Articolo 22 della Legge 23 luglio 2009, n. 99
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15 agosto 2009
Art. 22. (Introduzione dell'articolo 22-bis del codice
del consumo, in materia di tutela dei consumatori
contro la pubblicita' ingannevole delle
compagnie marittime) 1. Dopo l' articolo 22 del codice del consumo , di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Pubblicita' ingannevole delle tariffe marittime).
- 1. E' considerata ingannevole la pubblicita' che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci".
Note all' art. 22:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante « Codice del consumo , a norma dell' art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 .» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005, supplemento ordinario.
Entrata in vigore il 15 agosto 2009
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