Art. 12.
I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963 , n. -166, avevano compiuto il 40° anno di eta' e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purche' presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963, nonche' le quote di riscatto previste dall'ammessa tabella 4 in corrispondenza alla eta' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che, gia' iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65° anno di eta'.
Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facolta' di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di tre anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.
In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Gli iscritti ai rispettivi albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 65° anno di eta' senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1 milione e 300 mila annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'eta' che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento.
Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76° anno di eta' sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 69° anno di eta', oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto.
In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta complementare, ivi compreso il reddito di RM CI, per un imponibile non superiore a lire 1 milione e che si trovino nell'impossibilita' di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto speciale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100 mila mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; questa ultima, variabile di mese in mese, e' proporzionale alle 100 mila lire mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.
I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963 , n. -166, avevano compiuto il 40° anno di eta' e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purche' presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963, nonche' le quote di riscatto previste dall'ammessa tabella 4 in corrispondenza alla eta' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
Coloro che, gia' iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65° anno di eta'.
Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facolta' di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di tre anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.
In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo.
Gli iscritti ai rispettivi albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 65° anno di eta' senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1 milione e 300 mila annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'eta' che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento.
Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76° anno di eta' sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 69° anno di eta', oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto.
In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta complementare, ivi compreso il reddito di RM CI, per un imponibile non superiore a lire 1 milione e che si trovino nell'impossibilita' di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto speciale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100 mila mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; questa ultima, variabile di mese in mese, e' proporzionale alle 100 mila lire mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.