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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 349/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 349/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. URBINATI STEFANIA con domicilio digitale a indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE contro per essa C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 da Avv.ti LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. POLELLI MASSIMILIANO in FERRARA VIA BORGO DEI LEONI 63
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI n. 53/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
10.12.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza 53/2022 pubblicata il 20/01/2022, RG 3095/2020, Rep. 76/2022 del 20/01/2022 notificata a mezzo PEC in data 24/01/2022, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva della gravata sentenza, stante la ricorrenza di gravi e giusti motivi, per tutto quanto dedotto ed eccepito in atti, da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti. IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare l'inesistenza di procura ad agire in via monitoria e/o l'inesistenza del ricorso per decreto ingiuntivo n. 899/2020, r.g. n. 2135/2020 del 25/08/2020, depositato il 26/08/2020, notificato il 03/09/2020, e/o il difetto di titolarità e/o la carenza di legittimazione attiva in capo alla (presunta) cessionaria in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, in capo alla sua mandataria quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 [...] (già , quest'ultima, a Controparte_3 Controparte_4 propria volta, mandataria con rappresentanza di , in riferimento al credito CP_1 azionato in via monitoria e oggetto della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo e del presente appello;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - revocare, per le casuali esposte e che si esporranno, il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Rimini n. 899/2020, r.g. n.
2135/2020, datato 25/08/2020, depositato il 26/08/2020 e notificato il 03/09/2020 e, quindi, dichiararlo inesistente e/o nullo e/o invalido e, comunque, improduttivo di qualsivoglia effetto;
conseguentemente - accertare e dichiarare, per le casuali esposte e che si esporranno, nulla essere dovuto da (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._2
05/07/1971 e residente a [...], a
[...] con socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore (C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di ISBelluno n. - P. IVA in seguito anche " , nel cui P.IVA_2 P.IVA_1 CP_1 interesse la con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
- P. IVA ), quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_3 P.IVA_1 [...]
(già " ) Controparte_3 Controparte_5 con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro
Imprese di IS , quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_4 rappresentanza di in persona del legale rappresentante pro tempore, più CP_1 precisamente accertare e dichiarare nulla essere dovuto dall'appellante all'appellata, in relazione al contratto di finanziamento n. 356830301 Parte_2 del 30/06/2017; IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sollevate eccezioni pregiudiziali di parte appellante: - revocare l'ordinanza del 10/11/2021 per ammettere la CTU tecnico-contabile richiesta dall'attore con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 23/07/2021; - rideterminare il quantum eventualmente dovuto da , a e per essa Parte_1 Controparte_1 [...]
quale mandataria con rappresentanza di CP_2 [...]
(già " ), quest'ultima, a Controparte_3 Controparte_5 propria volta, mandataria con rappresentanza di nella misura che Controparte_1 risulterà di giustizia e/o provata all'esito dell'espletanda istruttoria tenuto conto di tutti gli interessi, le commissioni, le spese e gli oneri di qualsivoglia genere illegittimamente applicati al predetto contratto di finanziamento, poiché usurari, ultralegali o, comunque, contra legem.
Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di lite in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio e con riforma delle spese di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento RG 3095/2020 incardinato avanti al Tribunale di Rimini e si insta per la remissione in istruttoria al fine di ammettere CTU contabile sul quesito già determinato in atti. Sempre vinte le spese di lite come per legge.”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita In via preliminare: Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor ex art. 348-bis c.p.c. Parte_1 per i motivi di cui alla presente comparsa.
In via ulteriormente preliminare: rigettare la richiesta di controparte di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado del Tribunale di di Rimini – Giudice Dott. Federico Monaco n. 53/2022 – RG
3095/2020. Nel merito ed in via principale: rigettarsi l'appello avverso la sentenza di primo grado resa nel procedimento N.RG. 3095/2020 dal Tribunale di Rimini, Giudice Dr. Federico Monaco, instaurato dal signor
perché infondato in fatto e diritto mandando completamente assolta Parte_1 CP_1 da ogni e qualsivoglia pretesa attorea con vittoria di spese e competenze di lite oltre e a
[...] rimborso forfettario, IVA e CPA del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: […] In subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliere in ogni caso le domande tutte proposte da in primo grado da ritenersi qui CP_1 integralmente riproposte e non rinunciate: […]”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 53 del 20.1.2022, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da avverso decreto ingiuntivo ottenuto da – e per Parte_1 Controparte_1 essa uale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 Controparte_6
a sua volta mandataria con rappresentanza di – con il quale gli veniva ingiunto
[...] CP_1 il pagamento di € 16.312,90 oltre interessi a titolo di residuo dovuto su finanziamento a rimborso rateale concesso da n data 30.6.2017 oggetto di operazione di cartolarizzazione Parte_3 del 16.4.2019 in favore di . CP_1
2.
Osservava il primo giudice che ai fini della titolarità/legittimazione della cessionaria era sufficiente la pubblicazione in GU, che il credito era adeguatamente provato sulla base della documentazione dell'opposta prodotta anche nel giudizio di opposizione, che ai fini dell'entità del credito erano generiche e non provate le contestazioni dell'opponente per addebiti non dovuti a titolo di interessi, commissioni e altri oneri.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 23.2.2022 appellava innanzi a questa Pt_1
Corte sostenendo sotto diversi profili l'erroneità della sentenza per avere disatteso le argomentazioni oppositive già svolte in primo grado.
Ritualmente costituita parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. argomentando anche con riferimento ai requisiti dell'appello previsti dall'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
10.12.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece
è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al
28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede osservare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità. Va invece affermata, almeno in parte, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Nella fattispecie, osserva la Corte che l'appello consiste in 23 pagine di “collage” quasi pedissequo delle precedenti difese svolte con l'atto di citazione in opposizione e con la 1a memoria ex art. 183 c.p.c.
A parte due soli motivi specificamente individuabili di censura al decisum del primo giudice (su cui infra) l'appellante non fa che ripetere, tali e quali, le difese del primo grado in punto a: difetto di titolarità del credito e di legittimazione della cessionaria, omettendo di esplicitare dove e per quali ragioni sarebbe censurabile la sentenza;
incompletezza della documentazione prodotta dalla banca tornando a riferirsi a giurisprudenza e a documentazione, estratti conto e resoconto di partite di dare e avere, evidentemente non pertinenti al caso de quo concernente, come detto, un finanziamento a rimborso rateale;
contestazione di addebiti non dovuti, senza prendere posizione sulle ragioni di genericità spese dal primo giudice.
Tali rilievi, oltre che pedissequamente ripetitivi di argomenti già svolti in primo grado, sono privi di minima e sufficiente specificità, al limite della inammissibilità, non consentendo di individuare né le ragioni di doglianza né le ragioni della sentenza ritenute erronee.
Ad ogni buon conto, osserva la Corte quanto a prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria in blocco ex art. 58 TUB che il primo giudice ha aderito ad orientamento prevalente della S.C., che questa Corte condivide, secondo cui l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario ove rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22.4.2024 n. 10860, Sez. I 25.7.2023 n. 22409,
Sez. III 10.2.2023 n. 4277, Sez. III 13.6.2019, Sez. I 29.12.2017 n 31188). Nella fattispecie, si legge nella pubblicazione in GU (doc. 6 monitorio) che […] CP_1 comunica che in data 16 aprile 2019 […] ha acquistato pro soluto da […] Parte_3 mediante un contratto di cessione di crediti in blocco [… ] un portafoglio di crediti non performing
[…] classificati “a sofferenza”, originati da contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con i propri clienti e individuabili in blocco .. che alla prima data applicabile a ciascuno di essi tra le seguenti: 3 gennaio 2019, 1° febbraio 2019 e 1° marzo 2019 […] soddisfacevano i seguenti criteri: (i) sono vantati nei confronti di debitori persone fisiche o persone giuridiche;
(ii) sono originati da rapporti contrattuali tra i debitori e il Cedente che sono stati risolti o che hanno comunque fatto sorgere un Credito divenuto scaduto ed esigibile a partire dal 1° gennaio 2018; (iii) rientrano in una delle seguenti categorie: (a) sono originati da contratti di credito al consumo, inclusi a mero fine esemplificativo, i finanziamenti al consumo denominati “Prestitempo” o “DB EASY” o
“Bancoposta”; […] (iv) sono crediti classificati come “sofferenze” [...]: (v) sono indicati in forma anonima nella lista consultabile sul sito […]”.
Ritiene pertanto la Corte che nella fattispecie la pubblicazione in GU contenesse idonea indicazione per categoria dei rapporti ceduti, perché gli elementi identificati specificati consentivano di individuare i crediti oggetto di cessione in blocco senza che ne fosse necessaria la singola enumerazione.
Nello specifico, inoltre, è dato riscontrare documentalmente, sulla base delle produzioni di CP_1 che il credito verso rientrava fra quelli oggetto di cessione in blocco perché, appunto Pt_1 rispondente ai criteri indicati in G.U. rilevandosi che il contratto stipulato da con Pt_1 Parte_3 in data 30.6.2017 consisteva in finanziamento al consumo denominato DB EASY, che il
[...] rapporto era stato risolto a causa del mancato pagamento già delle prime rate con comunicazione di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine in data 5.12.2018, che la posizione venne girata a sofferenza in data 3.1.2019 (cfr. sia fascicolo monitorio sia produzioni con comparsa di risposta dell'opposta in primo grado).
Ad abundantiam va osservato, anche a scanso di ogni censura di incompletezza della documentazione prodotta da che era pure prodotta già con il monitorio la comunicazione di cessione ex art. CP_1
1260 c.c. inoltrata da per conto di in data 16.4.2020. CP_2 CP_1
Quanto alla contestazione di addebiti non dovuti, va confermata la assoluta genericità dei rilievi svolti dall'opponente in primo grado e pedissequamente riproposti in appello, con argomentazioni teoriche e di stile, del tutto prive di ogni riferimento specifico al rapporto de quo e senza alcun supporto documentale.
5.
Possono invece individuarsi n. 2 motivi sufficientemente specifici.
Con il primo motivo l'appellante si duole della mancata considerazione del rilievo di difetto di procura in capo al difensore in via monitoria Avv. Polelli.
Il motivo è infondato.
La ricorrente in monitorio ebbe già a produrre la procura speciale conferita in data 20.6.2018 da a diversi avvocati fra i quali il procuratore che ha presentato il ricorso in monitorio: il CP_1 documento, di cui è menzione in epigrafe del ricorso, è prodotto in allegato al ricorso stesso, benchè non indicato in elenco.
6.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese irrogata in primo grado.
Il motivo è infondato: la statuizione sulle spese è coerente con la soccombenza totale dell'opponente e non è censurabile in questa sede in esito al gravame. Pt_1 7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.000 a € 52.000), oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di per essa con atto di appello notificato in Controparte_1 Controparte_2 data 23.2.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Rimini n. 53/2022
CONDANNA al rimborso in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 [...] elle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida per compenso di avvocato CP_2 in € 9.991,00, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 15.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 349/2022 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da Avv. URBINATI STEFANIA con domicilio digitale a indirizzo PEC
Email_1
APPELLANTE contro per essa C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 da Avv.ti LANZA CALOGERO e GIARRATANA MATTEO, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. POLELLI MASSIMILIANO in FERRARA VIA BORGO DEI LEONI 63
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI n. 53/2022
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
10.12.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della Sentenza 53/2022 pubblicata il 20/01/2022, RG 3095/2020, Rep. 76/2022 del 20/01/2022 notificata a mezzo PEC in data 24/01/2022, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della predetta sentenza IN VIA PRELIMINARE, sospendere l'efficacia esecutiva della gravata sentenza, stante la ricorrenza di gravi e giusti motivi, per tutto quanto dedotto ed eccepito in atti, da intendersi ivi integralmente richiamati e trascritti. IN VIA PREGIUDIZIALE: - accertare e dichiarare l'inesistenza di procura ad agire in via monitoria e/o l'inesistenza del ricorso per decreto ingiuntivo n. 899/2020, r.g. n. 2135/2020 del 25/08/2020, depositato il 26/08/2020, notificato il 03/09/2020, e/o il difetto di titolarità e/o la carenza di legittimazione attiva in capo alla (presunta) cessionaria in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e, conseguentemente, in capo alla sua mandataria quale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 [...] (già , quest'ultima, a Controparte_3 Controparte_4 propria volta, mandataria con rappresentanza di , in riferimento al credito CP_1 azionato in via monitoria e oggetto della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo e del presente appello;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: - revocare, per le casuali esposte e che si esporranno, il decreto ingiuntivo opposto Tribunale di Rimini n. 899/2020, r.g. n.
