari di cui al DM 5.2.1992, e con riferimento anche ai barèmes medico legale analogicamente applicati. Il giudizio valutativo delle singole patologie appare immune da vizi, così come la valutazione percentuale complessiva risulta congrua rispetto allo specifico requisito sanitario in esame. Va, del resto, evidenziato che le conclusioni del Ctu appaiono fondate sul dirimente esame clinico diretto della ricorrente, con considerazione e discussione riferita a ciascuno degli apparati interessati alle patologie ed al grado di limitazione funzionale attribuito.
Risulta, del resto, che è rimasta inevasa la richiesta del Ctu di acquisizione di ulteriore documentazione medica specialistica, con conseguenza negativa a carico della parte istante.
Deve pertanto ritenersi la relazione peritale congruamente motivata, coerente intrinsecamente e con la documentazione sanitaria in atti.
Deve, del resto, osservarsi che privo di pregio è il riferimento ad un precedente accertamento giudiziario tenuto conto che le condizioni della ricorrente sono state valutate di minore gravità percentuale già in sede amministrativa e in occasione di visita di revisione, sicchè non vi è una diretta e conseguenziale successione tra l'accertamento giudiziario richiamato e quello condotto dal Ctu della prima fase. Deve, in ogni caso, evidenziarsi che anche il riferimento fatto in udienza dalla difesa della ricorrente alla necessità di utilizzare il codice 9323 per la valutazione delle patologie neoplastiche appare del tutto generico, in quanto non sorretto da specifiche contestazioni alle valutazioni del Ctu che ha fatto riferimento al codice 9322, in considerazione dello stato di compromissione derivante dalle patologie neoplastiche intervenute diversi anni addietro nella perizia della fase di ATP si riscontra un mero errore di calcolo, in quanto utilizzando
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna pronuncia sulle spese si ritiene dovuta per la presente fase di giudizio stante la CP_ contumacia dell' , mentre per la fase di ATP risulta la dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite per la fase di ATP;
nulla per le spese della presente fase di giudizio;
liquida le spese di CTU, per la fase di ATP , come da separato decreto.
Napoli, 15.4.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo