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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nel procedimento di separazione personale e divorzio contenzioso iscritto al n.
2140/2024 di Ruolo Generale vertente t r a
, con l'avv. PASUT MANUELA Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
3) all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione, e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effe tti civili del matrimonio contratto tra i sigg. e in data Parte_1 CP_1
28/02/1981 trascritto nei registri del Comune di Tricesimo dell'anno 1981, Parte
II, Serie A Numero 7.
Con vittoria di spese, ed onorari come per legge.
MOTIVI ELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 16.08.2024 e regolarmente notificato, Pt_2
[..
[...] premesso di aver contratto matrimonio il 28/02/1981 con
[...] CP_1
e che dall'unione erano nati tre figli, tutti ormai maggiorenni ed
[...] economicamente indipendenti, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Nonostante la regolarità della notifica, il sig. non si è costituito in CP_1 giudizio né è comparso personalmente nel corso delle udienze.
All'esito dell'udienza del 2.12.2024, nella quale la sig.ra ha confermato la Pt_1 volontà di non volersi riconciliare al marito, il giudice relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati.
Con sentenza dd. 2.12.2024 – pubblicata il 3.12.2024 e passata in giudicato come da attestazione in atti – il Tribunale di Udine ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa in istruttoria per il prosieguo del giudizio.
Infine, all'udienza del 19.12.2025, la sig.ra ha confermato la volontà di Pt_1 addivenire al divorzio dal marito;
la procuratrice ha dunque discusso immediatamente la vertenza, chiedendo che la causa fosse subito rimessa in decisione al Collegio.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio, quest'ultima e' procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza depositata in data 3.12.2024, il Tribunale di Udine pronunciava la separazione personale;
la sentenza di separazione è passata in giudicato.
La parte ricorrente era comparsa avanti al giudice istruttore all'udienza del
2.12.2024, sicché è certamente trascorso il termine annuale per addivenire alla pronuncia di divorzio.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Nulla per le spese attesa la natura del procedimento, la contumacia del resistente e dunque la sua sostanziale non opposizione alle pronunce di separazione e divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili tra i coniugi Pt_1 nata il [...] a [...] e nato a
[...] CP_1
NA EL FR (UD) il 02/10/1950;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tricesimo (UD) di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 7 parte II serie
A anno 1981);
- nulla per le spese.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente dott. Fabio Luongo
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
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