Articolo 57 della Legge 3 maggio 1982, n. 203
Articolo 56Articolo 58
Versione
6 maggio 1982
Art. 57. (Province autonome di Trento e di Bolzano)

Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni.
Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.
Entrata in vigore il 6 maggio 1982
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente