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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5515/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5515/2024
Tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 3 luglio 2025 ad ore 13:13 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per già contumace, nessuno compare Controparte_1 Per 'avv. MANNATRIZIO DAVIDE, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2 ALESSANDRO PEDRONI
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Francesca Carraro
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della compagnia precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5515/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENEZIANI MARIA Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE EUROPA 65 25068 SAREZZO presso il difensore avv. VENEZIANI MARIA LAURA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 MANNATRIZIO DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 19 25122 BRESCIA presso il difensore avv. MANNATRIZIO DAVIDE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, accertata la responsabilità del sinistro in capo a , Controparte_1 condannare i convenuti in via tra loro solidale al risarcimento dei danni tutti sofferti da , Parte_1 patrimoniali, non patrimoniali, biologici, nessuno escluso, in conseguenza del sinistro occorso in data
8.9.2022 in Ponte Zanano da quantificarsi in €. 84.566,11 o in quella somma maggiore o minore determinata dal Giudice adito, anche equitativamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria disporsi CTU medico legale sulla persona di . Parte_1
Disporsi l'audizione testimoniale dei testi come da memorie depositate.”
pagina 2 di 8 Per contumace Controparte_1
Per Controparte_2
“Nel merito:
In via principale: per le causali di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata, nonché in virtù delle complessive difese sin qui svolte dall'odierna convenuta ed agli atti del giudizio, respingere tutte le domande formulate nei confronti della convenuta
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_2
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi dell'accertamento giudiziale, anche solo parziale, delle teorie propugnate dal Sig. e del contestuale riconoscimento di qualsivoglia Parte_1 forma di responsabilità solidale, per l'occorso, nei riguardi dei convenuti Sig. ed Controparte_1
previo accertamento di un grado percentuale di concorso di colpa Controparte_2 maggioritario e/o quantomeno paritario a carico dell'attore, Sig. , anche ai sensi dell'art. Parte_1
1227, I e/o II comma, c.c., quantificare il danno ed il dovuto risarcitorio in solido dai convenuti Sig.
ed entro i limiti della rigorosa prova della effettiva Controparte_1 Controparte_2 riconducibilità agli stessi dell'incidente stradale per il quale si dibatte, detratte le eventuali somme già percepite da parte attrice a titolo di acconto e/o indennizzo che dir si voglia, nonché dall'INAIL e/o da altri Enti previdenziali a ciò deputati.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali o rimborso forfettario ed altri accessori di legge, da determinarsi secondo normativa e regolamentazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio e richiedendo il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti, allorché lo stesso, mentre si trovava nei pressi del Bar Fornetto in Sarezzo
(BS), lungo la via parallela alla SP 345, e si avvicinava al bagagliaio dell'autovettura di un conoscente al fine di prelevare degli attrezzi da lavoro, veniva urtato dalla ruota posteriore sinistra dell'autovettura
Ford Ranger tg. FL810YB di proprietà e condotta da che, nell'effettuare la manovra, si Controparte_1 allargava con l'intenzione di immettersi sulla statale.
L'attore ha dedotto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2054 c.c. e ne ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro 84.566,11 oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma di giustizia, con vittoria di spese di lite. pagina 3 di 8 non si è costituito in giudizio. si è costituita deducendo Controparte_1 Controparte_2 che la dinamica descritta in citazione risulta poco chiara e parziale. La convenuta, in particolare, ha rilevato che l'attore, a causa di un'improvvisa perdita di equilibrio data dalla sua condizione psico- fisica alterata da alcol e droghe, si girava repentinamente verso l'autoveicolo del convenuto che procedeva a velocità particolarmente ridotta, finendo con il piede destro sotto lo pneumatico posteriore sinistro. In tali circostanze, al convenuto era preclusa la possibilità di porre in essere manovre preventive o diversive idonee a scongiurare l'evento.
Ha in ogni caso contestato la sussistenza della invocata responsabilità in capo al proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c. e la quantificazione dei danni esposta dall'attore, chiedendo il rigetto delle domande formulate dal medesimo e, in subordine, l'accertamento di un concorso di colpa a carico dell'attore, con vittoria di spese.
Previa dichiarazione di contumacia del convenuto la causa è stata istruita mediante Controparte_1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c., ordinata al Comando di Polizia Locale “Corpo Intercomunale Valle
Trompia” di Gardone Val Trompia (BS), del video relativo al sinistro.
Senza ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, con concessione alle parti dei termini per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda risarcitoria proposta dall'attore non può trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza, alla luce della documentazione acquisita agli atti del presente giudizio.
Giova preliminarmente rammentare che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale trova applicazione la previsione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia pagina 4 di 8 trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass. 25.09.2014 n. 20307).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale. Esso si traduce in obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 c.d.s. (tra i quali risulta del tutto tipico quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali). Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Cass., 30.11.1992, n. 1207).
Per costante orientamento giurisprudenziale, inoltre, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dalla norma non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito;
accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c. (in tal senso, cfr., ex plurimis, Cass. 13.11.2014 n.
24204; Cass. 13.03.2012, n. 3966, inedita;
Cass., 11.06.2010, n. 14064; Cass., 24.11.2009, n. 24689).
Deve peraltro rilevarsi che l'accertamento del comportamento colposo del pedone non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore superi la presunzione di colpa più volte citata, posta a suo carico, dimostrando così di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 22.01.2015, n. 1135).
Ciò premesso, occorre rilevare, avuto riguardo al caso di specie, che, sulla scorta delle risultanze processuali, in particolare della relazione di incidente stradale (doc. 3 fasc. convenuto) e del video acquisito dalla Polizia Locale di Gardone Val Trompia, la presunzione di colpa a carico del conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c. risulta superata dall'accertata colpa esclusiva del pedone.
Ed invero, dalla visione del video acquisito emerge inequivocabilmente che è stato l'attore Parte_1
a colpire la parte laterale sinistra posteriore del pick-up condotto e di proprietà del convenuto, allorché questo, a velocità non elevata, stava effettuando/iniziando la manovra di svolta a destra del veicolo. In pagina 5 di 8 particolare, l'attore, che si trovava con altre persone vicino ad un veicolo, improvvisamente è indietreggiato e con la schiena ha urtato il pick-up del convenuto, come se avesse perso l'equilibrio.
Declinando i richiamati principi giurisprudenziali in punto di responsabilità, ritiene il Tribunale che dalla dinamica del sinistro così ricostruita risulti, dunque, che la condotta del sia stata Pt_1 imprevedibile e anormale, nei termini già richiamati, risultando provato che il comportamento colposo tenuto dal pedone assurge a causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, assumendo, pertanto, efficienza causale idonea a superare la presunzione di colpa in capo al conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c.
Nel caso di specie, infatti, deve ritenersi che la condotta gravemente colposa del pedone, sotto il profilo eziologico, assuma rilevanza causale autonoma nella produzione del sinistro, tenuto conto di una serie di elementi fattuali dai quali si evince il carattere determinante di tale condotta colposa: in primo luogo,
l'attore era fermo vicino ad un veicolo parcheggiato, girato di schiena rispetto alla strada limitrofa, dunque la sua posizione non faceva presagire alcun possibile attraversamento o comunque un suo spostamento in direzione della strada;
in secondo luogo, la assoluta repentinità del suo movimento, simile ad una caduta, verosimilmente dovuta alle precarie condizioni in cui l'attore si trovava, ovvero pacificamente in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Risulta, infatti, dagli accertamenti svolti che al momento del sinistro aveva un tasso Parte_1 alcolemico pari a 2,07 g/l ed era altresì positivo a varie sostanze stupefacenti (cocaina, oppiacei, codeina e benzoilecgonina;
cfr. Relazione incidente stradale – Polizia Locale Gardone Val Trompia, sub doc. 3 fasc. conv.), potendosi ritenere acclarata, alla luce della concreta dinamica del sinistro come emergente dal video acquisito, l'incidenza causale di tale stato di alterazione nella determinazione dell'evento dannoso.
Risulta, dunque, provata in giudizio l'imprevedibilità dell'evento e la sua inevitabilità sulla scorta di una serie di circostanze fattuali: quanto alla prevedibilità dell'evento, è risultata accertata la repentinità del movimento (all'indietro) dell'attore e la sua inevitabilità da parte del conducente, che circolava a ridotta velocità e che non poteva avvedersi dell'urto dell'attore contro la parte laterale posteriore del pick-up, dovendosi altresì escludere che il stesse guidando contromano, alla luce della visione CP_1 del video. Dunque, nulla poteva fare il convenuto per evitare l'evento lesivo, stante la rilevanza assorbente, sotto il profilo eziologico, della condotta anomala e del tutto imprevedibile del pedone e, come detto, dell'inevitabilità dell'urto con il pick-up, il cui conducente nemmeno poteva porre in essere alcuna manovra di emergenza (cfr. Cass., 13.07.2023, n. 20140).
Pertanto, richiamati i principi in punto di causalità materiale – in forza dei quali la prova di una condotta anomala, eccezionale ed imprevedibile, dotata di autonomia rispetto ad altre cause concorrenti pagina 6 di 8 e tale da caratterizzarsi per una efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, assurge a causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, escludendo il concorso di altri fattori causali – deve ritenersi del tutto superata, nel caso di specie, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, I comma, c.c. prevista dal predetto disposto normativo in capo al conducente del veicolo.
Alla luce di quanto osservato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
2. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni da parte attrice, in particolare di ammissione di prove orali e di c.t.u. medico-legale, stante la loro superfluità alla luce dell'acquisizione del video del sinistro e di quanto osservato nel paragrafo precedente.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie e fase decisionale ridotta), le spese di lite sono liquidate a carico di parte attrice in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte convenuta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in applicazione dei criteri poc'anzi indicati.
Nulla sulle spese di lite nei confronti di stante la sua contumacia. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
- condanna a rifondere delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_2 complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia il 3 luglio 2025
Il Giudice pagina 7 di 8 dott.ssa Laura Frata
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5515/2024
Tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 3 luglio 2025 ad ore 13:13 innanzi al Giudice, dott. Laura Frata, sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per già contumace, nessuno compare Controparte_1 Per 'avv. MANNATRIZIO DAVIDE, oggi sostituito dall'avv. Controparte_2 ALESSANDRO PEDRONI
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Francesca Carraro
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della compagnia precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alle parti presenti.
Il Giudice
dott. Laura Frata
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5515/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENEZIANI MARIA Parte_1 C.F._1
LAURA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE EUROPA 65 25068 SAREZZO presso il difensore avv. VENEZIANI MARIA LAURA
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1 MANNATRIZIO DAVIDE, elettivamente domiciliato in VIA A. GRAMSCI 19 25122 BRESCIA presso il difensore avv. MANNATRIZIO DAVIDE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, accertata la responsabilità del sinistro in capo a , Controparte_1 condannare i convenuti in via tra loro solidale al risarcimento dei danni tutti sofferti da , Parte_1 patrimoniali, non patrimoniali, biologici, nessuno escluso, in conseguenza del sinistro occorso in data
8.9.2022 in Ponte Zanano da quantificarsi in €. 84.566,11 o in quella somma maggiore o minore determinata dal Giudice adito, anche equitativamente, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
Spese di lite rifuse.
In via istruttoria disporsi CTU medico legale sulla persona di . Parte_1
Disporsi l'audizione testimoniale dei testi come da memorie depositate.”
pagina 2 di 8 Per contumace Controparte_1
Per Controparte_2
“Nel merito:
In via principale: per le causali di cui alla parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata, nonché in virtù delle complessive difese sin qui svolte dall'odierna convenuta ed agli atti del giudizio, respingere tutte le domande formulate nei confronti della convenuta
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Controparte_2
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi dell'accertamento giudiziale, anche solo parziale, delle teorie propugnate dal Sig. e del contestuale riconoscimento di qualsivoglia Parte_1 forma di responsabilità solidale, per l'occorso, nei riguardi dei convenuti Sig. ed Controparte_1
previo accertamento di un grado percentuale di concorso di colpa Controparte_2 maggioritario e/o quantomeno paritario a carico dell'attore, Sig. , anche ai sensi dell'art. Parte_1
1227, I e/o II comma, c.c., quantificare il danno ed il dovuto risarcitorio in solido dai convenuti Sig.
ed entro i limiti della rigorosa prova della effettiva Controparte_1 Controparte_2 riconducibilità agli stessi dell'incidente stradale per il quale si dibatte, detratte le eventuali somme già percepite da parte attrice a titolo di acconto e/o indennizzo che dir si voglia, nonché dall'INAIL e/o da altri Enti previdenziali a ciò deputati.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali o rimborso forfettario ed altri accessori di legge, da determinarsi secondo normativa e regolamentazione.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio e richiedendo il Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni subiti, allorché lo stesso, mentre si trovava nei pressi del Bar Fornetto in Sarezzo
(BS), lungo la via parallela alla SP 345, e si avvicinava al bagagliaio dell'autovettura di un conoscente al fine di prelevare degli attrezzi da lavoro, veniva urtato dalla ruota posteriore sinistra dell'autovettura
Ford Ranger tg. FL810YB di proprietà e condotta da che, nell'effettuare la manovra, si Controparte_1 allargava con l'intenzione di immettersi sulla statale.
L'attore ha dedotto la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2054 c.c. e ne ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in complessivi euro 84.566,11 oltre interessi e rivalutazione, o nella diversa somma di giustizia, con vittoria di spese di lite. pagina 3 di 8 non si è costituito in giudizio. si è costituita deducendo Controparte_1 Controparte_2 che la dinamica descritta in citazione risulta poco chiara e parziale. La convenuta, in particolare, ha rilevato che l'attore, a causa di un'improvvisa perdita di equilibrio data dalla sua condizione psico- fisica alterata da alcol e droghe, si girava repentinamente verso l'autoveicolo del convenuto che procedeva a velocità particolarmente ridotta, finendo con il piede destro sotto lo pneumatico posteriore sinistro. In tali circostanze, al convenuto era preclusa la possibilità di porre in essere manovre preventive o diversive idonee a scongiurare l'evento.
Ha in ogni caso contestato la sussistenza della invocata responsabilità in capo al proprietario del veicolo ai sensi dell'art. 2054 c.c. e la quantificazione dei danni esposta dall'attore, chiedendo il rigetto delle domande formulate dal medesimo e, in subordine, l'accertamento di un concorso di colpa a carico dell'attore, con vittoria di spese.
Previa dichiarazione di contumacia del convenuto la causa è stata istruita mediante Controparte_1
l'esibizione ex art. 210 c.p.c., ordinata al Comando di Polizia Locale “Corpo Intercomunale Valle
Trompia” di Gardone Val Trompia (BS), del video relativo al sinistro.
Senza ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione orale e la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, con concessione alle parti dei termini per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni e brevi memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. La domanda risarcitoria proposta dall'attore non può trovare accoglimento, non essendone risultata la fondatezza, alla luce della documentazione acquisita agli atti del presente giudizio.
Giova preliminarmente rammentare che in tema di responsabilità civile da sinistro stradale trova applicazione la previsione di cui all'art. 2054, comma 1 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La responsabilità del conducente si presume, salvo questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ai sensi dall'art. 2054 c.c. ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia pagina 4 di 8 trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (in questo senso cfr., ex multis, Cass. 25.09.2014 n. 20307).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale. Esso si traduce in obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 c.d.s. (tra i quali risulta del tutto tipico quello dell'attraversamento della carreggiata al di fuori degli appositi attraversamenti pedonali). Il conducente, infatti, ha anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Cass., 30.11.1992, n. 1207).
Per costante orientamento giurisprudenziale, inoltre, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dalla norma non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, nel senso che se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito;
accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa dello stesso concorre con quella presunta del conducente, di cui all'art. 2054 c.c. (in tal senso, cfr., ex plurimis, Cass. 13.11.2014 n.
24204; Cass. 13.03.2012, n. 3966, inedita;
Cass., 11.06.2010, n. 14064; Cass., 24.11.2009, n. 24689).
Deve peraltro rilevarsi che l'accertamento del comportamento colposo del pedone non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore superi la presunzione di colpa più volte citata, posta a suo carico, dimostrando così di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. 22.01.2015, n. 1135).
Ciò premesso, occorre rilevare, avuto riguardo al caso di specie, che, sulla scorta delle risultanze processuali, in particolare della relazione di incidente stradale (doc. 3 fasc. convenuto) e del video acquisito dalla Polizia Locale di Gardone Val Trompia, la presunzione di colpa a carico del conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c. risulta superata dall'accertata colpa esclusiva del pedone.
Ed invero, dalla visione del video acquisito emerge inequivocabilmente che è stato l'attore Parte_1
a colpire la parte laterale sinistra posteriore del pick-up condotto e di proprietà del convenuto, allorché questo, a velocità non elevata, stava effettuando/iniziando la manovra di svolta a destra del veicolo. In pagina 5 di 8 particolare, l'attore, che si trovava con altre persone vicino ad un veicolo, improvvisamente è indietreggiato e con la schiena ha urtato il pick-up del convenuto, come se avesse perso l'equilibrio.
Declinando i richiamati principi giurisprudenziali in punto di responsabilità, ritiene il Tribunale che dalla dinamica del sinistro così ricostruita risulti, dunque, che la condotta del sia stata Pt_1 imprevedibile e anormale, nei termini già richiamati, risultando provato che il comportamento colposo tenuto dal pedone assurge a causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, assumendo, pertanto, efficienza causale idonea a superare la presunzione di colpa in capo al conducente di cui all'art. 2054, I comma, c.c.
Nel caso di specie, infatti, deve ritenersi che la condotta gravemente colposa del pedone, sotto il profilo eziologico, assuma rilevanza causale autonoma nella produzione del sinistro, tenuto conto di una serie di elementi fattuali dai quali si evince il carattere determinante di tale condotta colposa: in primo luogo,
l'attore era fermo vicino ad un veicolo parcheggiato, girato di schiena rispetto alla strada limitrofa, dunque la sua posizione non faceva presagire alcun possibile attraversamento o comunque un suo spostamento in direzione della strada;
in secondo luogo, la assoluta repentinità del suo movimento, simile ad una caduta, verosimilmente dovuta alle precarie condizioni in cui l'attore si trovava, ovvero pacificamente in stato di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.
Risulta, infatti, dagli accertamenti svolti che al momento del sinistro aveva un tasso Parte_1 alcolemico pari a 2,07 g/l ed era altresì positivo a varie sostanze stupefacenti (cocaina, oppiacei, codeina e benzoilecgonina;
cfr. Relazione incidente stradale – Polizia Locale Gardone Val Trompia, sub doc. 3 fasc. conv.), potendosi ritenere acclarata, alla luce della concreta dinamica del sinistro come emergente dal video acquisito, l'incidenza causale di tale stato di alterazione nella determinazione dell'evento dannoso.
Risulta, dunque, provata in giudizio l'imprevedibilità dell'evento e la sua inevitabilità sulla scorta di una serie di circostanze fattuali: quanto alla prevedibilità dell'evento, è risultata accertata la repentinità del movimento (all'indietro) dell'attore e la sua inevitabilità da parte del conducente, che circolava a ridotta velocità e che non poteva avvedersi dell'urto dell'attore contro la parte laterale posteriore del pick-up, dovendosi altresì escludere che il stesse guidando contromano, alla luce della visione CP_1 del video. Dunque, nulla poteva fare il convenuto per evitare l'evento lesivo, stante la rilevanza assorbente, sotto il profilo eziologico, della condotta anomala e del tutto imprevedibile del pedone e, come detto, dell'inevitabilità dell'urto con il pick-up, il cui conducente nemmeno poteva porre in essere alcuna manovra di emergenza (cfr. Cass., 13.07.2023, n. 20140).
Pertanto, richiamati i principi in punto di causalità materiale – in forza dei quali la prova di una condotta anomala, eccezionale ed imprevedibile, dotata di autonomia rispetto ad altre cause concorrenti pagina 6 di 8 e tale da caratterizzarsi per una efficacia causale esclusiva nella produzione del danno, assurge a causa da sé sola sufficiente a determinare l'evento lesivo, escludendo il concorso di altri fattori causali – deve ritenersi del tutto superata, nel caso di specie, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054, I comma, c.c. prevista dal predetto disposto normativo in capo al conducente del veicolo.
Alla luce di quanto osservato, la domanda attorea è infondata e deve essere rigettata.
2. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate nelle note scritte di precisazione delle conclusioni da parte attrice, in particolare di ammissione di prove orali e di c.t.u. medico-legale, stante la loro superfluità alla luce dell'acquisizione del video del sinistro e di quanto osservato nel paragrafo precedente.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal D.M. 147/2022).
Tenuto conto, in particolare, del valore della domanda, della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata (in particolare, fase istruttoria limitata al solo deposito delle memorie e fase decisionale ridotta), le spese di lite sono liquidate a carico di parte attrice in complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con riconoscimento di un importo inferiore a quanto indicato nelle note spese di parte convenuta redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., in applicazione dei criteri poc'anzi indicati.
Nulla sulle spese di lite nei confronti di stante la sua contumacia. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di e di Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_2
- condanna a rifondere delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_2 complessivi euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Brescia il 3 luglio 2025
Il Giudice pagina 7 di 8 dott.ssa Laura Frata
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