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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4326 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice RI ZI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6023 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Brancato;
parte attrice
CONTRO
, nato a [...] il [...], c. f. , CP_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il giorno 01/01/1961 c.f. Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Bono e Giulia Galati;
parte convenuta
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._4
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bono;
[...] terzo chiamato
*****
OGGETTO: Rivendica. Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 20.4.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio e di , e, dopo aver allegato: CP_1 CP_2 CP_2
a) di avere acquistato, con atto del 20.5.2005, l'unità immobiliare sita in Palermo, via
Tavola Tonda n. 18, facente parte di un vecchio edificio a tre elevazioni fuori terra, di cui solo il secondo piano risultava inagibile, mentre il piano terra e il primo piano, sebbene vetusti, risultavano abitati;
1 b) che l'immobile, al momento dell'acquisto, si presentava come un unico grande vano con cucina e wc nello stesso ambiente, con accesso dall'androne immediatamente a destra, e confinante con via Tavola Tonda, con l'androne condominiale e con proprietà Per_1
c) che nell'anno 2015, e di , proprietari dei piani CP_1 CP_2 CP_2 soprastanti, avendo incaricato un'impresa edile di eseguire la ristrutturazione ed il recupero conservativo delle loro unità immobiliari, gli avevano chiesto la possibilità di utilizzare l'immobile per il deposito delle attrezzature;
d) che, concesso l'uso temporaneo dell'immobile, al momento della restituzione, avvenuta solo il 24.2.2021, risultava totalmente stravolto rispetto alla conformazione originaria: la porta di accesso (posta originariamente entrando nell'androne immediatamente a destra) era stata spostata in fondo all'androne dietro ad un pilastro;
l'unico grande vano era stato rimpicciolito e la superficie mancante risultava di proprietà di con accesso dalla via Tavola CP_1
Tonda; mancavano gli impianti;
vi era stata costituita una servitù per la posa di tubi prima inesistenti;
il piccolo locale wc e cucina posto in prossimità delle scale che conducevano ai piani superiori era stato adibito a locale tecnico dell'ascensore ed autoclave;
era sfornito dell'allaccio della luce e dell'acqua;
e) che, a seguito di accesso presso i pubblici uffici, aveva appreso che con atto del
15.4.2014 aveva acquistato, a rogito del Notaio , CP_1 Persona_2 due unità immobiliari terranee site in Palermo, via Tavola Tonda n. 16 e n.18, il cui possesso a titolo di precario gli era stato trasferito da lui stesso;
f) che l'acquisto effettuato da doveva ritenersi effettuato “a non CP_1 domino”;
g) che parte convenuta gli aveva restituito, peraltro tardivamente, solo la porzione corrispondente alla particella sub 4 del foglio di mappa catastale del locale concessogli in uso e non invece le parti corrispondenti al sub 3 e al sub 2;
ha chiesto di:
a) dichiarare l'inefficacia e/o nullità dell'atto di compravendita a non domino del
15.4.2014 ai rogiti del notaio e ordinare ad l'immediata Per_2 CP_1 reintegra nel possesso in proprio favore delle unità immobiliari terrane site in
Palermo, via Tavola Tonda 16/18, in catasto fg 414, sub 2 e 3;
2 b) condannare i convenuti al pagamento in proprio favore dell'indennità di occupazione dell'immobile di cui alle particelle 414, sub 4, dal mese di gennaio
2019 alla restituzione avvenuta il 24.2.2021, quantificata in € 100 mensili;
c) condannare al pagamento dell'indennità di occupazione CP_1 dell'immobile di cui alla p.lla 414 sub 2 e 3 dal mese di gennaio 2019 all'effettiva restituzione, da quantificarsi in complessivi € 100,00 mensili;
d) condannare e di ex art. 2043 c.c. al CP_1 CP_2 CP_2 risarcimento di tutti i danni arrecatigli quale conseguenza diretta dell'avvenuto spoglio, della arbitraria trasformazione dei locali, della perdita di utilità della porzione del locale riconsegnato, inidonea a qualsiasi uso, quantificati in €
150.000,00.
