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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6991/2022
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
6991/2022 r.g.a.c. tra
(c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi, giusta procura
[...] CodiceFiscale_2
1
R.G. n. 6991/2022
depositata telematicamente, dall'Avv. Armando Del Gaudio presso il cui studio in Somma Vesuviana alla via Canonico Feola n. 120 sono elettivamente domiciliati
- opponenti contro
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la procuratrice (c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'Avv.
Raffaella Greco, con la quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Del Plato in Napoli alla via Posillipo, n. 203
- opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
988/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 16 maggio 2022 e notificato il 19 settembre 2022, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore della cessionaria e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
della somma di euro 33.717,97 oltre interessi e spese del Controparte_2
monitorio quale saldo del contratto di finanziamento n. 1951384 sottoscritto dal quale mutuatario e dalla quale coobbligata Parte_1 Pt_2
presso Plus Valore s.p.a. il 5 maggio 2010.
Gli opponenti hanno eccepito: l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente per l'inutile decorso del termine decennale intercorso
2
R.G. n. 6991/2022
tra l'ultima rata corrisposta e il primo atto interruttivo;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre i sessanta giorni dalla sua concessione;
la carenza di legittimazione ad agire in capo alla;
la CP_1
nullità della procura alle liti in quanto conferita da un soggetto privo dei poteri rappresentativi;
la nullità del contratto sottoscritto dal D'DR per difetto di forma ex art. 117 nonché per violazione della normativa in materia di usura bancaria;
infine, la nullità della fideiussione sottoscritta dalla per mancata indicazione del limite massimo garantito. Pt_2
Sulla scorta di tali motivi, hanno concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si è costituita la ed ha resistito alla avversa Controparte_1
opposizione, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Negata la provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'articolo 183, co. 6, c.p.c., in mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
In via del tutto preliminare deve darsi atto che la domanda risulta procedibile atteso che risulta esperito, sebbene con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (si veda il verbale del 12 giugno 2023 allegato dalla società opposta alle note del 17 luglio 2023).
Ancora in via preliminare occorre dare atto che, secondo quanto eccepito dagli opponenti, il decreto ingiuntivo impugnato risulta inefficace per essere stato notificato oltre il termine di cui all' art. 644 c.p.c.: ed infatti il decreto, emesso in data 15.5.2022 e comunicato al difensore in data 16.5.2022, è stato notificato a parte opponente in data 19.9.2022, dunque oltre il termine di 60 giorni di efficacia di cui all' art. 644 c.p.c.; in tal senso, come già indicato nella ordinanza ex art. 648 c.p.c., appaiono irrilevanti i precedenti tentativi di notifica effettuati dalla ricorrente, tenuto conto che gli stessi non sono andati a buon fine per irreperibilità del destinatario, e che la parte ricorrente
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R.G. n. 6991/2022
non ha formulato tempestiva istanza di rimessione in termini ai fini della notifica del provvedimento monitorio.
Com'è noto, il termine d cui all'articolo 644 c.p.c. deve ritenersi perentorio, con la conseguenza che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il detto termine comporta la sua inevitabile inefficacia (ex multis, Corte di
Cassazione, sent. n. 3908/2016).
Tuttavia, deve rilevarsi che in ogni caso la domanda di pagamento, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, risulta riproposta in questa sede dalla ella comparsa di costituzione e risposta imponendo a Controparte_1
questo Tribunale di pronunciarsi su di essa.
La giurisprudenza, infatti, è concorde nel ritenere che la notifica del decreto ingiuntivo successiva al termine di 60 giorni dalla sua emissione ne determini l'inefficacia senza, però, pregiudicare la validità della domanda giudiziale originariamente proposta con il ricorso. Di conseguenza, il giudice adito deve sia esaminare l'eccezione di inefficacia sollevata dal debitore, sia pronunciarsi sulla fondatezza del credito vantato dal ricorrente. Pertanto, qualora il creditore notifichi il decreto ingiuntivo oltre il termine previsto e il debitore, attraverso l'opposizione ex art. 645 c.p.c., eccepisca l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il giudice, una volta accertata la fondatezza dell'eccezione, dichiarerà l'inefficacia del decreto monitorio, ma dovrà comunque decidere nel merito della pretesa creditoria, qualora il creditore opposto ne abbia fatto espressa richiesta (si veda sull'argomento la sentenza n. 9050/2020 della Suprema Corte).
Pertanto, occorre esaminare nel merito la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente in monitorio.
Occorre, a questo punto, esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dagli opponenti, che ha carattere potenzialmente assorbente.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dall'opposta sin dalla
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R.G. n. 6991/2022
fase monitoria emerge che non risulta provato che la stessa sia l'attuale titolare del credito fatto valere giudizialmente, non rivendendosi in atti il contratto di cessione tra Plus Valore s.p.a., con cui il e la Parte_1
avevano sottoscritto il contratto di finanziamento, e Pt_2 [...]
dichiaratasi cessionaria di tale contratto e del relativo preteso CP_1
credito.
Risulta, invero, versato in atti esclusivamente l'estratto della Gazzetta
Ufficiale relativa alla pubblicazione dell'operazione (si veda il doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), documento insufficiente –
a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti - ai fini della prova della intervenuta cessione del credito.
Si ricordi, infatti, che il credito azionato in sede monitoria da
[...]
odierna opposta, rientra nei contratti di cessione di crediti CP_3
pecuniari ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 - “Legge sulla cartolarizzazione” - e dell'art. 58 del T.U.B. che impongono al cessionario di provvedere alla pubblicazione di un apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale ed alla iscrizione della stessa cessione nel Registro delle
Imprese territorialmente competente: la prescritta pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, quale essenziale adempimento del soggetto cessionario, esonera quest'ultimo unicamente dalla notificazione della singole cessioni ai debitori ceduti, ma non anche dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui si agisce - prima in via monitoria e successivamente in sede di merito - sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione imponendosi, pertanto, alla parte che si assuma creditrice cessionaria la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo ad essa e, così, della sua legittimazione ad agire in giudizio per un credito altrui.
Per tutto quanto innanzi l'opposizione spiegata risulta, dunque, fondata.
5
R.G. n. 6991/2022
Le spese di lite seguono la la soccombenza e si pongono a carico della opposta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei parametri minimi contenuti nel D. M. n.
55/2014 così come modificato dal D. M. n. 147/2022 in ragione della bassa complessità e della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l' opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 988/2022;
- condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore degli opponenti, con attribuzione al difensore antistatario Avv. Armando Del Gaudio, che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 26 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Simona Esposito, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n.
6991/2022 r.g.a.c. tra
(c.f.: ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(c.f.: ), rappresentati e difesi, giusta procura
[...] CodiceFiscale_2
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R.G. n. 6991/2022
depositata telematicamente, dall'Avv. Armando Del Gaudio presso il cui studio in Somma Vesuviana alla via Canonico Feola n. 120 sono elettivamente domiciliati
- opponenti contro
(c.f. e p.i.: ), in persona del l. r. p. t., e per Controparte_1 P.IVA_1
essa la procuratrice (c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'Avv.
Raffaella Greco, con la quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alfredo Del Plato in Napoli alla via Posillipo, n. 203
- opposta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo
“svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo
“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
988/2022 emesso dal Tribunale di Nola in data 16 maggio 2022 e notificato il 19 settembre 2022, con il quale è stato loro ingiunto il pagamento, in favore della cessionaria e per essa la procuratrice Controparte_1 [...]
della somma di euro 33.717,97 oltre interessi e spese del Controparte_2
monitorio quale saldo del contratto di finanziamento n. 1951384 sottoscritto dal quale mutuatario e dalla quale coobbligata Parte_1 Pt_2
presso Plus Valore s.p.a. il 5 maggio 2010.
Gli opponenti hanno eccepito: l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere dalla ricorrente per l'inutile decorso del termine decennale intercorso
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R.G. n. 6991/2022
tra l'ultima rata corrisposta e il primo atto interruttivo;
l'inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre i sessanta giorni dalla sua concessione;
la carenza di legittimazione ad agire in capo alla;
la CP_1
nullità della procura alle liti in quanto conferita da un soggetto privo dei poteri rappresentativi;
la nullità del contratto sottoscritto dal D'DR per difetto di forma ex art. 117 nonché per violazione della normativa in materia di usura bancaria;
infine, la nullità della fideiussione sottoscritta dalla per mancata indicazione del limite massimo garantito. Pt_2
Sulla scorta di tali motivi, hanno concluso per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Si è costituita la ed ha resistito alla avversa Controparte_1
opposizione, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorari di causa.
Negata la provvisoria esecuzione e concessi i termini di cui all'articolo 183, co. 6, c.p.c., in mancanza di attività istruttoria la causa veniva rinviata ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c. alla odierna udienza.
In via del tutto preliminare deve darsi atto che la domanda risulta procedibile atteso che risulta esperito, sebbene con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (si veda il verbale del 12 giugno 2023 allegato dalla società opposta alle note del 17 luglio 2023).
Ancora in via preliminare occorre dare atto che, secondo quanto eccepito dagli opponenti, il decreto ingiuntivo impugnato risulta inefficace per essere stato notificato oltre il termine di cui all' art. 644 c.p.c.: ed infatti il decreto, emesso in data 15.5.2022 e comunicato al difensore in data 16.5.2022, è stato notificato a parte opponente in data 19.9.2022, dunque oltre il termine di 60 giorni di efficacia di cui all' art. 644 c.p.c.; in tal senso, come già indicato nella ordinanza ex art. 648 c.p.c., appaiono irrilevanti i precedenti tentativi di notifica effettuati dalla ricorrente, tenuto conto che gli stessi non sono andati a buon fine per irreperibilità del destinatario, e che la parte ricorrente
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R.G. n. 6991/2022
non ha formulato tempestiva istanza di rimessione in termini ai fini della notifica del provvedimento monitorio.
Com'è noto, il termine d cui all'articolo 644 c.p.c. deve ritenersi perentorio, con la conseguenza che la notifica del decreto ingiuntivo oltre il detto termine comporta la sua inevitabile inefficacia (ex multis, Corte di
Cassazione, sent. n. 3908/2016).
Tuttavia, deve rilevarsi che in ogni caso la domanda di pagamento, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, risulta riproposta in questa sede dalla ella comparsa di costituzione e risposta imponendo a Controparte_1
questo Tribunale di pronunciarsi su di essa.
La giurisprudenza, infatti, è concorde nel ritenere che la notifica del decreto ingiuntivo successiva al termine di 60 giorni dalla sua emissione ne determini l'inefficacia senza, però, pregiudicare la validità della domanda giudiziale originariamente proposta con il ricorso. Di conseguenza, il giudice adito deve sia esaminare l'eccezione di inefficacia sollevata dal debitore, sia pronunciarsi sulla fondatezza del credito vantato dal ricorrente. Pertanto, qualora il creditore notifichi il decreto ingiuntivo oltre il termine previsto e il debitore, attraverso l'opposizione ex art. 645 c.p.c., eccepisca l'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c., il giudice, una volta accertata la fondatezza dell'eccezione, dichiarerà l'inefficacia del decreto monitorio, ma dovrà comunque decidere nel merito della pretesa creditoria, qualora il creditore opposto ne abbia fatto espressa richiesta (si veda sull'argomento la sentenza n. 9050/2020 della Suprema Corte).
Pertanto, occorre esaminare nel merito la fondatezza della domanda proposta dalla ricorrente in monitorio.
Occorre, a questo punto, esaminare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire sollevata dagli opponenti, che ha carattere potenzialmente assorbente.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta dall'opposta sin dalla
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R.G. n. 6991/2022
fase monitoria emerge che non risulta provato che la stessa sia l'attuale titolare del credito fatto valere giudizialmente, non rivendendosi in atti il contratto di cessione tra Plus Valore s.p.a., con cui il e la Parte_1
avevano sottoscritto il contratto di finanziamento, e Pt_2 [...]
dichiaratasi cessionaria di tale contratto e del relativo preteso CP_1
credito.
Risulta, invero, versato in atti esclusivamente l'estratto della Gazzetta
Ufficiale relativa alla pubblicazione dell'operazione (si veda il doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta), documento insufficiente –
a fronte delle contestazioni sollevate dagli opponenti - ai fini della prova della intervenuta cessione del credito.
Si ricordi, infatti, che il credito azionato in sede monitoria da
[...]
odierna opposta, rientra nei contratti di cessione di crediti CP_3
pecuniari ai sensi e per gli effetti della legge 30 aprile 1999 n. 130 - “Legge sulla cartolarizzazione” - e dell'art. 58 del T.U.B. che impongono al cessionario di provvedere alla pubblicazione di un apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale ed alla iscrizione della stessa cessione nel Registro delle
Imprese territorialmente competente: la prescritta pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, quale essenziale adempimento del soggetto cessionario, esonera quest'ultimo unicamente dalla notificazione della singole cessioni ai debitori ceduti, ma non anche dall'onere di provare l'esistenza della cessione stessa attraverso idonea documentazione, da cui poter ricavare, inequivocabilmente, che lo specifico credito per cui si agisce - prima in via monitoria e successivamente in sede di merito - sia stato effettivamente oggetto di cartolarizzazione imponendosi, pertanto, alla parte che si assuma creditrice cessionaria la necessità di produrre il contratto di cessione al fine di fornire la prova della validità dell'acquisto in capo ad essa e, così, della sua legittimazione ad agire in giudizio per un credito altrui.
Per tutto quanto innanzi l'opposizione spiegata risulta, dunque, fondata.
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R.G. n. 6991/2022
Le spese di lite seguono la la soccombenza e si pongono a carico della opposta nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e con applicazione dei parametri minimi contenuti nel D. M. n.
55/2014 così come modificato dal D. M. n. 147/2022 in ragione della bassa complessità e della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l' opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 988/2022;
- condanna in persona del l. r. p. t., al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore degli opponenti, con attribuzione al difensore antistatario Avv. Armando Del Gaudio, che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 26 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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