Rigetto
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/12/2025, n. 9670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9670 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09670/2025REG.PROV.COLL.
N. 07826/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7826 del 2022, proposto dalla signora MA VE TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Unione Comuni Terre di Leuca, Comune di Alessano, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto – Lecce, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione seconda), n. 298/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a..;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. CA ES;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal difensore dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di primo grado la signora MA VE TA ha impugnato il provvedimento del 18/10/2017 con cui l’Unione dei Comuni Terra di Leuca ha denegato alla ricorrente l’autorizzazione paesaggistica per la sanatoria di un fabbricato, adibito ad abitazione, di proprietà della stessa, sito nel Comune di Alessano.
2. Il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, con sentenza n. 298 del 21 febbraio 2022 respingeva il ricorso rilevando che:
a) l’immobile ricade nella fascia di rispetto di 300 metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio più elevato del mare, nell’ambito della quale sussiste un vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 51, lettera f), della l.reg. Puglia n. 56 del 1980;
b) gli interventi edilizi di cui la ricorrente ha chiesto la sanatoria sono stati realizzati negli anni ’80, ossia in un’epoca in cui il vincolo derivante dalla L.R. n. 56/1980 era già sussistente ed efficace, a conferma della piena operatività del divieto assoluto di edificazione con riferimento all’attività edilizia posta in essere dalla signora TA;
c) una volta accertato che sull’area in questione insiste un vincolo di inedificabilità assoluta, non assume alcun rilievo la circostanza - pure dedotta dalla parte - che il manufatto abusivo ricada in un’area riconosciuta dal Comune di Alessano come rientrante nei c.d. “territori costruiti”;
d) l’art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (introdotto dall’art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124) – che ha previsto e disciplinato, come istituto di applicazione generale, il silenzio-assenso tra Amministrazioni pubbliche – non è applicabile al rilascio del parere della Soprintendenza in subiecta materia ;
e) né miglior sorte merita, infine, l’ulteriore doglianza, con cui la parte stigmatizza che - contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero intimato nel parere qui gravato - nessun preavviso di rigetto le è stato comunicato poiché il provvedimento non è annullabile ai sensi del comma 2 dell’art. 21 octie s l. 241/1990.
3. La ricorrente ha interposto appello, articolando tre motivi di gravame.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura.
5. L’Unione dei Comuni Terre di Leuca, la Soprintendenza delle Province di Lecce, Brindisi e Taranto e il Comune di Alessano non si sono costituiti in giudizio.
6. In vista dell’udienza di trattazione l’appellante ha depositato memorie, insistendo per l’accoglimento.
7. All’udienza di smaltimento del 1° ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello l’appellante deduce “ ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO CARENZA ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ARTT 32 e 33 L n. 47/85 ” per aver il T.a.r. erroneamente ritenuto che la valutazione negativa di compatibilità paesaggistica scaturisca in via diretta ed automatica dalla collocazione del manufatto oggetto di condono all’interno della fascia costiera dei 300 mt dal confine con il demanio marittimo ai sensi della l.r. 56/1980.
Rileva in particolare che: i) l’immobile oggetto di condono ricade per almeno la metà della sua estensione su quota parte del lotto di intervento tipizzato come C all’interno del P.d.F comunale per il quale la l.r. 56/1980 (art. 51 lett. f) prevede una possibilità derogatoria al regime di inedificabilità assoluta, sicché la Soprintendenza avrebbe dovuto indicare i motivi per cui la circostanza che quota parte dell’immobile ricadesse in zona E è stata ritenuta preponderante ai fini del diniego; iii) il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dall’art. 51, comma 1, lett. f) l.r. 56/1980 è venuto meno, all’interno del PUTT, nell’ambito dei c.d. “territori costruiti”, a cui fa rinvio l’art. 1.03. delle NTA, tra cui rientra l’area in questione.
10. Il motivo è infondato.
11. La negativa valutazione paesaggistica della Soprintendenza si fonda sulla rilevata preesistenza, nell’area su cui ricade l’immobile, del vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 51 comma 1 lett f) l.r. 56/1980.
12. La citata disposizione vieta qualsiasi edificazione entro la fascia di rispetto di 300 metri dal confine del demanio marittimo, consentendo “ per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge… la edificazione solo nelle zone omogenee A, B e C dei centri abitati e negli insediamenti turistici ”.
13. L’assunto dell’appellante secondo cui il manufatto oggetto di sanatoria ricadrebbe “ per almeno la meta della sua estensione ” (pag. 5 dell’appello) in zona C è smentita dalla stessa relazione tecnica allegata all’istanza di condono, ove si puntualizza che il lotto di terreno su cui sorge in fabbricato, pari a 2316 mq, ricade in zona E agricola con vincolo paesaggistico e che solo per una parte esigua (pari a circa 925 mq) ricade in zona C2 di espansione non lottizzata. Il fabbricato da sanare, inoltre, ricade interamente in zona E (pag. 1 della relazione peritale).
14. Non è, quindi, revocabile in dubbio la sussistenza nell’area ove è ubicato il fabbricato del vincolo di inedificabilità assoluta sancito dall’art. 51 comma 1 lett f) l.r. 56/1980, ostativo al rilascio del condono ai sensi dell’art. 32 l. 47/1985.
15. Questo Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 6329 del 15 luglio 2024 ha respinto censure di analogo tenore proposte da una omonima dell’odierna appellante (MA TA) in relazione al diniego di condono di un fabbricato per civile abitazione, localizzato nella medesima area di quello oggetto del presente giudizio (foglio 31 particelle 202 e 455), osservando che il divieto di condono, previsto dall’art. 33 della l. 47/1985, si applica anche per gli abusi commessi su aree disciplinate dall’art. 51, comma 1, lett. f) della l.r. 56/1980.
16. Contrariamente a quanto opina l’appellante, il successivo inserimento del lotto su cui insiste il fabbricato tra i “territori costruiti” di cui l’art. 1.03. delle NTA del PUTT è irrilevante ai fini della sanabilità del manufatto poiché il PUTT è entrato in vigore in data 23 marzo 2015, ossia in epoca ampiamente successiva a quella di realizzazione del manufatto, risalente alla prima metà degli anni 80.
17. Al riguardo, si richiamano le conclusioni della sesta sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 5262 del 12 luglio 2021) la quale, in una controversia analoga a quella per cui è causa, ha confermato l’efficacia del vincolo di inedificabilità assoluta di cui alla citata l.r. 56/1980 anche nel caso di successivo inserimento dell’area tra i territori costruiti. È stato, in particolare, osservato che “ L’approvazione del piano urbanistico territoriale tematico (deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 1748 del 2000) non incide peraltro sulla situazione in esame, in quanto gli abusi in questione sono stati pacificamente realizzati in un arco temporale (antecedente alla perimetrazione dei territori costruiti) nel quale il vincolo derivante dalla citata legge regionale era sussistente (cfr. Consiglio di Stato sezione IV n. 4007 del 2015). Solo dal momento dell’esatta individuazione delle aree esenti infatti può derivare la inefficacia del vincolo, che costituisce una eccezione alla regola di inedificabilità. Ciò vale anche per l’applicazione della disposizione delle NTA citata dall’appellante che è rilevante solo in dipendenza della sopravvenienza (come già ritenuto tuttavia irrilevante a modificare la non condonabilità) ”.
18. Il motivo deve essere respinto.
19. Con il secondo motivo di appello si deduce “ ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN DIRITTO. VIOLAZIONE ART 17 BIS L n. 241/990 ” per avere il giudice di primo grado escluso l’applicabilità del silenzio assenso di cui all’art. 17 bis l. 241/1990, stante il ritardo con cui la Soprintendenza ha reso il parere negativo.
20. La censura è destituita di fondamento.
21. La tesi dell’applicabilità dell’art. 17 bis l. 241/1990 al parere della Soprintendenza si scontra con la specialità della disciplina sul condono la quale sancisce:
a) la radicale insanabilità dei manufatti realizzati in area assoggettata a un vincolo di inedificabilità assoluta imposto prima dell’esecuzione delle opere (art. 33 l. 47/1985), tra cui rientra il vincolo previsto dall’art. 51, comma 1, lett. f) l.r. 56/1980;
b) un’ipotesi specifica di silenzio assenso sull’istanza di condono che, tuttavia, non si applica in caso di vincolo assoluto di inedificabilità (art. 35 comma 17 l. 47/1985);
c) la qualificazione specifica in termini di silenzio- rifiuto della mancata espressione del parere da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (di inedificabilità relativa) entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della richiesta (art. 32 comma 1 l. 47/1985).
22. Inconferente è, per tali ragioni, la giurisprudenza, richiamata nell’atto di appello, relativa all’applicabilità dell’art. 17 bis l. 241/1990 a tutti i casi di cogestione attiva del vincolo.
23. Per contro, deve essere rimarcato, conformemente al costante orientamento giurisprudenziale, che l’obbligo di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, previsto dall’art. 32 l. 47 del 1985, sussiste solo nei casi di vincolo sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’opera (Cons. Stato, sez. VI, 18/04/2025, n. 3399), circostanza non ricorrente nel caso di specie.
24. Giova evidenziare, infine, che “ L'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 17-bis della L. n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti relativi all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42 del 2004. Pertanto, il potere della Soprintendenza di esprimere un parere, anche tardivo, rimane vincolante. ” (Cons. Stato, sez. II, 23/12/2024, n. 10335; cfr, anche, con riguardo all’art. 146 d.lgs 42/2004; sez. IV, 27/07/2020, n. 4765)
25. Il motivo deve essere respinto.
26. Con il terzo motivo di appello si deduce “ ECCESSO DI POTERE PER ERROENA PRESUPPOOSIZIONE IN DIRITTO. VIOLAZIONE ART. 10 bis L n. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ” per avere il T.a.r. respinto la censura relativa alla violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990. Il preavviso di diniego, infatti, è stato erroneamente inviato all’omonima dell’odierna appellante (MA TA), anch’essa titolare di una distinta pratica di condono.
27. Il motivo è infondato.
28. Nel caso di realizzazione del manufatto su area assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta il diniego di condono costituisce atto vincolato, sicché l’eventuale omissione del preavviso di diniego non riverbera effetti sulla legittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2 bis, l. 241/1990 ratione temporis vigente (prima delle modifiche introdotte con d.l. 76/2020).
29. D’altra parte, la ricorrente non ha fornito nemmeno in giudizio elementi suscettibili di incidere in senso favorevole all’accoglimento della pretesa, circostanza che esclude la lamentata illegittimità del provvedimento (Cons. Stato sez. VII n. 6529 del 23 luglio 2025).
30. In conclusione, anche il terzo motivo deve essere respinto con conseguente reiezione integrale dell’appello e dell’istanza istruttoria ivi formulata.
31. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore del Ministero della Cultura, mentre nulla si dispone con riguardo alle altre amministrazioni non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la signora MA VE TA al pagamento a favore del Ministero della Cultura delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Nulla spese con riguardo alle amministrazioni non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IE Di RL, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
CA ES, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ES | IE Di RL |
IL SEGRETARIO