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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1323 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Mazzarella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa, via Pisacane 1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Controparte_1
ND Di ME ed elettivamente domiciliato in Roma via Riccardo Grazioli Lante 17 (c/o avvocato Angelo Mancini dello studio legale Morosini);
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, contumace;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 4191/2019 della Corte di Appello di Roma, pubblicata il 16/12/2019
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 5195 del 27/02/2025 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma aveva respinto l'appello principale presentato dalla
[...]
(d'ora in poi Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che, in accoglimento del ricorso proposto da aveva, previa dichiarazione della illegittimità della relativa iscrizione a ruolo, Controparte_1 annullato la cartella di pagamento n. 047201500032080843 con cui era stato ingiunto a quest'ultimo il pagamento della somma di € 21.188,55 per contributi previdenziali minimi dovuti alla per gli anni dal 2008 al 2012 oltre sanzioni ed interessi. Pt_1
La Corte di Appello aveva in particolare confermato quanto già affermato dal giudice di prime cure in ordine alla insussistenza nei confronti del dei presupposti di legge per l'iscrizione CP_1 di ufficio alla Cassa per avere esercitato la libera professione senza carattere di continuità limitandosi unicamente ad inviare sporadicamente pratiche catastali telematiche alla piattaforma Sister dell'Agenzia del Territorio.
Questo in ragione dell'inidoneità di quanto stabilito, a decorrere dal 2003, dalla disciplina statutaria e regolamentare della in particolare dall'art. 5 dello Statuto, in ordine Pt_1 all'automatica iscrizione di tutti gli iscritti all'albo dei geometri a prescindere dal carattere continuativo o saltuario dell'attività svolta (con l'eccezione, alle condizioni ivi previste, dei geometri dipendenti iscritti all'Albo che provino di essere inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal pplicato in azienda svolgendo tale attività nel solo ed esclusivo CP_3 nell'interesse del datore di lavoro) a derogare a quanto disposto dal legislatore in materia, in particolare dall'art. 22 della l. 773/1982, ove invece prevede come necessario a tale scopo l'esercizio della libera professione con carattere di continuità in quanto stabilito in violazione dei limiti dell'autonomia regolamentare conferita alle casse previdenziali privatizzate.
Respingeva altresì l'ulteriore profilo di contestazione della nei confronti della gravata Pt_1 sentenza ove aveva ritenuto non provato l'esercizio da parte del della libera professione CP_1 quale presupposto oggettivo per l'iscrizione d'ufficio, evidenziando come l'ente suddetto, nel rilevare come fosse stato provato l'esercizio di attività riconducibile a quella libero professionale del geometra, non si confrontasse con la sentenza impugnata ove aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nell'ipotesi di attività svolta non continuativamente, non essendo sufficiente a provare il contrario la documentazione prodotta dall'ente appellante.
Co La , con la menzionata ordinanza, accoglieva i primi due motivi di ricorso per cassazione della rimanendo assorbito il terzo, censurando la Corte territoriale ove aveva escluso Pt_1
l'obbligo contributivo sul presupposto che, ai fini della sua sussistenza, l'esercizio della professione di geometra dovesse avvenire in modo continuativo, ai sensi della l. 773/1982 non derogabile dall'art. 5 dello Statuto della continuità non ravvisabile, nel periodo 2008- Pt_1
2012, secondo la Corte, sulla base del compimento da parte del di soli 33 atti riconducibili CP_1 all'attività di geometra. Co Evidenziava la come tali assunti fossero contrari al più recente orientamento di legittimità, ribadito nell'ordinanza rescindente, alla cui stregua “è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha affermato l'obbligo di contribuzione minima Pt_1 anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante la Pt_1 mancata produzione di reddito, così come l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”.
Rilevava altresì, alla stregua di tali principi, come “ L'attività di geometra può dunque essere esercitata anche in forma saltuaria od occasionale, e tale accertamento di fatto è ovviamente diverso da quello condotto dalla Corte d'appello. In particolare, ai fini della saltuarietà possono rilevare anche atti di esiguo numero il rapporto all'arco temporale considerato (nel caso di specie si discute di n. 33 atti nel periodo 2008-2012)”.
Cassava pertanto con rinvio la sentenza della Corte di appello con rinvio alla stessa “affinché riparametri l'accertamento di fatto da compiere alla luce dei suesposti principi, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione”.
La riassumeva tempestivamente il giudizio chiedendo, in applicazione dei principi Pt_1 espressi dalla SC in sede rescindente, il rigetto dell'opposizione dovendo escludersi che circostanze quali la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito o l'iscrizione ad altra gestione previdenziale siano di per sé ostative all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, ribadendo la legittimità dell'iscrizione di ufficio del a partire dal 01/01/2008 sino al 31/12/2012 (periodo contributivo oggetto della CP_1 cartella di pagamento impugnata) essendo stato accertato lo svolgimento da parte sua di attività tipicamente riservate alla professione di geometra quali 31 atti Docfa e 2 atti , con CP_5 conseguente fondatezza della pretesa creditoria di cui alla cartella impugnata, avente ad oggetto la contribuzione minima (contributo soggettivo minimo, integrativo minimo e contributo di maternità) da parte di soggetto iscritto all'albo.
si costituiva nella presente fase di riassunzione chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello o, in subordine, nel caso di totale e incontestata adesione al principio di diritto nell'ordinanza della Corte di Cassazione disporsi una corretta riparametrazione delle somme eventualmente dovute sulla base del principio di cui all'art. 1 comma 1.4, del Regolamento
che per l'appunto prevede, per i pensionati che beneficiano di trattamento previdenziale CP_6
a carico della che il contributo minimo annuale sia ridotto della metà, Pt_1
L non si costituiva in giudizio rimanendo Controparte_7 contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Co Si osserva che la , in sede rescindente, ha affermato che “è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha affermato l'obbligo di contribuzione minima Pt_1 anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante la Pt_1 mancata produzione di reddito, così come l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”.
Rilevava altresì, alla stregua di tali principi, come “L'attività di geometra può dunque essere esercitata anche in forma saltuaria od occasionale, e tale accertamento di fatto è ovviamente diverso da quello condotto dalla Corte d'appello. In particolare, ai fini della saltuarietà possono rilevare anche atti di esiguo numero il rapporto all'arco temporale considerato (nel caso di specie si discute di n. 33 atti nel periodo 2008-2012)”.
Co Alla stregua di tali principi, affermati dalla in sede rescindente e quindi pienamente vincolanti ai fini della presente decisione, deve ribadirsi la legittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'odierno resistente in riassunzione alla gestione previdenziale della Pt_1
Trattasi infatti di soggetto iscritto all'albo professionale (iscrizione che, nella presente fase di giudizio, non risulta essere in contestazione) per il quale risulta sufficiente a tale scopo, lo svolgimento, seppure in modo non necessariamente continuativo, di attività libero professionale così come desumibile in atti e in particolare dalla documentazione prodotta dalla in allegato Pt_1 alla propria comparsa di costituzione di primo grado (produzione documentale evidenziata anche Co dalla nella ordinanza rescindente), sufficientemente significativa dello svolgimento, nell'arco temporale oggetto di controversia, di attività tipicamente professionale del geometra.
Trattasi in particolare, così come riscontrato dalla documentazione in atti (cfr attestazione prodotta come all. 11 della comparsa di costituzione di primo grado della documentazione Pt_1 solo genericamente contestata dall'odierno resistente in riassunzione il quale, nella precedente fase di appello si è limitato genericamente a prospettare la possibilità dell'effettuazione di atti a Co titolo personale) e come rilevato anche dalla stessa nell'ordinanza rescindente, di 33 atti (31 atti Docfa e 2 atti ), certamente significativi dell'esercizio da parte del nel periodo CP_5 CP_1 oggetto di imposizione, di attività libero professionale quale geometra (senza che, alla stregua di Co quanto affermato dalla , possa attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione alla natura continuativa o discontinua di tale attività).
Lo svolgimento di tale attività trova peraltro conferma anche nella stessa dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal ed inviata alla in data 22/06/2014 ove quest'ultimo CP_1 Pt_1 negava di avere compiuto anche occasionalmente atti riconducibili alla professione di geometra solo per gli anni 2013 e 2014 ma non anche per le annualità, oggetto di imposizione, pure indicate nel modulo, dal 2008 al 2012 (cfr dichiarazione prodotta come all. 12 della comparsa di costituzione della , condotta quest'ultima che, in tale complessivo contesto, non può non Pt_1 costituire riscontro indiretto dell'effettuazione negli anni precedenti di attività professionale.
Non possono infine trovare accoglimento, le contestazioni del in ordine al calcolo CP_1 della somma ingiunta con particolare riferimento alla pretesa applicazione dell'art. 1, comma 1.4, del Regolamento della ove prevede la riduzione della metà del contributo minimo annuale Pt_1 per i pensionati che beneficiano di trattamento previdenziale a carico della Pt_1
Trattasi infatti di contestazione inconferente rispetto al caso in esame in cui l'odierno resistente risulta, alla stregua delle sue allegazioni, titolare non di trattamento previdenziale della CP_ ma solo a carico dell' Pt_1 Ne consegue che, all'esito della presente fase di rinvio, dovrà respingersi integralmente il ricorso di primo grado del CP_1
Sussiste motivo per compensare interamente tra le parti le spese di tutte le fasi del presente giudizio e della fase di legittimità essendo i principi giurisprudenziali applicati dalla Corte in sede rescindente frutto di un mutamento di indirizzo sopravvenuto nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese di tutte le fasi del giudizio della fase di legittimità e del giudizio di legittimità.
Roma, 20.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1323 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
[...] difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Mazzarella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa, via Pisacane 1
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Controparte_1
ND Di ME ed elettivamente domiciliato in Roma via Riccardo Grazioli Lante 17 (c/o avvocato Angelo Mancini dello studio legale Morosini);
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, contumace;
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: riassunzione a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 4191/2019 della Corte di Appello di Roma, pubblicata il 16/12/2019
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 5195 del 27/02/2025 la Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma aveva respinto l'appello principale presentato dalla
[...]
(d'ora in poi Parte_1 Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che, in accoglimento del ricorso proposto da aveva, previa dichiarazione della illegittimità della relativa iscrizione a ruolo, Controparte_1 annullato la cartella di pagamento n. 047201500032080843 con cui era stato ingiunto a quest'ultimo il pagamento della somma di € 21.188,55 per contributi previdenziali minimi dovuti alla per gli anni dal 2008 al 2012 oltre sanzioni ed interessi. Pt_1
La Corte di Appello aveva in particolare confermato quanto già affermato dal giudice di prime cure in ordine alla insussistenza nei confronti del dei presupposti di legge per l'iscrizione CP_1 di ufficio alla Cassa per avere esercitato la libera professione senza carattere di continuità limitandosi unicamente ad inviare sporadicamente pratiche catastali telematiche alla piattaforma Sister dell'Agenzia del Territorio.
Questo in ragione dell'inidoneità di quanto stabilito, a decorrere dal 2003, dalla disciplina statutaria e regolamentare della in particolare dall'art. 5 dello Statuto, in ordine Pt_1 all'automatica iscrizione di tutti gli iscritti all'albo dei geometri a prescindere dal carattere continuativo o saltuario dell'attività svolta (con l'eccezione, alle condizioni ivi previste, dei geometri dipendenti iscritti all'Albo che provino di essere inquadrati nel ruolo professionale di geometra previsto dal pplicato in azienda svolgendo tale attività nel solo ed esclusivo CP_3 nell'interesse del datore di lavoro) a derogare a quanto disposto dal legislatore in materia, in particolare dall'art. 22 della l. 773/1982, ove invece prevede come necessario a tale scopo l'esercizio della libera professione con carattere di continuità in quanto stabilito in violazione dei limiti dell'autonomia regolamentare conferita alle casse previdenziali privatizzate.
