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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/04/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2728/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2728/2021
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUERRIERI MARCO
RICORRENTE
e
DA (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/10/2024, la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ossia, “affinché il Tribunale di Grosseto pronunci la separazione personale
dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla moglie, signora Parte_2
, alle seguenti condizioni:
[...]
1. i ricorrenti vengono autorizzati a vivere separati;
2. il sig. continuerà a vivere e risiedere, presso la propria abitazione (già Parte_1
coniugale) di sua esclusiva proprietà sita in Castel del Piano (GR) alla Viale Dante
Alighieri, 5;
3. nessun mantenimento personale alla signora , Parte_2
giusta l'addebito della presente separazione (per violazione del dovere di coabitazione e
assistenza familiare di cui all'art. 143 c.c.); Con vittoria di spese e competenze oltre oneri
fiscali e previdenziali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
sentire pronunciare la separazione personale da co n Parte_2
cui ha contratto matrimonio in data 08/12/2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel del Piano (Parte I, atto n. 5, anno 2019).
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
La parte ricorrente ha inoltre chiesto l'addebito della separazione “per violazione
del doveri di coabitazione e assistenza familiare di cui all'art. 143 c.c.”; con vittoria di spese di lite. A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che “dopo circa
due anni di normale ménage familiare, in data 15 novembre 2021, la convenuta
abbandonava (spariva dal)la casa coniugale senza addurre alcuna motivazione” e che da allora non è stata più ricostruita l'unità familiare.
La resistente non s'è costituita in giudizio, nonostante regolare notifica, anche nelle forme dell'art. 143 c.p.c.; pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale,
ed all'udienza del 16/10/2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
*** ***
1) La separazione giudiziale.
La domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Sussistono invero i presupposti di cui all'art. 151 c.c., atteso che risulta dimostrata la cessazione della convivenza tra i coniugi, almeno a partire dal novembre 2021,
quando la ha lasciato l'abitazione coniugale senza farvi più Parte_2
ritorno; ciò, anche in considerazione del comportamento processuale della resistente, la quale, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento,
ha mostrato indifferenza e disinteresse alla vicenda matrimoniale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1
ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile Parte_2
di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Sulla richiesta di addebito della separazione.
Il ricorrente ha chiesto, come detto, l'addebito della separazione alla moglie.
Per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria, come noto, non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma occorre, anche, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (“in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di
addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico
dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era
già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di
mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti
dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento
della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass., 28
settembre 2001, - 4 - n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass.,
sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
È il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza, spettando, invece, all'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Nel caso de quo, la suddetta prova non è stata raggiunta dal ricorrente
Seppure, infatti, da un lato, l'escussione testimoniale di e TE [...]
(della cui attendibilità ne credibilità non v'è ragione di dubitare), abbia Tes_2
confermato la circostanza secondo cui, il 15 novembre 2021, la resistente ha abbandonato la casa coniugale, senza farvi più ritorno e senza dare alcuna spiegazione al ricorrente (vds. verbale udienza del 16/10/2024), dall'altro lato,
emerge dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal ai Carabinieri che la” moglie Pt_1
da un po' di tempo parlava di separazione e voleva andare in Brasile a trovare la sua
famiglia” (vds. doc. 4 ricorso). Seppure dal medesimo doc. 4 emerga che secondo gli accordi tra i coniugi la resistente “sarebbe andata dalla sua famiglia e al ritorno, con più calma avrebbero
valutato la separazione”, dunque, Su questa scorta non può affermarsi, né ritenersi provato (secondo la regola di funzione della preponderanza dell'evidenza), che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale sia stata la causa (e non la conseguenza) della crisi matrimoniale, manifestatasi – come ammesso dal ricorrente dinanzi ai carabinieri – prima dell'abbandono della casa coniugale.
Considerato, poi, che la ricorrente è rimasta contumace nel corso del procedimento e che, dunque, non ha presentato alcuna domanda in merito al contributo per il mantenimento, il Collegio ritiene che nessuna disposizione debba essere adottata in punto di contributo al mantenimento.
3) Le spese di lite
In ragione del comune interesse delle parti alla pronuncia sullo status e del rigetto della domanda di addebito escludono che le spese di lite possano essere addossate alla resistente;
stante la contumacia di quest'ultima, dunque, le spese processuali sostenute dal ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e DA Parte_1
, che hanno contratto matrimonio l'08/12/2019, Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel del Piano (Parte I,
atto n. 5, anno 2019),
RIGETTA la domanda di addebito;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2728/2021
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GUERRIERI MARCO
RICORRENTE
e
DA (C.F. ) Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/10/2024, la parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo, ossia, “affinché il Tribunale di Grosseto pronunci la separazione personale
dei predetti coniugi per fatto addebitabile alla moglie, signora Parte_2
, alle seguenti condizioni:
[...]
1. i ricorrenti vengono autorizzati a vivere separati;
2. il sig. continuerà a vivere e risiedere, presso la propria abitazione (già Parte_1
coniugale) di sua esclusiva proprietà sita in Castel del Piano (GR) alla Viale Dante
Alighieri, 5;
3. nessun mantenimento personale alla signora , Parte_2
giusta l'addebito della presente separazione (per violazione del dovere di coabitazione e
assistenza familiare di cui all'art. 143 c.c.); Con vittoria di spese e competenze oltre oneri
fiscali e previdenziali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
sentire pronunciare la separazione personale da co n Parte_2
cui ha contratto matrimonio in data 08/12/2019, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel del Piano (Parte I, atto n. 5, anno 2019).
Dall'unione tra i coniugi non sono nati figli.
La parte ricorrente ha inoltre chiesto l'addebito della separazione “per violazione
del doveri di coabitazione e assistenza familiare di cui all'art. 143 c.c.”; con vittoria di spese di lite. A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato che “dopo circa
due anni di normale ménage familiare, in data 15 novembre 2021, la convenuta
abbandonava (spariva dal)la casa coniugale senza addurre alcuna motivazione” e che da allora non è stata più ricostruita l'unità familiare.
La resistente non s'è costituita in giudizio, nonostante regolare notifica, anche nelle forme dell'art. 143 c.p.c.; pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale,
ed all'udienza del 16/10/2024, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
*** ***
1) La separazione giudiziale.
La domanda di separazione personale dev'essere accolta.
Sussistono invero i presupposti di cui all'art. 151 c.c., atteso che risulta dimostrata la cessazione della convivenza tra i coniugi, almeno a partire dal novembre 2021,
quando la ha lasciato l'abitazione coniugale senza farvi più Parte_2
ritorno; ciò, anche in considerazione del comportamento processuale della resistente, la quale, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento,
ha mostrato indifferenza e disinteresse alla vicenda matrimoniale.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale di e Parte_1
ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile Parte_2
di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) Sulla richiesta di addebito della separazione.
Il ricorrente ha chiesto, come detto, l'addebito della separazione alla moglie.
Per la pronuncia di addebito nella separazione, è necessaria, come noto, non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi nascenti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma occorre, anche, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (“in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di
addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico
dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero essa sia intervenuta quando era
già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di
mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti
dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento
della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass., 28
settembre 2001, - 4 - n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass.,
sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
È il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza, spettando, invece, all'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda.
Nel caso de quo, la suddetta prova non è stata raggiunta dal ricorrente
Seppure, infatti, da un lato, l'escussione testimoniale di e TE [...]
(della cui attendibilità ne credibilità non v'è ragione di dubitare), abbia Tes_2
confermato la circostanza secondo cui, il 15 novembre 2021, la resistente ha abbandonato la casa coniugale, senza farvi più ritorno e senza dare alcuna spiegazione al ricorrente (vds. verbale udienza del 16/10/2024), dall'altro lato,
emerge dalle stesse dichiarazioni rilasciate dal ai Carabinieri che la” moglie Pt_1
da un po' di tempo parlava di separazione e voleva andare in Brasile a trovare la sua
famiglia” (vds. doc. 4 ricorso). Seppure dal medesimo doc. 4 emerga che secondo gli accordi tra i coniugi la resistente “sarebbe andata dalla sua famiglia e al ritorno, con più calma avrebbero
valutato la separazione”, dunque, Su questa scorta non può affermarsi, né ritenersi provato (secondo la regola di funzione della preponderanza dell'evidenza), che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale sia stata la causa (e non la conseguenza) della crisi matrimoniale, manifestatasi – come ammesso dal ricorrente dinanzi ai carabinieri – prima dell'abbandono della casa coniugale.
Considerato, poi, che la ricorrente è rimasta contumace nel corso del procedimento e che, dunque, non ha presentato alcuna domanda in merito al contributo per il mantenimento, il Collegio ritiene che nessuna disposizione debba essere adottata in punto di contributo al mantenimento.
3) Le spese di lite
In ragione del comune interesse delle parti alla pronuncia sullo status e del rigetto della domanda di addebito escludono che le spese di lite possano essere addossate alla resistente;
stante la contumacia di quest'ultima, dunque, le spese processuali sostenute dal ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e DA Parte_1
, che hanno contratto matrimonio l'08/12/2019, Controparte_1
trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Castel del Piano (Parte I,
atto n. 5, anno 2019),
RIGETTA la domanda di addebito;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
DICHIARA irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto, nella Camera di Consiglio del 3 aprile 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti