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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/12/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente Relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2025 promossa da:
( ), con l'Avv. VIVALDI VERONICA e Parte_1 C.F._1
AN CO ( ) LARGO PIETRO LOTTI 9 56029 C.F._2
SANTA CROCE SULL'ARNO;
PARTE RICORRENTE
contro
( , nato il [...] in [...] CP_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ultimo verbale di udienza)/note scritte in sostituzione dell'udienza pagina 1 di 4 OGGETTO: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nonostante la rituale citazione, la parte resistente non si è costituita.
Va pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
. CP_1
La ferma opposizione della parte ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, unito al disinteresse mostrato dalla parte resistente rimasta contumace, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l.
898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo minimo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
In particolare, esponeva la ricorrente nel ricorso introduttivo che
- dopo alcuni anni di serena convivenza, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi ricorrevano presso il Tribunale di Pisa al fine di ottenere provvedimento di separazione consensuale, che veniva omologato con Decreto del 6.6.11 esperito inutilmente il tentativo di conciliazione il 19.5.11;
- L'accordo di separazione prevedeva, tra le altre cose, l'affido condiviso della piccola regolamentato come disposto in seno al relativo ricorso che veniva depositato Per_1
(doc. 1) e la corresponsione, da parte del Sig. di un assegno di CP_1 mantenimento per la figlia pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative, previamente concordate e documentate.
- dal giorno della separazione, il padre non ha più visto la figlia e questo certamente Per_1 non per colpa della Sig.ra che lo ha più volte cercato (fin quando ci riusciva Parte_1 perché poi è divenuto irreperibile) per sollecitare una maggiore partecipazione nella vita della figlia. Neppure i nonni paterni e le tre sorelle del Sig. anno mai CP_1 cercato di prendere contatti né con la Sig.ra né tanto meno con la nipote. Pt_1
- il Sig. non ha mai provveduto a versare alcunché se non € 300,00 totali CP_1 nell'anno 2015 (ed € 100,00 sempre nell'anno 2015 sono stati versati dalla nonna paterna)
(doc. 2). Tale comportamento ha portato la Sig.ra a sporgere tre querele nel corso di Pt_1 questo decennio e precisamente negli anni 2012, 2015 e 2016 per il reato di cui all'art. 570
pagina 2 di 4 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) senza ottenere alcuna reazione da parte del Sig. (doc. 3). CP_1
- in data 7.7.20 è stato presentato presso il Tribunale dei Minori di Firenze ricorso ex art. 330
c.c. per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale e in data 19.11.20 veniva emesso il decreto “dichiara il Sig. decaduto dalla CP_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore ” (doc. 4). Persona_2
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Giudice adito di disciplinare l'affido di in Per_1 maniera esclusiva alla Sig.ra Inoltre, la Sig.ra inuncia al mantenimento disposto Pt_1 Pt_1 in sede di separazione per la figlia minore in quanto mai corrisposto.
In sede di udienza del 30 settembre 2025 la Presidente ha proceduto all'ascolto della figlia si procede all'ascolto della minore e viene fatta entrare la minore , nata il [...], la quale ha Per_1 Per_ dichiarato: “vivo con mamma, il suo compagno e la mia sorella;
faccio il liceo artistico e non ho mai più visto il mio padre naturale;
non voglio nulla da lui e vorrei anche cambiare cognome prendendo quello del compagno di mamma che per me è il mio vero papà”.
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, essendo il padre stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, l'affido spetta in via del tutto esclusiva alla madre ex lege e pertanto la pronuncia deve avvenire alle condizioni richieste da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo sul ricorso così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la Sig.ra Parte_1
C.F.: nata a [...] il [...] e residente in [...] – 56020 – C.F._1
Marti – ON in Val d'Arno (PI) e il Sig. C.F.: CP_1 C.F._3 nato il [...] a [...] residente in [...] interno 6 – 00012 – Guidonia
LI (RM), registrato nell'anno 1995 n° 00123, parte 1, serie 53.
- Disporre l'affido super esclusivo della minore C.F.: Persona_2 alla madre Sig.ra disponendo che la stessa possa C.F._4 Parte_1 compiere in piena autonomia qualunque decisione anche la più importante per conto della figlia;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
pagina 3 di 4 Pisa, camera di consiglio del 27/12/2025
La Presidente Relatore
dott. ELEONORA POLIDORI
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELEONORA POLIDORI Presidente Relatore dott. TERESA GUERRIERI Giudice dott. STEFANA CURADI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2025 promossa da:
( ), con l'Avv. VIVALDI VERONICA e Parte_1 C.F._1
AN CO ( ) LARGO PIETRO LOTTI 9 56029 C.F._2
SANTA CROCE SULL'ARNO;
PARTE RICORRENTE
contro
( , nato il [...] in [...] CP_1 C.F._3
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM sede
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ultimo verbale di udienza)/note scritte in sostituzione dell'udienza pagina 1 di 4 OGGETTO: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nonostante la rituale citazione, la parte resistente non si è costituita.
Va pronunciata lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
. CP_1
La ferma opposizione della parte ricorrente alla prosecuzione della convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, unito al disinteresse mostrato dalla parte resistente rimasta contumace, rende evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 l.
898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2) lett. b), l. cit., dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo minimo di legge a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio.
In particolare, esponeva la ricorrente nel ricorso introduttivo che
- dopo alcuni anni di serena convivenza, venuta meno l'affectio maritalis, i coniugi ricorrevano presso il Tribunale di Pisa al fine di ottenere provvedimento di separazione consensuale, che veniva omologato con Decreto del 6.6.11 esperito inutilmente il tentativo di conciliazione il 19.5.11;
- L'accordo di separazione prevedeva, tra le altre cose, l'affido condiviso della piccola regolamentato come disposto in seno al relativo ricorso che veniva depositato Per_1
(doc. 1) e la corresponsione, da parte del Sig. di un assegno di CP_1 mantenimento per la figlia pari ad € 400,00, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese ricreative, previamente concordate e documentate.
- dal giorno della separazione, il padre non ha più visto la figlia e questo certamente Per_1 non per colpa della Sig.ra che lo ha più volte cercato (fin quando ci riusciva Parte_1 perché poi è divenuto irreperibile) per sollecitare una maggiore partecipazione nella vita della figlia. Neppure i nonni paterni e le tre sorelle del Sig. anno mai CP_1 cercato di prendere contatti né con la Sig.ra né tanto meno con la nipote. Pt_1
- il Sig. non ha mai provveduto a versare alcunché se non € 300,00 totali CP_1 nell'anno 2015 (ed € 100,00 sempre nell'anno 2015 sono stati versati dalla nonna paterna)
(doc. 2). Tale comportamento ha portato la Sig.ra a sporgere tre querele nel corso di Pt_1 questo decennio e precisamente negli anni 2012, 2015 e 2016 per il reato di cui all'art. 570
pagina 2 di 4 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare) senza ottenere alcuna reazione da parte del Sig. (doc. 3). CP_1
- in data 7.7.20 è stato presentato presso il Tribunale dei Minori di Firenze ricorso ex art. 330
c.c. per la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale e in data 19.11.20 veniva emesso il decreto “dichiara il Sig. decaduto dalla CP_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore ” (doc. 4). Persona_2
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva al Giudice adito di disciplinare l'affido di in Per_1 maniera esclusiva alla Sig.ra Inoltre, la Sig.ra inuncia al mantenimento disposto Pt_1 Pt_1 in sede di separazione per la figlia minore in quanto mai corrisposto.
In sede di udienza del 30 settembre 2025 la Presidente ha proceduto all'ascolto della figlia si procede all'ascolto della minore e viene fatta entrare la minore , nata il [...], la quale ha Per_1 Per_ dichiarato: “vivo con mamma, il suo compagno e la mia sorella;
faccio il liceo artistico e non ho mai più visto il mio padre naturale;
non voglio nulla da lui e vorrei anche cambiare cognome prendendo quello del compagno di mamma che per me è il mio vero papà”.
Tutto ciò premesso, rileva il Collegio che, essendo il padre stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, l'affido spetta in via del tutto esclusiva alla madre ex lege e pertanto la pronuncia deve avvenire alle condizioni richieste da parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo sul ricorso così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la Sig.ra Parte_1
C.F.: nata a [...] il [...] e residente in [...] – 56020 – C.F._1
Marti – ON in Val d'Arno (PI) e il Sig. C.F.: CP_1 C.F._3 nato il [...] a [...] residente in [...] interno 6 – 00012 – Guidonia
LI (RM), registrato nell'anno 1995 n° 00123, parte 1, serie 53.
- Disporre l'affido super esclusivo della minore C.F.: Persona_2 alla madre Sig.ra disponendo che la stessa possa C.F._4 Parte_1 compiere in piena autonomia qualunque decisione anche la più importante per conto della figlia;
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
pagina 3 di 4 Pisa, camera di consiglio del 27/12/2025
La Presidente Relatore
dott. ELEONORA POLIDORI
pagina 4 di 4