Respingeva altresì l'ulteriore profilo di contestazione della nei confronti della gravata Pt_1 sentenza ove aveva ritenuto non provato l'esercizio da parte del della libera professione CP_1 quale presupposto oggettivo per l'iscrizione d'ufficio, evidenziando come l'ente suddetto, nel rilevare come fosse stato provato l'esercizio di attività riconducibile a quella libero professionale del geometra, non si confrontasse con la sentenza impugnata ove aveva escluso la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nell'ipotesi di attività svolta non continuativamente, non essendo sufficiente a provare il contrario la documentazione prodotta dall'ente appellante.
Co La , con la menzionata ordinanza, accoglieva i primi due motivi di ricorso per cassazione della rimanendo assorbito il terzo, censurando la Corte territoriale ove aveva escluso Pt_1
l'obbligo contributivo sul presupposto che, ai fini della sua sussistenza, l'esercizio della professione di geometra dovesse avvenire in modo continuativo, ai sensi della l. 773/1982 non derogabile dall'art. 5 dello Statuto della continuità non ravvisabile, nel periodo 2008- Pt_1
2012, secondo la Corte, sulla base del compimento da parte del di soli 33 atti riconducibili CP_1 all'attività di geometra. Co Evidenziava la come tali assunti fossero contrari al più recente orientamento di legittimità, ribadito nell'ordinanza rescindente, alla cui stregua “è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha affermato l'obbligo di contribuzione minima Pt_1 anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante la Pt_1 mancata produzione di reddito, così come l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”.
Rilevava altresì, alla stregua di tali principi, come “ L'attività di geometra può dunque essere esercitata anche in forma saltuaria od occasionale, e tale accertamento di fatto è ovviamente diverso da quello condotto dalla Corte d'appello. In particolare, ai fini della saltuarietà possono rilevare anche atti di esiguo numero il rapporto all'arco temporale considerato (nel caso di specie si discute di n. 33 atti nel periodo 2008-2012)”.
Cassava pertanto con rinvio la sentenza della Corte di appello con rinvio alla stessa “affinché riparametri l'accertamento di fatto da compiere alla luce dei suesposti principi, nonché per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione”.
La riassumeva tempestivamente il giudizio chiedendo, in applicazione dei principi Pt_1 espressi dalla SC in sede rescindente, il rigetto dell'opposizione dovendo escludersi che circostanze quali la natura occasionale dell'esercizio della professione, la mancata produzione di reddito o l'iscrizione ad altra gestione previdenziale siano di per sé ostative all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria, ribadendo la legittimità dell'iscrizione di ufficio del a partire dal 01/01/2008 sino al 31/12/2012 (periodo contributivo oggetto della CP_1 cartella di pagamento impugnata) essendo stato accertato lo svolgimento da parte sua di attività tipicamente riservate alla professione di geometra quali 31 atti Docfa e 2 atti , con CP_5 conseguente fondatezza della pretesa creditoria di cui alla cartella impugnata, avente ad oggetto la contribuzione minima (contributo soggettivo minimo, integrativo minimo e contributo di maternità) da parte di soggetto iscritto all'albo.
si costituiva nella presente fase di riassunzione chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello o, in subordine, nel caso di totale e incontestata adesione al principio di diritto nell'ordinanza della Corte di Cassazione disporsi una corretta riparametrazione delle somme eventualmente dovute sulla base del principio di cui all'art. 1 comma 1.4, del Regolamento
che per l'appunto prevede, per i pensionati che beneficiano di trattamento previdenziale CP_6
a carico della che il contributo minimo annuale sia ridotto della metà, Pt_1
L non si costituiva in giudizio rimanendo Controparte_7 contumace.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Co Si osserva che la , in sede rescindente, ha affermato che “è legittimo l'esercizio del potere regolamentare da parte della , laddove ha affermato l'obbligo di contribuzione minima Pt_1 anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla per tutti coloro che sono iscritti all'albo dei geometri, ed essendo irrilevante la Pt_1 mancata produzione di reddito, così come l'iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria”.
Rilevava altresì, alla stregua di tali principi, come “L'attività di geometra può dunque essere esercitata anche in forma saltuaria od occasionale, e tale accertamento di fatto è ovviamente diverso da quello condotto dalla Corte d'appello. In particolare, ai fini della saltuarietà possono rilevare anche atti di esiguo numero il rapporto all'arco temporale considerato (nel caso di specie si discute di n. 33 atti nel periodo 2008-2012)”.
Co Alla stregua di tali principi, affermati dalla in sede rescindente e quindi pienamente vincolanti ai fini della presente decisione, deve ribadirsi la legittimità dell'iscrizione d'ufficio dell'odierno resistente in riassunzione alla gestione previdenziale della Pt_1
Trattasi infatti di soggetto iscritto all'albo professionale (iscrizione che, nella presente fase di giudizio, non risulta essere in contestazione) per il quale risulta sufficiente a tale scopo, lo svolgimento, seppure in modo non necessariamente continuativo, di attività libero professionale così come desumibile in atti e in particolare dalla documentazione prodotta dalla in allegato Pt_1 alla propria comparsa di costituzione di primo grado (produzione documentale evidenziata anche Co dalla nella ordinanza rescindente), sufficientemente significativa dello svolgimento, nell'arco temporale oggetto di controversia, di attività tipicamente professionale del geometra.
Trattasi in particolare, così come riscontrato dalla documentazione in atti (cfr attestazione prodotta come all. 11 della comparsa di costituzione di primo grado della documentazione Pt_1 solo genericamente contestata dall'odierno resistente in riassunzione il quale, nella precedente fase di appello si è limitato genericamente a prospettare la possibilità dell'effettuazione di atti a Co titolo personale) e come rilevato anche dalla stessa nell'ordinanza rescindente, di 33 atti (31 atti Docfa e 2 atti ), certamente significativi dell'esercizio da parte del nel periodo CP_5 CP_1 oggetto di imposizione, di attività libero professionale quale geometra (senza che, alla stregua di Co quanto affermato dalla , possa attribuirsi rilievo ai fini della presente decisione alla natura continuativa o discontinua di tale attività).
Lo svolgimento di tale attività trova peraltro conferma anche nella stessa dichiarazione autocertificativa sottoscritta dal ed inviata alla in data 22/06/2014 ove quest'ultimo CP_1 Pt_1 negava di avere compiuto anche occasionalmente atti riconducibili alla professione di geometra solo per gli anni 2013 e 2014 ma non anche per le annualità, oggetto di imposizione, pure indicate nel modulo, dal 2008 al 2012 (cfr dichiarazione prodotta come all. 12 della comparsa di costituzione della , condotta quest'ultima che, in tale complessivo contesto, non può non Pt_1 costituire riscontro indiretto dell'effettuazione negli anni precedenti di attività professionale.
Non possono infine trovare accoglimento, le contestazioni del in ordine al calcolo CP_1 della somma ingiunta con particolare riferimento alla pretesa applicazione dell'art. 1, comma 1.4, del Regolamento della ove prevede la riduzione della metà del contributo minimo annuale Pt_1 per i pensionati che beneficiano di trattamento previdenziale a carico della Pt_1
Trattasi infatti di contestazione inconferente rispetto al caso in esame in cui l'odierno resistente risulta, alla stregua delle sue allegazioni, titolare non di trattamento previdenziale della CP_ ma solo a carico dell' Pt_1 Ne consegue che, all'esito della presente fase di rinvio, dovrà respingersi integralmente il ricorso di primo grado del CP_1
Sussiste motivo per compensare interamente tra le parti le spese di tutte le fasi del presente giudizio e della fase di legittimità essendo i principi giurisprudenziali applicati dalla Corte in sede rescindente frutto di un mutamento di indirizzo sopravvenuto nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa tra le parti le spese di tutte le fasi del giudizio della fase di legittimità e del giudizio di legittimità.
Roma, 20.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa