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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/05/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 5908/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfe' Giudice rel./est.
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio tra:
(C.F. ), con l'Avv. DIPASQUALE CARLA;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'Avv. PICCOLO DONATO;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui ai patti depositati nel fascicolo d'ufficio informatico, che qui si intendono richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/01/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mottola (n. 4, parte 1, anno 1994) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tuttavia, non può essere impartito l'ordine di pagamento diretto all'INPS richiesto nei patti di divorzio, in quanto si esula dalle ipotesi degli artt. 473bis.36 e 473bis.37 c.p.c., che presuppongono un pericolo di inadempimento o un inadempimento già verificatosi per almeno trenta giorni da parte del debitore. Peraltro, si evidenzia come il provvedimento richiesto costituisca una forma di “pagamento diretto del terzo”, disciplinata dall'art. 473bis.37 c.p.c., che però non contempla un intervento dell'autorità giudiziaria ma rimette l'iniziativa al creditore, il quale può attivare la tutela autonomamente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra (nt. a NAPOLI (NA) il 26/06/1956) Parte_1
e (nt. a FOGGIA (FG) il 18/03/1962), prendendo atto degli accordi Controparte_1
tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 8/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Antonio Buccaro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE
N. R.G. 5908/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Antonio Buccaro Presidente
Alessio Marfe' Giudice rel./est.
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio tra:
(C.F. ), con l'Avv. DIPASQUALE CARLA;
Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , con l'Avv. PICCOLO DONATO;
Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui ai patti depositati nel fascicolo d'ufficio informatico, che qui si intendono richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/01/1994, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mottola (n. 4, parte 1, anno 1994) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte rientrano nella sfera dei diritti disponibili e non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 L. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tuttavia, non può essere impartito l'ordine di pagamento diretto all'INPS richiesto nei patti di divorzio, in quanto si esula dalle ipotesi degli artt. 473bis.36 e 473bis.37 c.p.c., che presuppongono un pericolo di inadempimento o un inadempimento già verificatosi per almeno trenta giorni da parte del debitore. Peraltro, si evidenzia come il provvedimento richiesto costituisca una forma di “pagamento diretto del terzo”, disciplinata dall'art. 473bis.37 c.p.c., che però non contempla un intervento dell'autorità giudiziaria ma rimette l'iniziativa al creditore, il quale può attivare la tutela autonomamente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio tra (nt. a NAPOLI (NA) il 26/06/1956) Parte_1
e (nt. a FOGGIA (FG) il 18/03/1962), prendendo atto degli accordi Controparte_1
tra loro intervenuti;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 8/05/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessio Marfe' Antonio Buccaro
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