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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11866/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi e sciogli- mento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine fissato ex articolo 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione d'udienza
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. SANGIOVANNI TIZIANA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. VOLPE ANTONIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * visti gli atti e lette le conclusioni delle parti, come da note scritte
1 depositate in sostituzione d'udienza ex articolo 127 ter c.p.c., in data 04/11/2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver Parte_1
contratto matrimonio civile in Albania in data 31/03/2014 con parte resistente, unione dalla quale sono nati CP_1
due figli: (20/04/2015) e (17/02/2018). La- Per_1 Per_2
menta che la convivenza col marito è cessata a seguito dell'abban- dono da parte dello stesso della casa familiare avvenuto in data
24.10.2022, per intraprendere una relazione extraconiugale, con- dotta che ha integrato la violazione degli obblighi inderogabili di coabitazione e fedeltà sanciti dall'art. 143 c.c.
Deduce di vivere nella casa coniugale in locazione a Bari con i due figli minori e che la situazione abitativa risulta precaria, in quanto il canone di affitto e le bollette risultano insolute da tempo e l'immobile è altresì sottoposto a misura esecutiva. Precisa che la convivenza include anche suo fratello disabile, il quale contribuisce al ménage familiare con una pensione di invalidità di circa € 315,00 mensili.
A fronte della sua esigua capacità reddituale, la ricorrente svolge attività lavorativa saltuaria in nero come collaboratrice domestica, dichiarando di percepire circa € 250,00 mensili, mentre il resistente, titolare del ristorante "Armonia a Mare", pur disponendo di un'at- tività commerciale (di cui il reddito annuale è ignoto alla moglie), non avrebbe versato alcun contributo economico per il manteni- mento dei figli sin dalla data dell'abbandono e avrebbe incontrato la prole in maniera estremamente sporadica, integrando così la to- tale inosservanza del dovere di assistenza materiale e morale.
La ricorrente insiste affinché venga pronunciata la separazione
2 personale con addebito al resistente per i gravi inadempimenti e chiede, altresì, che le vengano disposti l'affidamento esclusivo della prole e l'assegnazione della casa coniugale, oltre alla statui- zione di un contributo al mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili per ciascuno, ponendo il 100% delle spese straordinarie a carico del padre e il 100% dell'Assegno Unico Universale (AUU) in proprio favore, domandando infine un assegno di mantenimento muliebre di € 200,00 mensili, con riserva di articolare in via istrut- toria la richiesta di indagini patrimoniali sull'attività del marito a mezzo della Polizia Tributaria, il tutto con vittoria di spese di lite e la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di scioglimento del matrimonio ex art 473-bis.49 c.p.c. (ricorso depositato il
24/10/2023).
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Il resistente, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, contesta in- tegralmente le avverse deduzioni e conclusioni, riservandosi la fa- coltà di richiedere l'addebito della separazione a carico della ricor- rente all'esito dell'attività istruttoria.
Nelle proprie conclusioni, egli chiede al Tribunale di porre a suo carico l'obbligo di corresponsione di un assegno a titolo di mante- nimento per i figli minori nella misura di €200,00 cadauno, oltre adeguamento ISTAT, limitando la propria partecipazione alle spese straordinarie al 50% di quelle previste da protocollo, e chiede altresì che si disponga l'assegnazione del 100% dell'Assegno Unico Uni- versale alla ricorrente, ma insiste affinché nulla venga disposto in merito alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della mo- glie.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentite le parti e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati
3 adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prose- cuzione del giudizio. L'istruttoria è stata espletata mediante l'ascolto di due testi di parte ricorrente all'udienza del 17/02/2025
e, all'esito, la causa è stata rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero con ordinanza del 04/11/2025.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condi- zione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti”
(cfr. tra le altre;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e
Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni della parte ricorrente, confermate sia all'udienza presidenziale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi
4 sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacifica- mente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fat- tispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio sono emersi ele- menti sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla parte resistente, così come richiesto dalla
contro
- parte.
In particolare, si rileva la grave violazione degli obblighi matri- moniali per l'abbandono della casa familiare, avvenuto in data
24.10.2022, motivato dalla relazione extraconiugale intrapresa dal resistente. Tale relazione, oltre ad essere stata dedotta dalla ricor- rente, non è stata contestata puntualmente dalla parte resistente che,
5 al contrario, ha implicitamente confermato il nesso causale tra l'adulterio e la crisi, dichiarando espressamente nel verbale di ascolto dell'11.10.2023 presso gli uffici del servizio sociale del
Municipio 2 del Comune di Bari: "circa un anno fa, poiché con mia moglie non andavamo d'accordo, ho intrapreso una relazione con la mia attuale compagna. Mia moglie lo ha scoperto e mi ha cac- ciato di casa. Era all'incirca aprile di quest'anno".
A tale condotta si aggiunge la parimenti accertata e prolungata violazione dell'obbligo di assistenza materiale verso la moglie e i figli minori, stante il totale disinteresse economico protrattosi sin dall'allontanamento, avendo il resistente omesso la corresponsione di qualsiasi contributo al mantenimento della famiglia. Tali com- portamenti sono da ritenersi causalmente efficienti nel determinare la definitiva e irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nonché rilevanti ai fini dell'addebitabilità della sepa- razione al resistente.
“SULLE ULTERIORI DOMANDE” Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospet- tazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate ne- gli atti introduttivi, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 20/03/2024.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI MANTENI- Pt_2
MENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex arti- colo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, pos- sono essere confermate integralmente.
“SPESE DEL GIUDIZIO” – Sul punto si rinvia alla sentenza finale di
6 divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/10/2023 da Pt_3
nei confronti di con l'intervento del
[...] CP_1
P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_3
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_3
nato in [...] in data [...] (matrimonio con-
[...]
tratto a Durrez (Albania) in data 31/03/2014, trascritto nel regi- stro degli atti di matrimonio del Comune di Bari in data
04/09/2023 al n. 397, parte II, Serie C, con addebito nei con- fronti di CP_1
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 20/03/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. SPESE rimesse all'esito della definizione del giudizio ex art
473-bis. 49 c.p.c.;
4. PROVVEDE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/11/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
7
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 11866/2023, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi e sciogli- mento del matrimonio” e riservata per la decisione a seguito della scadenza del termine fissato ex articolo 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione d'udienza
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. SANGIOVANNI TIZIANA
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._2
difeso dall'Avv. VOLPE ANTONIO – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * * visti gli atti e lette le conclusioni delle parti, come da note scritte
1 depositate in sostituzione d'udienza ex articolo 127 ter c.p.c., in data 04/11/2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricorrente, allega d'aver Parte_1
contratto matrimonio civile in Albania in data 31/03/2014 con parte resistente, unione dalla quale sono nati CP_1
due figli: (20/04/2015) e (17/02/2018). La- Per_1 Per_2
menta che la convivenza col marito è cessata a seguito dell'abban- dono da parte dello stesso della casa familiare avvenuto in data
24.10.2022, per intraprendere una relazione extraconiugale, con- dotta che ha integrato la violazione degli obblighi inderogabili di coabitazione e fedeltà sanciti dall'art. 143 c.c.
Deduce di vivere nella casa coniugale in locazione a Bari con i due figli minori e che la situazione abitativa risulta precaria, in quanto il canone di affitto e le bollette risultano insolute da tempo e l'immobile è altresì sottoposto a misura esecutiva. Precisa che la convivenza include anche suo fratello disabile, il quale contribuisce al ménage familiare con una pensione di invalidità di circa € 315,00 mensili.
A fronte della sua esigua capacità reddituale, la ricorrente svolge attività lavorativa saltuaria in nero come collaboratrice domestica, dichiarando di percepire circa € 250,00 mensili, mentre il resistente, titolare del ristorante "Armonia a Mare", pur disponendo di un'at- tività commerciale (di cui il reddito annuale è ignoto alla moglie), non avrebbe versato alcun contributo economico per il manteni- mento dei figli sin dalla data dell'abbandono e avrebbe incontrato la prole in maniera estremamente sporadica, integrando così la to- tale inosservanza del dovere di assistenza materiale e morale.
La ricorrente insiste affinché venga pronunciata la separazione
2 personale con addebito al resistente per i gravi inadempimenti e chiede, altresì, che le vengano disposti l'affidamento esclusivo della prole e l'assegnazione della casa coniugale, oltre alla statui- zione di un contributo al mantenimento dei figli pari a € 400,00 mensili per ciascuno, ponendo il 100% delle spese straordinarie a carico del padre e il 100% dell'Assegno Unico Universale (AUU) in proprio favore, domandando infine un assegno di mantenimento muliebre di € 200,00 mensili, con riserva di articolare in via istrut- toria la richiesta di indagini patrimoniali sull'attività del marito a mezzo della Polizia Tributaria, il tutto con vittoria di spese di lite e la prosecuzione del giudizio per la declaratoria di scioglimento del matrimonio ex art 473-bis.49 c.p.c. (ricorso depositato il
24/10/2023).
“LA COSTITUZIONE DELLA PARTE RESISTENTE” – Il resistente, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione personale, contesta in- tegralmente le avverse deduzioni e conclusioni, riservandosi la fa- coltà di richiedere l'addebito della separazione a carico della ricor- rente all'esito dell'attività istruttoria.
Nelle proprie conclusioni, egli chiede al Tribunale di porre a suo carico l'obbligo di corresponsione di un assegno a titolo di mante- nimento per i figli minori nella misura di €200,00 cadauno, oltre adeguamento ISTAT, limitando la propria partecipazione alle spese straordinarie al 50% di quelle previste da protocollo, e chiede altresì che si disponga l'assegnazione del 100% dell'Assegno Unico Uni- versale alla ricorrente, ma insiste affinché nulla venga disposto in merito alla richiesta di assegno di mantenimento in favore della mo- glie.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza, sentite le parti e dato atto dell'impossibilità della riconciliazione, sono stati
3 adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole ed è stata disposta la prose- cuzione del giudizio. L'istruttoria è stata espletata mediante l'ascolto di due testi di parte ricorrente all'udienza del 17/02/2025
e, all'esito, la causa è stata rimessa in decisione previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero con ordinanza del 04/11/2025.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condi- zione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti”
(cfr. tra le altre;
Cass. Sez. I, Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del 30/01/2013 e
Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni della parte ricorrente, confermate sia all'udienza presidenziale.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi
4 sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacifica- mente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULLA RICHIESTA DI ADDEBITO” – Tale domanda è stata formulata dalla parte ricorrente nei confronti della controparte, e sul punto deve osservarsi che l'articolo 151, comma 2, c.c., dispone che il giudice, nel dichiarare la separazione, l'addebiti al coniuge che ne ha dato causa tenendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Non è richiesto l'intento lesivo nella con- dotta del coniuge cui la separazione è addebitabile, ma è sufficiente la consapevolezza da parte sua della violazione dei doveri coniu- gali.
Inoltre, nel valutare l'addebitabilità della separazione, il giudice dovrà tener conto dell'efficienza causale del comportamento og- getto di giudizio, escludendola nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situa- zione di intollerabilità.
Tenuto conto di quanto innanzi, e ritornando all'esame della fat- tispecie, deve ritenersi che nel presente giudizio sono emersi ele- menti sufficienti ad addebitare la separazione ad uno dei coniugi e, in particolare, alla parte resistente, così come richiesto dalla
contro
- parte.
In particolare, si rileva la grave violazione degli obblighi matri- moniali per l'abbandono della casa familiare, avvenuto in data
24.10.2022, motivato dalla relazione extraconiugale intrapresa dal resistente. Tale relazione, oltre ad essere stata dedotta dalla ricor- rente, non è stata contestata puntualmente dalla parte resistente che,
5 al contrario, ha implicitamente confermato il nesso causale tra l'adulterio e la crisi, dichiarando espressamente nel verbale di ascolto dell'11.10.2023 presso gli uffici del servizio sociale del
Municipio 2 del Comune di Bari: "circa un anno fa, poiché con mia moglie non andavamo d'accordo, ho intrapreso una relazione con la mia attuale compagna. Mia moglie lo ha scoperto e mi ha cac- ciato di casa. Era all'incirca aprile di quest'anno".
A tale condotta si aggiunge la parimenti accertata e prolungata violazione dell'obbligo di assistenza materiale verso la moglie e i figli minori, stante il totale disinteresse economico protrattosi sin dall'allontanamento, avendo il resistente omesso la corresponsione di qualsiasi contributo al mantenimento della famiglia. Tali com- portamenti sono da ritenersi causalmente efficienti nel determinare la definitiva e irreversibile intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nonché rilevanti ai fini dell'addebitabilità della sepa- razione al resistente.
“SULLE ULTERIORI DOMANDE” Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici tra le parti, in difetto della prospet- tazione di circostanze nuove e diverse rispetto a quelle indicate ne- gli atti introduttivi, vanno confermate le statuizioni assunte all'udienza del 20/03/2024.
“AFFIDAMENTO DEI FIGLI, ATTRIBUZIONE E ASSEGNI DI MANTENI- Pt_2
MENTO” – In ordine a tali aspetti ritiene il collegio che, all'esito dell'attività espletata nel corso del giudizio successivamente all'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex arti- colo 473 bis.22 c.p.c., non vi siano elementi che permettano una diversa regolamentazione di dette disposizioni che, pertanto, pos- sono essere confermate integralmente.
“SPESE DEL GIUDIZIO” – Sul punto si rinvia alla sentenza finale di
6 divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 24/10/2023 da Pt_3
nei confronti di con l'intervento del
[...] CP_1
P.M., così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi Pt_3
, nata in [...] in data [...], e
[...] CP_3
nato in [...] in data [...] (matrimonio con-
[...]
tratto a Durrez (Albania) in data 31/03/2014, trascritto nel regi- stro degli atti di matrimonio del Comune di Bari in data
04/09/2023 al n. 397, parte II, Serie C, con addebito nei con- fronti di CP_1
2. CONFERMA i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 20/03/2024, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
3. SPESE rimesse all'esito della definizione del giudizio ex art
473-bis. 49 c.p.c.;
4. PROVVEDE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 18/11/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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