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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 366 R.G.A. 2024 , promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dagli Avvocati PALMA PAOLO e Parte_1
CIMINO VALERIA
- Appellante - C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dagli Avv.ti VITALE SILVESTRO e GULLO ALESSANDRO
- Appellata - E
[...]
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. BUTTA' FILIPPO
- Appellata – All'udienza del 19/06/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palermo il 10 maggio 2023 esponeva di avere lavorato alle dipendenze della Servizi Comunali Parte_1
Integrati R.S.U. (d'ora innanzi SCIRSU) sin dal 16 Marzo 2006; che, a seguito del fallimento della società, dichiarato con sentenza del 7 maggio 2018, aveva per un certo periodo lavorato in distacco presso altra società aggiudicataria di una gara d'appalto provvisoria (la ; che, successivamente, nell'ambito di Controparte_3 un complessiva riorganizzazione del servizio, anche quello già espletato dalla
1 società fallita era stato aggiudicato alla società che aveva provveduto ad CP_1 assumere, per passaggio diretto, i lavoratori ex SCIRSU ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 9/2010, procedura conclusasi il 1 Febbraio 2022; aggiungeva che, nei suoi riguardi, il passaggio era stato impedito, a dire della società medesima, dalla sussistenza di gravi limitazioni che non lo avrebbero reso idoneo alla mansione, così come, peraltro, dichiarato dalla stessa nel corso della riunione CP_1 sindacale del 26.01.2022; che, dunque, essendo rimasto in forza alla SCIRSU, il suo curatore fallimentare, con lettera del 19.10.2022 aveva proceduto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Assumendo l'illegittimità del rifiuto di assumerlo da parte della CP_1 chiedeva dichiararsi “la nullità e/o l'annullabilità e comunque l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Curatela del;
“ordinare alle Parte_2 società convenute, ognuna per il proprio ruolo, ad adempiere a quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 9/2010 e dal contratto di appalto, consentendo il passaggio del lavoratore alle dipendenze della ordinare alla in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_1 tempore, l'immediata assunzione dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, e la corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dalla data del licenziamento e fino alla data dell'effettiva assunzione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare le società convenute al pagamento del risarcimento dei danni patiti dal ricorrente a seguito del mancato passaggio alla con relativo danno economico nella misura che codesto Tribunale vorrà ritenere più CP_1 equa;
condannare la del CP_4 Controparte_5
al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del
[...] licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro”; con vittoria di spese. Con la sentenza n. 3347/2023 del 6.10.2023 il Tribunale adito ha respinto tutte le domande osservando che il ricorrente non aveva impugnato il giudizio medico-legale che lo aveva dichiarato inidoneo alla mansione per cui era stato a suo tempo assunto e che tale idoneità costituiva una condizione per la cessione del contratto (cfr. verbale di accordo sindacale del 26.1.2022 in atti); che, dunque, era rimasto alle dipendenze della SCIRSU, la cui Curatela fallimentare, non autorizzata all'esercizio provvisorio, lo aveva dovuto necessariamente licenziare per cessazione dell'attività. Ha poi aggiunto: “Deve quindi rilevarsi che il ricorrente non ha specificamente dedotto la sussistenza di alcun vizio nei confronti del provvedimento di recesso, che pertanto risulta legittimo, avendo invece criticato l'esclusione dal passaggio prima alla e poi a a CP_1 causa del giudizio medico-legale che, tuttavia, in mancanza di una tempestiva impugnazione da
2 parte del lavoratore (espressamente contemplata quale condizione per la cessione del contratto - cfr. verbale del 26.1.2022 in atti), risulta essersi cristallizzato”. Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato il 5.04.2024, chiedendone la riforma.
La e la CP_1 Controparte_2 hanno resistito al gravame.
[...]
La Curatela fallimentare della SCIRSU ed il Commissario dell Pt_3 non sono state evocate in giudizio. All'udienza del 19/06/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI
Va preliminarmente dato atto che parte appellante non ha provveduto a notificare il ricorso in appello alla ed al Controparte_6
Commissario dell' tale omissione, tuttavia, non implica alcun vulnus al Pt_3 contraddittorio in quanto, per un verso, nessuna domanda era stata proposta, sin dal ricorso di primo grado, nei confronti del e, per Controparte_7 altro, la domanda di declaratoria di illegittimità o nullità del licenziamento è stata espressamente rinunciata dall'appellante, sicché la partecipazione al giudizio del curatore fallimentare appare del tutto superflua, non permanendo in giudizio alcuna domanda nei suoi confronti. Con l'interposto gravame, l'appellante si duole anzitutto che il Tribunale abbia posto a fondamento della propria decisione il valore cogente del verbale di riunione sindacale del 26.01.2022 e della condizione, in esso prevista ai fini del passaggio del personale alla della idoneità del lavoratore alla mansione, CP_1 senza limitazioni, di tal che, secondo l'argomentare del primo giudice, l'omessa impugnazione del giudizio di idoneità emesso dal medico competente, avrebbe giustificato la mancata assunzione da parte della deduce, anzitutto, di CP_1 aver impugnato il predetto giudizio di idoneità, ai sensi dell'art. 41 comma 9 D. Lgs. n. 81/2000 ed eccepisce, in ogni caso, l'illegittimità della menzionata condizione, sia in quanto la sussistenza di limitazioni imposte della sorveglianza sanitaria non era tale da impedirgli di svolgere le mansioni per le quali era stato assunto (tant'è che, dopo il fallimento della SCIRSU, aveva proseguito a svolgerle in regime di distacco presso la , sia perché trattasi di condizione non prevista dalla Controparte_3 normativa e dalla contrattazione applicabili alla fattispecie (art. 9 L. R. n. 9/2010; Accordo Quadro regionale del 6.08.2013, CCNL di settore). L'appello è fondato.
3 Con riferimento al primo motivo deve preliminarmente osservarsi che la deduzione dell'appellante di aver tempestivamente impugnato il giudizio del medico competente del 21.01.2022 sarebbe di per sé insufficiente a ribaltare la decisione;
secondo l'assunto del giudice di prime cure, infatti, ciò che aveva legittimamente impedito il passaggio diretto alla era l'insussistenza della condizione CP_1 prevista dall'accordo sindacale del 26.01.2022 che, sul punto, precisava “…qualora i 3 lavoratori non ritenuti idonei da dovessero impugnare i referti medici negativi e Parte_4 avere riconosciuta la idoneità alla mansione, gli stessi avranno diritto al transito presso la Pt_4
.”.
[...]
Ai fini del suo avveramento non sarebbe bastata, dunque, la mera impugnazione del giudizio di idoneità del medico competente necessitando, piuttosto, il ribaltamento dello stesso da parte dello adito dal lavoratore;
CP_8 circostanza, quest'ultima, che l'appellante neppure deduce. L'appello appare, invece, fondato con riferimento alla dedotta illegittimità della condizione posta dalla in occasione del verbale del 26.01.2022 per CP_1 il passaggio diretto del alle sue dipendenze. Pt_1
Giova, anzitutto, richiamare brevemente il contesto normativo di riferimento onde verificare se, ed eventualmente in che termini, possa in esso ravvisarsi la fonte del diritto (all'assunzione) qui azionato;
venendo, infatti, in considerazione un asserito obbligo di assunzione da parte della appellata ed, a caduta, della CP_1
appare necessario individuare la fonte, legale o pattizia, di tale obbligo,
[...] limitativa della libertà negoziale del soggetto obbligato. Con la legge n. 9/2010 la Regione Sicilia, in attuazione del D. Lgs n. 152/2006, ha adottato un nuovo assetto giuridico ed organizzativo per quanto attiene la gestione dei rifiuti, abbandonando il precedente modulo di affidamento del servizio alle società d'ambito e prevedendo l'affidamento di una serie di compiti, in materia, alle “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti” la cui costituzione è sancita dall'art. 6 (“In attuazione di quanto disposto dall'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate 'Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti', con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati”). L'art. 7 scandisce le fasi di costituzione di tali società, stabilendo i tempi e le competenze per la redazione dello statuto, la nomina degli organi sociali, le modalità di acquisizione del patrimonio, delle risorse finanziarie e del personale
4 dipendente, prevedendo, a quest'ultimo riguardo, al comma 9: “La dotazione organica della S.R.R. è adottata dagli organi della stessa società ed approvata con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni. La mancata definizione del procedimento di approvazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzione ed, altresì, all'instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collaborazione o incarico esterni, nonché all'instaurazione di rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”. Prosegue il comma 10: “Con il decreto di cui al comma 9 sono altresì disciplinate le modalità attraverso cui le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità interna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cui l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 nonché dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.” Il comma 11, infine, definisce perentori i termini di cui ai commi precedenti, prevedendo, in caso di loro inosservanza, l'intervento sostitutivo di un commissario straordinario, nominato dall'Assessore Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità. L'art. 19 disciplina poi il procedimento mediante il quale si sarebbe dovuto realizzare il passaggio del personale dalle società d'ambito in liquidazione alle neo costituite;
esso prevede ai commi 6 e ss.:
“
6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.
7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa
5 risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009. 8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.
… 12. Fino all'effettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d'ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite. Tale gestione non può eccedere durata di un anno, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge….”. Tale norma si coordina con quanto previsto dall'art. 15 che disciplina l'affidamento, da parte delle , del servizio di gestione integrata dei rifiuti, laddove precisa : “… il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati…. Le stesse società, avvalendosi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, possono individuare….il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati”; l'affidamento (del servizio, n.d.e.) da parte dei singoli comuni è effettuato a condizione che:… (le società affidatarie) utilizzino il personale a qualsiasi titolo trasferito alle società ed ai consorzi d'ambito esistenti alla data di approvazione della presente legge, corrispondendo alla S.R.R. i relativi oneri.” Ed ancora, l'accordo quadro del 6.08.2013, relativo al passaggio del personale dagli ATO alle SRR, stabiliva che il personale interessato all'accordo medesimo, che si trovasse nelle condizioni normativamente previste per il passaggio alle SRR, doveva essere numericamente non inferiore al 90% dei lavoratori indicati ai commi 6 e 7 della L. R. n. 19/2010, già in servizio presso le società d'ambito alle data in esso indicate, situazione, questa, nella quale certamente versava il , alle Pt_1 dipendenze della SCIRSU sin dal 2006.
6 Il quadro delineato è chiaramente funzionale, ed al tempo stesso conseguenziale, al riassetto organizzativo della gestione dei rifiuti disciplinato dalla legge, basato fondamentalmente sul passaggio di tale gestione, senza soluzione di continuità, dalle società e consorzi d'ambito alle , che avrebbero a loro volta assicurato il servizio mediante il suo affidamento ad altre ditte secondo le procedure di cui all'art. 15; di tal che, sin tanto che il servizio fosse stato gestito dalle vecchie società d'ambito, il personale a ciò addetto avrebbe continuato a lavorare alle loro dipendenze, per poi passare alle solo quando queste avessero concretamente dato avvio alla predetta attività di gestione, che si sarebbe concretizzata proprio con la definizione delle procedure di gara di cui all'art. 15, ossia con la presa in carico del medesimo servizio da parte delle società aggiudicatarie degli appalti ed, in definitiva, utilizzatrici del personale assunto dalla in funzione del successivo passaggio alle società aggiudicatrici. Orbene, tutte le condizioni previste dal sistema normativo sopra ricordato si sono verificate nel caso che occupa: la SCIRSU è stata posta in liquidazione e, successivamente, è stata altresì dichiarata fallita;
nelle more dell'avvio del funzionamento della territorialmente competente, è stata avviata la gestione commissariale dell' nel quale la stessa avrebbe operato;
nell'ambito di tale gestione commissariale il , insieme a tutti gli altri dipendenti della SCIRSU, Pt_1 sono stati utilizzati, mediante distacco presso altre società operanti nel settore, al fine di consentire la prosecuzione del servizio;
infine, la ha avviato la procedura di affidamento dell'appalto del servizio che si è definita con l'aggiudicazione in favore della CP_1
Ai sensi dell'art. 19 comma 8 sopra citato, dunque, alla data di definitivo avvio del servizio di gestione da parte della società affidataria, si erano verificate tutte le condizioni legalmente previste per l'assunzione dei lavoratori, già impiegati dalle società d'ambito operanti nel settore, da parte della società aggiudicataria, previa la loro assunzione da parte della , funzionale al suddetto passaggio. A fronte di tale quadro normativo che, come detto, delinea certamente un diritto, alle condizioni ivi previste (qui pienamente realizzate), all'assunzione, la ragione ostativa ravvisata dalla in seno al verbale di accordo sindacale CP_1 del 26.01.2022 appare infondata, oltre che insussistente. Va preliminarmente osservato che il giudizio di idoneità del non ne Pt_1 ha assolutamente affermato l'impossibilità di essere adibito alla mansione di operatore ecologico;
è vero piuttosto il contrario atteso che, come si legge nella comunicazione dell'esito della visita del 21.01.2022, sottoscritta dal lavoratore, e prodotta da ambo le parti, lo stesso venne giudicato “idoneo (alla mansione specifica
7 di operatore ecologico) con limitazioni”, consistenti nel non dover essere adibito “a mansioni comportanti eccessivi sforzi fisici”. Non è superfluo osservare che, nel precisare tali limitazioni, il sanitario fece riferimento, confermandolo, al giudizio già precedentemente espresso dai medici dell'ASP, con parere del 22.06.2017 (all. 4 prod. appellante); nel medesimo senso si sono espressi i successivi giudizi medico legali (v. giudizio di idoneità del 13.04.2019, relativo al periodo in cui il era ancora in forza alla SCIRSU, e del Pt_1
2.11.2021, reso durante il periodo di distacco presso la Controparte_3
Orbene, è del tutto pacifico che, durante tutto il periodo coperto dai citati giudizi di “idoneità con limitazioni”, il ebbe sempre a svolgere le mansioni di Pt_1 operatore ecologico, per le quali era stato assunto, né è stato dedotto che ciò abbia mai arrecato alcun danno al lavoratore né prodotto disguidi all'efficienza dell'espletamento del suo lavoro. L'esclusione del lavoratore dal passaggio diretto, alla luce di un'asserita incompatibilità del suo stato di salute con le mansioni di operatore ecologico e con l'impossibilità di adibirlo a mansioni diverse (“I lavoratori di cui al su indicato elenco,
e risultano, a seguito di visita medica Testimone_1 Persona_1 Parte_1 preventiva a cura del medico competente, idonei al lavoro con gravi limitazioni incompatibili con le mansioni di competenza (operatore ecologico) per cui, al fine di salvaguardare l'incolumità del lavoratore stesso e nel contempo garantire l'efficienza del servizio la non potrà procedere alla CP_1 cessione dei relativi contratti in quanto non ha possibilità di diversa collocazione nel cantiere in questione (Appalto unico SSR Palermo Città Metropolitana”), e la speculare condizione apposta, a tal proposito, dal presidente della [“rimane inteso che qualora i 3 lavoratori non ritenuti idonei dalla e CP_1 Testimone_1 Persona_1
dovessero impugnare referti medici negativi e avere riconosciuta l'idoneità alla Parte_1 mansione gli stessi avranno diritto al transito presso la ai sensi dell'articolo 19 della CP_1
l.R. n.9/2010”] appaiono dunque del tutto immotivate, non profilandosi alcuna necessità di individuare mansioni diverse cui adibire i suddetti lavoratori, e specificamente il , essendo quest'ultimo perfettamente idoneo alla mansione Pt_1 di operatore ecologico. Può inoltre aggiungersi, solo per completezza, che quand'anche lo stesso non potesse essere adibito alla suddetta mansione, avrebbe dovuto la a CP_1 fronte di un obbligo di assunzione, normativamente e pattiziamente previsto, dimostrare la propria impossibilità di adottare “accorgimenti ragionevoli” tali da non pregiudicare il suo inserimento nella nuova compagine aziendale (v. Cass. n. 5048/2024).
8 L'argomento, poi, secondo cui a tale assunzione non si sarebbe in ogni caso potuto procedere per non avere, a monte la provveduto ad assumere il , Pt_1 prova troppo, specie se letta con la speculare deduzione della di non aver provveduto all'assunzione stante il diniego opposto dalla CP_1
Va piuttosto osservato che entrambe le società avrebbero, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, dovuto porre in essere gli adempimenti sulle stesse gravanti nell'ambito della procedura disegnata dall'art. 19 L. R. n. 9/2010, sussistendone tutti i presupposti;
con l'unica precisazione che, a fronte di uno specifico, seppure immotivato, rifiuto dell'assunzione da parte della la CP_1
non avrebbe potuto assumere e trattenere presso di sé il lavoratore, non essendo prevista, per i profili operativi, la diretta gestione del personale da parte della società medesima, in quanto non deputata alla predisposizione del servizio cui detto personale deve essere adibito. D'altronde, come si evince dallo stesso verbale del 26.01.2022, in data 21 ottobre 2021 la stazione appaltante aveva trasmesso alla gli elenchi dei CP_1 lavoratori aventi diritto al passaggio diretto, compresi quelli del personale ex SCIRSU, e tra essi l'odierno appellante (seppure distaccato alla sino CP_3 al 31.01.2022); ciò si desume, in particolare, dalla dichiarazione del Presidente della
, riportata in seno al verbale citato: “i lavoratori aventi diritto al transito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9/2010 sono in numero di 75 e provengono da ATOPA1, ATOPA4, ATOPA 2; da tale numero vanno sottratte le tre unità non giudicate idonee (come dichiarato dalla e pertanto il totale dei lavoratori CP_1 aventi diritto al transito ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 9/2010 ed il numero 72… che transiteranno in data odierna e con decorrenza 1 Febbraio 2022 nell'organico del nuovo gestore .” CP_1
Con ciò si vuol rimarcare che, ove non fosse stata sollevata la ridetta ragione ostativa al passaggio diretto del alla nuova società appaltatrice, lo stesso Pt_1 sarebbe stato certamente assunto, in quanto già individuato dalla stessa tra i lavoratori aventi diritto al passaggio medesimo. Né è condivisibile l'argomento secondo cui ciò non sarebbe stato possibile a causa del proseguimento del rapporto di lavoro con la curatela fallimentare, atteso che tale circostanza è stata piuttosto una conseguenza dell'inadempimento delle società odierne appellate ed, in particolar modo, della perché, con il CP_1 proprio diniego dell'assunzione, ha posto in essere un illegittimo veto al perfezionarsi della fattispecie circolatoria che, per il tramite del passaggio alla , avrebbe dovuto definitivamente culminare con la costituzione del rapporto di lavoro alle proprie dipendenze.
9 Alla luce delle superiori considerazioni deve, dunque, essere affermato il diritto di ad essere assunto dalla (così come Parte_1 CP_1 correttamente chiesto nel ricorso di primo grado), con le mansioni ed il livello di inquadramento già posseduto presso la SCIRSU, con effetti a far data dal 1.02.2022, data di decorrenza di tutti gli altri contratti di lavoro ad essa transitati in relazione alla vicenda di che trattasi. Avendo l'appellante espressamente limitato l'appello all'accoglimento delle domande di cui ai punti B) (ordinare alle società convenute, ognuna per il proprio ruolo, ad adempiere a quanto previsto dall'art. 19 della legge regionale 9/2010 e dal contratto di appalto, consentendo il passaggio del lavoratore alle dipendenze della , C) (“ordinare alla CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, all'immediata assunzione dell'odierno CP_1 ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dalla data del licenziamento e fino alla data dell'effettiva assunzione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria”) ed F) (condanna alle spese), la domanda risarcitoria va accolta nei soli riguardi della (non essendo stata riproposta anche nei CP_1 confronti della ), e nei limiti chiesti in ricorso;
la stessa va pertanto condannata al pagamento in favore di a titolo risarcitorio, di un importo pari Parte_1 alle retribuzioni che lo stesso, ove fosse stato tempestivamente assunto, al pari degli altri lavoratori trasmigrati dalla SCIRSU (e poi dalla ), avrebbe percepito, dalla data del licenziamento (così come chiesto in domanda) ad oggi;
nulla va disposto per il periodo successivo, difettando il requisito dell'attualità e della certezza della proiezione nel futuro dell'evento lesivo rappresentato dal perdurante stato di disoccupazione;
d'altro canto, non essendo stata neppure allegata la sussistenza di un aliunde perceptum ovvero la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione, il risarcimento va commisurato all'intero importo delle predette retribuzioni (v. in termini Cass. n. 11141 del 16/08/2001; n. 5766 del 20/04/2002; n. 2402 del 09/02/2004). A tale importo vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, ex art. 429 c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza della direttamente CP_1 responsabile del lamentato inadempimento, e si liquidano come in dispositivo;
in ragione dei motivi della decisione, possono invece essere compensate nei confronti della .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 3347/2023 resa il 6.10.2023 dal Tribunale di Palermo, dichiara che
10 ha diritto ad essere assunto dalla con le mansioni ed il Parte_1 CP_1 livello di inquadramento già posseduti presso la SCIRSU e con effetti dal 1.02.2022, e condanna la medesima società ad assumere l'appellante alle suddette condizioni, ed a corrispondergli a titolo risarcitorio un importo pari alle retribuzioni che avrebbe maturato a decorrere dal 19.10.2022 ad oggi, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Condanna la a rifondere a le spese processuali CP_1 Parte_1 che liquida per compensi in € 3.809,00 per il primo grado ed in € 3.373,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. Compensa le spese nei confronti della Controparte_2
[...]
Palermo, 19/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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