2. Con comparsa del 18.9.2023, e di CP_1 CP_2 CP_2 hanno chiesto il rigetto della domanda avversarie, contestandone la fondatezza.
In particolare, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e nel contestare la ricostruzione in fatto delle deduzioni di controparte e la fondatezza delle domande da questi proposte, dopo aver premesso che:
a) con atto pubblico di compravendita del 27.2.2003, avevano acquistato, pro quota, il primo piano dell'immobile di via Tavola Tonda 18, identificato al NCEU fg 129, part
414, sub 7, part. 416 sub 2 e 418 sub 7;
b) con atto pubblico di compravendita del 15.6.2004, avevano acquistato il magazzino di piano terra civ 12-14 identificato al NCEU fg 129, part 414 sub 1 e part. 141 sub 6, descritto in pessime condizioni di stabilità e conservazione;
c) con atto pubblico di compravendita del 27 febbraio 2003 di CP_2 CP_2 aveva acquistato il secondo piano del detto edificio;
d) all'atto della stipula dei detti contratti l'intero edificio si presentava in pessime condizioni al punto che, in adempimento dell'Ordinanza comunale del 7.6.2000, che aveva disposto l'obbligo di esecuzione di opere per la messa in sicurezza dell'edificio e la eliminazione della connessa situazione di pericolo per la pubblica incolumità, i proprietari dell'epoca, e avevano inibito l'ingresso Pt_2 Per_3 Per_4 all'edificio, tompagnandone gli accesi;
e) a seguito dell'istanza presentata in data 20.11.2006 al Comune di Palermo, ottenuti i contributi pubblici richiesti con determina dirigenziale n. 306 del 26.9.2011, era stato redatto il progetto di restauro dell'immobile, i cui lavori di ristrutturazione erano stati
3 eseguiti, giusta autorizzazione edilizia del 5.8.2011, 28.11.2012 e 12.8.2016 sotto il costante controllo dei tecnici dell'Ufficio del Centro Storico;
f) i fondi ottenuti non avevano coperto per intero i costi di ristrutturazione cui avevano dovuto far fronte i proprietari delle singole unità immobiliari e tra questi anche l'attore;
g) tutti i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti dal;
CP_4
h) l'unità immobiliare acquistata dall'attore, ovvero il solo subalterno 4, era ben diversa da quella descritta nell'atto di citazione, posto che: era alla sinistra dell'androne, era prospicente sulla via G. Meli, non era confinante con via Tavola Tonda ma con i subalterni 2 e 3 di proprietà di;
non aveva alcun servizio;
CP_1
i) l'attore non aveva mai concesso loro in uso l'immobile che, inagibile, era stato invece coinvolto, come tutto l'edificio, alla ristrutturazione edilizia;
j) le tubature oggi presenti nei locali dell'attore sono nello stesso punto in cui erano ubicate quelle originarie;
hanno, in via preliminare, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande risarcitorie connesse ai lavori di ristrutturazione dell'edificio in quanto eseguiti dal;
hanno contestato la fondatezza Controparte_5 della domanda volta al pagamento di un indennizzo per l'asserita occupazione del locale dell'attore, invero facente parte del cantiere edile così come il resto del fabbricato;
hanno dedotto l'infondatezza, comunque, della domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine al danno asseritamente subito, posto che all'esito dei lavori anche il locale dell'attore era stato ristrutturato e reso agibile;
hanno contestato la fondatezza del lamentato spoglio dei locali indicati al subalterno 2 e al subalterno 3 del Foglio di mappa
144 per carenza di legittimazione attiva, non essendone lo il proprietario. Pt_1
3. Con decreto del 3.10.2023, il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario , quale parte del Controparte_3 contratto di compravendita stipulato da , avente ad oggetto il locale CP_1 rivendicato dall'attore.
4. Con comparsa del 12.2.2024, si è costituito in giudizio
[...]
al fine di contestare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto CP_3
e in diritto, esponendo difese analoghe a quelle dei convenuti.
5. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 bis c.p.c., rinviata la causa per esperire la procedura di mediazione e rigettate le richieste istruttorie
4 formulate, mutata la persona del Giudicante, la causa è stata rinviata ex art. 281 quinques sexies c.p.c. all'udienza dell'8.10.2025, all'esito della quale è stata posta in decisione.
6. Le domande di parte attrice non sono fondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito specificate.
6.1 In primo luogo, occorre qualificare l'istanza attorea volta alla declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'atto di compravendita del 15.4.2014 stipulato da e CP_1 alla reintegra nel proprio possesso delle unità immobiliari terranee, site in Palermo, via
Tavola Tonda 16/18, fg. 414, sub 2 e 3, considerato che il rilascio di un determinato bene nella materiale disponibilità di altri può sottendere sia un'azione di rivendica, che una mera azione di restituzione.
In sede di restituzione, azione di natura prettamente personale, la causa petendi è costituita dal diritto di ottenere l'adempimento di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio, della cui sussistenza e/o sopravvenuto venir meno l'attore deve fornire la prova secondo gli ordinari criteri operanti in tema di onere probatorio.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento (per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via) del rapporto di natura obbligatoria in base al quale si era conseguita la detenzione del bene (Cass. 11 luglio 1981 n. 4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n. 4589, 28 gennaio 1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n. 7162, 19 luglio 1996
n. 6522, 19 febbraio 2002 n. 2392, 4 luglio 2005 n. 14135).
In sede di rivendica, azione a carattere intrinsecamente reale, invece, la causa petendi è costituita dal diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, inoltre, non è sufficiente produrre, ad esempio, né l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente, occorrendo a tal fine la prova del possesso del venditore e dell'immissione nel possesso dell'acquirente
5 ai fini dell'acquisto a titolo originario (Cass. n. 25643 del 04/12/2014; 21940/2018); e non è nemmeno sufficiente la mera produzione della nota di trascrizione, la quale non costituisce né atto di parte, né valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma solo uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento, essendo la trascrizione piuttosto finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare (Cass. n. 20641 del 09/09/2013
Tanto premesso, passando al caso di specie, le circostanze di fatto allegate dall'attore ed il tenore delle conclusioni da lui formulate inducono a qualificare la sua domanda -con riferimento alla porzione di immobile ricadente in Palermo, via Tavola Tonda
16/18, fg. 414, sub 2 e 3 - come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., avendo infatti egli esposto di non essere nel possesso dell'immobile per cui è causa e chiesto tanto la declaratoria di inefficacia/nullità dell'atto di compravendita con cui è stato trasferito l'immobile in favore del convenuto, quanto il rilascio del bene da parte di questi.
In altri termini, la domanda proposta, al di là del nomen iuris utilizzato, involge la proprietà del bene così da doversi qualificare come azione di rivendicazione.
Ciò posto, parte attrice non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Rilevata, infatti, l'assoluta inconducenza sul punto delle prove testimoniali richieste,
l'attore si è limitato a depositare l'atto di compravendita del 20.5.2005 (rep. n.
28575/16880) con cui ha acquistato da e da Controparte_6 Controparte_7
l'immobile composto da un solo vano, identificato catastalmente al fg. 129, particella 414, sub 4 confinante con via Tavola Tonda, proprietà e con androne (così nell'atto). Per_1
Tale documentazione, però, è insufficiente – per quanto innanzi detto – ad integrare la c.d. probatio diabolica prescritta dall'art. 948 c.c., con riguardo tanto alla titolarità del bene rivendicato, identificato catastalmente con il fg. 414, sub 2 e 3, quanto al possesso dello stesso da parte dell'attore.
Come già esposto, infatti, il mero atto di compravendita risalente al 2005 non è di certo idoneo a comprovare l'acquisto avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo.
Insufficiente è, infatti, la circostanza che nell'atto notarile di compravendita i venditori abbiano dichiarato il proprio acquisto a titolo originario del bene in ragione del tempo trascorso dal proprio possesso, considerato che sul punto il detto documento non ha alcuna forza probante.
Come noto, infatti, ex art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle
6 dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non di certo della veridicità del contenuto delle dichiarazioni acquisite.
Sarebbe stato, pertanto, onere dello ricostruire l'intera catena dei Pt_1 trasferimenti dell'immobile de quo onde giungere ad un acquisto a titolo originario.
La domanda di rivendicazione con riferimento alla porzione di immobile predetto e le connesse e consequenziali domande di condanna vanno, pertanto, rigettate.
6.2 Parimenti prive di alcun supporto probatorio sono poi le domande risarcitorie avanzata dall'attore con riferimento alla porzione di immobile di sua pacifica proprietà (al fg. 414, sub 4), volte ad ottenere il ristoro del danno subito a seguito della asserita trasformazione dell'immobile all'esito dei lavori ed al ristoro connesso al mancato rilascio del bene nel mese di gennaio 2019.
Sul punto, occorre innanzitutto dare atto del fatto che in sede di citazione l'attore ha fornito una descrizione del proprio immobile del tutto inveritiera posto che, anche a voler ritenere che per mero refuso sia stato scritto che, entrando nell'androne del civico 18,
l'immobile si trovava alla destra invece che alla sinistra, è stato inverosimilmente rappresentato che si trattava di locali abitabili, sebbene risulti documentato (rilievi fotografici;
annotazione di attività di Polizia Giudiziaria della P.M.) lo stato di degrado in cui si trovava l'intero edificio, al punto di richiedere interventi di messa in sicurezza.
L'attore, poi, non ha fornito alcuna prova circa la situazione effettiva del proprio immobile all'atto della asserita consegna ai convenuti, posto che anche sul punto le prove testimoniali richieste non sono conducenti, così risultando per nulla riscontrabile l'asserito danno da trasformazione.
Infine, a tanto va aggiunto che è comunque fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti.
Premesso, infatti, che lo stesso attore imputa l'occupazione dell'immobile e la sua modifica ai lavori edili di ristrutturazione dell'edificio, al punto di dare atto di aver
“consegnato” l'immobile agli operai, risulta documentato che si è trattato di interventi che hanno riguardato l'intero condominio, comprensivo dell'unità immobiliare dello . Pt_1
Ne consegue che, vertendosi in tema di lavori condominiali (come peraltro comprovato dalla documentazione deposita dai convenuti), il soggetto responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o a condomini dall'esecuzione dei lavori era semmai il committente e non già i singoli proprietari delle unità immobiliari. CP_4
7 7. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base ai criteri di cui al DM n.55/2014 (scaglione di valore fino a €
260.000,00 nel rapporto fra parte attrice e i convenuti e di e CP_1 CP_2 CP_2 scaglione di valore fino a € 26.000,00 nel rapporto fra parte attrice e il terzo chiamato
, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di Controparte_3 fatto e diritto), respinta la domanda di parte convenuta volta alla condanna dell'attore per lite temeraria, non ravvisandosene i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, seconda sezione civile:
- Rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2 di delle spese di lite che si liquidano in € 9.000,00 per compensi professionali, oltre CP_2 spese generali al 15 %, CPA e IVA;
- Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3 spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 %, CPA e IVA.
Palermo,16.10.2025
Il Giudice
RI ZI AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice RI ZI AR.
.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice RI ZI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6023 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Brancato;
parte attrice
CONTRO
, nato a [...] il [...], c. f. , CP_1 C.F._2 [...]
, nata a [...] il giorno 01/01/1961 c.f. Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Bono e Giulia Galati;
parte convenuta
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_3 C.F._4
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bono;
[...] terzo chiamato
*****
OGGETTO: Rivendica. Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il 20.4.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio e di , e, dopo aver allegato: CP_1 CP_2 CP_2
a) di avere acquistato, con atto del 20.5.2005, l'unità immobiliare sita in Palermo, via
Tavola Tonda n. 18, facente parte di un vecchio edificio a tre elevazioni fuori terra, di cui solo il secondo piano risultava inagibile, mentre il piano terra e il primo piano, sebbene vetusti, risultavano abitati;
1 b) che l'immobile, al momento dell'acquisto, si presentava come un unico grande vano con cucina e wc nello stesso ambiente, con accesso dall'androne immediatamente a destra, e confinante con via Tavola Tonda, con l'androne condominiale e con proprietà Per_1
c) che nell'anno 2015, e di , proprietari dei piani CP_1 CP_2 CP_2 soprastanti, avendo incaricato un'impresa edile di eseguire la ristrutturazione ed il recupero conservativo delle loro unità immobiliari, gli avevano chiesto la possibilità di utilizzare l'immobile per il deposito delle attrezzature;
d) che, concesso l'uso temporaneo dell'immobile, al momento della restituzione, avvenuta solo il 24.2.2021, risultava totalmente stravolto rispetto alla conformazione originaria: la porta di accesso (posta originariamente entrando nell'androne immediatamente a destra) era stata spostata in fondo all'androne dietro ad un pilastro;
l'unico grande vano era stato rimpicciolito e la superficie mancante risultava di proprietà di con accesso dalla via Tavola CP_1
Tonda; mancavano gli impianti;
vi era stata costituita una servitù per la posa di tubi prima inesistenti;
il piccolo locale wc e cucina posto in prossimità delle scale che conducevano ai piani superiori era stato adibito a locale tecnico dell'ascensore ed autoclave;
era sfornito dell'allaccio della luce e dell'acqua;
e) che, a seguito di accesso presso i pubblici uffici, aveva appreso che con atto del
15.4.2014 aveva acquistato, a rogito del Notaio , CP_1 Persona_2 due unità immobiliari terranee site in Palermo, via Tavola Tonda n. 16 e n.18, il cui possesso a titolo di precario gli era stato trasferito da lui stesso;
f) che l'acquisto effettuato da doveva ritenersi effettuato “a non CP_1 domino”;
g) che parte convenuta gli aveva restituito, peraltro tardivamente, solo la porzione corrispondente alla particella sub 4 del foglio di mappa catastale del locale concessogli in uso e non invece le parti corrispondenti al sub 3 e al sub 2;
ha chiesto di:
a) dichiarare l'inefficacia e/o nullità dell'atto di compravendita a non domino del
15.4.2014 ai rogiti del notaio e ordinare ad l'immediata Per_2 CP_1 reintegra nel possesso in proprio favore delle unità immobiliari terrane site in
Palermo, via Tavola Tonda 16/18, in catasto fg 414, sub 2 e 3;
2 b) condannare i convenuti al pagamento in proprio favore dell'indennità di occupazione dell'immobile di cui alle particelle 414, sub 4, dal mese di gennaio
2019 alla restituzione avvenuta il 24.2.2021, quantificata in € 100 mensili;
c) condannare al pagamento dell'indennità di occupazione CP_1 dell'immobile di cui alla p.lla 414 sub 2 e 3 dal mese di gennaio 2019 all'effettiva restituzione, da quantificarsi in complessivi € 100,00 mensili;
d) condannare e di ex art. 2043 c.c. al CP_1 CP_2 CP_2 risarcimento di tutti i danni arrecatigli quale conseguenza diretta dell'avvenuto spoglio, della arbitraria trasformazione dei locali, della perdita di utilità della porzione del locale riconsegnato, inidonea a qualsiasi uso, quantificati in €
150.000,00.
2. Con comparsa del 18.9.2023, e di CP_1 CP_2 CP_2 hanno chiesto il rigetto della domanda avversarie, contestandone la fondatezza.
In particolare, nell'eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva e nel contestare la ricostruzione in fatto delle deduzioni di controparte e la fondatezza delle domande da questi proposte, dopo aver premesso che:
a) con atto pubblico di compravendita del 27.2.2003, avevano acquistato, pro quota, il primo piano dell'immobile di via Tavola Tonda 18, identificato al NCEU fg 129, part
414, sub 7, part. 416 sub 2 e 418 sub 7;
b) con atto pubblico di compravendita del 15.6.2004, avevano acquistato il magazzino di piano terra civ 12-14 identificato al NCEU fg 129, part 414 sub 1 e part. 141 sub 6, descritto in pessime condizioni di stabilità e conservazione;
c) con atto pubblico di compravendita del 27 febbraio 2003 di CP_2 CP_2 aveva acquistato il secondo piano del detto edificio;
d) all'atto della stipula dei detti contratti l'intero edificio si presentava in pessime condizioni al punto che, in adempimento dell'Ordinanza comunale del 7.6.2000, che aveva disposto l'obbligo di esecuzione di opere per la messa in sicurezza dell'edificio e la eliminazione della connessa situazione di pericolo per la pubblica incolumità, i proprietari dell'epoca, e avevano inibito l'ingresso Pt_2 Per_3 Per_4 all'edificio, tompagnandone gli accesi;
e) a seguito dell'istanza presentata in data 20.11.2006 al Comune di Palermo, ottenuti i contributi pubblici richiesti con determina dirigenziale n. 306 del 26.9.2011, era stato redatto il progetto di restauro dell'immobile, i cui lavori di ristrutturazione erano stati
3 eseguiti, giusta autorizzazione edilizia del 5.8.2011, 28.11.2012 e 12.8.2016 sotto il costante controllo dei tecnici dell'Ufficio del Centro Storico;
f) i fondi ottenuti non avevano coperto per intero i costi di ristrutturazione cui avevano dovuto far fronte i proprietari delle singole unità immobiliari e tra questi anche l'attore;
g) tutti i lavori di ristrutturazione erano stati eseguiti dal;
CP_4
h) l'unità immobiliare acquistata dall'attore, ovvero il solo subalterno 4, era ben diversa da quella descritta nell'atto di citazione, posto che: era alla sinistra dell'androne, era prospicente sulla via G. Meli, non era confinante con via Tavola Tonda ma con i subalterni 2 e 3 di proprietà di;
non aveva alcun servizio;
CP_1
i) l'attore non aveva mai concesso loro in uso l'immobile che, inagibile, era stato invece coinvolto, come tutto l'edificio, alla ristrutturazione edilizia;
j) le tubature oggi presenti nei locali dell'attore sono nello stesso punto in cui erano ubicate quelle originarie;
hanno, in via preliminare, eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle domande risarcitorie connesse ai lavori di ristrutturazione dell'edificio in quanto eseguiti dal;
hanno contestato la fondatezza Controparte_5 della domanda volta al pagamento di un indennizzo per l'asserita occupazione del locale dell'attore, invero facente parte del cantiere edile così come il resto del fabbricato;
hanno dedotto l'infondatezza, comunque, della domanda risarcitoria per carenza di prova in ordine al danno asseritamente subito, posto che all'esito dei lavori anche il locale dell'attore era stato ristrutturato e reso agibile;
hanno contestato la fondatezza del lamentato spoglio dei locali indicati al subalterno 2 e al subalterno 3 del Foglio di mappa
144 per carenza di legittimazione attiva, non essendone lo il proprietario. Pt_1
3. Con decreto del 3.10.2023, il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio con il litisconsorte necessario , quale parte del Controparte_3 contratto di compravendita stipulato da , avente ad oggetto il locale CP_1 rivendicato dall'attore.
4. Con comparsa del 12.2.2024, si è costituito in giudizio
[...]
al fine di contestare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto CP_3
e in diritto, esponendo difese analoghe a quelle dei convenuti.
5. Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 171 bis c.p.c., rinviata la causa per esperire la procedura di mediazione e rigettate le richieste istruttorie
4 formulate, mutata la persona del Giudicante, la causa è stata rinviata ex art. 281 quinques sexies c.p.c. all'udienza dell'8.10.2025, all'esito della quale è stata posta in decisione.
6. Le domande di parte attrice non sono fondate e devono essere rigettate per le ragioni di seguito specificate.
6.1 In primo luogo, occorre qualificare l'istanza attorea volta alla declaratoria di inefficacia e/o nullità dell'atto di compravendita del 15.4.2014 stipulato da e CP_1 alla reintegra nel proprio possesso delle unità immobiliari terranee, site in Palermo, via
Tavola Tonda 16/18, fg. 414, sub 2 e 3, considerato che il rilascio di un determinato bene nella materiale disponibilità di altri può sottendere sia un'azione di rivendica, che una mera azione di restituzione.
In sede di restituzione, azione di natura prettamente personale, la causa petendi è costituita dal diritto di ottenere l'adempimento di una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio, della cui sussistenza e/o sopravvenuto venir meno l'attore deve fornire la prova secondo gli ordinari criteri operanti in tema di onere probatorio.
In particolare, secondo consolidata giurisprudenza, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento (per risoluzione, per rescissione, per esercizio della facoltà di recesso, per decorso del termine di durata e così via) del rapporto di natura obbligatoria in base al quale si era conseguita la detenzione del bene (Cass. 11 luglio 1981 n. 4507, 7 gennaio 1983 n. 120, 8 luglio 1983 n. 4589, 28 gennaio 1985 n. 439, 30 novembre 1987 n. 7162, 26 giugno 1991 n. 7162, 19 luglio 1996
n. 6522, 19 febbraio 2002 n. 2392, 4 luglio 2005 n. 14135).
In sede di rivendica, azione a carattere intrinsecamente reale, invece, la causa petendi è costituita dal diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che per lo più deriva dall'usucapione, maturata eventualmente mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi).
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, ai fini della probatio diabolica gravante sull'attore, inoltre, non è sufficiente produrre, ad esempio, né l'atto di accettazione ereditaria, che non prova il possesso del dante causa, né il contratto di acquisto del bene, che non prova l'immissione in possesso dell'acquirente, occorrendo a tal fine la prova del possesso del venditore e dell'immissione nel possesso dell'acquirente
5 ai fini dell'acquisto a titolo originario (Cass. n. 25643 del 04/12/2014; 21940/2018); e non è nemmeno sufficiente la mera produzione della nota di trascrizione, la quale non costituisce né atto di parte, né valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma solo uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento, essendo la trascrizione piuttosto finalizzata a risolvere il conflitto tra soggetti che hanno acquistato lo stesso diritto dal medesimo titolare (Cass. n. 20641 del 09/09/2013
Tanto premesso, passando al caso di specie, le circostanze di fatto allegate dall'attore ed il tenore delle conclusioni da lui formulate inducono a qualificare la sua domanda -con riferimento alla porzione di immobile ricadente in Palermo, via Tavola Tonda
16/18, fg. 414, sub 2 e 3 - come azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., avendo infatti egli esposto di non essere nel possesso dell'immobile per cui è causa e chiesto tanto la declaratoria di inefficacia/nullità dell'atto di compravendita con cui è stato trasferito l'immobile in favore del convenuto, quanto il rilascio del bene da parte di questi.
In altri termini, la domanda proposta, al di là del nomen iuris utilizzato, involge la proprietà del bene così da doversi qualificare come azione di rivendicazione.
Ciò posto, parte attrice non ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Rilevata, infatti, l'assoluta inconducenza sul punto delle prove testimoniali richieste,
l'attore si è limitato a depositare l'atto di compravendita del 20.5.2005 (rep. n.
28575/16880) con cui ha acquistato da e da Controparte_6 Controparte_7
l'immobile composto da un solo vano, identificato catastalmente al fg. 129, particella 414, sub 4 confinante con via Tavola Tonda, proprietà e con androne (così nell'atto). Per_1
Tale documentazione, però, è insufficiente – per quanto innanzi detto – ad integrare la c.d. probatio diabolica prescritta dall'art. 948 c.c., con riguardo tanto alla titolarità del bene rivendicato, identificato catastalmente con il fg. 414, sub 2 e 3, quanto al possesso dello stesso da parte dell'attore.
Come già esposto, infatti, il mero atto di compravendita risalente al 2005 non è di certo idoneo a comprovare l'acquisto avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo.
Insufficiente è, infatti, la circostanza che nell'atto notarile di compravendita i venditori abbiano dichiarato il proprio acquisto a titolo originario del bene in ragione del tempo trascorso dal proprio possesso, considerato che sul punto il detto documento non ha alcuna forza probante.
Come noto, infatti, ex art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle
6 dichiarazioni delle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non di certo della veridicità del contenuto delle dichiarazioni acquisite.
Sarebbe stato, pertanto, onere dello ricostruire l'intera catena dei Pt_1 trasferimenti dell'immobile de quo onde giungere ad un acquisto a titolo originario.
La domanda di rivendicazione con riferimento alla porzione di immobile predetto e le connesse e consequenziali domande di condanna vanno, pertanto, rigettate.
6.2 Parimenti prive di alcun supporto probatorio sono poi le domande risarcitorie avanzata dall'attore con riferimento alla porzione di immobile di sua pacifica proprietà (al fg. 414, sub 4), volte ad ottenere il ristoro del danno subito a seguito della asserita trasformazione dell'immobile all'esito dei lavori ed al ristoro connesso al mancato rilascio del bene nel mese di gennaio 2019.
Sul punto, occorre innanzitutto dare atto del fatto che in sede di citazione l'attore ha fornito una descrizione del proprio immobile del tutto inveritiera posto che, anche a voler ritenere che per mero refuso sia stato scritto che, entrando nell'androne del civico 18,
l'immobile si trovava alla destra invece che alla sinistra, è stato inverosimilmente rappresentato che si trattava di locali abitabili, sebbene risulti documentato (rilievi fotografici;
annotazione di attività di Polizia Giudiziaria della P.M.) lo stato di degrado in cui si trovava l'intero edificio, al punto di richiedere interventi di messa in sicurezza.
L'attore, poi, non ha fornito alcuna prova circa la situazione effettiva del proprio immobile all'atto della asserita consegna ai convenuti, posto che anche sul punto le prove testimoniali richieste non sono conducenti, così risultando per nulla riscontrabile l'asserito danno da trasformazione.
Infine, a tanto va aggiunto che è comunque fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dai convenuti.
Premesso, infatti, che lo stesso attore imputa l'occupazione dell'immobile e la sua modifica ai lavori edili di ristrutturazione dell'edificio, al punto di dare atto di aver
“consegnato” l'immobile agli operai, risulta documentato che si è trattato di interventi che hanno riguardato l'intero condominio, comprensivo dell'unità immobiliare dello . Pt_1
Ne consegue che, vertendosi in tema di lavori condominiali (come peraltro comprovato dalla documentazione deposita dai convenuti), il soggetto responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o a condomini dall'esecuzione dei lavori era semmai il committente e non già i singoli proprietari delle unità immobiliari. CP_4
7 7. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base ai criteri di cui al DM n.55/2014 (scaglione di valore fino a €
260.000,00 nel rapporto fra parte attrice e i convenuti e di e CP_1 CP_2 CP_2 scaglione di valore fino a € 26.000,00 nel rapporto fra parte attrice e il terzo chiamato
, con riduzione per assenza di specifiche e distinte questioni di Controparte_3 fatto e diritto), respinta la domanda di parte convenuta volta alla condanna dell'attore per lite temeraria, non ravvisandosene i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, seconda sezione civile:
- Rigetta le domande avanzate da parte attrice;
- Condanna al pagamento in favore di e Parte_1 CP_1 CP_2 di delle spese di lite che si liquidano in € 9.000,00 per compensi professionali, oltre CP_2 spese generali al 15 %, CPA e IVA;
- Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_3 spese di lite che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 %, CPA e IVA.
Palermo,16.10.2025
Il Giudice
RI ZI AR
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal giudice RI ZI AR.
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