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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/10/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6108/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 6108 dell'anno 2017
TRA
in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari
presso lo studio dell'avv. Davide Romano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
e elettivamente Controparte_1 Controparte_2
domiciliati in Bari presso lo studio degli avv.ti Carmelo Stefanelli e
PI Fenech, che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE - Oggetto: azione revocatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
CP_ conveniva in giudizio , e avv. , al fine Controparte_1 Controparte_2 CP_1
di ottenere declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di costituzione di rendita vitalizia del 4.4.2012, a ministero del notaio con il quale il Persona_1
primo cedeva al secondo la piena proprietà di porzione di un fabbricato in Triggiano alla via Giuseppe Di Vittorio n. 9/B, individuato in catasto al foglio 15, particella 312 sub
21, cat. A/2, rendita € 712,71.
Premetteva l'attrice che, con sentenza n. 2022/2016 del 7.4.2016, resa nel giudizio iscritto al n. 4107/2012 R.G., il Tribunale di Bari aveva dichiarato inefficace, nei suoi confronti, l'atto di compravendita del 9.5.2007, con il quale aveva Controparte_1
acquistato il bene oggetto dell'atto del 4.4.2012 dal fratello , debitore della CP_3
in virtù di decreto ingiuntivo n. 771/07, per cui anche l'atto di costituzione di Pt_1
rendita vitalizia andava dichiarato inefficace.
Dei convenuti, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la CP_3
contumacia, mentre si costituivano e , i quali contestavano Controparte_1 CP_2
la domanda e concludevano per il suo rigetto, eccependo, in particolare,
l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda attrice per l'esistenza di dichiarazione di inefficacia del precedente trasferimento dello stesso bene, giusta la sentenza n. 2022/2016, e l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, per inesistenza del diritto di credito nei confronti del garante-fidejussore,
pag. 2/6 , da parte della Banca, dal momento che il decreto ingiuntivo dalla stessa CP_3
ottenuto era stato revocato con sentenza n. 744/17 dell'8.2.2017, nonché l'insussistenza sia del c.d. eventus damni, per non avere l'attrice fornito prova che l'atto oggetto della domanda depauperasse in modo certo ed obiettivo la garanzia patrimoniale del venditore, sia della c.d. scientia damni e del consilium fraudis in capo ai convenuti e , in quanto l'atto di disposizione era stato posto in essere Controparte_1 CP_2
da parte del nella consapevolezza di non essere debitore nei confronti della CP_3
Banca.
In corso di istruttoria veniva espletato l'interrogatorio formale dei convenuti costituiti e, con ordinanza resa all'udienza del 14.10.2019, la causa, “ritenuta matura
per la decisione”, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, subendo diversi rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il giudicante ritiene che la controversia possa essere decisa sulla scorta dell'inesistenza del credito, da parte dell'attrice, nei confronti dell'avv. CP_3
dante causa del , a sua volta dante causa di . Controparte_1 Controparte_2
Difatti, con sentenza n. 744/2017 dell'8.2.2017, il Tribunale di Bari revocava il decreto ingiuntivo n. 771/07 del 18.4.2007, emesso su ricorso della qui attrice ed Pt_1
in danno, tra gli altri, dell'avv. CP_3
pag. 3/6 Detta sentenza veniva ritualmente richiamata dai convenuti nel loro primo atto difensivo, ma non dalla nonostante fosse precedente alla notificazione dell'atto Pt_1
di citazione e appellata dalla stessa Pt_1
In data 9 dicembre 2021, i convenuti depositavano sia la sentenza di primo grado, n.
744/2017, sia quella di secondo grado, n. 92/2020, con la quale la Corte d'Appello
aveva, tra l'altro, confermato la revoca del “decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n.
771/2007”.
Peraltro, nell'udienza immediatamente successiva del 13 dicembre 2021, nessuno compariva per la Banca attrice, per la quale, nell'udienza del 22 aprile 2024, compariva il suo difensore che, “per mero tuziorismo difensivo stante la revoca del mandato da
parte dell'Istituto Bancario e la mancata costituzione di nuovo difensore”, precisava le conclusioni, senza più comparire nelle udienze del 24.3.2025 ed in quella odierna, per la quale non ha neppure depositato le note conclusive nel termine assegnato del 27.9.2025.
Orbene, la detta revoca del provvedimento monitorio ha acclarato, quindi,
l'inesistenza di un debito, in capo all'avv. nei confronti della per CP_3 Pt_1
cui gli atti di disposizione posti in essere dal medesimo risultano perfettamente validi e legittimi.
Ne discende che, essendosi formato il giudicato sulla insussistenza del credito in capo alla nei confronti, tra gli altri, dell'avv. giusta la sentenza n. Pt_1 CP_3
744/17 del Tribunale di Bari, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo n.
771/07 del 18.4.2007, concesso in favore della stessa ed avendo la Corte di Pt_1
Appello, con la sentenza n. 92/2020 del 20.12.209, confermato la detta revoca, è venuto meno, in via definitiva, sebbene in corso di causa, uno dei presupposti della domanda di pag. 4/6 inefficacia ex art. 2901 c.c. proposta dalla (in tal senso, Cass., n. 18238/2025), Pt_1
per cui la domanda non può essere accolta.
Al rigetto della domanda consegue, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2668, secondo comma, c.c., l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria introduttiva del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e con riferimento allo scaglione da € 52.000,00 ad €
260.000,00.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, in cui viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda attrice.
2. Condanna la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 13.395,00, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge.
3. Ordina la cancellazione, a cura e spese dell'attrice, presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Bari - Territorio, Servizio di Pubblicità
pag. 5/6 Immobiliare, della domanda giudiziale di revocatoria introduttiva del giudizio,
con esonero di responsabilità per il Conservatore.
Bari, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 6108 dell'anno 2017
TRA
in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari
presso lo studio dell'avv. Davide Romano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
e elettivamente Controparte_1 Controparte_2
domiciliati in Bari presso lo studio degli avv.ti Carmelo Stefanelli e
PI Fenech, che li rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI -
CP_3
- CONVENUTO CONTUMACE - Oggetto: azione revocatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
CP_ conveniva in giudizio , e avv. , al fine Controparte_1 Controparte_2 CP_1
di ottenere declaratoria di inefficacia, nei suoi confronti, dell'atto di costituzione di rendita vitalizia del 4.4.2012, a ministero del notaio con il quale il Persona_1
primo cedeva al secondo la piena proprietà di porzione di un fabbricato in Triggiano alla via Giuseppe Di Vittorio n. 9/B, individuato in catasto al foglio 15, particella 312 sub
21, cat. A/2, rendita € 712,71.
Premetteva l'attrice che, con sentenza n. 2022/2016 del 7.4.2016, resa nel giudizio iscritto al n. 4107/2012 R.G., il Tribunale di Bari aveva dichiarato inefficace, nei suoi confronti, l'atto di compravendita del 9.5.2007, con il quale aveva Controparte_1
acquistato il bene oggetto dell'atto del 4.4.2012 dal fratello , debitore della CP_3
in virtù di decreto ingiuntivo n. 771/07, per cui anche l'atto di costituzione di Pt_1
rendita vitalizia andava dichiarato inefficace.
Dei convenuti, non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la CP_3
contumacia, mentre si costituivano e , i quali contestavano Controparte_1 CP_2
la domanda e concludevano per il suo rigetto, eccependo, in particolare,
l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda attrice per l'esistenza di dichiarazione di inefficacia del precedente trasferimento dello stesso bene, giusta la sentenza n. 2022/2016, e l'insussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione revocatoria, per inesistenza del diritto di credito nei confronti del garante-fidejussore,
pag. 2/6 , da parte della Banca, dal momento che il decreto ingiuntivo dalla stessa CP_3
ottenuto era stato revocato con sentenza n. 744/17 dell'8.2.2017, nonché l'insussistenza sia del c.d. eventus damni, per non avere l'attrice fornito prova che l'atto oggetto della domanda depauperasse in modo certo ed obiettivo la garanzia patrimoniale del venditore, sia della c.d. scientia damni e del consilium fraudis in capo ai convenuti e , in quanto l'atto di disposizione era stato posto in essere Controparte_1 CP_2
da parte del nella consapevolezza di non essere debitore nei confronti della CP_3
Banca.
In corso di istruttoria veniva espletato l'interrogatorio formale dei convenuti costituiti e, con ordinanza resa all'udienza del 14.10.2019, la causa, “ritenuta matura
per la decisione”, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, subendo diversi rinvii per ragioni organizzative dell'Ufficio.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il giudicante ritiene che la controversia possa essere decisa sulla scorta dell'inesistenza del credito, da parte dell'attrice, nei confronti dell'avv. CP_3
dante causa del , a sua volta dante causa di . Controparte_1 Controparte_2
Difatti, con sentenza n. 744/2017 dell'8.2.2017, il Tribunale di Bari revocava il decreto ingiuntivo n. 771/07 del 18.4.2007, emesso su ricorso della qui attrice ed Pt_1
in danno, tra gli altri, dell'avv. CP_3
pag. 3/6 Detta sentenza veniva ritualmente richiamata dai convenuti nel loro primo atto difensivo, ma non dalla nonostante fosse precedente alla notificazione dell'atto Pt_1
di citazione e appellata dalla stessa Pt_1
In data 9 dicembre 2021, i convenuti depositavano sia la sentenza di primo grado, n.
744/2017, sia quella di secondo grado, n. 92/2020, con la quale la Corte d'Appello
aveva, tra l'altro, confermato la revoca del “decreto ingiuntivo del Tribunale di Bari n.
771/2007”.
Peraltro, nell'udienza immediatamente successiva del 13 dicembre 2021, nessuno compariva per la Banca attrice, per la quale, nell'udienza del 22 aprile 2024, compariva il suo difensore che, “per mero tuziorismo difensivo stante la revoca del mandato da
parte dell'Istituto Bancario e la mancata costituzione di nuovo difensore”, precisava le conclusioni, senza più comparire nelle udienze del 24.3.2025 ed in quella odierna, per la quale non ha neppure depositato le note conclusive nel termine assegnato del 27.9.2025.
Orbene, la detta revoca del provvedimento monitorio ha acclarato, quindi,
l'inesistenza di un debito, in capo all'avv. nei confronti della per CP_3 Pt_1
cui gli atti di disposizione posti in essere dal medesimo risultano perfettamente validi e legittimi.
Ne discende che, essendosi formato il giudicato sulla insussistenza del credito in capo alla nei confronti, tra gli altri, dell'avv. giusta la sentenza n. Pt_1 CP_3
744/17 del Tribunale di Bari, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo n.
771/07 del 18.4.2007, concesso in favore della stessa ed avendo la Corte di Pt_1
Appello, con la sentenza n. 92/2020 del 20.12.209, confermato la detta revoca, è venuto meno, in via definitiva, sebbene in corso di causa, uno dei presupposti della domanda di pag. 4/6 inefficacia ex art. 2901 c.c. proposta dalla (in tal senso, Cass., n. 18238/2025), Pt_1
per cui la domanda non può essere accolta.
Al rigetto della domanda consegue, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2668, secondo comma, c.c., l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria introduttiva del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e con riferimento allo scaglione da € 52.000,00 ad €
260.000,00.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, in cui viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Rigetta la domanda attrice.
2. Condanna la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 13.395,00, oltre rimborso spese generali ed oneri accessori come per legge.
3. Ordina la cancellazione, a cura e spese dell'attrice, presso l'Agenzia delle
Entrate - Ufficio Provinciale di Bari - Territorio, Servizio di Pubblicità
pag. 5/6 Immobiliare, della domanda giudiziale di revocatoria introduttiva del giudizio,
con esonero di responsabilità per il Conservatore.
Bari, lì 7 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 6/6