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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 810/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 810/2023 promossa da:
(C.F. ), quale amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1 [...]
con il patrocinio dell'avv. ARCURI CATERINA CP_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) quale impresa designata a rappresentare il Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. COLLI FABRIZIO Controparte_3
C.F. CP_4 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: << -in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1264/2022, resa interpartes dal Tribunale di Parma, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giacomo Cicciò – R.G. n. 3652/2017, pubblicata il
09.11.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro Tg. RE 589018, il Sig. , di cui in premessa in ordine alla CP_4 produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la , (PIVA Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Bologna (BO) Via Stalingrado n. 45, quale P.IVA_2 impresa designata dalla CONSAP per la Regione Emilia Romagna, per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal Sig.
[...]
che si quantificano in € 1.339.231,35, quale danno biologico personalizzato, a cui andrà CP_1 aggiunto il danno esistenziale da quantificarsi in via equitativa, tenuto conto delle reali condizioni in pagina 1 di 10 cui il Sig. ora versa a causa del sinistro per cui è causa;
ovvero negli importi Controparte_1 diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. in via subordinata: nella denegata e non creduta possibilità che in sede istruttoria emerga una corresponsabilità del Sig. nella causazione del Controparte_1 sinistro, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità ex art. 2054 c.c. dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro descritto in narrativa, e conseguentemente con-dannare Controparte_2 per le ragioni di cui sopra, al risarcimento dei danni subiti dal Sig. in via Controparte_1 concorsuale, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di Spese e Competenze di lite, di primo e secondo grado>>.
Per l'appellata:
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, per i titoli di cui in premessa respingere le domande impugnative tutte di controparte poichè inammissibili, infondate, non provate o come meglio e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge per entrambi i gradi di giudizio.>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) quale amministratore di sostegno del figlio , Parte_2 Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parma, , conducente CP_4
dell'autocarro Iveco 75 targato RE589018, e l' , quale impresa Controparte_5
territorialmente designata a rappresentare il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal in CP_1
conseguenza del sinistro stradale che aveva visto coinvolta l'autovettura Lancia Y da questi condotta, e l'autocarro del sfornito di copertura assicurativa-, Controparte_6
avvenuto il giorno 18.3.14 alle ore 07:05 circa nel centro abitato di Parma, all'interno della rotatoria di congiunzione tra il ramo ovest della SS9 e la Tangenziale sud.
I convenuti contestavano la domanda attribuendo la responsabilità del sinistro al solo
. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, per testimoni, mediante CTU cinematica affidata all'ing. e mediante CTU medico-legale affidata al dr. Persona_1 [...]
. Per_2
pagina 2 di 10 Con sentenza n. 1264/22 il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando l'esclusiva responsabilità del nella verificazione sinistro. CP_1
Avverso la sentenza proponeva appello parte attrice in primo grado, insistendo per l'accoglimento della domanda. L'appellante lamentava: «erronea valutazione delle risultanze istruttorie e mancanza di un'analisi circostanziata delle ragioni e degli elementi probatori che ne legittimano il discostamento dalle conclusioni della CTU»,
«violazione del dispositivo di cui all'art. 132 c.2 n. 4, per assenza ed intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata», «violazione e mancata applicazione del concorso di colpa, di cui all'art. 2054 cc».
Si costituiva l chiedendo il rigetto dell'appello. CP_5
Dichiarata la contumacia del la causa veniva rimessa al Collegio per la CP_4
decisione in data 26.3.25.
2) L'appello è fondato nei termini di cui appresso.
E' opportuno premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non espressosi il Tribunale in merito alla liquidazione dei danni, nessuna impugnazione in punto di quantum era dovuta dalla parte danneggiata, che del tutto correttamente ha semplicemente richiesto il risarcimento dei pregiudizi oggetto della domanda risarcitoria come proposta in primo grado.
Come dedotto dall'appellante, e contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dalle risultanze acquisite al giudizio, sottoposte in primo grado al CTU ing. emerge Per_1
una condotta di guida distratta, e pertanto colposa, del che ha contribuito CP_4
causalmente alla verificazione del sinistro.
In questi termini si è espresso il CTU con relazione -posta dall'appellante a fondamento del gravame- immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, che ha portato il perito alla seguente ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il , CP_1
dopo essersi arrestato poco oltre la striscia di dare precedenza, si immetteva nella rotatoria con un'accelerazione media di 1,3 m/s; percorsi 7,8 m e raggiunta la velocità di
16 km/h, veniva speronato sul fianco sinistro della vettura dal settore anteriore destro pagina 3 di 10 dell'autocarro del il quale, già in rotatoria dove procedeva ad una velocità di CP_4
circa 40 km/h, giungeva dalla sua sinistra;
dopo l'impatto, i due mezzi subivano un moto roto-traslatorio antiorario, terminando all'interno dell'aiuola spartitraffico circolare centrale, l'autocarro adagiato con il proprio fianco destro al di sopra della parte sinistra dell'autovettura.
