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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15130 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3211 /2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3211/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVINI KATY Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il sig. a rimborsare alla , quale CP_1 Parte_1 impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 160.561.45.= ovvero al pagamento di quella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia ed interessi legali maturati e maturandi dal di della messa in mora al saldo, comunque globalmente entro il limiti della competenza per valore del giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'epigrafata attrice conveniva in giudizio , CP_1 esercitando verso lo stesso azione di rivalsa affinchè il convenuto fosse condannato “a rimborsare alle quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Parte_1
Strada, l'importo di €. 160.561.45 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del giudice adito. Con vittoria dispese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Conclusa la fase istruttoria, il giudice, fatte rassegnare le conclusioni, all'udienza dell'8 gennaio 2025, tratteneva la causa in decisione e concedeva termini per le memorie conclusive.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come premesso, l'attrice citava in giudizio, avanti l'intestato Giudice, il convenuto in epigrafe individuato, al fine di vedere accolta la propria domanda di rivalsa ed essere di conseguenza rimborsata per quanto dalla stessa liquidato in favore del danneggiato nel sinistro occorso il 10/11/1990. Tale sinistro, avvenuto in lungo Via Tor Carbone, allorquando il motociclo Honda tg. Roma CP_1
503941 (privo di copertura assicurativa) condotto da , con a bordo il terzo trasportato, CP_1
, perdeva il controllo e collideva con i veicoli regolarmente parcati. , CP_2 CP_2 chiedeva il risarcimento dei danni subiti all'IN SS (oggi ) nq. di GV e, decorsi Parte_1
i termini di legge, instaurava il relativo giudizio avanti al Tribunale di Roma, che si concludeva con la sentenza di condanna n. 32359/02.
L'odierna attrice, come dalla stessa dedotto, in conseguenza ed in esecuzione della citata sentenza, pagava la complessiva somma di €. 116.662.61, in favore di e del proprio procuratore, CP_2 richiedendone la restituzione al convenuto contumace. Nessun riscontro veniva dato alla lettera di messa in mora ed al tentativo di negoziazione assistita inviata regolarmente dall'attrice, la quale si vedeva costretta ad instaurare il presente procedimento. La domanda ha, quindi, ad oggetto un'azione di rivalsa ex art. 292 D. Lvo 209/05 che prevede che l'impresa designata al GV possa avanzare le proprie pretese di restituzione di quanto corrisposto ai danneggiati nei confronti del responsabile non assicurato del sinistro. I presupposti per l'esercizio della citata azione sono: a) la scopertura Assicurativa;
b) la responsabilità dell'evento dannoso;
c) il pagamento di quanto si richiede in rivalsa. Tali presupposti ricorrono tutti nel caso di specie. Infatti: a. la scopertura assicurativa del motociclo Honda tg. Roma 503941 veniva accertata dai Carabinieri di i quali verificavano che la polizza assicurativa era valevole sino al CP_1
24/10/1990. Nel giudizio sopra richiamato veniva prodotta la certificazione Sic (Sistema Integrato Controllo Auto) estratto dai registri ANIA. b. La dinamica del sinistro veniva ricostruita dagli agenti e dal giudice di prime cure sulla base dichiarazione rilasciata dal il quale asseriva “che percorrendo Via Tor Carbone alla CP_1 guida della sua moto proveniente da Via Ardeatina con direzione Appia, giunto all'altezza del civico n. 102 – ove la strada forma una curva quasi a gomito volgente a sinistra – perdeva il controllo del mezzo che nella circostanza invadeva la corsia opposta collidendo contro una Fiat Panda;
aggiungeva inoltre a sua discolpa di avere perso il controllo del motoveicolo a causa del manto stradale non perfetto. Senonchè la circostanza che rovinando a terra, la moto abbia invaso l'opposta corsia induce a ritenere che viaggiasse al centro della CP_1 strada e che abbia affrontato la curva a velocità non moderata, considerata la gravità delle lesioni riportate dal trasportato, in violazione degli artt. 104 primo comma e 102 secondo comma dell'allora in vigore codice della strada”. Il giudice concludeva che “sulla scorta della dinamica così ricostruita non può che concludersi dichiarando che l'attore ha dato piena prova della domanda e, per l'effetto, si condanna il convenuto e le al risarcimento dei danni accertati, in quanto Controparte_3 impresa designata per il GV, in applicazione dell'art. 19 lett. B) legge n. 990/69 atteso che, per quanto è possibile leggere dal rapporto di P.S. l'auto del convenuto non risultava assicurata all'epoca del sinistro”. c. L'odierna attrice, provando il proprio credito, depositava nel predetto giudizio copia dell'atto di quietanza di €. 116.662.61 sottoscritto, con il quale il danneggiato dichiarava di ricevere la somma stabilita in sentenza per il ristoro dei propri danni. Ebbene, sottoscrizione dell'atto di quietanza fa sorgere immediatamente in capo all'a ttrice il diritto di credito nei confronti della convenuta. Deve all'uopo ricordarsi che l'atto di quietanza è, per costante orientamento della giurisprudenza e della dottrina, una dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore con funzione di prova precostituita. E' un atto unilaterale con il quale il creditore riconosce l'avvenuto pagamento. Tale documento ha pertanto efficacia confessoria ed in particolare fa piena prova del pagamento ricevuto. Il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cc. Sempre in merito al risarcimento versato, con rferimento alla provvisionale stabilita dal Tribunale di Roma, l'odierna attrice depositava atto di quietanza amministrativa con la quale si dava atto della predisposizione del pagamento previsto. La conferma di tale pagamento veniva altresì data dalla lettera del procuratore di con lettera del 24/05/1994, CP_2 versata in atti. La circostanza del pagamento veniva poi confermata all'udienza del 25/01/2023 dallo stesso , che riconosceva la documentazione prodotta in atti. CP_2
Nella sentenza n.32359/02 a pagina n. 10 si legge, poi, “dal complessivo credito di €. 158.399.46 va detratto l'importo di €. 54.267.74 essendo stata così rivalutata, in base all'indice Istat del mese di maggio '94 (1,2362) la somma di L. 85.000.000= corrisposta a
dall'SS GV all'udienza di prima comparizione del 24/05/94”. CP_2
Il conclusione, il versamento della provvisionale che oggi l'attrice richiede in restituzione, è stato già accertato con la sentenza de qua.
. Alla luce di quanto esposto, va accolta la domanda attorea con conseguente condanna del ocnvenuto al pagamento della somma di €. 160.561.45 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì della domanda al saldo oltre che delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: in accoglimento della domanda attorea, condanna a rimborsare alla CP_1 Parte_1
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i
[...] titoli e le causali di cui in motivazione l'importo di €. 160.561.45 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì della domanda al saldo. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 410,00 (comprensivi di contributo unificato) per esborsi ed euro 9.800,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Roma, 30 ottobre 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabiana Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3211/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVINI KATY Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare il sig. a rimborsare alla , quale CP_1 Parte_1 impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 160.561.45.= ovvero al pagamento di quella somma diversa che sarà ritenuta di giustizia ed interessi legali maturati e maturandi dal di della messa in mora al saldo, comunque globalmente entro il limiti della competenza per valore del giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'epigrafata attrice conveniva in giudizio , CP_1 esercitando verso lo stesso azione di rivalsa affinchè il convenuto fosse condannato “a rimborsare alle quale impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Parte_1
Strada, l'importo di €. 160.561.45 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, comunque globalmente entro i limiti della competenza per valore del giudice adito. Con vittoria dispese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Conclusa la fase istruttoria, il giudice, fatte rassegnare le conclusioni, all'udienza dell'8 gennaio 2025, tratteneva la causa in decisione e concedeva termini per le memorie conclusive.
La domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come premesso, l'attrice citava in giudizio, avanti l'intestato Giudice, il convenuto in epigrafe individuato, al fine di vedere accolta la propria domanda di rivalsa ed essere di conseguenza rimborsata per quanto dalla stessa liquidato in favore del danneggiato nel sinistro occorso il 10/11/1990. Tale sinistro, avvenuto in lungo Via Tor Carbone, allorquando il motociclo Honda tg. Roma CP_1
503941 (privo di copertura assicurativa) condotto da , con a bordo il terzo trasportato, CP_1
, perdeva il controllo e collideva con i veicoli regolarmente parcati. , CP_2 CP_2 chiedeva il risarcimento dei danni subiti all'IN SS (oggi ) nq. di GV e, decorsi Parte_1
i termini di legge, instaurava il relativo giudizio avanti al Tribunale di Roma, che si concludeva con la sentenza di condanna n. 32359/02.
L'odierna attrice, come dalla stessa dedotto, in conseguenza ed in esecuzione della citata sentenza, pagava la complessiva somma di €. 116.662.61, in favore di e del proprio procuratore, CP_2 richiedendone la restituzione al convenuto contumace. Nessun riscontro veniva dato alla lettera di messa in mora ed al tentativo di negoziazione assistita inviata regolarmente dall'attrice, la quale si vedeva costretta ad instaurare il presente procedimento. La domanda ha, quindi, ad oggetto un'azione di rivalsa ex art. 292 D. Lvo 209/05 che prevede che l'impresa designata al GV possa avanzare le proprie pretese di restituzione di quanto corrisposto ai danneggiati nei confronti del responsabile non assicurato del sinistro. I presupposti per l'esercizio della citata azione sono: a) la scopertura Assicurativa;
b) la responsabilità dell'evento dannoso;
c) il pagamento di quanto si richiede in rivalsa. Tali presupposti ricorrono tutti nel caso di specie. Infatti: a. la scopertura assicurativa del motociclo Honda tg. Roma 503941 veniva accertata dai Carabinieri di i quali verificavano che la polizza assicurativa era valevole sino al CP_1
24/10/1990. Nel giudizio sopra richiamato veniva prodotta la certificazione Sic (Sistema Integrato Controllo Auto) estratto dai registri ANIA. b. La dinamica del sinistro veniva ricostruita dagli agenti e dal giudice di prime cure sulla base dichiarazione rilasciata dal il quale asseriva “che percorrendo Via Tor Carbone alla CP_1 guida della sua moto proveniente da Via Ardeatina con direzione Appia, giunto all'altezza del civico n. 102 – ove la strada forma una curva quasi a gomito volgente a sinistra – perdeva il controllo del mezzo che nella circostanza invadeva la corsia opposta collidendo contro una Fiat Panda;
aggiungeva inoltre a sua discolpa di avere perso il controllo del motoveicolo a causa del manto stradale non perfetto. Senonchè la circostanza che rovinando a terra, la moto abbia invaso l'opposta corsia induce a ritenere che viaggiasse al centro della CP_1 strada e che abbia affrontato la curva a velocità non moderata, considerata la gravità delle lesioni riportate dal trasportato, in violazione degli artt. 104 primo comma e 102 secondo comma dell'allora in vigore codice della strada”. Il giudice concludeva che “sulla scorta della dinamica così ricostruita non può che concludersi dichiarando che l'attore ha dato piena prova della domanda e, per l'effetto, si condanna il convenuto e le al risarcimento dei danni accertati, in quanto Controparte_3 impresa designata per il GV, in applicazione dell'art. 19 lett. B) legge n. 990/69 atteso che, per quanto è possibile leggere dal rapporto di P.S. l'auto del convenuto non risultava assicurata all'epoca del sinistro”. c. L'odierna attrice, provando il proprio credito, depositava nel predetto giudizio copia dell'atto di quietanza di €. 116.662.61 sottoscritto, con il quale il danneggiato dichiarava di ricevere la somma stabilita in sentenza per il ristoro dei propri danni. Ebbene, sottoscrizione dell'atto di quietanza fa sorgere immediatamente in capo all'a ttrice il diritto di credito nei confronti della convenuta. Deve all'uopo ricordarsi che l'atto di quietanza è, per costante orientamento della giurisprudenza e della dottrina, una dichiarazione di scienza rilasciata dal creditore con funzione di prova precostituita. E' un atto unilaterale con il quale il creditore riconosce l'avvenuto pagamento. Tale documento ha pertanto efficacia confessoria ed in particolare fa piena prova del pagamento ricevuto. Il creditore, il quale rilascia quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento e rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cc. Sempre in merito al risarcimento versato, con rferimento alla provvisionale stabilita dal Tribunale di Roma, l'odierna attrice depositava atto di quietanza amministrativa con la quale si dava atto della predisposizione del pagamento previsto. La conferma di tale pagamento veniva altresì data dalla lettera del procuratore di con lettera del 24/05/1994, CP_2 versata in atti. La circostanza del pagamento veniva poi confermata all'udienza del 25/01/2023 dallo stesso , che riconosceva la documentazione prodotta in atti. CP_2
Nella sentenza n.32359/02 a pagina n. 10 si legge, poi, “dal complessivo credito di €. 158.399.46 va detratto l'importo di €. 54.267.74 essendo stata così rivalutata, in base all'indice Istat del mese di maggio '94 (1,2362) la somma di L. 85.000.000= corrisposta a
dall'SS GV all'udienza di prima comparizione del 24/05/94”. CP_2
Il conclusione, il versamento della provvisionale che oggi l'attrice richiede in restituzione, è stato già accertato con la sentenza de qua.
. Alla luce di quanto esposto, va accolta la domanda attorea con conseguente condanna del ocnvenuto al pagamento della somma di €. 160.561.45 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì della domanda al saldo oltre che delle spese di lite, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pronuncia: in accoglimento della domanda attorea, condanna a rimborsare alla CP_1 Parte_1
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i
[...] titoli e le causali di cui in motivazione l'importo di €. 160.561.45 oltre interessi legali maturati e maturandi dal dì della domanda al saldo. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 410,00 (comprensivi di contributo unificato) per esborsi ed euro 9.800,00 per compensi, tenuto conto dell'istruttoria meramente documentale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Roma, 30 ottobre 2025
Il giudice, dott.ssa Fabiana Corbo