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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/07/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere all'udienza dell'11/06/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E NZ A
e x ar t. 28 1 -s e x i e s c . p. c . nella causa civile n. 826/2024 R.G. promossa OGGETTO: lesione d a personale c.f. con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. DI MARZIO DAVIDE, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del menzionato difensore.
APPELLANTE
c o n tr o
, c.f. , e Controparte_1 C.F._1 [...] già Controparte_2 Controparte_3
c.f. con il patrocinio dell'avv. BEGHINI
[...] P.IVA_2
ALESSIA, elettivamente domiciliati in VIA VALPOLICELLA 58 -
SAN PIETRO IN CARIANO (VR), presso il menzionato difensore.
APPELLATI
e c o n tr o
, c.f. , con il Controparte_4 C.F._2 patrocinio dell'avv. MELATO CATERINA e dell'avv. ROMAN
GIORGIO, elettivamente domiciliato in Via G. Marconi n. 2 – Este
(PD), presso il secondo dei menzionati difensori.
Pag. 1 di 13 APPELLATO
n o n c h é c on t ro c.f. Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. TRAVERSO LORENZO, P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Villaggio Pasotti n. 11, - 25123 BRESCIA, presso il menzionato difensore.
APPELLATA
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione prima civile, pubblicata il 18/07/2024 con il n. 3073/2024.
CONCLUSIONI di Parte_1
1) accogliere, per i motivi in precedenza esposti, l'appello proposto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata anche per quel che concerne il governo delle spese;
2) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge. di e Controparte_1 Controparte_2
[...]
In via principale
Piaccia all'adita Corte, respinta ogni domanda, istanza, eccezione, allegazione, deduzione e produzione avversaria, accogliere, per i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto e, per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata e di conseguenza riformare anche il governo delle spese sia per il primo che per il secondo grado, stabilendo la manleva di a favore del Sig. per qualsiasi CP_6 CP_1
spesa a suo carico, ivi comprese le spese di CTU per il primo grado e le spese legali dello scrivente patrocinio per entrambi i gradi di giudizio.
In via subordinata
Nella denegata ipotesi di una riforma parziale della sentenza che attribuisca comunque una quota di responsabilità in capo al Sig. , CP_1
si richiede di riformare in proporzione anche il governo delle spese sia per il primo che per il secondo grado, stabilendo la manleva di CP_6
Pag. 2 di 13 a favore del Sig. per qualsiasi spesa a suo carico, ivi comprese CP_1
le spese di CTU per il primo grado e le spese legali dello scrivente patrocinio per entrambi i gradi di giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi, I.V.A., C.N.P.A. ed altri accessori per entrambi i gradi di giudizio
In via istruttoria (omissis). di : Controparte_4
Lo scrivente patrocinio del sig. dimette le conclusioni già CP_4 depositate nei precedenti atti, qui richiamate e specificate:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis
In via principale:
Rigettare l'appello avversario in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado n. 3073/2024 pronunciata dal Giudice del Tribunale di
Brescia, Dott.ssa Elisabetta Sampaolesi, in data 17 luglio 2024.
Istanze istruttorie:
Si richiamano le istanze di cui al fascicolo di primo grado con relative produzioni, qui acquisite e riprodotte mediante allegazione del fascicolo nel formato informatico .zip, come da riassuntivo Pt_2
delle allegazioni.
Con ogni più ampia riserva istruttoria e di merito.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, come da separata nota spese che si allega sub D) – nota spese fase di Appello
(da considerarsi unitamente alla nota spese di primo grado allegata al presente giudizio in sede di costituzione sub B) – nota spese
). Controparte_7
di Controparte_5
Rigettarsi l'appello proposto da Parte_1
contro la siccome inammissibile o Controparte_8 infondato, confermandosi integralmente la gravata sentenza anche in
Pag. 3 di 13 ordine alle spese di lite.
Respingersi l'istanza di inibitoria ex art. 283 c.p.c. per carenza degli indispensabili presupposti.
Spese del grado rifuse.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio Controparte_4
e oggi Controparte_1 Controparte_3 [...]
- in qualità, rispettivamente, di conducente e di Controparte_2
proprietaria del veicolo BMW targato FB785TL – per chiedere, ai sensi degli artt. 2054, 2043 o 2050 c.c., la loro condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro occorsogli il 23 febbraio 2019 alle ore 16.15 durante la gara ciclistica nazionale su strada della F.C.I., classe 1.12, riservata alle categorie Elite
e Under 23, denominata “95^ Coppa San Geo - 49° Trofeo Caduti
Soprazocco”.
Allegava che, nell'affrontare un tornante verso sinistra della discesa posta a circa 3 km dal traguardo, collideva con la vettura che era ferma a valle del tornante nella corsia di marcia del ciclista e, proiettato a terra, riportava un trauma cranio-facciale e spinale, con perdita di conoscenza, che imponeva dapprima il trasporto in ambulanza al Pronto
Soccorso degli Spedali Civili di Brescia e, successivamente,
l'esecuzione di intervento chirurgico maxillo-facciale, con esiti permanenti.
Si costituivano e Controparte_2 Controparte_1
contestando di aver agito con negligenza per essersi attenuti alle norme sportive che regolano la circolazione degli automezzi all'interno di una gara ciclistica e, nello specifico, alle regole inerenti all'assistenza meccanica agli atleti della squadra da parte della vettura ammiraglia condotta da . CP_1
Il contraddittorio veniva esteso alle compagnie di assicurazione: per Controparte_9 Controparte_2
Pag. 4 di 13 in forza del contratto di assicurazione dell' autovettura CP_2
coinvolta nel sinistro targata FB785TL, e Parte_1 Pt_1
[...
per , in qualità di tesserato della Federazione Controparte_1
Ciclistica Italiana e di Direttore Sportivo alla guida dell'autovettura sopra indicata.
Convertito il rito, la causa veniva istruita mediante assunzione di prova testimoniale e svolgimento di CTU medico-legale.
Con sentenza n. 3073/2024, il Tribunale: I) accertava la responsabilità di nella determinazione del sinistro condannandolo al Controparte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali (€ 139.586) e patrimoniali (€
7.000) in favore di;
II) rigettava la domanda attrice nei Controparte_4 confronti di oggi Controparte_3 Controparte_2
con conseguente assorbimento della domanda di manleva
[...]
dalla stessa formulata nei confronti della propria compagnia assicurativa III) compensava per Parte_3
un terzo le spese di lite tra l'attore e i convenuti, condannando CP_1
alla rifusione in favore di dei restanti due terzi e
[...] CP_4
ponendo definitivamente a suo carico le spese della CTU;
IV) condannava a rifondere le spese della V) Controparte_4 CP_5 condannava a tenere indenne e Parte_1
manlevare il proprio assicurato di quanto tenuto a corrispondere a ed a rifondere le spese di lite a . Controparte_4 Controparte_1
Questa, per quanto rileva, la motivazione.
Era pacifica, oltre che provata, la dinamica dei fatti: in data 23 febbraio
2019, durante la gara ciclistica denominata “95^ Coppa San Geo - 49°
Trofeo Caduti Soprazocco”, , uscito da un tornante in discesa CP_4
verso sinistra, andò a collidere con la propria bicicletta contro la parte posteriore della vettura “ammiraglia” BMW targata FB785TL, nell'occasione condotta da e di proprietà della Controparte_1 [...]
(ora , che si trovava in sosta Controparte_3 Controparte_2 lungo il margine destro della carreggiata al fine di soccorrere un
Pag. 5 di 13 corridore del proprio team che aveva forato una gomma.
Trattandosi di una competizione ciclistica su strada chiusa al traffico non trovavano applicazione le disposizioni dettate dal Codice della
Strada, quindi, doveva escludersi che la domanda risarcitoria proposta da potesse essere inquadrata nell'ambito della responsabilità CP_4 da circolazione stradale ex art. 2054 c.c., ma piuttosto nell'ambito della responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. che, nel caso in esame, imponeva ai corridori e agli altri soggetti autorizzati di percorrere il tracciato di gara il rispetto dei regolamenti sportivi approvati dal
C.O.N.I., nonché delle regole di ordinaria prudenza finalizzate a garantire l'altrui sicurezza e incolumità.
All'esito dell'istruttoria orale, il Tribunale accertava l'esclusiva responsabilità del conducente dell'auto ammiraglia, , Controparte_1
consistita nell'aver creato un ostacolo in prossimità dell'uscita di una curva lungo la traiettoria di percorrenza dei concorrenti, così tenendo una condotta contraria alle regole di comune prudenza.
Di converso escludeva la responsabilità, anche concorsuale, a carico del danneggiato, atteso che lo stesso stava regolarmente transitando lungo il percorso di gara, verosimilmente concentrato sulla propria prestazione, con visuale parzialmente impedita dalla presenza di altri ciclisti.
Condannava in qualità di Parte_1
assicuratore di ( ex art. 1917 comma II c.c.) al risarcimento CP_10 dei danni subiti da quantificati in complessivi € Controparte_4
146.586,00 (di cui € 139.586,00 per danni non patrimoniali ed €
7.000,00 per danni patrimoniali).
Rigettava invece la domanda proposta verso Controparte_2
proprietaria del mezzo, alla quale non era addebitabile alcun
[...] comportamento rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c.. conseguentemente riteneva assorbita la domanda di garanzia proposta verso
[...]
Controparte_5
Pag. 6 di 13 Interponeva appello Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_4
Si costituivano, altresì, , Controparte_1 Controparte_2
e associandosi alla
[...] Parte_3 domanda di riforma.
All'odierna udienza, tenutasi in forma cartolare, le parti discutevano la causa mediante il deposito di note scritte.
Il Collegio riservava il deposito della sentenza pronunciata ex art. 281- sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo lamenta errata Parte_1 valutazione delle risultanze istruttorie in ordine: i) allo stato dei luoghi, attesa la distanza del punto di impatto dalla curva -stimata in 150 metri;
l'ampia visibilità del tornante sia a monte che a valle dello stesso,
l'ampiezza di sette metri del rettilineo che aveva consentito il superamento dell'ammiraglia da parte di molteplici altri atleti e autovetture;
ii) alla condotta di che, per prestare Controparte_1
soccorso ad un atleta del proprio team, aveva compiuto una sosta di emergenza sull'estremo margine destro del tratto stradale lasciando spazio ai mezzi ed ai corridori che sopraggiungevano, conformandosi sia al regolamento della Federazione Ciclistica Italiana, tanto da non essere stato sanzionato dalla Giuria, sia alle regole di ordinaria prudenza;
iii) all'omessa indagine sulla condotta di Controparte_4 nonché sullo stato d'uso della bicicletta da lui utilizzata.
Con il secondo motivo censura la sentenza laddove il Tribunale ha escluso il prevalente concorso del danneggiato nella causazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
-.-
I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente attesa la loro connessione, sono infondati.
Deve premettersi che la sentenza resa dal Tribunale penale di Brescia
Pag. 7 di 13 n. 2923 del 19.9.2024, depositata il 13/12/2024, con la quale CP_1
è stato assolto dal reato p.p. dall'art. 590 bis, comma primo, c.p.
[...] con la formula “il fatto non sussiste” non preclude a questa Corte
l'accertamento, con pienezza di cognizione, dei fatti dedotti in giudizio considerato il diverso atteggiarsi sia dell'elemento della colpa che delle modalità di accertamento del nesso di causalità e, tenuto, altresì conto, che ha introdotto il giudizio civile ai sensi dell'art. 75, Controparte_4 comma 2, c.p.p.
È pacifico, oltre che provata la dinamica del fatto come ricostruita dal
Tribunale.
E' controversa la responsabilità ascritta a , che, Controparte_1 secondo l'assunto della appellante, ha tenuto una condotta cauta e conforme al Regolamento Tecnico dell'Attività Agonistica del Settore
Strada della Federazione Ciclistica Italiana, tanto da escludere o, quantomeno, ridurre, ogni profilo di colpa e di responsabilità per i danni subiti da . Controparte_4
In particolare, ha allegato di aver dovuto Controparte_1
necessariamente arrestare l'ammiraglia “alle spalle dell'atleta” del proprio team, , che, costretto a fermarsi sul “ciglio Persona_1 destro della strada” a causa della foratura di una ruota, necessitava del cambio di bicicletta: l'assistenza era stata prestata dallo stesso conducente e dall'altro passeggero del sedile anteriore, Persona_2
, quest'ultimo sceso di vettura “non senza difficoltà dovute al
[...] ristretto spazio tra l'autovettura e il guard-rail”.
La Corte osserva quanto segue.
L'assistenza meccanica agli atleti da parte delle ammiraglie al seguito della gara è attività astrattamente consentita dai regolamenti sportivi, che richiedono sia effettuata da fermo, in coda al gruppo di cui l'atleta incidentato fa parte e sul lato di marcia (art.
2.2.033 e 2.3.030 regolamento UCI), tuttavia deve porsi riguardo alle modalità con cui ha eseguito tale manovra e, in particolare, se sia Controparte_1
Pag. 8 di 13 conforme alle direttive per la circolazione dei veicoli al seguito di una corsa dettate dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) che, per espresso richiamo del Regolamento Tecnico dell'Attività Agonistica
FCI (art. 131 nr. 3 RTAA), sono direttamente applicabili ai veicoli delle società ammesse in carovana al seguito delle gare nazionali, come quella in questione.
Ai sensi dell'art.
2.2.038 del regolamento internazionale UCI: “i conducenti (di vetture o moto) […] in particolare devono: […] guidare in modo prudente così da garantire la sicurezza dei corridori in corsa, degli spettatori e degli altri veicoli;
[…] allo stesso modo i conducenti devono conformarsi agli ordini ed istruzioni dei commissari, dell'organizzazione della prova così come alle regole o direttive applicabili pubblicate dall'UCI […]”.
Le direttive impartite dall'UCI, più in dettaglio, stabiliscono standard di funzionamento e regole precise per l'organizzazione delle vetture e delle moto che procedono in carovana al seguito di una gara ciclistica mirando al miglioramento della sicurezza dei corridori in corsa, per loro natura vulnerabili ed esposti a numerosi fattori di rischio nell'esercizio del loro sport, chiedendo ai conducenti dei mezzi a motore: attenzione e vigilanza in ogni momento;
prudenza; rinuncia al compimento di una azione rischiosa (cfr. Direttive per la circolazione dei veicoli al seguito di una corsa - Versione 022017 -menzionate da ). CP_4
Ritiene la Corte che la manovra di assistenza compiuta da CP_1
, nel segmento di gara subito successivo al gruppo principale di
[...]
cui aveva fatto parte l'atleta assistito, non sia stata conforme alle direttive sulla circolazione e, segnatamente, all'obbligo di “fermarsi in tutta sicurezza” “fuori dalla carreggiata” e, soprattutto, “fuori dalla traiettoria dei corridori” (Direttive UCI - paragrafi E. e F.).
Dalla documentazione, anche fotografica, versata in atti emerge che il tratto di strada a valle del tornante, ove l'ammiraglia era stata posta in sosta, presenta una stretta banchina laterale costeggiata da guard-rail in
Pag. 9 di 13 modo che la vettura, anche per consentire la discesa del passeggero, occupava parte della corsia di destra (si vedano le allegazioni di CP_1
e le dichiarazioni del teste ). Per_2
Inoltre, a distanza di pochi metri dal punto di sosta era presente uno spiazzo sul lato destro privo di guard-rail.
Dall'istruttoria orale si ricava che aveva affrontato il Controparte_4
tornante in coda ad un gruppetto che procedeva in fila indiana di 6 o 7 corridori ad un paio di posizioni dietro il compagno di squadra Per_3
il quale, ascoltato a SIT il 6.7.2019, ha dichiarato: “Lungo la
[...] discesa di Via Ponte Crisi è presente un tornante che volge a sinistra, lo affrontavo in fila indiana innanzi al Con Controparte_4 sorpresa ho notato ferma in strada una ammiraglia, proprio sulla destra dove in relazione alla nostra traiettoria saremmo dovuti transitare. La stessa occupava l'intera corsia di destra e si trovava immediatamente all'uscita di curva” ed aggiungeva “Sono riuscito miracolosamente con una manovra repentina di frenata e contestuale deviazione a sinistra ad evitare l'urto contro l'auto, cosa che non riusciva al mio compagno di squadra . […] Per la Controparte_4 velocità che veniva tenuta, per la conformazione della curva con visuale preclusa, l'ostacolo dell'auto risultava non preventivamente percepibile e mai ipotizzabile in tale luogo”.
È evidente che arrestando l'ammiraglia nella Controparte_1
traiettoria di ha contravvenuto sia alle regole sportive di CP_4 circolazione sia alle regole di comune prudenza che avrebbero dovuto indurlo ad astenersi dal frapporre un ostacolo fisso non prontamente percepibile dall'atleta su quel tratto del percorso di gara, in discesa e dopo uno stretto tornante.
A tal riguardo non può condividersi quanto assunto dall' appellante, che ha dedotto che la manovra posta in essere era dettata dalla necessità di soccorso dell'atleta della propria squadra, poiché l'ammiraglia è un mezzo tecnico e non di soccorso, come l'auto medica o l'ambulanza
Pag. 10 di 13 (art. 114 RTAA FCI), e il cambio di bicicletta per una foratura non è certamente equiparabile al soccorso medico di un atleta caduto e riverso a terra, unica circostanza che consente alla sola auto medica di sostare prima dell'incidentato a sua protezione (direttive UCI paragrafo V).
Né rileva ai fini dell'esclusione di colpa che non siano state elevate sanzioni in gara a carico di . Controparte_1
Dalla documentazione versata in atti (doc. 11 si ricava infatti Pt_1 che la Direzione di Gara non aveva visto l'incidente (teste , né Tes_1
vi sono elementi per poter desumere se l'infrazione fosse stata rilevata direttamente da un componente della Giuria (art. 102 RTAA FCI).
Alcuna responsabilità, neppure in termini di concorso, può essere attribuita a tenuto conto che l'auto in sosta non era Controparte_4 segnalata agli atleti prima del termine del tornante (testi Persona_3
ed ) e che lo stesso aveva affrontato il tornante in Testimone_2 ultima posizione rispetto al gruppetto di ciclisti di cui faceva parte nello sforzo agonistico richiesto dalla fase conclusiva della competizione.
Da quanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali del ciclista Per_3
anche lui non aveva percepito il pericolo rappresentato dalla
[...] vettura collocata lungo la traiettoria impostata, tanto da dover repentinamente frenare e scartare verso sinistra per evitare l'urto contro l'auto.
È pertanto, altamente probabile, che , che seguiva in fila CP_4 Per_3
indiana con la sua stessa traiettoria, non si sia avveduto per tempo dell'ammiraglia e, avendo la visuale parzialmente coperta dagli altri atleti che lo precedevano, non abbia potuto evitare l'impatto.
Dal rigetto dell'appello segue la condanna di , che ha CP_11
aderito all'appello, e di soccombenti, Parte_1
alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di CP_4
liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M.
[...]
55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato ( con esclusione dell'incremento richiesto ex art. 4 comma I D.M. 55/14 che
Pag. 11 di 13 è applicabile soltanto nel caso di difesa di più parti).
Nei rapporti tra e Parte_1 [...] nonché Controparte_2 Parte_3
nulla sulle spese, poiché convenuti in appello ai soli fini della denuntiatio litis. va condannata a tenere indenne e Parte_1
manlevare il proprio assicurato da quanto quest'ultimo Controparte_1 sarà tenuto a corrispondere a titolo di spese di soccombenza all'appellato, , importo da pagarsi direttamente a favore Controparte_4 del danneggiato da parte di ex art. Parte_1
1917, comma 2, c.c.-
è tenuta, infine, a rifondere a Parte_1
le spese di lite dallo stesso sostenute, liquidate come Controparte_1
in dispositivo.
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante principale l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 3073/2024, Parte_1 emessa dal Tribunale di Brescia in data 18/07/2024, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna e Controparte_1 Parte_1 in solido al rimborso in favore di
[...] CP_4
delle spese processuali di questo grado liquidate in
[...] complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, €
1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
− condanna a tenere Parte_1
indenne e manlevare di quanto quest'ultimo Controparte_1
Pag. 12 di 13 è tenuto a pagare a per effetto della presente Controparte_4
sentenza, importo da pagarsi direttamente a favore del danneggiato da parte di ex art. 1917, comma Parte_1
2, c.c. ed a rifondere le spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 9.991,00 (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva, € 5.103,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater,
DPR 115/2002.
Brescia, 11/06/2025.
La Consigliere est. Il Presidente dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
Pag. 13 di 13