Non vi è motivo di dubitare della correttezza di tale ricostruzione, alla quale peraltro aveva aderito espressamente anche il Tribunale.
È d'altronde priva di qualsiasi fondamento la tesi riproposta dall'appellata secondo la quale il si sarebbe immesso in rotatoria contromano, ostacolando così CP_1
irrimediabilmente la marcia del ipotesi espressamente disattesa dal Tribunale. CP_4
In particolare, il aveva riferito alla PG di essersi accorto dell'autovettura del CP_4
solo una volta uscito dal proprio autocarro, quando il sinistro era già avvenuto e CP_1
i veicoli si trovavano ormai in condizione di stasi («percorso circa un quarto di giro della stessa [rotonda], avvertivo un urto e mi sono trovato con l'autocarro adagiato sul fianco destro. Una volta uscito dal veicolo mi accorgevo che era coinvolta una vettura non vista precedentemente e che probabilmente percorreva la rotatoria nel senso contrario di marcia»). Non è dunque dato comprendere come il che non aveva CP_4
scorto il nella rotonda, possa avere allo stesso tempo riferito alla PG che la CP_1
vettura “probabilmente” percorreva la rotatoria nel senso contrario di marcia.
Contrariamente a quanto dedotto dall tale ipotesi non trova alcun appiglio CP_2
neppure nelle dichiarazioni rese alla PG dalla teste , limitatasi a riferire di avere Tes_1
visto il , prima che questi accedesse alla rotonda, fermo alla linea di arresto con i CP_1
lampeggianti accesi e «l'anteriore leggermente girato a sinistra». Il , riferiva, CP_1
aveva azionato la freccia «prima a sinistra e poi a destra»; osserva la Corte che tale comportamento, per quanto anomalo non è indicativo di un successivo accesso del in rotonda contromano, di cui la teste non ha riferito. La infatti, non ha CP_1 Pt_3
visto l'ingresso nella rotonda del avendo ella stessa dichiarato di essere entrata CP_1
in rotatoria passando a fianco dell'autovettura del giovane, quando questa era «ferma
pagina 4 di 10 all'isola spartitraffico che separa le corsie di marcia», e di avere sentito «il rumore di un urto» solo una volta uscita dalla rotonda. Peraltro, il aveva infine azionato CP_1
correttamente la freccia di destra.
La tesi dell è stata peraltro diffusamente analizzata dal CTU, il quale, chiamato a CP_5
chiarimenti, ne ha rilevato l'assoluta incompatibilità con l'assetto d'urto accertato dalla
PG: stanti i danni e l'assetto finale dei veicoli, per affermare che il percorresse CP_1
la rotatoria contromano, occorrerebbe ritenere che lo stesso, giunto in prossimità del punto d'urto, avesse eseguito una deviazione di assetto istantanea a quasi 45 gradi, cosa materialmente impossibile, oppure che fosse riuscito, con l'urto, ad arrestare e proiettare all'indietro l'autocarro nonostante la massa notevolmente inferiore e la velocità sostanzialmente equivalente dei due veicoli.
Orbene, secondo il CTU, il che, al momento dell'immissione del , CP_4 CP_1
percorreva la rotonda a una velocità di 40 km/h, disponeva delle condizioni di tempo e di spazio necessarie per evitare l'urto. Egli, infatti, nel momento dell'immissione del si trovava ancora a 37 m dal punto d'urto e disponeva di una visibilità discreta CP_1
dati l'orario diurno e la nebbia non fitta, circostanze che rendevano possibile l'effettuazione di una manovra di frenatura efficace ed idonea a scongiurare il sinistro.
Il Tribunale, discostandosi dalla CTU, ha affermato che «il procedeva alla CP_4
velocità di circa 40 chilometri orari, entro i limiti di velocità prescritti e da ritenersi adeguata alle condizioni di luogo e tempo e l'interferenza da parte del a CP_1
seguito della omissione della precedenza è stata improvvisa e imprevedibile, non consentendo di compiere la decelerazione del mezzo o comunque di evitare l'ostacolo, anche in considerazione della imponenza del mezzo guidato che non consentiva di compiere agevolmente manovre diversive».
Ad avviso della Corte, non vi è tuttavia alcuna evidenza della fondatezza di tale affermazione, emergendo piuttosto dalla CTU, come si è detto, che, tenuto conto di uno spazio di avvistamento pari a quello a disposizione del (37 m) e stimando, CP_4
come da prassi, 1,2 s di tempo di reazione all'avvistamento e 0,3 s di tempo di pagina 5 di 10 ottimizzazione dell'impianto frenante, il sarebbe stato in condizione di CP_4
effettuare una manovra di sicurezza efficace, e tale da evitare senz'altro l'impatto, e ciò addirittura anche qualora avesse viaggiato alla velocità di 54 km/h, ben più sostenuta rispetto a quella effettivamente tenuta di 40 km/h.
La responsabilità del sinistro va pertanto ascritta in concorso al , per essersi CP_1
immesso nella rotatoria senza concedere la dovuta precedenza, e al per non CP_4
avere evitato il sinistro a causa della disattenta condotta di guida.
La responsabilità dei conducenti appare di uguale entità: se la violazione dell'obbligo di dare la precedenza da parte del è senz'altro grave, altrettanto grave è la colpa CP_1
del consistita in una totale disattenzione alla guida, per di più protrattasi per CP_4
tutto il tratto di ben 37 m da lui percorso a partire dal momento dell'accesso del CP_1
alla stessa rotonda.
3) Passando alla liquidazione dei danni, dalla CTU medico legale del dr. immune Per_2
da vizi logici o giuridici, esaustivamente motivata e non contestata dai CTP, è emerso che nel sinistro il riportò gravissime lesioni, cui seguirono 13 mesi di ITT e CP_1
postumi permanenti del 95%, consistenti in stato vegetativo persistente con tetraplegia postraumatica e perdita delle funzioni cerebrali superiori, idrocefalo derivato, crisi epilettiche subentranti, nutrizione tramite PEG, cateterismo urinario a permanenza.
In base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2024, per il danno non patrimoniale, biologico e morale, relativo alla ITT va riconosciuto l'importo di euro 67.275,00, assunto il valore giornaliero di euro 172,50 e dunque con massima personalizzazione in considerazione dell'iter clinico eccezionalmente penoso che seguì al politraumatismo riportato nel sinistro, e che necessitò anche l'esecuzione di numerosi interventi chirurgici.
L'importo così spettante va ridotto del 50% per il concorso di colpa della vittima;
la somma di euro 33.637,50, svalutata al tempo del sinistro ed aumentata, da allora ad oggi, degli interessi compensativi maturati secondo la rivalutazione annuale, a titolo di pagina 6 di 10 risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, risulta pari ad euro 37.482,51.
4) Al danno biologico da IP, considerata l'età di 30 anni del al tempo della CP_1
cessazione dell'IT, corrisponde l'importo tabellare attuale di euro 776.623,00.
Non sono stati allegati presupposti che consentano di operare la personalizzazione del danno biologico da IP che, come è noto, svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata. Come insegna la S.C., la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementata in via di " personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute (Cass. 18988/19, 27482/18). Alla personalizzazione si procede dunque solo a condizione che sia dimostrato che a causa delle lesioni il danneggiato non possa più svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante purché si tratti di attività proprie del singolo individuo e diverse da quelle generalmente comuni a tutti.
L'importo, considerato il concorso colposo della vittima, va ridotto ad euro 388.311,5.
Poiché l ha attestato che alla data del 30.8.2021, a titolo di rendita relativa al CP_7
danno biologico, aveva già erogato la somma di euro 107.769,74 e che la somma futura capitalizzata, dovuta allo stesso titolo, era pari ad euro 370.512,20, per un totale di euro pagina 7 di 10 478.281,94, ne discende che, insussistente un danno differenziale, nulla può essere riconosciuto al per danno biologico permanente. CP_1
5) Non è oggetto di indennizzo da parte dell' il danno morale, che va dunque CP_7
riconosciuto al nei limiti del concorso di colpa. CP_1
Per quanto il termine “danno morale” non sia stato utilizzato dalla difesa del danneggiato, che ha fatto piuttosto riferimento al “danno esistenziale”, questo tipo di pregiudizio è stato compiutamente allegato sin dalla citazione in primo grado, laddove si
è rappresentato che il «ha perso definitivamente ogni possibilità di compiere CP_1
qualsiasi attività realizzatrice della persona, annullata ogni capacità di adattamento … sono stati altresì annullati gli atti quotidiani e di abitudinarie gestualità e posture, sulle normali esigenze di vita (comprese quelle esistenziali e proiettate anche al godimento in qualità della vita) … gli è stata negata ogni possibilità di realizzare un futuro …. Non potrà mai realizzare i progetti di vita che stava preparando: la relazione sentimentale è cessata, così come impossibile la realizzazione di una famiglia, dei figli;
nonché intraprendere l'attività imprenditoriale nei trasporti che stava progettando».
Al riconoscimento di tale tipo di danno non ostano le condizioni della vittima come descritte dal CTU, dovendosi intendere il danno morale come riparazione non solo di sofferenze psichiche, ma anche della lesione alla dignità personale, particolarmente evidente quando, come nella specie, un giovane uomo venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi con la comunità familiare (v. Cass. 1716/12, 8177/94, 7075/01). Peraltro, come rilevato già da Cass.
1716/2012, sarebbe del tutto iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato.
Sempre sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024, va dunque riconosciuta la somma di euro 388.312,00 a titolo di risarcimento del danno morale.
pagina 8 di 10 Anche detto importo va ridotto per il concorso di colpa della vittima;
la somma (euro
194.156,00), svalutata al tempo del sinistro ed aumentata, da allora ad oggi, degli interessi compensativi maturati secondo la rivalutazione annuale, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, risulta pari ad euro
216.686,74.
6) Non costituisce autonoma voce di danno risarcibile il “danno esistenziale”.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel
“vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute (v. fra le tante Cass. 24473/20 23469/18, 901/18, 23778/14, SS.UU.
26972/08 alle cui motivazioni si rimanda).
7) Nulla è stato domandato a titolo di danno patrimoniale, da lucro cessante o emergente.
A tali voci di danno parte appellante non ha mai fatto riferimento nelle conclusioni, né di primo né di secondo grado, nelle quali si è limitata a chiedere la condanna dell'appellata
«al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal Sig. che si CP_1
quantificano in euro 1.339.231,35 quale danno biologico personalizzato, a cui andrà aggiunto il danno esistenziale da quantificarsi in via equitativa, tenuto conto delle reali condizioni in cui il Sig. ora versa a causa del sinistro per cui è causa». CP_1
Neppure nella narrativa della citazione di primo grado o nella memoria ex art. 183 c6
n1) cpc (e neppure nell'atto di appello) sono stati in concreto e specificamente allegati la perdita di guadagni, o esborsi, già effettuati o futuri, per qualsiasi causale.
In mancanza di domanda, nessun rilievo può attribuirsi alla documentazione di spese inviata, peraltro, tardivamente dal danneggiato direttamente al CTU (v. p. 23) nel corso delle operazioni peritali, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
pagina 9 di 10 6) Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di note, tenuto conto della misura del credito riconosciuto al , seguono la CP_1
soccombenza.
Le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico degli appellati.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale Parte_2
amministratore di sostegno di , avverso la sentenza n. 1264/22 del Controparte_1
Tribunale di Parma nei confronti di quale impresa designata Controparte_8
a rappresentare il , e di , in riforma Controparte_3 CP_4
della decisione impugnata, ritenuta la pari corresponsabilità del e del CP_1 CP_4
in relazione al sinistro oggetto di causa, condanna gli appellati a pagare a , per i CP_1
titoli di cui in motivazione, la somma di complessivi euro 254.169,25, già decurtata del
50% per il concorso di colpa, oltre interessi ex art. 1284 c.1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Condanna l e il a rifondere all'appellante, le spese di lite di entrambi CP_2 CP_4
i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 1.713,00 per anticipazioni, ed euro 14.000,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 804,00 per anticipazioni ed euro 10.000,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Pone le spese delle CTU svolte in primo grado interamente a carico dell e del CP_2
CP_4
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 810/2023 promossa da:
(C.F. ), quale amministratore di sostegno di Parte_1 C.F._1 [...]
con il patrocinio dell'avv. ARCURI CATERINA CP_1
APPELLANTE contro
(C.F. ) quale impresa designata a rappresentare il Controparte_2 P.IVA_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. COLLI FABRIZIO Controparte_3
C.F. CP_4 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Per l'appellante: << -in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1264/2022, resa interpartes dal Tribunale di Parma, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giacomo Cicciò – R.G. n. 3652/2017, pubblicata il
09.11.2022, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano “: in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro Tg. RE 589018, il Sig. , di cui in premessa in ordine alla CP_4 produzione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la , (PIVA Controparte_2
) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Bologna (BO) Via Stalingrado n. 45, quale P.IVA_2 impresa designata dalla CONSAP per la Regione Emilia Romagna, per la liquidazione dei danni a carico del F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal Sig.
[...]
che si quantificano in € 1.339.231,35, quale danno biologico personalizzato, a cui andrà CP_1 aggiunto il danno esistenziale da quantificarsi in via equitativa, tenuto conto delle reali condizioni in pagina 1 di 10 cui il Sig. ora versa a causa del sinistro per cui è causa;
ovvero negli importi Controparte_1 diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. in via subordinata: nella denegata e non creduta possibilità che in sede istruttoria emerga una corresponsabilità del Sig. nella causazione del Controparte_1 sinistro, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità ex art. 2054 c.c. dei conducenti i veicoli coinvolti nel sinistro descritto in narrativa, e conseguentemente con-dannare Controparte_2 per le ragioni di cui sopra, al risarcimento dei danni subiti dal Sig. in via Controparte_1 concorsuale, nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di Spese e Competenze di lite, di primo e secondo grado>>.
Per l'appellata:
<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, per i titoli di cui in premessa respingere le domande impugnative tutte di controparte poichè inammissibili, infondate, non provate o come meglio e confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge per entrambi i gradi di giudizio.>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) quale amministratore di sostegno del figlio , Parte_2 Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parma, , conducente CP_4
dell'autocarro Iveco 75 targato RE589018, e l' , quale impresa Controparte_5
territorialmente designata a rappresentare il Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal in CP_1
conseguenza del sinistro stradale che aveva visto coinvolta l'autovettura Lancia Y da questi condotta, e l'autocarro del sfornito di copertura assicurativa-, Controparte_6
avvenuto il giorno 18.3.14 alle ore 07:05 circa nel centro abitato di Parma, all'interno della rotatoria di congiunzione tra il ramo ovest della SS9 e la Tangenziale sud.
I convenuti contestavano la domanda attribuendo la responsabilità del sinistro al solo
. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, per testimoni, mediante CTU cinematica affidata all'ing. e mediante CTU medico-legale affidata al dr. Persona_1 [...]
. Per_2
pagina 2 di 10 Con sentenza n. 1264/22 il Tribunale rigettava la domanda, ravvisando l'esclusiva responsabilità del nella verificazione sinistro. CP_1
Avverso la sentenza proponeva appello parte attrice in primo grado, insistendo per l'accoglimento della domanda. L'appellante lamentava: «erronea valutazione delle risultanze istruttorie e mancanza di un'analisi circostanziata delle ragioni e degli elementi probatori che ne legittimano il discostamento dalle conclusioni della CTU»,
«violazione del dispositivo di cui all'art. 132 c.2 n. 4, per assenza ed intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata», «violazione e mancata applicazione del concorso di colpa, di cui all'art. 2054 cc».
Si costituiva l chiedendo il rigetto dell'appello. CP_5
Dichiarata la contumacia del la causa veniva rimessa al Collegio per la CP_4
decisione in data 26.3.25.
2) L'appello è fondato nei termini di cui appresso.
E' opportuno premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non espressosi il Tribunale in merito alla liquidazione dei danni, nessuna impugnazione in punto di quantum era dovuta dalla parte danneggiata, che del tutto correttamente ha semplicemente richiesto il risarcimento dei pregiudizi oggetto della domanda risarcitoria come proposta in primo grado.
Come dedotto dall'appellante, e contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, dalle risultanze acquisite al giudizio, sottoposte in primo grado al CTU ing. emerge Per_1
una condotta di guida distratta, e pertanto colposa, del che ha contribuito CP_4
causalmente alla verificazione del sinistro.
In questi termini si è espresso il CTU con relazione -posta dall'appellante a fondamento del gravame- immune da vizi logici o giuridici ed esaustivamente motivata, che ha portato il perito alla seguente ricostruzione della dinamica dell'incidente. Il , CP_1
dopo essersi arrestato poco oltre la striscia di dare precedenza, si immetteva nella rotatoria con un'accelerazione media di 1,3 m/s; percorsi 7,8 m e raggiunta la velocità di
16 km/h, veniva speronato sul fianco sinistro della vettura dal settore anteriore destro pagina 3 di 10 dell'autocarro del il quale, già in rotatoria dove procedeva ad una velocità di CP_4
circa 40 km/h, giungeva dalla sua sinistra;
dopo l'impatto, i due mezzi subivano un moto roto-traslatorio antiorario, terminando all'interno dell'aiuola spartitraffico circolare centrale, l'autocarro adagiato con il proprio fianco destro al di sopra della parte sinistra dell'autovettura.
Non vi è motivo di dubitare della correttezza di tale ricostruzione, alla quale peraltro aveva aderito espressamente anche il Tribunale.
È d'altronde priva di qualsiasi fondamento la tesi riproposta dall'appellata secondo la quale il si sarebbe immesso in rotatoria contromano, ostacolando così CP_1
irrimediabilmente la marcia del ipotesi espressamente disattesa dal Tribunale. CP_4
In particolare, il aveva riferito alla PG di essersi accorto dell'autovettura del CP_4
solo una volta uscito dal proprio autocarro, quando il sinistro era già avvenuto e CP_1
i veicoli si trovavano ormai in condizione di stasi («percorso circa un quarto di giro della stessa [rotonda], avvertivo un urto e mi sono trovato con l'autocarro adagiato sul fianco destro. Una volta uscito dal veicolo mi accorgevo che era coinvolta una vettura non vista precedentemente e che probabilmente percorreva la rotatoria nel senso contrario di marcia»). Non è dunque dato comprendere come il che non aveva CP_4
scorto il nella rotonda, possa avere allo stesso tempo riferito alla PG che la CP_1
vettura “probabilmente” percorreva la rotatoria nel senso contrario di marcia.
Contrariamente a quanto dedotto dall tale ipotesi non trova alcun appiglio CP_2
neppure nelle dichiarazioni rese alla PG dalla teste , limitatasi a riferire di avere Tes_1
visto il , prima che questi accedesse alla rotonda, fermo alla linea di arresto con i CP_1
lampeggianti accesi e «l'anteriore leggermente girato a sinistra». Il , riferiva, CP_1
aveva azionato la freccia «prima a sinistra e poi a destra»; osserva la Corte che tale comportamento, per quanto anomalo non è indicativo di un successivo accesso del in rotonda contromano, di cui la teste non ha riferito. La infatti, non ha CP_1 Pt_3
visto l'ingresso nella rotonda del avendo ella stessa dichiarato di essere entrata CP_1
in rotatoria passando a fianco dell'autovettura del giovane, quando questa era «ferma
pagina 4 di 10 all'isola spartitraffico che separa le corsie di marcia», e di avere sentito «il rumore di un urto» solo una volta uscita dalla rotonda. Peraltro, il aveva infine azionato CP_1
correttamente la freccia di destra.
La tesi dell è stata peraltro diffusamente analizzata dal CTU, il quale, chiamato a CP_5
chiarimenti, ne ha rilevato l'assoluta incompatibilità con l'assetto d'urto accertato dalla
PG: stanti i danni e l'assetto finale dei veicoli, per affermare che il percorresse CP_1
la rotatoria contromano, occorrerebbe ritenere che lo stesso, giunto in prossimità del punto d'urto, avesse eseguito una deviazione di assetto istantanea a quasi 45 gradi, cosa materialmente impossibile, oppure che fosse riuscito, con l'urto, ad arrestare e proiettare all'indietro l'autocarro nonostante la massa notevolmente inferiore e la velocità sostanzialmente equivalente dei due veicoli.
Orbene, secondo il CTU, il che, al momento dell'immissione del , CP_4 CP_1
percorreva la rotonda a una velocità di 40 km/h, disponeva delle condizioni di tempo e di spazio necessarie per evitare l'urto. Egli, infatti, nel momento dell'immissione del si trovava ancora a 37 m dal punto d'urto e disponeva di una visibilità discreta CP_1
dati l'orario diurno e la nebbia non fitta, circostanze che rendevano possibile l'effettuazione di una manovra di frenatura efficace ed idonea a scongiurare il sinistro.
Il Tribunale, discostandosi dalla CTU, ha affermato che «il procedeva alla CP_4
velocità di circa 40 chilometri orari, entro i limiti di velocità prescritti e da ritenersi adeguata alle condizioni di luogo e tempo e l'interferenza da parte del a CP_1
seguito della omissione della precedenza è stata improvvisa e imprevedibile, non consentendo di compiere la decelerazione del mezzo o comunque di evitare l'ostacolo, anche in considerazione della imponenza del mezzo guidato che non consentiva di compiere agevolmente manovre diversive».
Ad avviso della Corte, non vi è tuttavia alcuna evidenza della fondatezza di tale affermazione, emergendo piuttosto dalla CTU, come si è detto, che, tenuto conto di uno spazio di avvistamento pari a quello a disposizione del (37 m) e stimando, CP_4
come da prassi, 1,2 s di tempo di reazione all'avvistamento e 0,3 s di tempo di pagina 5 di 10 ottimizzazione dell'impianto frenante, il sarebbe stato in condizione di CP_4
effettuare una manovra di sicurezza efficace, e tale da evitare senz'altro l'impatto, e ciò addirittura anche qualora avesse viaggiato alla velocità di 54 km/h, ben più sostenuta rispetto a quella effettivamente tenuta di 40 km/h.
La responsabilità del sinistro va pertanto ascritta in concorso al , per essersi CP_1
immesso nella rotatoria senza concedere la dovuta precedenza, e al per non CP_4
avere evitato il sinistro a causa della disattenta condotta di guida.
La responsabilità dei conducenti appare di uguale entità: se la violazione dell'obbligo di dare la precedenza da parte del è senz'altro grave, altrettanto grave è la colpa CP_1
del consistita in una totale disattenzione alla guida, per di più protrattasi per CP_4
tutto il tratto di ben 37 m da lui percorso a partire dal momento dell'accesso del CP_1
alla stessa rotonda.
3) Passando alla liquidazione dei danni, dalla CTU medico legale del dr. immune Per_2
da vizi logici o giuridici, esaustivamente motivata e non contestata dai CTP, è emerso che nel sinistro il riportò gravissime lesioni, cui seguirono 13 mesi di ITT e CP_1
postumi permanenti del 95%, consistenti in stato vegetativo persistente con tetraplegia postraumatica e perdita delle funzioni cerebrali superiori, idrocefalo derivato, crisi epilettiche subentranti, nutrizione tramite PEG, cateterismo urinario a permanenza.
In base alle tabelle del Tribunale di Milano del 2024, per il danno non patrimoniale, biologico e morale, relativo alla ITT va riconosciuto l'importo di euro 67.275,00, assunto il valore giornaliero di euro 172,50 e dunque con massima personalizzazione in considerazione dell'iter clinico eccezionalmente penoso che seguì al politraumatismo riportato nel sinistro, e che necessitò anche l'esecuzione di numerosi interventi chirurgici.
L'importo così spettante va ridotto del 50% per il concorso di colpa della vittima;
la somma di euro 33.637,50, svalutata al tempo del sinistro ed aumentata, da allora ad oggi, degli interessi compensativi maturati secondo la rivalutazione annuale, a titolo di pagina 6 di 10 risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, risulta pari ad euro 37.482,51.
4) Al danno biologico da IP, considerata l'età di 30 anni del al tempo della CP_1
cessazione dell'IT, corrisponde l'importo tabellare attuale di euro 776.623,00.
Non sono stati allegati presupposti che consentano di operare la personalizzazione del danno biologico da IP che, come è noto, svolge la funzione di adeguare la liquidazione standardizzata, parametrata al punto tabellare, alle conseguenze negative che l'IP ha causato specificamente alla vittima precludendole attività ulteriori, diverse da quelle dell'agire quotidiano e da quelle che qualunque persona, per lo stesso tipo di postumi, si assume aver subito e che costituiscono pertanto la base della previsione tabellare generalizzata. Come insegna la S.C., la liquidazione del danno biologico con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
essa può essere incrementata in via di " personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado, sofferte da persone della stessa età e condizioni di salute (Cass. 18988/19, 27482/18). Alla personalizzazione si procede dunque solo a condizione che sia dimostrato che a causa delle lesioni il danneggiato non possa più svolgere, anche solo con la stessa frequenza ed intensità, attività che prima del sinistro svolgeva in modo non saltuario e gratificante purché si tratti di attività proprie del singolo individuo e diverse da quelle generalmente comuni a tutti.
L'importo, considerato il concorso colposo della vittima, va ridotto ad euro 388.311,5.
Poiché l ha attestato che alla data del 30.8.2021, a titolo di rendita relativa al CP_7
danno biologico, aveva già erogato la somma di euro 107.769,74 e che la somma futura capitalizzata, dovuta allo stesso titolo, era pari ad euro 370.512,20, per un totale di euro pagina 7 di 10 478.281,94, ne discende che, insussistente un danno differenziale, nulla può essere riconosciuto al per danno biologico permanente. CP_1
5) Non è oggetto di indennizzo da parte dell' il danno morale, che va dunque CP_7
riconosciuto al nei limiti del concorso di colpa. CP_1
Per quanto il termine “danno morale” non sia stato utilizzato dalla difesa del danneggiato, che ha fatto piuttosto riferimento al “danno esistenziale”, questo tipo di pregiudizio è stato compiutamente allegato sin dalla citazione in primo grado, laddove si
è rappresentato che il «ha perso definitivamente ogni possibilità di compiere CP_1
qualsiasi attività realizzatrice della persona, annullata ogni capacità di adattamento … sono stati altresì annullati gli atti quotidiani e di abitudinarie gestualità e posture, sulle normali esigenze di vita (comprese quelle esistenziali e proiettate anche al godimento in qualità della vita) … gli è stata negata ogni possibilità di realizzare un futuro …. Non potrà mai realizzare i progetti di vita che stava preparando: la relazione sentimentale è cessata, così come impossibile la realizzazione di una famiglia, dei figli;
nonché intraprendere l'attività imprenditoriale nei trasporti che stava progettando».
Al riconoscimento di tale tipo di danno non ostano le condizioni della vittima come descritte dal CTU, dovendosi intendere il danno morale come riparazione non solo di sofferenze psichiche, ma anche della lesione alla dignità personale, particolarmente evidente quando, come nella specie, un giovane uomo venga ridotto allo stato vegetativo e così perda ogni legame con la vita, compresi i vincoli affettivi con la comunità familiare (v. Cass. 1716/12, 8177/94, 7075/01). Peraltro, come rilevato già da Cass.
1716/2012, sarebbe del tutto iniquo riconoscere il diritto soggettivo al risarcimento di un danno non patrimoniale diverso dal pregiudizio alla salute e consistente in sofferenze morali, e negarlo quando queste sofferenze non siano neppure possibili a causa dello stato di non lucidità del danneggiato.
Sempre sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024, va dunque riconosciuta la somma di euro 388.312,00 a titolo di risarcimento del danno morale.
pagina 8 di 10 Anche detto importo va ridotto per il concorso di colpa della vittima;
la somma (euro
194.156,00), svalutata al tempo del sinistro ed aumentata, da allora ad oggi, degli interessi compensativi maturati secondo la rivalutazione annuale, a titolo di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, risulta pari ad euro
216.686,74.
6) Non costituisce autonoma voce di danno risarcibile il “danno esistenziale”.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel
“vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute (v. fra le tante Cass. 24473/20 23469/18, 901/18, 23778/14, SS.UU.
26972/08 alle cui motivazioni si rimanda).
7) Nulla è stato domandato a titolo di danno patrimoniale, da lucro cessante o emergente.
A tali voci di danno parte appellante non ha mai fatto riferimento nelle conclusioni, né di primo né di secondo grado, nelle quali si è limitata a chiedere la condanna dell'appellata
«al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal Sig. che si CP_1
quantificano in euro 1.339.231,35 quale danno biologico personalizzato, a cui andrà aggiunto il danno esistenziale da quantificarsi in via equitativa, tenuto conto delle reali condizioni in cui il Sig. ora versa a causa del sinistro per cui è causa». CP_1
Neppure nella narrativa della citazione di primo grado o nella memoria ex art. 183 c6
n1) cpc (e neppure nell'atto di appello) sono stati in concreto e specificamente allegati la perdita di guadagni, o esborsi, già effettuati o futuri, per qualsiasi causale.
In mancanza di domanda, nessun rilievo può attribuirsi alla documentazione di spese inviata, peraltro, tardivamente dal danneggiato direttamente al CTU (v. p. 23) nel corso delle operazioni peritali, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie.
pagina 9 di 10 6) Le spese di lite di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di note, tenuto conto della misura del credito riconosciuto al , seguono la CP_1
soccombenza.
Le spese delle CTU vanno poste definitivamente a carico degli appellati.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale Parte_2
amministratore di sostegno di , avverso la sentenza n. 1264/22 del Controparte_1
Tribunale di Parma nei confronti di quale impresa designata Controparte_8
a rappresentare il , e di , in riforma Controparte_3 CP_4
della decisione impugnata, ritenuta la pari corresponsabilità del e del CP_1 CP_4
in relazione al sinistro oggetto di causa, condanna gli appellati a pagare a , per i CP_1
titoli di cui in motivazione, la somma di complessivi euro 254.169,25, già decurtata del
50% per il concorso di colpa, oltre interessi ex art. 1284 c.1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Condanna l e il a rifondere all'appellante, le spese di lite di entrambi CP_2 CP_4
i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 1.713,00 per anticipazioni, ed euro 14.000,00 per compensi, e per il secondo grado in euro 804,00 per anticipazioni ed euro 10.000,00 per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali,
CPA e IVA come per legge.
Pone le spese delle CTU svolte in primo grado interamente a carico dell e del CP_2
CP_4
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 6.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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