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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1014/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. DE CESARIS GIACOMO;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DI STEFANI STEFANIA;
CONVENUTA nonché
– sede territoriale di Controparte_2
Grosseto rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Valeria Musumeci;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione. Conclusioni: per parte attrice come da nota depositata il 07.11.2024, per la convenuta , come da atto introduttivo, per il Controparte_1
convenuto , come da nota del 10.12.2024; Controparte_2
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
05120210007042401000, per la somma complessiva di 56.715,80 euro, emessa da per conto Controparte_3
dell' , rassegnando nel merito le seguenti Controparte_2
conclusioni: “dichiarare privi di titolo - e quindi della legittimazione a notificare la cartella di pagamento opposta e del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente - i convenuti e, per l'effetto, dichiarare nulla ovvero annullare e/o dichiarare illegittima e/o invalida la cartella opposta. In ogni caso, - accertare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per i motivi di cui sopra ed assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno alla luce delle eccezioni, deduzioni e questioni formulate con il presente atto”.
La parte attrice, a sostegno della propria opposizione, ha evidenziato che la cartella di pagamento è fondata sull'ordinanza ingiunzione n. 91/2019, opposta nel giudizio n. 1652/2019 RG promosso dinanzi a questo Tribunale, che ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza, sicché la cartella di pagamento sarebbe nulla per inefficacia dell'atto presupposto.
L' ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione rispetto alla domanda attorea.
L' ha chiesto il rigetto della domanda attorea. Controparte_2
L'opposizione è infondata.
Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011 “
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1”.
Ciò chiarito, nel caso di specie, la cartella opposta è fondata sull'ordinanza di ingiunzione n. 91/2019 emessa il 24.05.2019 dall' Controparte_4
(cfr. all. 1 fasc. attore e all. 1 fasc. ).
[...] CP_2
Risulta che l'attore ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione dinanzi a questo Tribunale, il quale con decreto emesso inaudita altera parte l'08.08.2019, ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, fissando contestualmente l'udienza di comparizione al 23.04.2020 (cfr. all. 2 fasc. ). CP_2
All'udienza di comparizione, tenuta effettivamente il 05.11.2020, il Giudice non ha adottato alcun provvedimento di conferma del decreto di sospensione previamente emesso, provvedendo solo sull'ammissione dei mezzi istruttori
(cfr. all. 3 fasc. ). CP_2
Risulta che, con successiva ordinanza del 19.01.2024, il Giudice della causa di opposizione ha confermato la sospensione e che, nondimeno, con successiva ordinanza del 03.06.2024, lo stesso ha rilevato che “il provvedimento di sospensione del giorno 08/08/2019 non veniva confermato alla successiva udienza del giorno
05.11.2020, in quanto i ricorrenti non chiedevano la conferma della sospensione;
che, pertanto, in base alla normativa sopra richiamata, il provvedimento è divenuto inefficace”, revocando l'ordinanza del 19.01.2024 (cfr. ordinanze depositate in atti).
Alla luce delle considerazioni svolte, risulta che, per stessa statuizione del
Giudice della causa n. 1652/2019 RG relativa all'opposizione all'ordinanza di ingiunzione, statuizione non sindacabile nel presente giudizio, il decreto di sospensione dell'08.08.2019 non è stato confermato all'udienza di comparizione del 05.11.2020, sicché, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n.
150/2011, il decreto suddetto è divenuto inefficace sin dalla data del
05.11.2020. Ne consegue che la cartella opposta è stata adottata sulla base di una ordinanza di ingiunzione efficace, a dispetto di quanto contestato dall'opponente.
Pertanto, essendo le doglianze di quest'ultimo infondate, le domande proposte dall'attore vanno respinte.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, escluso il compenso della fase istruttoria per l' , non avendo questa depositato memorie Controparte_1
integrative e non essendo state assunte prove, e della fase decisionale, non avendo depositato comparse conclusionali e memorie di replica, e ridotto al minimo il compenso della fase istruttoria per l' , avendo Controparte_2
depositato una memoria integrativa e non essendo state assunte prove, e tenuto conto altresì del valore della controversia, da desumersi in base al valore del credito contestato (56.715,80 euro), e considerato che le spese processuali per l' devono liquidarsi ai sensi dell'art. 9 del Controparte_2
D. Lgs. n. 149/2015, con riduzione del 20% del compenso di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1014/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano nella somma di Controparte_1
4.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto che si liquidano nella somma di Controparte_2 9.014,40 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 13.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1014/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. DE CESARIS GIACOMO;
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. DI STEFANI STEFANIA;
CONVENUTA nonché
– sede territoriale di Controparte_2
Grosseto rappresentato e difeso dalla Dott.ssa Valeria Musumeci;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione. Conclusioni: per parte attrice come da nota depositata il 07.11.2024, per la convenuta , come da atto introduttivo, per il Controparte_1
convenuto , come da nota del 10.12.2024; Controparte_2
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
La parte attrice ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
05120210007042401000, per la somma complessiva di 56.715,80 euro, emessa da per conto Controparte_3
dell' , rassegnando nel merito le seguenti Controparte_2
conclusioni: “dichiarare privi di titolo - e quindi della legittimazione a notificare la cartella di pagamento opposta e del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente - i convenuti e, per l'effetto, dichiarare nulla ovvero annullare e/o dichiarare illegittima e/o invalida la cartella opposta. In ogni caso, - accertare l'illegittimità dell'atto di precetto opposto per i motivi di cui sopra ed assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno alla luce delle eccezioni, deduzioni e questioni formulate con il presente atto”.
La parte attrice, a sostegno della propria opposizione, ha evidenziato che la cartella di pagamento è fondata sull'ordinanza ingiunzione n. 91/2019, opposta nel giudizio n. 1652/2019 RG promosso dinanzi a questo Tribunale, che ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ordinanza, sicché la cartella di pagamento sarebbe nulla per inefficacia dell'atto presupposto.
L' ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione rispetto alla domanda attorea.
L' ha chiesto il rigetto della domanda attorea. Controparte_2
L'opposizione è infondata.
Ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 150/2011 “
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1”.
Ciò chiarito, nel caso di specie, la cartella opposta è fondata sull'ordinanza di ingiunzione n. 91/2019 emessa il 24.05.2019 dall' Controparte_4
(cfr. all. 1 fasc. attore e all. 1 fasc. ).
[...] CP_2
Risulta che l'attore ha proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione dinanzi a questo Tribunale, il quale con decreto emesso inaudita altera parte l'08.08.2019, ha sospeso l'esecuzione dell'ordinanza impugnata, fissando contestualmente l'udienza di comparizione al 23.04.2020 (cfr. all. 2 fasc. ). CP_2
All'udienza di comparizione, tenuta effettivamente il 05.11.2020, il Giudice non ha adottato alcun provvedimento di conferma del decreto di sospensione previamente emesso, provvedendo solo sull'ammissione dei mezzi istruttori
(cfr. all. 3 fasc. ). CP_2
Risulta che, con successiva ordinanza del 19.01.2024, il Giudice della causa di opposizione ha confermato la sospensione e che, nondimeno, con successiva ordinanza del 03.06.2024, lo stesso ha rilevato che “il provvedimento di sospensione del giorno 08/08/2019 non veniva confermato alla successiva udienza del giorno
05.11.2020, in quanto i ricorrenti non chiedevano la conferma della sospensione;
che, pertanto, in base alla normativa sopra richiamata, il provvedimento è divenuto inefficace”, revocando l'ordinanza del 19.01.2024 (cfr. ordinanze depositate in atti).
Alla luce delle considerazioni svolte, risulta che, per stessa statuizione del
Giudice della causa n. 1652/2019 RG relativa all'opposizione all'ordinanza di ingiunzione, statuizione non sindacabile nel presente giudizio, il decreto di sospensione dell'08.08.2019 non è stato confermato all'udienza di comparizione del 05.11.2020, sicché, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. n.
150/2011, il decreto suddetto è divenuto inefficace sin dalla data del
05.11.2020. Ne consegue che la cartella opposta è stata adottata sulla base di una ordinanza di ingiunzione efficace, a dispetto di quanto contestato dall'opponente.
Pertanto, essendo le doglianze di quest'ultimo infondate, le domande proposte dall'attore vanno respinte.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti, escluso il compenso della fase istruttoria per l' , non avendo questa depositato memorie Controparte_1
integrative e non essendo state assunte prove, e della fase decisionale, non avendo depositato comparse conclusionali e memorie di replica, e ridotto al minimo il compenso della fase istruttoria per l' , avendo Controparte_2
depositato una memoria integrativa e non essendo state assunte prove, e tenuto conto altresì del valore della controversia, da desumersi in base al valore del credito contestato (56.715,80 euro), e considerato che le spese processuali per l' devono liquidarsi ai sensi dell'art. 9 del Controparte_2
D. Lgs. n. 149/2015, con riduzione del 20% del compenso di legge.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1014/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta che si liquidano nella somma di Controparte_1
4.000,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto che si liquidano nella somma di Controparte_2 9.014,40 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 13.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia