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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 09/01/2026, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 143/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EL LUCIANO, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, LA
CUSATI PIETRO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3082/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 542 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5992/2025 depositato il
08/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Scafati con pec del 15.05.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT in data 11.06.2025, la Ricorrente_1 s.p.a., rappresentata e difesa dell'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 542, notificato il 17.03.2025, con il quale è stata richiesta la somma di euro
78.953,00 per TARI 2024, relativamente alle unità immobiliari in esso indicate (venendo esentata la quota parte variabile e tassata la sola parte fissa).
La società ricorrente, premesso che il Comune di Scafati, con avviso di pagamento n. 17202, notificato il
4.06.2024, aveva già richiesto la TARI 2024 per gli immobili in cui viene esercitata l'attività produttiva, quantificando in euro 122.821,00 la relativa pretesa e che avverso tale avviso di pagamento era stato proposto ricorso, accolto da questa CGT con sentenza n. 769/3/2025 di annullamento dell'atto impugnato e precisato, altresì, che con l'avviso 542, oggetto del presente ricorso, il Comune ha rideterminato la TARI
2024, riducendola ad euro 78.953,00, continuando, però, a tassare aree e locali che andavano esclusi dalla tassazione TARI, così violando la vigente normativa, nonché la sentenza n. 769/3/2025 e gli altri giudicati formatisi tra le parti sulla questione, eccepisce la illegittimità dell'impugnato avviso di pagamento.
Eccepisce, inoltre, la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.
6-bis L. n. 212/2000, che obbliga l'Ente impositore ad avviare un contraddittorio informato ed effettivo prima di procedere alla notifica di atti impositivi.
A supporto del proposto ricorso, la società ricorrente evidenzia che svolge attività di trasformazione e conservazione di prodotti alimentari nei siti industriali di Indirizzo_1 e Indirizzo_2 di Scafati, le cui aree, suddivise come specificato nelle relazioni tecniche che deposita, sono tutte funzionalmente collegate tra loro nell'ambito del medesimo processo produttivo da cui derivano rifiuti speciali smaltiti direttamente, come da contratto che deposita.
Pertanto, richiamati i giudicati formatisi in precedenza, di cui invoca l'efficacia espansiva esterna, tenuto anche conto della circostanza che il Comune di Scafati, in modo contraddittorio, con avviso di pagamento
TARI 2020 e 2021, notificato il 12.03.2025, ha completamente esentato dalla tassazione le aree produttive, conclude affinché siano esentate dalla TARI le aree destinate al processo produttivo ed assoggettata a tassazione la sola area di complessivi metri 600 destinata ad uffici.
Con controdeduzioni del 18.08.2025, il Comune di Scafati richiama l'ordinanza n. 27874/2021 della Suprema
Corte di Cassazione, secondo la quale, in caso di annullamento dell'avviso di accertamento da parte del giudice, l'Autorità finanziaria se non sono maturate decadenze e prescrizioni e non vi sia violazione di giudicato, può emettere per il medesimo periodo d'imposta, un nuovo atto impositivo, nonché l'ordinanza
12455/2024, che stabilisce per l'area ove si producono rifiuti speciali permane, comunque, l'obbligo di pagare la quota fissa, destinata per legge alla copertura dei costi del servizio nel territorio.
Con memoria del 24.11.2025, la ricorrente si riporta all'eccezione di giudicato sollevata con il ricorso ed insiste affinché nella vicenda in esame trovi applicazione il giudicato della sentenza n. 769/3/2025 che ha ritenuto tassabili solo le aree destinata ad uffici.
Richiama la sentenza n. 25737/2025 della Suprema Corte sull'efficacia espansiva dei giudicati medio tempore intercorsi anche alle altre annualità d'imposta. Insiste nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va respinta la censura relativa alla violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000.
Ed infatti, sebbene il comma 1 di tale articolo abbia introdotto un principio generale di contraddittorio preventivo, prevedendo che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo” il comma 2 esclude l'applicazione della sopra trascritta disposizione per specifiche categorie di atti, tra cui “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Ebbene, l'avviso di pagamento in esame rientra senz'altro nella categoria degli atti di “pronta liquidazione”, come specificata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.04.2024, essendo stato emesso sulla base di dati e superfici già noti all'Amministrazione comunale e dichiarati dal contribuente, per cui, in relazione ad esso, non sussisteva l'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo.
Parimenti infondate, alla luce della corretta interpretazione della normativa TARI per le superfici in cui si producono rifiuti speciali, sono le censure relative al merito della pretesa impositiva
Ed infatti, la normativa sulla TARI, istituita dall'art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/2013, stabilisce che il presupposto del tributo è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Il comma 649 della medesima legge precisa che: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla
TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Tale disposizione, che esclude dal computo le aree produttive di rifiuti speciali, va letta ed armonizzata, però, con la struttura bifasica del tributo, che si compone di una quota fissa e una quota variabile, componenti che, per come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte ( cfr. Cassazione civile, Sez. V, 31.07.2023, ord.
n. 23137) hanno differenti funzioni: a) la quota variabile, che è commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico ed è finalizzata a coprire i costi variabili della gestione, per cui dal pagamento di tale quota risulta esentato il produttore di rifiuti speciali, che provvede autonomamente al loro smaltimento;
b) la quota fissa, che non è parametrata alla quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è è destinata a coprire i costi fissi del servizio ( cfr. Cassazione civile, Sez. V, 23.05.2019, ord. n. 14038), per cui è dovuta per la semplice detenzione di locali e aree astrattamente idonei a produrre rifiuti.
Ne consegue che l'esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali dal calcolo della TARI, prevista dal citato comma 649, si riferisce unicamente alla parte variabile del tributo, poiché è solo questa ad essere correlata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti;
permane, invece, per le aree in cui si producono rifiuti speciali,
l'assoggettamento alla quota fissa della TARI.
Alla luce di tali principi, l'operato del Comune di Scafati è, quindi, legittimo.
Né il Comune di Scafati, con l'emissione dell'avviso di pagamento oggetto del presente ricorso ha violato, come sostenuto dalla società ricorrente, il giudicato della sentenza n. 769/3/2025 di questa CGT, in quanto tale sentenza, pur annullando il precedente avviso di pagamento, si è limitata a riaffermare il principio generale di esclusione della tassazione delle aree produttive di rifiuti speciali, senza tuttavia specificare le modalità di applicazione di tale principio rispetto alla dicotomia “quota fissa/quota variabile”, per cui il
Comune di Scafati, conformandosi sia al principio generale affermato con la predetta sentenza, sia alla consolidata interpretazione giurisprudenziale sulla doppia struttura della TARI, ha legittimamente riesercitato il proprio potere impositivo, esentando le aree produttive di rifiuti speciali dalla quota variabile ed emendando il nuovo avviso di pagamento dai profili di illegittimità riscontrati nel precedente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per una loro compensazione, considerate le contrastanti decisioni di merito emesse con riferimento a precedenti anni d'imposta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EL LUCIANO, Presidente
MOLINARO BRUNELLA, LA
CUSATI PIETRO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3082/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 542 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5992/2025 depositato il
08/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di Scafati con pec del 15.05.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT in data 11.06.2025, la Ricorrente_1 s.p.a., rappresentata e difesa dell'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'avviso di pagamento n. 542, notificato il 17.03.2025, con il quale è stata richiesta la somma di euro
78.953,00 per TARI 2024, relativamente alle unità immobiliari in esso indicate (venendo esentata la quota parte variabile e tassata la sola parte fissa).
La società ricorrente, premesso che il Comune di Scafati, con avviso di pagamento n. 17202, notificato il
4.06.2024, aveva già richiesto la TARI 2024 per gli immobili in cui viene esercitata l'attività produttiva, quantificando in euro 122.821,00 la relativa pretesa e che avverso tale avviso di pagamento era stato proposto ricorso, accolto da questa CGT con sentenza n. 769/3/2025 di annullamento dell'atto impugnato e precisato, altresì, che con l'avviso 542, oggetto del presente ricorso, il Comune ha rideterminato la TARI
2024, riducendola ad euro 78.953,00, continuando, però, a tassare aree e locali che andavano esclusi dalla tassazione TARI, così violando la vigente normativa, nonché la sentenza n. 769/3/2025 e gli altri giudicati formatisi tra le parti sulla questione, eccepisce la illegittimità dell'impugnato avviso di pagamento.
Eccepisce, inoltre, la illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art.
6-bis L. n. 212/2000, che obbliga l'Ente impositore ad avviare un contraddittorio informato ed effettivo prima di procedere alla notifica di atti impositivi.
A supporto del proposto ricorso, la società ricorrente evidenzia che svolge attività di trasformazione e conservazione di prodotti alimentari nei siti industriali di Indirizzo_1 e Indirizzo_2 di Scafati, le cui aree, suddivise come specificato nelle relazioni tecniche che deposita, sono tutte funzionalmente collegate tra loro nell'ambito del medesimo processo produttivo da cui derivano rifiuti speciali smaltiti direttamente, come da contratto che deposita.
Pertanto, richiamati i giudicati formatisi in precedenza, di cui invoca l'efficacia espansiva esterna, tenuto anche conto della circostanza che il Comune di Scafati, in modo contraddittorio, con avviso di pagamento
TARI 2020 e 2021, notificato il 12.03.2025, ha completamente esentato dalla tassazione le aree produttive, conclude affinché siano esentate dalla TARI le aree destinate al processo produttivo ed assoggettata a tassazione la sola area di complessivi metri 600 destinata ad uffici.
Con controdeduzioni del 18.08.2025, il Comune di Scafati richiama l'ordinanza n. 27874/2021 della Suprema
Corte di Cassazione, secondo la quale, in caso di annullamento dell'avviso di accertamento da parte del giudice, l'Autorità finanziaria se non sono maturate decadenze e prescrizioni e non vi sia violazione di giudicato, può emettere per il medesimo periodo d'imposta, un nuovo atto impositivo, nonché l'ordinanza
12455/2024, che stabilisce per l'area ove si producono rifiuti speciali permane, comunque, l'obbligo di pagare la quota fissa, destinata per legge alla copertura dei costi del servizio nel territorio.
Con memoria del 24.11.2025, la ricorrente si riporta all'eccezione di giudicato sollevata con il ricorso ed insiste affinché nella vicenda in esame trovi applicazione il giudicato della sentenza n. 769/3/2025 che ha ritenuto tassabili solo le aree destinata ad uffici.
Richiama la sentenza n. 25737/2025 della Suprema Corte sull'efficacia espansiva dei giudicati medio tempore intercorsi anche alle altre annualità d'imposta. Insiste nelle conclusioni rassegnate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Preliminarmente, va respinta la censura relativa alla violazione dell'art.
6-bis della Legge n. 212/2000.
Ed infatti, sebbene il comma 1 di tale articolo abbia introdotto un principio generale di contraddittorio preventivo, prevedendo che “tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo” il comma 2 esclude l'applicazione della sopra trascritta disposizione per specifiche categorie di atti, tra cui “gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Ebbene, l'avviso di pagamento in esame rientra senz'altro nella categoria degli atti di “pronta liquidazione”, come specificata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.04.2024, essendo stato emesso sulla base di dati e superfici già noti all'Amministrazione comunale e dichiarati dal contribuente, per cui, in relazione ad esso, non sussisteva l'obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo.
Parimenti infondate, alla luce della corretta interpretazione della normativa TARI per le superfici in cui si producono rifiuti speciali, sono le censure relative al merito della pretesa impositiva
Ed infatti, la normativa sulla TARI, istituita dall'art. 1, commi 639 e ss., della Legge n. 147/2013, stabilisce che il presupposto del tributo è “il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”.
Il comma 649 della medesima legge precisa che: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla
TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Tale disposizione, che esclude dal computo le aree produttive di rifiuti speciali, va letta ed armonizzata, però, con la struttura bifasica del tributo, che si compone di una quota fissa e una quota variabile, componenti che, per come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte ( cfr. Cassazione civile, Sez. V, 31.07.2023, ord.
n. 23137) hanno differenti funzioni: a) la quota variabile, che è commisurata alla quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico ed è finalizzata a coprire i costi variabili della gestione, per cui dal pagamento di tale quota risulta esentato il produttore di rifiuti speciali, che provvede autonomamente al loro smaltimento;
b) la quota fissa, che non è parametrata alla quantità di rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è è destinata a coprire i costi fissi del servizio ( cfr. Cassazione civile, Sez. V, 23.05.2019, ord. n. 14038), per cui è dovuta per la semplice detenzione di locali e aree astrattamente idonei a produrre rifiuti.
Ne consegue che l'esclusione delle aree produttive di rifiuti speciali dal calcolo della TARI, prevista dal citato comma 649, si riferisce unicamente alla parte variabile del tributo, poiché è solo questa ad essere correlata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti;
permane, invece, per le aree in cui si producono rifiuti speciali,
l'assoggettamento alla quota fissa della TARI.
Alla luce di tali principi, l'operato del Comune di Scafati è, quindi, legittimo.
Né il Comune di Scafati, con l'emissione dell'avviso di pagamento oggetto del presente ricorso ha violato, come sostenuto dalla società ricorrente, il giudicato della sentenza n. 769/3/2025 di questa CGT, in quanto tale sentenza, pur annullando il precedente avviso di pagamento, si è limitata a riaffermare il principio generale di esclusione della tassazione delle aree produttive di rifiuti speciali, senza tuttavia specificare le modalità di applicazione di tale principio rispetto alla dicotomia “quota fissa/quota variabile”, per cui il
Comune di Scafati, conformandosi sia al principio generale affermato con la predetta sentenza, sia alla consolidata interpretazione giurisprudenziale sulla doppia struttura della TARI, ha legittimamente riesercitato il proprio potere impositivo, esentando le aree produttive di rifiuti speciali dalla quota variabile ed emendando il nuovo avviso di pagamento dai profili di illegittimità riscontrati nel precedente.
Il ricorso va, pertanto, rigettato
Quanto alle spese di giudizio, sussistono giusti motivi per una loro compensazione, considerate le contrastanti decisioni di merito emesse con riferimento a precedenti anni d'imposta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese