Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione dei danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento e' stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spesa disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52 .
E' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione dei danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento e' stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spesa disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52 .