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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9753/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249009998158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- INT.PAGAMENTO n. 29320249009998158000 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'ente si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 9753/2024, notificato in data 07/01/2025 e depositato in data 28/12/2024, il Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Difensore_1, ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320249009998158000, notificato in data 26/09/2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 7.078,89, dovuta in forza della cartella di pagamento n. 29320120073546605000, relativa a IRPEF e addizionali per l'anno d'imposta 2005.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta, sostenendo che l'intimazione costituisse il primo atto con cui veniva a conoscenza della pretesa erariale. Ha dedotto, altresì, la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, non essendo allegata la cartella presupposta, nonché l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dal potere di riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, con controdeduzioni depositate in data 04/04/2025, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della cartella di pagamento presupposta, asseritamente notificata in data 07/07/2013, e il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato, la regolarità della notifica della cartella presupposta e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione dei periodi di sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale.
È intervenuta volontariamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, la quale ha parimenti eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività della pretesa erariale, stante la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti, con riferimento a tutte le censure mosse avverso la cartella di pagamento presupposta n.
29320120073546605000. L'eccezione è fondata.
Il ricorso avverso gli atti dell'amministrazione finanziaria deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato di aver notificato la cartella di pagamento presupposta in data
07/07/2013, mediante la procedura prevista per i destinatari irreperibili ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett.
e) del D.P.R. n. 600 del 1973, che prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale. Tale procedura si perfeziona con il compimento di dette formalità, senza necessità di invio di ulteriore raccomandata informativa. Dagli atti prodotti dalla resistente risulta che tali adempimenti sono stati ritualmente eseguiti.
A fronte della produzione documentale della resistente, il ricorrente si è limitato a una generica contestazione della ricezione dell'atto, senza tuttavia fornire la prova, su di lui incombente, di non aver avuto conoscenza dell'atto per cause a lui non imputabili.
Pertanto, la notificazione della cartella di pagamento deve ritenersi regolarmente perfezionata.
Conseguentemente, il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione della stessa è ampiamente decorso alla data di proposizione del presente ricorso. Ne deriva l'inammissibilità di tutte le censure che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare avverso la cartella di pagamento, quali i vizi di motivazione della stessa, la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo e l'invalidità del ruolo per difetto di sottoscrizione. La mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini determina, infatti, la cristallizzazione della pretesa in essa contenuta, precludendo al contribuente di contestarne il contenuto in sede di impugnazione di un atto successivo.
Ciò posto, il ricorso è invece ammissibile e fondato con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
La giurisdizione del giudice tributario si estende, infatti, anche alla cognizione dell'eccezione di prescrizione della pretesa maturata dopo la notifica della cartella, in quanto tale questione non attiene alla mera fase esecutiva. L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile e il contribuente è legittimato a far valere con essa non solo vizi propri dell'atto, ma anche fatti estintivi del credito maturati successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito di tale eccezione, si osserva quanto segue. L'atto interruttivo della prescrizione più recente è costituito dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 07/07/2013. Il successivo atto con cui l'amministrazione ha manifestato la volontà di esercitare il proprio diritto è l'intimazione di pagamento qui impugnata, notificata in data 26/09/2024.
Per determinare se il diritto alla riscossione si sia estinto, occorre individuare i corretti termini di prescrizione applicabili alle diverse componenti del credito. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il credito erariale per la riscossione di IRPEF si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946
c.c.. Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative tributarie si prescrive, invece, nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c..
Calcolando il tempo trascorso tra il 07/07/2013 e il 26/09/2024, emerge un periodo superiore a undici anni.
Tuttavia, occorre tenere conto del periodo di sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione disposto dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche hanno sospeso tali termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Scomputando tale periodo di sospensione, pari a 542 giorni, dal tempo complessivamente trascorso, si rileva che per i crediti relativi a sanzioni e interessi, il cui termine di prescrizione è quinquennale, l'estinzione del diritto si è ampiamente verificata prima della notifica dell'intimazione di pagamento.
Per quanto riguarda il credito relativo all'imposta (IRPEF), soggetto al termine decennale, il calcolo, al netto del periodo di sospensione, conduce a un periodo inferiore a dieci anni. Pertanto, per la sola sorte capitale, il diritto alla riscossione non può ritenersi prescritto.
Il ricorso deve quindi essere accolto limitatamente alla prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Per l'effetto, l'atto di intimazione impugnato deve essere annullato parzialmente, con riferimento a tali voci di debito.
La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
1. Dichiara inammissibile il ricorso per tutte le censure relative alla cartella di pagamento n.
29320120073546605000.
2. Accoglie il ricorso con riferimento all'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi e, per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320249009998158000, limitatamente alle somme richieste a tale titolo.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 14 gennaio 2026
Il Giudice
LA EL
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9753/2024 depositato il 28/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320249009998158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- INT.PAGAMENTO n. 29320249009998158000 IRPEF-ALTRO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 90/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'ente si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 9753/2024, notificato in data 07/01/2025 e depositato in data 28/12/2024, il Sig.
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal Difensore_1, ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320249009998158000, notificato in data 26/09/2024, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 7.078,89, dovuta in forza della cartella di pagamento n. 29320120073546605000, relativa a IRPEF e addizionali per l'anno d'imposta 2005.
Il ricorrente ha eccepito, in via principale, la nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta, sostenendo che l'intimazione costituisse il primo atto con cui veniva a conoscenza della pretesa erariale. Ha dedotto, altresì, la nullità dell'intimazione per difetto di motivazione, non essendo allegata la cartella presupposta, nonché l'intervenuta prescrizione del credito e la decadenza dal potere di riscossione.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale, con controdeduzioni depositate in data 04/04/2025, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della cartella di pagamento presupposta, asseritamente notificata in data 07/07/2013, e il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti al merito della pretesa. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità del proprio operato, la regolarità della notifica della cartella presupposta e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, anche in considerazione dei periodi di sospensione dei termini previsti dalla normativa emergenziale.
È intervenuta volontariamente in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, la quale ha parimenti eccepito l'inammissibilità del ricorso per definitività della pretesa erariale, stante la mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini di legge.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni delle parti come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti, con riferimento a tutte le censure mosse avverso la cartella di pagamento presupposta n.
29320120073546605000. L'eccezione è fondata.
Il ricorso avverso gli atti dell'amministrazione finanziaria deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato di aver notificato la cartella di pagamento presupposta in data
07/07/2013, mediante la procedura prevista per i destinatari irreperibili ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett.
e) del D.P.R. n. 600 del 1973, che prevede il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'affissione dell'avviso di deposito nell'albo comunale. Tale procedura si perfeziona con il compimento di dette formalità, senza necessità di invio di ulteriore raccomandata informativa. Dagli atti prodotti dalla resistente risulta che tali adempimenti sono stati ritualmente eseguiti.
A fronte della produzione documentale della resistente, il ricorrente si è limitato a una generica contestazione della ricezione dell'atto, senza tuttavia fornire la prova, su di lui incombente, di non aver avuto conoscenza dell'atto per cause a lui non imputabili.
Pertanto, la notificazione della cartella di pagamento deve ritenersi regolarmente perfezionata.
Conseguentemente, il termine perentorio di sessanta giorni per l'impugnazione della stessa è ampiamente decorso alla data di proposizione del presente ricorso. Ne deriva l'inammissibilità di tutte le censure che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare avverso la cartella di pagamento, quali i vizi di motivazione della stessa, la decadenza dal potere di iscrizione a ruolo e l'invalidità del ruolo per difetto di sottoscrizione. La mancata impugnazione della cartella di pagamento nei termini determina, infatti, la cristallizzazione della pretesa in essa contenuta, precludendo al contribuente di contestarne il contenuto in sede di impugnazione di un atto successivo.
Ciò posto, il ricorso è invece ammissibile e fondato con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
La giurisdizione del giudice tributario si estende, infatti, anche alla cognizione dell'eccezione di prescrizione della pretesa maturata dopo la notifica della cartella, in quanto tale questione non attiene alla mera fase esecutiva. L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile e il contribuente è legittimato a far valere con essa non solo vizi propri dell'atto, ma anche fatti estintivi del credito maturati successivamente alla formazione del titolo esecutivo.
Nel merito di tale eccezione, si osserva quanto segue. L'atto interruttivo della prescrizione più recente è costituito dalla notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 07/07/2013. Il successivo atto con cui l'amministrazione ha manifestato la volontà di esercitare il proprio diritto è l'intimazione di pagamento qui impugnata, notificata in data 26/09/2024.
Per determinare se il diritto alla riscossione si sia estinto, occorre individuare i corretti termini di prescrizione applicabili alle diverse componenti del credito. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il credito erariale per la riscossione di IRPEF si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946
c.c.. Il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative tributarie si prescrive, invece, nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. Anche per gli interessi che sorgono in materia tributaria si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c..
Calcolando il tempo trascorso tra il 07/07/2013 e il 26/09/2024, emerge un periodo superiore a undici anni.
Tuttavia, occorre tenere conto del periodo di sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione disposto dalla normativa emergenziale per la pandemia da COVID-19. In particolare, l'art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successive modifiche hanno sospeso tali termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Scomputando tale periodo di sospensione, pari a 542 giorni, dal tempo complessivamente trascorso, si rileva che per i crediti relativi a sanzioni e interessi, il cui termine di prescrizione è quinquennale, l'estinzione del diritto si è ampiamente verificata prima della notifica dell'intimazione di pagamento.
Per quanto riguarda il credito relativo all'imposta (IRPEF), soggetto al termine decennale, il calcolo, al netto del periodo di sospensione, conduce a un periodo inferiore a dieci anni. Pertanto, per la sola sorte capitale, il diritto alla riscossione non può ritenersi prescritto.
Il ricorso deve quindi essere accolto limitatamente alla prescrizione delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Per l'effetto, l'atto di intimazione impugnato deve essere annullato parzialmente, con riferimento a tali voci di debito.
La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in composizione monocratica, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto:
1. Dichiara inammissibile il ricorso per tutte le censure relative alla cartella di pagamento n.
29320120073546605000.
2. Accoglie il ricorso con riferimento all'eccezione di prescrizione delle sanzioni e degli interessi e, per l'effetto, annulla parzialmente l'avviso di intimazione di pagamento n. 29320249009998158000, limitatamente alle somme richieste a tale titolo.
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 14 gennaio 2026
Il Giudice
LA EL