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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 07/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
RN AN, EL
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3636/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14767/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128591050421323 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7811/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MUNICIPIA S.p.A. ha appellato la sentenza n. 14767/10/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 29.10.2024, che ha rigettato il ricorso presentato da Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20230002128591050421323 dell'importo di € 585.59 relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016. Il primo giudice ha ritenuto che fosse maturata la prescrizione della pretesa tributaria, per non avere la resistente prodotto in atti la prova documentale della notifica degli atti prodromici, segnatamente l'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto la pretesa tributaria de qua notificata nel 2022, essendosi limitata a produrre una cartolina di ricevimento priva di collegamento con l'ingiunzione di pagamento sottesa all'atto impugnato.
Con l'atto d'impugnazione Municipia ha contestato di non avere fornito la prova della notifica degli atti presupposti, essendo stati notificati al contribuente due ingiunzioni, rispettivamente la n. 634021429291 e l'ingiunzione 634298849392 e avendo depositato agli atti la ricevuta di ritorno e anche la comunicazione di avvenuto deposito. In ogni caso era ammessa la produzione di nuovi documenti. La sentenza andava riformata, confermando l'atto opposto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il contribuente eccependo l'inammissibilità della produzione di documenti in grado di appello, essendo stato il giudizio di appello iniziato nel 2025. L'art. 58 del D.lgs. n 546 del 1992 nella sua attuale formulazione prevedeva l'impossibilità di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostrasse di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Ha reiterato l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria per omessa notifica degli atti prodromici.
Con memorie illustrativa l'appellante ha dedotto che era pacifica la possibilità di produzione di nuovi documenti in appello e che comunque erano stati già depositati in primo grado.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato emerita accoglimento, per avere l'appellante prodotto sin dal primo grado l'avviso di accertamento N. 634021429291/2016 e le due ingiunzioni aventi n. 634021429291/2016 di €. 209,55 e n.
634298849392/2016 di €. 307,35. In particolare, l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta diretta in data 8.11.2019 con raccomandata n. 61790713465-2, ricevuta in data 12.11.2019 a mani della moglie. È seguita la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 634021429291/2016 del 17/06/2022 a mezzo raccomandata 20102610220345146. Essendo il destinatario risultato assente, si è provveduto al deposito dell'atto e alla comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata (cad). Per l'assenza del destinatario, la raccomandata è stata immessa nella cassetta postale in data 25.6.22 e, in data 4.7.22 è stata redatta l'attestazione di mancato ritiro nei dieci giorni. È stata notificata anche l'ingiunzione di pagamento n.
634298849392/2016 di €. 307,35, a mezzo posta con raccomandata n 20102610220345147 spedita il
17.6.22. Anche in questo caso il destinatario è risultato temporaneamente assente in data 23.6.22 e si è proceduto all'immissione dell'avviso nella casetta postale e alla spedizione della raccomandata informativa.
Il destinatario è risultato assente in data 25.6.22 e la raccomandata immessa nella cassetta postale. In data
4.7.22 è stata annotata la compiuta giacenza per il mancato ritiro dell'atto.
In grado di appello la controparte ha depositato l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 634298849392/2016 dell'importo di €. 205,92 spedito con raccomandata 61790520386-6, ricevuta il 6.11.2019 dalla moglie del Resistente_1. Questa documentazione non è però delibabile dal collegio, in quanto depositata in violazione della vigente formulazione dell'art 58 del D.lgs. n. 546 del 1992, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato dopo il 4 gennaio 2024.
La documentazione prodotta in prime cure però prova, come detto, l'avvenuta notifica degli atti presupposti, ai quali è seguito il preavviso di fermo amministrativo 20230002128591050421323 notificato il 15/12/2023, prima che maturasse il termine triennale di prescrizione del tributo.
L'appello deve essere conseguentemente accolto e l'appellato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate per il primo grado in euro 250,00 e per il secondo grado in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
RN AN, EL
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3636/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14767/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 29/10/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20230002128591050421323 TASSE
AUTOMOBILISTICHE 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7811/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MUNICIPIA S.p.A. ha appellato la sentenza n. 14767/10/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 29.10.2024, che ha rigettato il ricorso presentato da Resistente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 20230002128591050421323 dell'importo di € 585.59 relativa all'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016. Il primo giudice ha ritenuto che fosse maturata la prescrizione della pretesa tributaria, per non avere la resistente prodotto in atti la prova documentale della notifica degli atti prodromici, segnatamente l'ingiunzione di pagamento avente ad oggetto la pretesa tributaria de qua notificata nel 2022, essendosi limitata a produrre una cartolina di ricevimento priva di collegamento con l'ingiunzione di pagamento sottesa all'atto impugnato.
Con l'atto d'impugnazione Municipia ha contestato di non avere fornito la prova della notifica degli atti presupposti, essendo stati notificati al contribuente due ingiunzioni, rispettivamente la n. 634021429291 e l'ingiunzione 634298849392 e avendo depositato agli atti la ricevuta di ritorno e anche la comunicazione di avvenuto deposito. In ogni caso era ammessa la produzione di nuovi documenti. La sentenza andava riformata, confermando l'atto opposto con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito il contribuente eccependo l'inammissibilità della produzione di documenti in grado di appello, essendo stato il giudizio di appello iniziato nel 2025. L'art. 58 del D.lgs. n 546 del 1992 nella sua attuale formulazione prevedeva l'impossibilità di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenesse indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostrasse di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Ha reiterato l'eccezione di prescrizione della pretesa tributaria per omessa notifica degli atti prodromici.
Con memorie illustrativa l'appellante ha dedotto che era pacifica la possibilità di produzione di nuovi documenti in appello e che comunque erano stati già depositati in primo grado.
All'odierna udienza la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato emerita accoglimento, per avere l'appellante prodotto sin dal primo grado l'avviso di accertamento N. 634021429291/2016 e le due ingiunzioni aventi n. 634021429291/2016 di €. 209,55 e n.
634298849392/2016 di €. 307,35. In particolare, l'avviso di accertamento è stato notificato a mezzo posta diretta in data 8.11.2019 con raccomandata n. 61790713465-2, ricevuta in data 12.11.2019 a mani della moglie. È seguita la notifica dell'ingiunzione di pagamento n. 634021429291/2016 del 17/06/2022 a mezzo raccomandata 20102610220345146. Essendo il destinatario risultato assente, si è provveduto al deposito dell'atto e alla comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata (cad). Per l'assenza del destinatario, la raccomandata è stata immessa nella cassetta postale in data 25.6.22 e, in data 4.7.22 è stata redatta l'attestazione di mancato ritiro nei dieci giorni. È stata notificata anche l'ingiunzione di pagamento n.
634298849392/2016 di €. 307,35, a mezzo posta con raccomandata n 20102610220345147 spedita il
17.6.22. Anche in questo caso il destinatario è risultato temporaneamente assente in data 23.6.22 e si è proceduto all'immissione dell'avviso nella casetta postale e alla spedizione della raccomandata informativa.
Il destinatario è risultato assente in data 25.6.22 e la raccomandata immessa nella cassetta postale. In data
4.7.22 è stata annotata la compiuta giacenza per il mancato ritiro dell'atto.
In grado di appello la controparte ha depositato l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 634298849392/2016 dell'importo di €. 205,92 spedito con raccomandata 61790520386-6, ricevuta il 6.11.2019 dalla moglie del Resistente_1. Questa documentazione non è però delibabile dal collegio, in quanto depositata in violazione della vigente formulazione dell'art 58 del D.lgs. n. 546 del 1992, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato dopo il 4 gennaio 2024.
La documentazione prodotta in prime cure però prova, come detto, l'avvenuta notifica degli atti presupposti, ai quali è seguito il preavviso di fermo amministrativo 20230002128591050421323 notificato il 15/12/2023, prima che maturasse il termine triennale di prescrizione del tributo.
L'appello deve essere conseguentemente accolto e l'appellato condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio liquidate per il primo grado in euro 250,00 e per il secondo grado in euro 500,00 oltre accessori di legge.