Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 371
CGT1
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Decadenza dal potere di riscossione

    La Corte ha dichiarato inammissibile tale censura in quanto relativa alla cartella presupposta, la cui impugnazione è intervenuta oltre i termini di legge.

  • Inammissibile
    Nullità dell'intimazione per difetto di motivazione

    La Corte ha dichiarato inammissibile tale censura in quanto relativa alla cartella presupposta, la cui impugnazione è intervenuta oltre i termini di legge.

  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha accolto parzialmente tale eccezione, dichiarando la prescrizione delle sanzioni e degli interessi, ma non della sorte capitale dell'imposta.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per omessa notificazione della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto la notifica della cartella di pagamento regolarmente perfezionata secondo le norme vigenti, dichiarando inammissibili le censure relative alla cartella presupposta per tardività dell'impugnazione.

  • Accolto
    Prescrizione del diritto alla riscossione delle sanzioni e degli interessi

    La Corte ha ritenuto che, scomputando il periodo di sospensione dei termini di versamento e riscossione (dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), il termine quinquennale di prescrizione per sanzioni e interessi sia ampiamente decorso prima della notifica dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 371
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 371
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo