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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice nel procedimento recante n. 4593/2024 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. c.p.c. proposto da (avv. Marianna De Tommaso), ricorrente, nei confronti di RT
, resistente contumace, ha pronunciato la seguente Controparte_1
SENTENZA
a scioglimento della riserva, premesso che con ricorso depositato il 17.04.2024 ha chiesto la modifica delle RT
condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2731 del 2019 del Tribunale di Bari, laddove prevedeva a suo carico la corresponsione di un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne. In particolare, ha chiesto la revoca dell'assegno a suo Per_1 carico alla luce dell'inerzia del figlio, che ha interrotto gli studi e non si è attivato nella ricerca di opportunità lavorative.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 18.11.2024 il Giudice delegato ha disposto l'acquisizione di documentazione fiscale aggiornata del ricorrente, depositata in data 4.2.2025. Indi, all'udienza del 17.2.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata.
Il ricorrente assume che il figlio maggiorenne (di anni 20), il quale all'epoca del divorzio Per_1 frequentava l'istituto Alberghiero “Rosa Luxemburg” in Casamassima (BA), all'età di 16 anni ha abbandonato gli studi e non si è attivato nella ricerca di un'occupazione lavorativa, rimanendo colpevolmente inerte.
Nel caso di specie, in disparte la situazione economico-reddituale del ricorrente, occorre focalizzarsi sul carattere colpevole o incolpevole della mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione lavorativa da parte del figlio. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “Nessun rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e
l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato”
(Cass. 25 settembre 2017, n. 22314); invero, anche qualora sussistessero ottime condizioni economiche da parte del genitore, ciò non potrebbe comunque giustificare una sorta di parassitismo da parte dei figli, i quali – raggiunta la maggiore età e completato un percorso di studi o professionale
– devono attivarsi nel cercare un lavoro.
Ebbene, è proprio il completamento di un percorso di studi o di un percorso professionale a costituire la ratio dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore. L'art. 337 septies c.c., infatti, stabilendo che il Giudice possa disporre un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente (a differenza di quanto è previsto per i figli minorenni), fa emergere come la non autosufficienza economica del figlio maggiorenne sia una condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della corresponsione dell'assegno, il quale invece è strettamente correlato al diritto-dovere del figlio all'istruzione e all'educazione. Come più volte sottolineato dalla Corte di Cassazione: “sussiste il diritto del figlio [al mantenimento] all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione”; quindi, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. N.8049/2022;
Cass. Sez. 1 Sent. n.27904 /2021; Cass. ord. 14 agosto 2020, n. 17183; Cass. 20 agosto 2014, n.
18076; nonché Cass. 22 giugno 2016, n. 12952, in motiv.).
Nel caso di specie, il figlio ha deciso di abbandonare gli studi all'età di 16 anni, ed Per_1
attualmente, superata la maggiore età, non frequenta alcun corso di studi e non si è attivato nella ricerca di un lavoro. Dunque, senz'altro l'assegno corrisposto dal ricorrente non può rivestire alcuna funzione di sostegno nel completamento di un percorso di istruzione o formazione professionale.
Cionondimeno, l'assegno di mantenimento ex art. 337 septies c.c. deve continuare ad essere corrisposto qualora, una volta completato un percorso di istruzione o di formazione professionale, vi siano delle difficoltà da parte del figlio maggiorenne nel trovare un'occupazione. Tali difficoltà possono derivare dalle particolari condizioni del settore lavorativo in cui il giovane, conformemente all'istruzione conseguita, cerca lavoro (sebbene le aspirazioni del giovane debbano comunque essere conformi alle situazioni reddituali della famiglia, cfr., ex multis, Cass 14 agosto 2020 n.17183; Cass
20 agosto 2014, n. 18076), ovvero possono essere legate alle condizioni personali dei figli (es. nel caso in cui vi siano eventuali patologie o menomazioni psico-fisiche impeditive della ricerca di un'occupazione). Non può sottacersi, inoltre, che le recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass
Sent. N.26875/2023; Cass ord. n. 17183/2020) ha statuito, superando il precedente consolidato indirizzo giurisprudenziale, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente e sarà più gravoso man mano che l'età del figlio aumenti. Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente ha riferito che il figlio ha abbandonato gli studi nel Per_1
2021 e, nonostante le insistenze del padre, non si è impegnato né a proseguire gli studi e neppure nella ricerca di un lavoro, manifestando un totale disinteresse al conseguimento dell'indipendenza economica, anche alla luce degli immotivati rifiuti ad accettare occasioni lavorative propostegli.
Inoltre, come sottolineato dalle recentissime pronunce della Corte di Cassazione, il figlio che, dopo la maggiore età, non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente sufficiente, non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa a cui ogni giovane adulto deve aspirare usufruendo dell'obbligo del mantenimento del genitore,
“dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.” (in tal senso Cass. ord. N.12123/2024; Cass. ord. 38366/2021).
In definitiva, si ritiene che l'abbandono degli studi e l'inerzia nella ricerca di un'occupazione, serbata dal figlio negli ultimi quattro anni, sia colpevole ed ingiustificata. Di conseguenza, l'assegno di mantenimento in suo favore va revocato, come richiesto dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sull'istanza formulata da , con ricorso depositato il RT
17.04.2024, così provvede:
- elimina – con decorrenza dal dì della proposizione della domanda- l'assegno di mantenimento a carico di in favore del figlio;
RT Per_1
- condanna la resistente al pagamento integrale delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.935,50, di cui € 237,00 per spese ed € 1.698,50 per compensi professionali, oltre a spese generali , IVA e C AP com e per l egge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 18.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Disabato
Sezione 1^ Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Giuseppe Disabato - Presidente dott.ssa Valeria Guaragnella - Giudice rel. dott.ssa Sara Mazzotta - Giudice nel procedimento recante n. 4593/2024 R.G., decidendo sul ricorso ex art. 473 bis.47 e ss. c.p.c. proposto da (avv. Marianna De Tommaso), ricorrente, nei confronti di RT
, resistente contumace, ha pronunciato la seguente Controparte_1
SENTENZA
a scioglimento della riserva, premesso che con ricorso depositato il 17.04.2024 ha chiesto la modifica delle RT
condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2731 del 2019 del Tribunale di Bari, laddove prevedeva a suo carico la corresponsione di un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento del figlio , divenuto maggiorenne. In particolare, ha chiesto la revoca dell'assegno a suo Per_1 carico alla luce dell'inerzia del figlio, che ha interrotto gli studi e non si è attivato nella ricerca di opportunità lavorative.
La resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 18.11.2024 il Giudice delegato ha disposto l'acquisizione di documentazione fiscale aggiornata del ricorrente, depositata in data 4.2.2025. Indi, all'udienza del 17.2.2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata.
Il ricorrente assume che il figlio maggiorenne (di anni 20), il quale all'epoca del divorzio Per_1 frequentava l'istituto Alberghiero “Rosa Luxemburg” in Casamassima (BA), all'età di 16 anni ha abbandonato gli studi e non si è attivato nella ricerca di un'occupazione lavorativa, rimanendo colpevolmente inerte.
Nel caso di specie, in disparte la situazione economico-reddituale del ricorrente, occorre focalizzarsi sul carattere colpevole o incolpevole della mancata attivazione per la ricerca di un'occupazione lavorativa da parte del figlio. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “Nessun rilievo ha la situazione economico-patrimoniale del genitore, posto che, al contrario, il diritto e
l'obbligo de quibus si fondano sulla situazione del figlio, non sulle capacità reddituali dell'obbligato”
(Cass. 25 settembre 2017, n. 22314); invero, anche qualora sussistessero ottime condizioni economiche da parte del genitore, ciò non potrebbe comunque giustificare una sorta di parassitismo da parte dei figli, i quali – raggiunta la maggiore età e completato un percorso di studi o professionale
– devono attivarsi nel cercare un lavoro.
Ebbene, è proprio il completamento di un percorso di studi o di un percorso professionale a costituire la ratio dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore. L'art. 337 septies c.c., infatti, stabilendo che il Giudice possa disporre un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente (a differenza di quanto è previsto per i figli minorenni), fa emergere come la non autosufficienza economica del figlio maggiorenne sia una condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della corresponsione dell'assegno, il quale invece è strettamente correlato al diritto-dovere del figlio all'istruzione e all'educazione. Come più volte sottolineato dalla Corte di Cassazione: “sussiste il diritto del figlio [al mantenimento] all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione”; quindi, “la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società” (Cass. N.8049/2022;
Cass. Sez. 1 Sent. n.27904 /2021; Cass. ord. 14 agosto 2020, n. 17183; Cass. 20 agosto 2014, n.
18076; nonché Cass. 22 giugno 2016, n. 12952, in motiv.).
Nel caso di specie, il figlio ha deciso di abbandonare gli studi all'età di 16 anni, ed Per_1
attualmente, superata la maggiore età, non frequenta alcun corso di studi e non si è attivato nella ricerca di un lavoro. Dunque, senz'altro l'assegno corrisposto dal ricorrente non può rivestire alcuna funzione di sostegno nel completamento di un percorso di istruzione o formazione professionale.
Cionondimeno, l'assegno di mantenimento ex art. 337 septies c.c. deve continuare ad essere corrisposto qualora, una volta completato un percorso di istruzione o di formazione professionale, vi siano delle difficoltà da parte del figlio maggiorenne nel trovare un'occupazione. Tali difficoltà possono derivare dalle particolari condizioni del settore lavorativo in cui il giovane, conformemente all'istruzione conseguita, cerca lavoro (sebbene le aspirazioni del giovane debbano comunque essere conformi alle situazioni reddituali della famiglia, cfr., ex multis, Cass 14 agosto 2020 n.17183; Cass
20 agosto 2014, n. 18076), ovvero possono essere legate alle condizioni personali dei figli (es. nel caso in cui vi siano eventuali patologie o menomazioni psico-fisiche impeditive della ricerca di un'occupazione). Non può sottacersi, inoltre, che le recenti pronunce della Corte di Cassazione (Cass
Sent. N.26875/2023; Cass ord. n. 17183/2020) ha statuito, superando il precedente consolidato indirizzo giurisprudenziale, che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente e sarà più gravoso man mano che l'età del figlio aumenti. Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente ha riferito che il figlio ha abbandonato gli studi nel Per_1
2021 e, nonostante le insistenze del padre, non si è impegnato né a proseguire gli studi e neppure nella ricerca di un lavoro, manifestando un totale disinteresse al conseguimento dell'indipendenza economica, anche alla luce degli immotivati rifiuti ad accettare occasioni lavorative propostegli.
Inoltre, come sottolineato dalle recentissime pronunce della Corte di Cassazione, il figlio che, dopo la maggiore età, non abbia reperito una occupazione lavorativa stabile o che lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente sufficiente, non può soddisfare l'esigenza di una vita dignitosa a cui ogni giovane adulto deve aspirare usufruendo dell'obbligo del mantenimento del genitore,
“dovendo piuttosto ricorrere - ferma restando l'obbligazione alimentare destinata a supplire alle esigenze di vita dell'individuo bisognoso - ai diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito.” (in tal senso Cass. ord. N.12123/2024; Cass. ord. 38366/2021).
In definitiva, si ritiene che l'abbandono degli studi e l'inerzia nella ricerca di un'occupazione, serbata dal figlio negli ultimi quattro anni, sia colpevole ed ingiustificata. Di conseguenza, l'assegno di mantenimento in suo favore va revocato, come richiesto dal ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sull'istanza formulata da , con ricorso depositato il RT
17.04.2024, così provvede:
- elimina – con decorrenza dal dì della proposizione della domanda- l'assegno di mantenimento a carico di in favore del figlio;
RT Per_1
- condanna la resistente al pagamento integrale delle spese di lite, che liquida in complessivi
€ 1.935,50, di cui € 237,00 per spese ed € 1.698,50 per compensi professionali, oltre a spese generali , IVA e C AP com e per l egge.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ Sezione Civile il 18.3.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Disabato