2135/2020, datato 25/08/2020, depositato il 26/08/2020 e notificato il 03/09/2020 e, quindi, dichiararlo inesistente e/o nullo e/o invalido e, comunque, improduttivo di qualsivoglia effetto;
conseguentemente - accertare e dichiarare, per le casuali esposte e che si esporranno, nulla essere dovuto da (c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._2
05/07/1971 e residente a [...], a
[...] con socio unico e sede in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore (C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di ISBelluno n. - P. IVA in seguito anche " , nel cui P.IVA_2 P.IVA_1 CP_1 interesse la con sede in Roma, Via Gino Nais 16, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore (C.F. e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n.
- P. IVA ), quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_3 P.IVA_1 [...]
(già " ) Controparte_3 Controparte_5 con sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, numero di codice fiscale e iscrizione al Registro
Imprese di IS , quest'ultima, a propria volta, mandataria con P.IVA_4 rappresentanza di in persona del legale rappresentante pro tempore, più CP_1 precisamente accertare e dichiarare nulla essere dovuto dall'appellante all'appellata, in relazione al contratto di finanziamento n. 356830301 Parte_2 del 30/06/2017; IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, in denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle sollevate eccezioni pregiudiziali di parte appellante: - revocare l'ordinanza del 10/11/2021 per ammettere la CTU tecnico-contabile richiesta dall'attore con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. depositata il 23/07/2021; - rideterminare il quantum eventualmente dovuto da , a e per essa Parte_1 Controparte_1 [...]
quale mandataria con rappresentanza di CP_2 [...]
(già " ), quest'ultima, a Controparte_3 Controparte_5 propria volta, mandataria con rappresentanza di nella misura che Controparte_1 risulterà di giustizia e/o provata all'esito dell'espletanda istruttoria tenuto conto di tutti gli interessi, le commissioni, le spese e gli oneri di qualsivoglia genere illegittimamente applicati al predetto contratto di finanziamento, poiché usurari, ultralegali o, comunque, contra legem.
Sempre e comunque con vittoria di spese e competenze di lite in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio e con riforma delle spese di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento RG 3095/2020 incardinato avanti al Tribunale di Rimini e si insta per la remissione in istruttoria al fine di ammettere CTU contabile sul quesito già determinato in atti. Sempre vinte le spese di lite come per legge.”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita In via preliminare: Dichiarare inammissibile l'appello proposto dal signor ex art. 348-bis c.p.c. Parte_1 per i motivi di cui alla presente comparsa.
In via ulteriormente preliminare: rigettare la richiesta di controparte di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado del Tribunale di di Rimini – Giudice Dott. Federico Monaco n. 53/2022 – RG
3095/2020. Nel merito ed in via principale: rigettarsi l'appello avverso la sentenza di primo grado resa nel procedimento N.RG. 3095/2020 dal Tribunale di Rimini, Giudice Dr. Federico Monaco, instaurato dal signor
perché infondato in fatto e diritto mandando completamente assolta Parte_1 CP_1 da ogni e qualsivoglia pretesa attorea con vittoria di spese e competenze di lite oltre e a
[...] rimborso forfettario, IVA e CPA del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: […] In subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliere in ogni caso le domande tutte proposte da in primo grado da ritenersi qui CP_1 integralmente riproposte e non rinunciate: […]”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 53 del 20.1.2022, il Tribunale di Rimini rigettava l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da avverso decreto ingiuntivo ottenuto da – e per Parte_1 Controparte_1 essa uale mandataria con rappresentanza di Controparte_2 Controparte_6
a sua volta mandataria con rappresentanza di – con il quale gli veniva ingiunto
[...] CP_1 il pagamento di € 16.312,90 oltre interessi a titolo di residuo dovuto su finanziamento a rimborso rateale concesso da n data 30.6.2017 oggetto di operazione di cartolarizzazione Parte_3 del 16.4.2019 in favore di . CP_1
2.
Osservava il primo giudice che ai fini della titolarità/legittimazione della cessionaria era sufficiente la pubblicazione in GU, che il credito era adeguatamente provato sulla base della documentazione dell'opposta prodotta anche nel giudizio di opposizione, che ai fini dell'entità del credito erano generiche e non provate le contestazioni dell'opponente per addebiti non dovuti a titolo di interessi, commissioni e altri oneri.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 23.2.2022 appellava innanzi a questa Pt_1
Corte sostenendo sotto diversi profili l'erroneità della sentenza per avere disatteso le argomentazioni oppositive già svolte in primo grado.
Ritualmente costituita parte appellata eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. argomentando anche con riferimento ai requisiti dell'appello previsti dall'art. 342 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
10.12.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece
è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al
28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede osservare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità. Va invece affermata, almeno in parte, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'articolo 342 c.p.c. l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/06/2023, n. 17709, conf. Cassazione civile, sez. II, 25/01/2023, n. 2320).
Il motivo d'impugnazione, in altri termini, è adeguatamente specifico quando sono enunciate le ragioni per le quali la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi si concretino nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui la decisione impugnata è errata, le quali, devono considerare le ragioni che la sorreggono, e da esse non possono prescindere, dovendosi, diversamente, il motivo considerarsi nullo (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28/06/2023, n. 18474).
Nella fattispecie, osserva la Corte che l'appello consiste in 23 pagine di “collage” quasi pedissequo delle precedenti difese svolte con l'atto di citazione in opposizione e con la 1a memoria ex art. 183 c.p.c.
A parte due soli motivi specificamente individuabili di censura al decisum del primo giudice (su cui infra) l'appellante non fa che ripetere, tali e quali, le difese del primo grado in punto a: difetto di titolarità del credito e di legittimazione della cessionaria, omettendo di esplicitare dove e per quali ragioni sarebbe censurabile la sentenza;
incompletezza della documentazione prodotta dalla banca tornando a riferirsi a giurisprudenza e a documentazione, estratti conto e resoconto di partite di dare e avere, evidentemente non pertinenti al caso de quo concernente, come detto, un finanziamento a rimborso rateale;
contestazione di addebiti non dovuti, senza prendere posizione sulle ragioni di genericità spese dal primo giudice.
Tali rilievi, oltre che pedissequamente ripetitivi di argomenti già svolti in primo grado, sono privi di minima e sufficiente specificità, al limite della inammissibilità, non consentendo di individuare né le ragioni di doglianza né le ragioni della sentenza ritenute erronee.
Ad ogni buon conto, osserva la Corte quanto a prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria in blocco ex art. 58 TUB che il primo giudice ha aderito ad orientamento prevalente della S.C., che questa Corte condivide, secondo cui l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario ove rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22.4.2024 n. 10860, Sez. I 25.7.2023 n. 22409,
Sez. III 10.2.2023 n. 4277, Sez. III 13.6.2019, Sez. I 29.12.2017 n 31188). Nella fattispecie, si legge nella pubblicazione in GU (doc. 6 monitorio) che […] CP_1 comunica che in data 16 aprile 2019 […] ha acquistato pro soluto da […] Parte_3 mediante un contratto di cessione di crediti in blocco [… ] un portafoglio di crediti non performing
[…] classificati “a sofferenza”, originati da contratti di finanziamento stipulati dal Cedente con i propri clienti e individuabili in blocco .. che alla prima data applicabile a ciascuno di essi tra le seguenti: 3 gennaio 2019, 1° febbraio 2019 e 1° marzo 2019 […] soddisfacevano i seguenti criteri: (i) sono vantati nei confronti di debitori persone fisiche o persone giuridiche;
(ii) sono originati da rapporti contrattuali tra i debitori e il Cedente che sono stati risolti o che hanno comunque fatto sorgere un Credito divenuto scaduto ed esigibile a partire dal 1° gennaio 2018; (iii) rientrano in una delle seguenti categorie: (a) sono originati da contratti di credito al consumo, inclusi a mero fine esemplificativo, i finanziamenti al consumo denominati “Prestitempo” o “DB EASY” o
“Bancoposta”; […] (iv) sono crediti classificati come “sofferenze” [...]: (v) sono indicati in forma anonima nella lista consultabile sul sito […]”.
Ritiene pertanto la Corte che nella fattispecie la pubblicazione in GU contenesse idonea indicazione per categoria dei rapporti ceduti, perché gli elementi identificati specificati consentivano di individuare i crediti oggetto di cessione in blocco senza che ne fosse necessaria la singola enumerazione.
Nello specifico, inoltre, è dato riscontrare documentalmente, sulla base delle produzioni di CP_1 che il credito verso rientrava fra quelli oggetto di cessione in blocco perché, appunto Pt_1 rispondente ai criteri indicati in G.U. rilevandosi che il contratto stipulato da con Pt_1 Parte_3 in data 30.6.2017 consisteva in finanziamento al consumo denominato DB EASY, che il
[...] rapporto era stato risolto a causa del mancato pagamento già delle prime rate con comunicazione di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine in data 5.12.2018, che la posizione venne girata a sofferenza in data 3.1.2019 (cfr. sia fascicolo monitorio sia produzioni con comparsa di risposta dell'opposta in primo grado).
Ad abundantiam va osservato, anche a scanso di ogni censura di incompletezza della documentazione prodotta da che era pure prodotta già con il monitorio la comunicazione di cessione ex art. CP_1
1260 c.c. inoltrata da per conto di in data 16.4.2020. CP_2 CP_1
Quanto alla contestazione di addebiti non dovuti, va confermata la assoluta genericità dei rilievi svolti dall'opponente in primo grado e pedissequamente riproposti in appello, con argomentazioni teoriche e di stile, del tutto prive di ogni riferimento specifico al rapporto de quo e senza alcun supporto documentale.
5.
Possono invece individuarsi n. 2 motivi sufficientemente specifici.
Con il primo motivo l'appellante si duole della mancata considerazione del rilievo di difetto di procura in capo al difensore in via monitoria Avv. Polelli.
Il motivo è infondato.
La ricorrente in monitorio ebbe già a produrre la procura speciale conferita in data 20.6.2018 da a diversi avvocati fra i quali il procuratore che ha presentato il ricorso in monitorio: il CP_1 documento, di cui è menzione in epigrafe del ricorso, è prodotto in allegato al ricorso stesso, benchè non indicato in elenco.
6.
Con il secondo motivo l'appellante si duole della condanna alle spese irrogata in primo grado.
Il motivo è infondato: la statuizione sulle spese è coerente con la soccombenza totale dell'opponente e non è censurabile in questa sede in esito al gravame. Pt_1 7.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 26.000 a € 52.000), oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di per essa con atto di appello notificato in Controparte_1 Controparte_2 data 23.2.2022, così provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza resa dal Tribunale di Rimini n. 53/2022
CONDANNA al rimborso in favore di e per essa Parte_1 Controparte_1 [...] elle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida per compenso di avvocato CP_2 in € 9.991,00, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 15.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina