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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.39/2024 R.G. cont., concernente il giudizio di rinvio disposto dalla Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n.3819/2023,
pubblicata il 30.10.2023, avverso la sentenza n.251/2018 della Corte d'Appello di
Caltanissetta, avente ad oggetto ripetizione di indebito da contratto bancario
vertente tra
, nata a [...] il [...] c.f. Parte_1 C.F._1
nella qualità di erede di nato a [...] il [...] e deceduto a Persona_1
Enna il 6.2.2023, elettivamente domiciliata in S.Agata Militello via Michele Amari n.3/E
presso l'avv. Paolo Starvaggi, che la rappresenta e difende per procura in atti
- attrice in riassunzione -
contro
c.f. , difese per procura in atti, anche in via disgiunta, Controparte_1 P.IVA_1
dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora
TT e NA LL, elettivamente domiciliate presso lo studio legale
UniQLegal S.t.A.p.A. in Milano corso Vercelli 40
- convenuta in riassunzione - All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente giudizio costituisce la fase rescissoria derivante dall'Ordinanza n.3819/2023
della Suprema Corte di Cassazione, che ha accolto il primo motivo di ricorso proposto da e per l'effetto ha cassato la sentenza n.251/2018 della Corte Persona_1
d'Appello di Caltanissetta, rinviando la causa a questa Corte in diversa composizione.
Il giudizio originario era stato instaurato da contro il Persona_1 CP_2
(poi succeduto da al fine di rideterminare i
[...] Controparte_3
rapporti di conto corrente, eccependo la nullità delle clausole relative a interessi,
capitalizzazione e commissione di massimo scoperto (CMS).
La si costituiva chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale, CP_4
chiedendo la condanna dell'attore al pagamento dei saldi a debito e di una cambiale agraria per un totale di Lire 98.169.589 (€ 50.700,36). Il Tribunale di Nicosia, con la sentenza n.2/2008, accoglieva parzialmente la domanda e condannava al Persona_1
pagamento di € 109,24 in favore della CP_4
In sede di appello, la Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n.251/2018, rigettava sia l'appello principale di sia l'appello incidentale del Parte_2 Persona_1
Contr (incentrato sulla nullità della clausola interessi per indeterminatezza, sulla e sulle fideiussioni), compensando le spese tra le parti.
Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per Cassazione. Persona_1
La Suprema Corte, con Ordinanza n.3819/2023, accoglieva il primo motivo relativo alla violazione dell'art.360 co.1 n.5 c.p.c., per l'omessa valutazione della consulenza tecnica d'ufficio integrativa espletata in appello, che aveva evidenziato un credito per il correntista di € 435.797,88.
La Cassazione riteneva che l'omesso esame delle risultanze della CTU integrasse un vizio della sentenza, risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,
rendendo la motivazione "involuta e criptica", rigettando i restanti motivi di ricorso.
Il giudizio è stato riassunto da , in qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, con atto notificato in data 29.1.2024 iscritto al R.G. n.39/2024.
[...]
L'attrice ha ripercorso le fasi processuali precedenti e, dato atto della cassazione con rinvio, ha chiesto alla Corte d'Appello di Caltanissetta, in applicazione della riforma operata dalla Suprema Corte, di “accogliere l'impugnazione incidentale” proposta dal con atto di appello incidentale del 6.6.2009, con condanna alle spese. Persona_1
si è costituita in riassunzione con comparsa depositata in data 11 aprile Controparte_1
2024, eccependo “in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva” di Parte_1
.
[...]
La convenuta ha rilevato che l'attrice agiva nella qualità di erede, ma non aveva depositato alcuna documentazione idonea a supportare tale asserita qualità di erede del signor Per_1
in particolare non avendo prodotto né il certificato di morte (allegato solo
[...]
successivamente), né documentazione attestante l'accettazione dell'eredità o la sua esclusività.
Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle domande in riassunzione, CP_1
sostenendo che il Collegio sarebbe chiamato a giudicare esclusivamente sull'iter motivazionale della sentenza cassata, dovendo specificare le ragioni per cui si era discostato dalle risultanze della CTU integrativa di secondo grado. Inoltre ha argomentato che il rigetto dei restanti motivi di ricorso in Cassazione aveva reso definitive e non più riformabili le statuizioni inerenti la clausola degli interessi (motivo di appello incidentale) e la nullità delle fideiussioni (motivo di appello incidentale, rigettato in Cassazione).
Anche la doglianza sulla Commissione di MA PE doveva ritenersi coperta da giudicato, non essendo stata oggetto di ricorso in Cassazione.
ha altresì sostenuto che la CTU espletata in appello era manifestamente errata CP_1
e inattendibile (in quanto basata su quesiti infondati e sull'erronea applicazione del c.d.
"saldo zero", non applicabile quando l'azione di ripetizione è avviata dal correntista).
Per l'effetto, concludeva chiedendo in via preliminare che fosse ritenuta e dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'attrice in riassunzione e, nel Parte_1
merito, rigettata l'impugnazione incidentale e ogni domanda avversaria, con conseguente conferma delle precedenti sentenze.
Con note di trattazione per l'udienza del 15.5.2024, l'attrice replicava all'eccezione di rito,
producendo il certificato di morte del de cuius e la dichiarazione di successione,
asserendo la legittimazione attiva, anche in relazione agli effetti dell'art.476 c.c., e insistendo sulla procedibilità delle domande in applicazione della cassazione con rinvio,
contestando la tardività delle difese avversarie relative alla CTU, in quanto non CP_1
aveva proposto impugnazione condizionata in Cassazione.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.4.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice in riassunzione, tempestivamente sollevata da è fondata e assorbente. Controparte_1
agisce nel presente giudizio nella qualità di erede di Parte_1 Persona_1
, nato a [...] il [...] e deceduto ad Enna il 6 febbraio 2023.
[...] In caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede, l'onere della prova in ordine a tale qualità e alla conseguente accettazione (espressa o tacita) grava interamente sulla parte attrice.
A supporto della propria legittimazione, l'attrice ha prodotto due soli documenti: il certificato di morte del de cuius (rilasciato dal Comune di Enna, Ufficio dello Stato Civile, in data 7 febbraio 2023) e la dichiarazione di successione presentata al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Catania in data 4 febbraio 2024 (protocollata al volume 88888
numero 48932, peraltro in data successiva alla notifica dell'atto di riassunzione).
Tale documentazione risulta del tutto insufficiente a provare la legittimazione attiva dell'attrice.
Il certificato di morte, sebbene autentichi il decesso del signor , non contiene Persona_1
alcuna informazione relativa agli eredi, ai legittimari o ai soggetti che abbiano diritto di succedere, limitandosi a provare la premessa fattuale indispensabile (l'apertura della successione), senza tuttavia provare la qualificazione soggettiva come chiamata all'eredità.
In secondo luogo, la dichiarazione di successione, per quanto prodotta, non è idonea a supplire tale carenza probatoria, poiché non costituisce titolo di legittimazione all'eredità,
bensì un mero adempimento di natura fiscale e amministrativa, reso su base dichiarativa dal soggetto che la presenta, non rivestendo alcun valore probatorio costitutivo della qualità ereditaria, specialmente quando presenta la delazione per testamento, come nel caso in esame.
E, infatti, dalla stessa dichiarazione di successione emerge che la delazione dell'eredità è
testamentaria e non legittima: ciò risulta dal corpo della dichiarazione medesima, nel cui modello sono esplicitati i dati relativi alla devoluzione per testamento, le cui risultanze attestano la sua pubblicazione ad opera del notaio in data 14 novembre Persona_2 2023 e la registrazione del medesimo in data 21 novembre 2023 al numero 40976 della serie 1T presso l'Agenzia delle Entrate – ufficio di Catania.
L'attrice non ha però prodotto il testamento, affinché il Giudice potesse verificare se effettivamente sia stata designata quale erede o legataria dal de cuius.
Per completezza, la documentazione sarebbe carente anche sotto l'eventuale profilo della legittimazione quale erede per legge (sia pure de residuo, rispetto al disposto testamentario), poiché l'attrice non ha neppure allegato un certificato anagrafico dal quale potesse evincersi un rapporto di parentela tra sé e il de cuius.
È ben possibile, infatti, che il testamento abbia designato altri eredi o legatari, oppure che l'attrice sia stata designata quale legataria di beni specifici e non quale erede universale o quasi-universale.
L'insufficienza di tali fonti di prova, rende logicamente corretta in diritto l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, poiché la prova della qualità di erede è un elemento costitutivo del diritto azionato, e tale prova non risulta documentata per definire la titolarità esclusiva o la quota di titolarità del diritto controverso in capo all'attrice in riassunzione, per l'effetto dovendo essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva di
. Parte_1
L'accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva, trattandosi di un presupposto processuale negativo alla definizione del rapporto processuale, comporta l'assorbimento di ogni altra domanda e questione sollevata dalle parti, poiché il rigetto in rito dell'atto di citazione in riassunzione per difetto di legittimazione attiva, prevale su ogni accertamento sul merito della regula juris enunciata dalla Suprema Corte in sede di rinvio,
ivi compresa la regolamentazione delle spese relative al giudizio rescissorio.
Quale logico corollario, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico dell'appellante le spese del procedimento, che si liquidano come in dispositivo secondo il vigente D.M. n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa di valore indeterminato basso, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.39/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
accoglie l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della signora
[...]
e, per l'effetto, rigetta in rito l'atto di citazione in riassunzione promosso Parte_1
dalla stessa.
Dichiara assorbita ogni altra domanda di merito e di rito avanzata dalle parti.
Condanna a corrispondere in favore di in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante, le spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in complessive € 3.473/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
Ai sensi dell'art.13 co. 1 quater D.P.R. n. 115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'attrice in riassunzione.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)