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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 4985 / 2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GARELLIS ANNA MARIA*
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“previa sospensione del provvedimento espulsivo contenuto nel diniego del riconoscimento della Protezione Internazionale Prot. 2024-0173726 della Commissione Territoriale di Torino
e del conseguente ordine del Questore di Torino Prot. 177/2025 notificato in data 27.2.2025;
- annullare/disapplicare il provvedimento di espulsione di cui al Prot. N. 2024- 0173726 emesso dalla Commissione Territoriale di Torino in data 20.09.2024 e del conseguente ordine del Questore di Torino Prot. 177/2025 – str emesso in data 27.02.2025, notificato in pari data
- con vittoria di spese ed onorari di procedura e distrazione a favore dello scrivente difensore;
”
Parte resistente : non costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 07/03/2025, ha impugnato il provvedimento Parte_1
del Questore di Torino, Prot. 177/2025 – str emesso in data 27.02.2025 e notificato il
27.2.2025.
2. Il provvedimento impugnato (il provvedimento questurile n. 177/2025) è un ordine di rimpatrio con il quale si ordina al ricorrente di “lasciare il territorio dello stato entro 7 giorni dalla notifica del presente decreto» e rappresenta il mero adempimento conseguente all'emissione – da parte della Commissione territoriale di Torino – del provvedimento di diniego della protezione internazionale richiesta dal ricorrente.
3. Il giudice ha fissato udienza in data 16.4.2025, mettendo in contraddittorio tra le parti anche il tema dell'ammissibilità del ricorso;
a tale udienza – non costituitasi l'amministrazione – parte ricorrente ha insistito per l'ammissibilità del ricorso, ribadendo le conclusioni già rassegnate in esso.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Da un lato, il ricorso non è qualificabile come impugnazione avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto (trattasi di ordine di lasciare il territorio dello Stato, emesso dal Questore ex art. 32 d.lgs. n. 35/2008), per cui non sembra potersi applicare la disciplina prevista dall'art. 18 dlgs. n. 150/2011, richiamato dall'art. 13, co. 8, d. lgs. n. 286 del 1998.
6. Dall'altro lato, il ricorso non può essere considerato come impugnazione dell'atto presupposto all'ordine di rimpatrio (atto presupposto rappresentato dal diniego di protezione internazionale, decretato dalla Commissione territoriale di Torino con decreto che è stato, a sua volta, colpito da autonoma impugnativa proposta dal ricorrente, con altro ricorso).
7. Per inciso, risulta effettivamente che il diniego di protezione internazionale sia stato oggetto di ricorso (n. 4817/25 RG) e che il Tribunale di Torino, in composizione collegiale abbia dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione del provvedimento di diniego e del conseguente ordine di rimpatrio adottato ex art. 32, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, per superamento dei termini della c.d. procedura accelerata (superamento dei termini che comporta la sospensione ex lege dei provvedimenti di diniego di protezione internazionale e accessorio ordine di rimpatrio.
8. Ne discende che – essendo il provvedimento del Questore qui impugnato (decreto n. 177/25) un atto meramente esecutivo dell'ordine di rimpatrio accessorio al diniego di protezione internazionale decretato dalla Commissione territoriale di Torino, ed essendo quest'ultimo provvedimento sospeso ex lege – il presente ricorso è privo di oggetto e non vi è dunque interesse ad agire. Di qui l'inammissibilità del ricorso.
9. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, essendo parte ricorrente soccombente e non essendosi costituita l'amministrazione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 24/04/2025
Il Giudice
Andrea Natale
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Natale nella causa n. 4985 / 2025 promossa da:
nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GARELLIS ANNA MARIA*
Ricorrente
CONTRO
di Torino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“previa sospensione del provvedimento espulsivo contenuto nel diniego del riconoscimento della Protezione Internazionale Prot. 2024-0173726 della Commissione Territoriale di Torino
e del conseguente ordine del Questore di Torino Prot. 177/2025 notificato in data 27.2.2025;
- annullare/disapplicare il provvedimento di espulsione di cui al Prot. N. 2024- 0173726 emesso dalla Commissione Territoriale di Torino in data 20.09.2024 e del conseguente ordine del Questore di Torino Prot. 177/2025 – str emesso in data 27.02.2025, notificato in pari data
- con vittoria di spese ed onorari di procedura e distrazione a favore dello scrivente difensore;
”
Parte resistente : non costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato il 07/03/2025, ha impugnato il provvedimento Parte_1
del Questore di Torino, Prot. 177/2025 – str emesso in data 27.02.2025 e notificato il
27.2.2025.
2. Il provvedimento impugnato (il provvedimento questurile n. 177/2025) è un ordine di rimpatrio con il quale si ordina al ricorrente di “lasciare il territorio dello stato entro 7 giorni dalla notifica del presente decreto» e rappresenta il mero adempimento conseguente all'emissione – da parte della Commissione territoriale di Torino – del provvedimento di diniego della protezione internazionale richiesta dal ricorrente.
3. Il giudice ha fissato udienza in data 16.4.2025, mettendo in contraddittorio tra le parti anche il tema dell'ammissibilità del ricorso;
a tale udienza – non costituitasi l'amministrazione – parte ricorrente ha insistito per l'ammissibilità del ricorso, ribadendo le conclusioni già rassegnate in esso.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Da un lato, il ricorso non è qualificabile come impugnazione avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto (trattasi di ordine di lasciare il territorio dello Stato, emesso dal Questore ex art. 32 d.lgs. n. 35/2008), per cui non sembra potersi applicare la disciplina prevista dall'art. 18 dlgs. n. 150/2011, richiamato dall'art. 13, co. 8, d. lgs. n. 286 del 1998.
6. Dall'altro lato, il ricorso non può essere considerato come impugnazione dell'atto presupposto all'ordine di rimpatrio (atto presupposto rappresentato dal diniego di protezione internazionale, decretato dalla Commissione territoriale di Torino con decreto che è stato, a sua volta, colpito da autonoma impugnativa proposta dal ricorrente, con altro ricorso).
7. Per inciso, risulta effettivamente che il diniego di protezione internazionale sia stato oggetto di ricorso (n. 4817/25 RG) e che il Tribunale di Torino, in composizione collegiale abbia dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di sospensione del provvedimento di diniego e del conseguente ordine di rimpatrio adottato ex art. 32, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, per superamento dei termini della c.d. procedura accelerata (superamento dei termini che comporta la sospensione ex lege dei provvedimenti di diniego di protezione internazionale e accessorio ordine di rimpatrio.
8. Ne discende che – essendo il provvedimento del Questore qui impugnato (decreto n. 177/25) un atto meramente esecutivo dell'ordine di rimpatrio accessorio al diniego di protezione internazionale decretato dalla Commissione territoriale di Torino, ed essendo quest'ultimo provvedimento sospeso ex lege – il presente ricorso è privo di oggetto e non vi è dunque interesse ad agire. Di qui l'inammissibilità del ricorso.
9. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite, essendo parte ricorrente soccombente e non essendosi costituita l'amministrazione.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Torino, 24/04/2025
Il Giudice
Andrea Natale
3