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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/09/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, lette le note scritte depositate dalle parti all'udienza del 10.9.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 48/2023 pendente tra:
, residente in [...] Controparte_1 C.F._1
Torreglia, con il patrocinio dell'Avv. Biscuola Stefano, presso cui è elettivamente domiciliata;
ATTORE contro
(C.F. ) con sede legale in Viale Delle Industrie, n. 13 Rovigo, con CP_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. Marzio Salvi e dell'Avv. Francesco Guastella e dell'Avv. Manuela
Paola Grazia Guerrera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTO
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 10.9.2025; parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in data 3.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. ha citato in giudizio , allegando in fatto: Controparte_1 CP_2
-di essere proprietaria di una porzione di bifamiliare in Torreglia (PD) in via Antonio
Saorin 8;
-di aver contattato, per il tramite del proprio difensore, il general contractor al CP_2
fine di effettuare la valutazione circa la possibilità di accesso ai benefici fiscali del c.d.
Superbonus 110% per la ristrutturazione del proprio immobile;
-che, a tal fine, si svolgeva un incontro in data 15.12.2021, presso l'unità abitativa, alla presenza di procacciatore d'affari di e del geom. Persona_1 CP_2 CP_3
tecnico della società incaricata;
[...]
-che sempre in data 15.12.2023 chiedeva formalmente a la valutazione CP_2
preliminare circa la sussistenza dei requisiti energetici e urbanistici necessari ad eccedere agli incentivi per l'efficientamento energetico di cui all'art. 119, d.l. 34/2020;
-che, all'esito della valutazione positiva circa la possibilità di accesso ai benefici fiscali, le veniva indicato il seguente cronoprogramma: gennaio 2022 sopralluogo del tecnico asseveratore;
Marzo 2022 sottoscrizione contratto d'appalto e capitolato dei lavori;
Aprile
2022 inizio dei lavori;
Giugno 2022 termine dei lavori;
-che veniva trasmesso, a mezzo e-mail, da parte di il contratto quadro, il quale Persona_1
tuttavia presentava diversi errori, di cui veniva richiesta la correzione con mail del
24.12.2021;
-che in data 29.12.2021 veniva sottoscritto il contratto quadro, cui seguiva, il 3.1.2022, il pagamento della somma di euro 2.440,00=;
-che il primo sopralluogo tecnico per i rilievi metrici, da parte dell'asseveratore, programmato per il mese di gennaio 2022, veniva tuttavia eseguito solamente in data
17.3.2022 dallo studio NCC Progetti, dell'Ing. Persona_2
-che solamente a giugno 2022, dopo ripetuti tentativi di contatti, il geom. CP_3
comunicava che, in seguito allo sblocco della cessione dei crediti da parte delle banche, era ripresa l'operatività della ditta convenuta;
-che dapprima si impegnava a realizzare i progetti ed eseguire i lavori nella misura del 30% entro il 30.9.2022, secondo quanto normativamente previsto per le abitazioni unifamiliari e, in seguito, riferiva che, trattandosi però di un'abitazione bifamiliare, il relativo intervento era prorogabile ad ottobre, in considerazione del fatto che la normativa allora vigente prevedeva l'esecuzione dei lavori entro il 31.12.2022;
-che, tuttavia, solo in data 15.11.2022 il geom. contattava parte attrice riferendo CP_3
che, sulla scorta del decreto restrittivo della normativa Superbonus, c'era tempo sino al
25.11.2022 per presentare la CILA relativa ai lavori da effettuare;
-che preliminare alla presentazione della CILA era la sottoscrizione del contratto di appalto, relativo ad opere per un valore di euro 150.000,00=, non più con integrale sconto in fattura, come concordato con contratto quadro, bensì mediante versamento anticipato di euro 11.000,00= e sconto in fattura solo parziale;
-che le veniva successivamente trasmesso il contratto d'appalto, nel quale l'appaltatore veniva indicato non nella società convenuta, bensì in altra e diversa società -FGB srls-;
-che detto contratto era tuttavia un modello standard manchevole di requisiti, tra cui l'indicazione del capitolato dei lavori, degli oneri della sicurezza, della specificazione dell'importo complessivo dei lavori;
-che, pertanto, seguiva uno scambio di corrispondenza mirato all'integrazione della documentazione mancante, rimasto tuttavia senza riscontro;
-che in ogni caso, diversamente da quanto comunicato dalla società convenuta, il termine per la presentazione della per la tipologia di abitazioni qual è quello di cui è causa Pt_1
era scaduto in data 30.9.2022;
-che, infatti, l'art. 119 d.l. 34 del 30.4.2020, al comma 8bis concedeva il beneficio fiscale per interventi su condomìni ed edifici da due o quattro unità immobiliari sino al
31.12.2022, mentre per quanto concerne le singole unità immobiliari, la concessione del beneficio era subordinata all'esecuzione del 30% dei lavori entro il 30.9.2022;
-che, in particolare, il concetto di unità immobiliare era definito dall'art. 119, al comma 1 lett. c) come “funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento del raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria”;
-che in relazione ad interventi su unità bifamiliari, il criterio distintivo era rappresentato dall'effettuare o meno gli interventi sulle parti comuni (intervento di isolamento termico a cappotto sull'intera bifamiliare, ovvero la sostituzione di più impianti di riscaldamento autonomo con uno centralizzato);
-che gli interventi concordati riguardavano tuttavia solamente parti private, per cui vigeva l'obbligo di completare il 30% dell'esecuzione entro il 30.9.2022;
-che pertanto, stante l'inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattuali, parte attrice comunicava la risoluzione del contratto con richiesta di restituzione della somma di euro 2.440,00= versata a titolo anticipo sul corrispettivo, nonché nel risarcimento di tutti i danni patiti, a titolo di chance contrattuale, ossia della perdita della possibilità di incrementare il valore dell'immobile, quantificati in euro 78.040,00=.
Per tali ragioni l'attrice ha concluso domandando di dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto quadro del 29.12.2021 per inadempimento di con condanna della CP_2
convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
* * *
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita in giudizio CP_2
deducendo, in fatto:
-che il 3.1.2022 vedeva accreditata sul proprio c/c bancario la somma di euro 2.440,00=, senza tuttavia poter, dati gli innumerevoli clienti, imputarla tempestivamente ad uno specifico committente;
-che alla ripresa dei lavori, successivamente alle festività natalizie, ricercava il pagatore per il tramite della rete dei propri collaboratori, individuando solo in seguito la titolarità del rapporto in capo all'attrice;
-che apprendeva inoltre come il geom. (proprio procacciatore d'affari) avesse CP_3
nel frattempo già eseguito una serie di sopralluoghi presso l'abitazione dell'attrice;
-che pertanto invitava i propri tecnici ad effettuare una valutazione preliminare sull'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dal d.l. 34/2020 per l'accesso ai benefici fiscali (nel caso di specie costituito dallo sconto in fattura);
-che stante l'avvicinarsi del termine del 30.6.22 per la certificazione del primo SAL dei lavori al 30%, veniva formalizzato l'incarico a che Parte_2
operava in collaborazione con la convenuta- per l'elaborazione dello studio di fattibilità; -che nel mese di giugno 2022 veniva rilasciato il progetto preliminare relativo all'abitazione unifamiliare dell'attrice, composto di n. 19 documenti, tra cui la relazione di fattibilità,
l'APE, computo metrico estimativo, quadro economico, relazione ex legge 10 e legge tecnica;
-che il termine inizialmente previsto del 30.6.22 per l'esecuzione del 30% dei lavori veniva prorogato al 30.9.22;
-che tuttavia, a causa delle restrizioni governative, si era trovata nell'impossibilità di portare a termine gli impegni assunti, in particolare quelli aventi scadenza ravvicinata del 30.9.22
e per tale ragione provvedeva ad informare il proprio team di collaboratori e, attraverso questi, i committenti, che la situazione economica dell'azienda non consentiva di mettere in esecuzione i progetti con scadenza ravvicinata;
-che pertanto metteva a disposizione dei committenti un Help Desk dedicato a cui richiedere informazioni relativamente alla propria posizione;
-che l'attrice era quindi correttamente notiziata dal proprio referente, geom. CP_3
sull'impossibilità di proseguire l'impegno assunto, per mancanza di fondi necessari all'avvio dei cantieri;
-che dunque l'attrice accettava, su proposta del Geom. di proseguire con CP_3
diversa società appaltatrice dei lavori, FGB S.R.L.;
-che tutte le iniziative poste in essere successivamente alla comunicata indisponibilità di tra le quali l'affidarsi ad una ditta appaltatrice esterna e quella di considerare CP_2
l'abitazione dell'attrice di tipo bifamiliare per sfruttare diverse tempistiche, non erano assolutamente riconducibili alla responsabilità di la quale peraltro aveva invece, CP_2
come documentato in atti, provveduto ad elaborare un progetto di ristrutturazione di una abitazione unifamiliare;
- che il contratto quadro stipulato il 29.12.2021 tra e l'attrice prevedeva, come CP_2
obbligazione principale, quella di “eseguire lo sconto in fattura del Sisma US
(Demolizione e Ricostruzione) e super US ammessi e nei limiti previsti dalle norme, per l'approvvigionamento dei servizi professionali necessari all'ottenimento delle agevolazioni descritte nei successivi punti " A, B, C, D, E, F", di cui ai preventivi dei tecnici e dei professionisti incaricati”, nonché di “appaltare all'impresa i lavori concordati nella fase progettuale e risultanti dal capitolato lavori/computo metrico estimativo, da formalizzarsi nella fase D - Progettazione esecutiva, obbligandosi inoltre all'adempimento cli tutte le formalità necessarie all'ottenimento del credito fiscale”;
-che detta obbligazione veniva correttamente adempiuta, dal momento che CP_2
metteva a disposizione tutta la documentazione preliminare necessaria per accedere alle agevolazioni, per cui ha ricevuto in acconto la somma di euro 2.440,00=;
-che l'inadempimento della successiva fase esecutiva non è a lei imputabile, atteso che si è verificato per cause di forza maggiore, ovvero per l'impossibilità sopravvenuta di monetizzare i crediti nel frattempo accumulati;
-che pertanto non è imputabile a l'inadempimento della successiva fase esecutiva affidata dall'attrice a diversa società;
-che, in ogni caso, non vi è la prova del danno, atteso che non vi è la certezza che, anche laddove i lavori fossero stati effettivamente eseguiti, il beneficio fiscale sarebbe stato erogato;
-che appare erronea e destituita di qualsivoglia fondamento la quantificazione del danno operata dall'attrice.
Per tali motivi, la società convenuta ha concluso domandando di accertare, in via principale, la fondatezza della domanda attorea, e in via subordinata la riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. Con vittoria di spese e compensi professionali.
* * *
La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., prova testimoniale, nonché espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Mutato nelle more il giudice istruttore nella scrivente, formulata una proposta conciliativa ex art. 185bis
c.p.c. rifiutata dalla convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale in data 10.9.2025.
Precisate le conclusioni come da verbale d'udienza del 10.9.2025, è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3 c.p.c.
§ § §
La domanda non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
1. Il rapporto negoziale tra le parti.
Risulta provato documentalmente e incontestato che il rapporto negoziale tra le parti si fondi sul contratto quadro stipulato, tra l'attrice e la società convenuta, il 29.12.2021.
Risulta altrettanto incontestato che la società convenuta operava anche per il tramite di collaboratori e procacciatori d'affari, tra cui e il geom. CP_4 Controparte_3
il quale risulta aver seguito la pratica relativa ai lavori nell'immobile di proprietà dell'attrice
(“Dopo attenta ricerca la individuava nel Geom. procacciatore d'affari CP_2 Controparte_3
per conto di e nei Suoi diretti collaboratori e la titolarità del CP_2 CP_4 CP_5
rapporto con la Sig.ra ” (pag. 5 comparsa di risposta). Controparte_1
La disamina delle ragioni dell'accoglimento della domanda non può che prendere le mosse proprio dall'analisi di tale negozio (doc. 03 allegato all'atto di citazione).
Il negozio è stato espressamente qualificato dalle parti alla stregua di un contratto c.d. quadro e individua, tra le obbligazioni del beneficiario:
1) Dare mandato all'impresa “che eseguirà lo sconto in fattura, del sisma US
(Demolizione e Ricostruzione) e super US ammessi e nei limiti previsti dalle norme, per l'approvvigionamento dei servizi professionali necessari all'ottenimento delle agevolazioni descritte nel successivi punti " A, B, C, D, E e F", di cui ai preventivi dei tecnici e dei professionisti incaricati”;
2) “appaltare all'impresa i lavori concordati nella fase progettuale e risultanti dal capitolato lavori/computo metrico estimativo, da formalizzarsi nella fase di Progettazione esecutiva, obbligandosi inoltre all'adempimento di tutte le formalità necessarie all'ottenimento del credito fiscale”, rinviando al successivo negozio da stipulare (contratto d'appalto) la determinazione delle tempistiche per l'esecuzione dei lavori.
Il contratto quadro indicava altresì la tipologia dei lavori che l'impresa convenuta si era impegnata ad eseguire: “gli interventi previsti nell'immobile su descritto riguardano i lavori agevolati trainanti e trainati, l'isolamento termico, i serramenti, gli impianti e l'eventuale valutazione del rischio sismico”, puntualmente descritti nel quadro economico di fattibilità”.
Venivano altresì specificate le “fasi di lavoro”: 1) prefattibilità, 2) progettazione preliminare, 3) progettazione definitiva, 4) progettazione esecutiva (con stipula del contratto d'appalto), 5) fine lavori. Il contratto quadro prevedeva il pagamento, a carico del beneficiario, di una somma a titolo di anticipo di euro 2.440,00= compresa IVA al 22% con la previsione che l'anticipo sarebbe stato stornato a conclusione del processo della cessione a termine lavori.
L'art. 4) prevedeva il diritto per il beneficiario di recesso dal contratto “per cause di forza maggiore ovvero per eventuali ritardi o motivi economici, entro il termine previsto per l'esecuzione degli elaborati di prefattibilità descritti alla precedente fase "A", nel qual caso all'impresa dovranno essere comunque corrisposti gli onorari e i rimborsi delle spese per il lavoro svolto sino al momento del recesso, quantificandoli con ì prezziari di riferimento in corso d'uso”.
Il documento negoziale risulta firmato, mediante doppia sottoscrizione dall'attrice e dal legale rappresentate della società convenuta.
È pertanto evidentemente smentita la circostanza allegata da , secondo cui non avrebbe preso contatti diretti con parte attrice sino al mese di marzo 2022, essendosi avveduta dell'accredito dell'anticipo sul proprio c/c senza essere in grado di ricondurre il movimento di denaro allo specifico cliente, tra i numerosi posseduti.
Detta allegazione è smentita infatti dal contratto quadro, che non ha contestato, e che risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società convenuta, e a lei riconducibile.
La stessa società convenuta ha dedotto che solamente nel mese di marzo 2022, stante l'appropinquarsi della scadenza del termine inizialmente previsto al 30.6.2022, veniva formalizzato l'incarico alla società per l'elaborazione dello studio di Parte_2
fattibilità dei lavori da eseguirsi presso l'immobile dell'attrice. Anche di tale allegazione manca qualsivoglia riscontro, atteso che il doc. 2 citato dalla convenuta quale prova dell'incarico alla società menzionata , contiene invero la relazione sulla Parte_2
fattibilità, documento privo di data.
Il doc. 3 rappresenta una relazione sul rischio sismico dell'immobile dell'attrice, a firma del tecnico ing. di datato 23.7.2022. Il doc. 4 è la Persona_2 Parte_2
relazione tecnica generale interventi di miglioramento energetico, a firma del medesimo tecnico e priva di data. Il doc. 6, datato 24.5.2022, rappresenta l'asseverazione, da parte del tecnico Ing. , attestante la rispondenza degli interventi trainanti e trainati Persona_2 ai pertinenti requisiti richiesti, resa ai sensi dell'allegato al decreto 6 agosto 2020. Il computo metrico (doc. 9) è datato 25.7.2022, il doc. 10 l'elenco dei prezzi è sempre del
25.7.2022.
Contrariamente a quanto allegato dalla società convenuta nella comparsa di risposta, nessuno di tali documenti contiene un riferimento esplicito alla tipologia di abitazione
(unifamiliare) dell'attrice. SGC ha infatti affermato (pag. 6 comparsa di risposta) che all'attrice veniva rilasciato “il progetto preliminare relativo all'abitazione unifamiliare della signora
” e che “ peraltro aveva invece, come documentato in atti, provveduto ad Controparte_1 CP_2
elaborare un progetto di ristrutturazione di una abitazione unifamiliare” (pag. 10 comparsa di risposta).
La documentazione allegata agli atti (docc. 2-20) e, in particolare, il progetto preliminare non fanno esplicito riferimento alla natura unifamiliare dell'unità abitativa dell'attrice, oggetto dei lavori, di conseguenza appare priva di riscontro l'affermazione secondo cui il progetto era stato sin dall'origine elaborato per la tipologia delle abitazioni unifamiliari, per cui la normativa statale sul beneficio fiscale individuava prima il termine del 30.6.2022, poi quello del 30.9.2022 per l'esecuzione del 30% dei lavori programmati.
Peraltro, preme evidenziare che laddove corrispondesse al vero quanto dedotto dalla convenuta, ossia che il progetto redatto era relativo ad unità unifamiliari, non si comprende come la medesima avrebbe potuto completare il 30% dei lavori programmati entro la data del 30.9.2022, atteso che la fase preliminare di fattibilità -come emerge dai documenti- veniva completata solamente alla fine di luglio 2022.
Non solo: la società convenuta ha ulteriormente dedotto che, a causa delle normative sempre più restrittive emanate dal governo e stante l'impossibilità di portare a termine gli impegni assunti, in particolare quelli aventi scadenza ravvicinata del 30.9.22, nel mese di agosto provvedeva ad informare il proprio team di collaboratori e, attraverso questi, i committenti, che la situazione economica dell'azienda non consentiva di mettere in esecuzione i progetti con scadenza ravvicinata.
Secondo la ricostruzione della società convenuta, si sarebbe verificata un'impossibilità sopravvenuta della prestazione che avrebbe determinato la risoluzione del contratto. Di tale allegazione non vi è, invero, alcuna prova, né il minimo riscontro. Non risulta infatti che abbia comunicato la risoluzione dei contratti stipulati ai committenti, né tantomeno è emersa la circostanza per cui detta comunicazione sarebbe stata fatta per il tramite del team dei collaboratori. Peraltro, anche le tempistiche allegate risultano incongruenti, poiché tale comunicazione sarebbe avvenuta proprio quando veniva completato lo studio di fattibilità, con la trasmissione della documentazione di cui al punto
A).
Si ritiene dunque che nel mese di settembre 2022, non essendovi alcuna prova dell'avvenuta risoluzione del negozio quadro, parte attrice riponesse il proprio legittimo affidamento sull'avvio dei lavori e sull'ottenimento del conseguente beneficio fiscale.
Incombe infatti sul convenuto l'onere di provare l'esatto adempimento, ovvero che la prestazione oggetto dell'obbligazione è divenuta impossibile per causa lui non imputabile,
a fronte della dimostrazione, da parte dell'attore, dell'esistenza del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento. «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460» (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007).
La convenuta non ha assolto a tale onere probatorio.
Quanto all'eccezione, formulata solo in sede di costituzione del nuovo difensore in data
25.3.2025, secondo cui mancherebbe il titolo -contratto d'appalto- tra l'attrice e la convenuta- su cui fondare l'inadempimento, atteso che dal negozio quadro non discendeva alcun obbligo alla conclusione dell'appalto, preme osservare quanto segue.
Il contratto quadro del 29.12.2021 rappresenta un negozio tramite cui la società convenuta assumeva l'obbligo di realizzare l'iter necessario per far ottenere il beneficio fiscale dello sconto in fattura, previsto dalla normativa vigente e, al contempo, il committente si impegnava ad appaltare i lavori risultanti dal computo metrico -da redigere- a SGC. Dunque, il negozio, se da un lato disciplinava tutte le fasi per l'ottenimento del beneficio fiscale, prima fra tutte, lo studio di fattibilità, dall'altro prevedeva l'obbligo, per l'attrice, di affidare i lavori alla controparte , mediante la stipula di un successivo appalto, contratto che, nel caso di specie, non è stato concluso.
Secondo la ricostruzione attorea, il 15.11.2022, quindi oltre lo spirare del termine che avrebbe consentito all'attrice di ottenere il beneficio fiscale, il procacciatore d'affari di
, geom. trasmetteva un contratto d'appalto standard con una Controparte_3
diversa società, FGB S.r.l., al fine di poter realizzare l'intervento.
Tale allegazione risulta provata dalla documentazione in atti (contratto standard trasmesso da FGB S.r.l. e scambio di mail doc. 7 e doc. 9 allegati all'atto di citazione).
In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta che il 15.11.2025, in ottemperanza a quanto previsto al contratto quadro, all'attrice veniva trasmesso il contratto di appalto (fase 4 del contratto quadro), contratto tuttavia intestato a diversa società rispetto a CP_2
La convenuta ha genericamente dedotto di essere completamente all'oscuro di tale accordo, da ricondurre alla sola iniziativa del geom. al quale aveva Controparte_3
anzi dato l'indicazione diametralmente opposta di comunicare la risoluzione del negozio quadro e ha inoltre specificato come non vi sia alcun collegamento tra il contratto quadro e il contratto d'appalto trasmesso su iniziativa del Geom. all'attrice. CP_3
Anche detta allegazione risulta smentita dalla documentazione in atti, atteso che il contratto d'appalto trasmesso da FGB S.r.l. a fa espresso riferimento al Controparte_1
computo metrico e al prezziario di cui al progetto redatto da , e che, peraltro, la stessa clausola sul corrispettivo fa rinvio al contratto quadro precedentemente stipulato
(art. 8 contratto appalto del 15.11.2022).
Il Geom. sentito sul punto all'udienza del 28.2.2024 ha negato di Controparte_3
aver provveduto in prima persona a contattare una diversa società di sua fiducia “Arrivati a questa fase io non ho indicato alcuna società di mia fiducia alla per proseguire nel progetto. CP_1
Fare questo avrebbe determinato da parte mia una attività contraria ai miei interessi, in quanto
[...]
che aveva proposto i lavori, avrebbe dovuto ultimarli e liquidare le commissioni anche a collaboratori, CP_2
professionisti ed imprese, tra cui anche io. Preciso che, nel caso di specie, ultimata la fase della CILAS,
c'è stata una rinuncia da parte degli interessati, ossia della . C'erano alcune pratiche che dovevano Pt_3
essere confermate o meno in prossimità della scadenza del termine. Ricordo che la ha rinunciato CP_1
in maniera specifica e lo ha fatto verso la fine di settembre 2022. Ricordo che la non si sentiva CP_1
sicura perché aveva dei dubbi sulla possibilità di qualificare la casa come condominio”. Tali affermazioni risultano invero smentite dallo scambio di mail agli atti, da cui si evince che nel mese di novembre 2022 veniva trasmesso il contratto di appalto, da cui si evince pertanto che non vi era stata alcuna rinuncia della committente a fine settembre 2022. Non risulta provata, inoltre, la circostanza per cui sarebbe stata completamente estranea alla vicenda negoziale tra FGB e l'attrice, atteso che non ha dato alcuna prova esaustiva sul punto, considerato anche che il Geom. operava quale diretto collaboratore. CP_3
L'inadempimento deve quindi ritenersi acclarato.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., per grave inadempimento dell'appaltatrice.
L'attrice ha chiesto la restituzione della somma versata alla conclusione del contratto, a titolo di anticipo, qualificandola come danno conseguenza patito in seguito alla risoluzione del contratto.
Tale domanda va riqualificata alla stregua di domanda di restituzione delle prestazioni eseguite in conseguenza della risoluzione del contratto d'appalto. L'art. 1458 cod. civ. stabilisce, infatti, che la risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratto ad esecuzione continuata o periodica riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Attesa la natura di negozio istantaneo (benché ad esecuzione prolungata nel tempo), del contratto d'appalto, la somma versata dall'attrice risulterebbe priva di giustificazione causale, una volta risolto il contratto.
Va peraltro precisato lo stesso contratto prevedeva che tale somma sarebbe stata stornata all'attrice a conclusione del processo della cessione a termine lavori, ciò a dimostrazione che si trattava di anticipo rispetto a quanto complessivamente dovuto per le opere appaltate.
Per questo motivo, disposta la risoluzione del contratto, parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 2.440,00= versata a titolo di anticipo, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo effettivo.
2. Sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento.
Nondimeno è proprio la richiesta risarcitoria, nei termini in cui è formulata, ad essere infondata.
Giova ribadire che gli attori hanno domandato (unicamente) la perdita di chance in ragione della sopravvenuta impossibilità, imputabile alla convenuta, di accedere al beneficio fiscale del c.d. superbonus e quantificata in termini di differenza tra il valore che avrebbe avuto l'immobile in seguito agli interventi di manutenzione straordinaria, e il valore stimato dell'immobile al tempo della stipula del contratto quadro.
Tale pregiudizio non appare potersi inquadrare nella chance risarcibile, così come definita dalla giurisprudenza di legittimità (sent. Cassazione Civile,sez. III n. 21045 del 27 luglio
2024), secondo cui per chance dovrebbe intendersi soltanto la possibilità di conseguire un risultato vantaggioso, ma il termine implica anche e soprattutto incertezza e l'incertezza è la cifra che connota il concetto di chance anche nelle sue declinazioni giuridiche.
La perdita di chance (sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale) è infatti caratterizzata da una condizione di insuperabile incertezza eventistica, per cui il suo rilievo
è confinato alle relazioni incerte tra eventi non causalmente collegati tra di loro da una legge di connessione (si veda sul punto la giurisprudenza, in ambito di responsabilità conseguente a malpractice sanitaria, sul danno da perdita della chance di sopravvivenza, il quale viene in rilievo come posta attiva, autonomamente risarcibile, solamente nei casi in cui vi sia irrimediabile incertezza sulla circostanza che, realizzata, da parte del sanitario, la condotta doverosa omessa, l'evento infausto non si sarebbe verificato).
Pertanto, se una tale connessione è possibile, non si ricade più nel campo della chance, ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno, inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse preso di mira. Trasponendo il principio dalla responsabilità aquiliana al caso che viene oggi in considerazione, deve ritenersi che l'inadempimento dell'appaltatore e l'impossibilità di godere del superbonus edilizio non siano due eventi non interdipendenti, legati al massimo da una relazione incerta, ma siano fatti evidentemente connessi tra loro da un nesso causale accertabile in giudizio.
Infatti, da un lato è pacifico che l'immobile avesse al tempo i requisiti per l'ammissione a tal beneficio;
ciò è risultato ad esito dell'attività del professionista all'uopo incaricato dalla convenuta per le necessarie verifiche tecniche preliminari;
dall'altro, la consulenza tecnica espletata in giudizio, della quale si condividono le risultanze, ha accertato che “tutti gli interventi sarebbero rientrati nei massimali di spesa previsti per l'agevolazione fiscale…la Sig.ra
[...]
qualora avesse ricorso al meccanismo dello sconto in fattura o alla cessione del credito, CP_1
potenzialmente non avrebbe sostenuto costi. Diversamente, se avesse fruito della sola agevolazione fiscale
“Superbonus 110%”, a fronte di un importo complessivo dei lavori e spese professionali sostenuto di
271.612,14 €, avrebbe beneficiato di un credito d'imposta di 298.773,35 €”.
Per quanto concerne le tempistiche di realizzazione delle opere, il CTU ha stimato “un tempo di esecuzione delle opere di almeno 160 giorni lavorativi”, che evidenzia come, se la società convenuta avesse iniziato tempestivamente i lavori, quantomeno il 30% dei medesimi sarebbe stato realizzato entro la scadenza prevista per l'ottenimento del beneficio.
Il Consulente ha infine stimato in euro 47.000,00= l'incremento del valore del bene immobile in seguito all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.
In altre parole, alla luce delle conclusioni della consulenza espletata, che si reputano pienamente attendibili ed esaustive, si ritiene che non è possibile tutelare in via autonoma la chance persa dal committente di ristrutturare la propria abitazione usufruendo della sovvenzione statale, ma potrebbe solo essere risarcito il danno patrimoniale, anche futuro, che avrebbe subito se avesse dato effettivamente seguito alla ristrutturazione della propria abitazione usufruendo dei benefici fiscali meno favorevoli attualmente vigenti.
Tale soluzione più accorta nel concedere la tutela della perdita di chance è preferibile anche perché consente di evitare risarcimenti del danno da lesione di “beni giuridici” sfuggenti, che rischierebbero di provocare spostamenti patrimoniali sostanzialmente privi di causa. Appare difficilmente sostenibile che non integri una locupletazione “di fatto” un risarcimento legato all'impossibilità di accedere ad un bonus edilizio nell'eventualità in cui il danneggiato decida di non dare corso alla ristrutturazione originariamente programmata.
Poiché, nel caso di specie, non risulta dagli atti né è stato dedotto che l'attrice abbia dato corso, comunque, alla ristrutturazione dell'abitazione di sua proprietà, non sembra che vi sia alcuna situazione giuridica passibile di risarcimento del danno.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, considerata la soccombenza reciproca e le spese di CTU, come già liquidate, vanno poste a carico di entrambe, in solido, nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
1. ACCERTATO il grave inadempimento della società convenuta, DICHIARA la risoluzione del contratto quadro stipulato con l'attrice in data 29.12.2021;
2. CONDANNA, per l'effetto, la convenuta alla restituzione della somma di euro 2.440,00= versata dall'attrice a titolo di acconto per le prestazioni da eseguire, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
3. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
4. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio;
5. PONE le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Rovigo, il 12 settembre 2025.
Si comunichi.
IL GIUDICE
(dott.ssa Rossana Marcadella)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Rossana Marcadella, lette le note scritte depositate dalle parti all'udienza del 10.9.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., ha pronunciato, ex art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa di I grado iscritta al n.r.g. 48/2023 pendente tra:
, residente in [...] Controparte_1 C.F._1
Torreglia, con il patrocinio dell'Avv. Biscuola Stefano, presso cui è elettivamente domiciliata;
ATTORE contro
(C.F. ) con sede legale in Viale Delle Industrie, n. 13 Rovigo, con CP_2 P.IVA_1
il patrocinio dell'Avv. Marzio Salvi e dell'Avv. Francesco Guastella e dell'Avv. Manuela
Paola Grazia Guerrera, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTO
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da note scritte depositate in data 10.9.2025; parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in data 3.9.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Giova premettere che, per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue. ha citato in giudizio , allegando in fatto: Controparte_1 CP_2
-di essere proprietaria di una porzione di bifamiliare in Torreglia (PD) in via Antonio
Saorin 8;
-di aver contattato, per il tramite del proprio difensore, il general contractor al CP_2
fine di effettuare la valutazione circa la possibilità di accesso ai benefici fiscali del c.d.
Superbonus 110% per la ristrutturazione del proprio immobile;
-che, a tal fine, si svolgeva un incontro in data 15.12.2021, presso l'unità abitativa, alla presenza di procacciatore d'affari di e del geom. Persona_1 CP_2 CP_3
tecnico della società incaricata;
[...]
-che sempre in data 15.12.2023 chiedeva formalmente a la valutazione CP_2
preliminare circa la sussistenza dei requisiti energetici e urbanistici necessari ad eccedere agli incentivi per l'efficientamento energetico di cui all'art. 119, d.l. 34/2020;
-che, all'esito della valutazione positiva circa la possibilità di accesso ai benefici fiscali, le veniva indicato il seguente cronoprogramma: gennaio 2022 sopralluogo del tecnico asseveratore;
Marzo 2022 sottoscrizione contratto d'appalto e capitolato dei lavori;
Aprile
2022 inizio dei lavori;
Giugno 2022 termine dei lavori;
-che veniva trasmesso, a mezzo e-mail, da parte di il contratto quadro, il quale Persona_1
tuttavia presentava diversi errori, di cui veniva richiesta la correzione con mail del
24.12.2021;
-che in data 29.12.2021 veniva sottoscritto il contratto quadro, cui seguiva, il 3.1.2022, il pagamento della somma di euro 2.440,00=;
-che il primo sopralluogo tecnico per i rilievi metrici, da parte dell'asseveratore, programmato per il mese di gennaio 2022, veniva tuttavia eseguito solamente in data
17.3.2022 dallo studio NCC Progetti, dell'Ing. Persona_2
-che solamente a giugno 2022, dopo ripetuti tentativi di contatti, il geom. CP_3
comunicava che, in seguito allo sblocco della cessione dei crediti da parte delle banche, era ripresa l'operatività della ditta convenuta;
-che dapprima si impegnava a realizzare i progetti ed eseguire i lavori nella misura del 30% entro il 30.9.2022, secondo quanto normativamente previsto per le abitazioni unifamiliari e, in seguito, riferiva che, trattandosi però di un'abitazione bifamiliare, il relativo intervento era prorogabile ad ottobre, in considerazione del fatto che la normativa allora vigente prevedeva l'esecuzione dei lavori entro il 31.12.2022;
-che, tuttavia, solo in data 15.11.2022 il geom. contattava parte attrice riferendo CP_3
che, sulla scorta del decreto restrittivo della normativa Superbonus, c'era tempo sino al
25.11.2022 per presentare la CILA relativa ai lavori da effettuare;
-che preliminare alla presentazione della CILA era la sottoscrizione del contratto di appalto, relativo ad opere per un valore di euro 150.000,00=, non più con integrale sconto in fattura, come concordato con contratto quadro, bensì mediante versamento anticipato di euro 11.000,00= e sconto in fattura solo parziale;
-che le veniva successivamente trasmesso il contratto d'appalto, nel quale l'appaltatore veniva indicato non nella società convenuta, bensì in altra e diversa società -FGB srls-;
-che detto contratto era tuttavia un modello standard manchevole di requisiti, tra cui l'indicazione del capitolato dei lavori, degli oneri della sicurezza, della specificazione dell'importo complessivo dei lavori;
-che, pertanto, seguiva uno scambio di corrispondenza mirato all'integrazione della documentazione mancante, rimasto tuttavia senza riscontro;
-che in ogni caso, diversamente da quanto comunicato dalla società convenuta, il termine per la presentazione della per la tipologia di abitazioni qual è quello di cui è causa Pt_1
era scaduto in data 30.9.2022;
-che, infatti, l'art. 119 d.l. 34 del 30.4.2020, al comma 8bis concedeva il beneficio fiscale per interventi su condomìni ed edifici da due o quattro unità immobiliari sino al
31.12.2022, mentre per quanto concerne le singole unità immobiliari, la concessione del beneficio era subordinata all'esecuzione del 30% dei lavori entro il 30.9.2022;
-che, in particolare, il concetto di unità immobiliare era definito dall'art. 119, al comma 1 lett. c) come “funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento del raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria”;
-che in relazione ad interventi su unità bifamiliari, il criterio distintivo era rappresentato dall'effettuare o meno gli interventi sulle parti comuni (intervento di isolamento termico a cappotto sull'intera bifamiliare, ovvero la sostituzione di più impianti di riscaldamento autonomo con uno centralizzato);
-che gli interventi concordati riguardavano tuttavia solamente parti private, per cui vigeva l'obbligo di completare il 30% dell'esecuzione entro il 30.9.2022;
-che pertanto, stante l'inadempimento della società convenuta agli obblighi contrattuali, parte attrice comunicava la risoluzione del contratto con richiesta di restituzione della somma di euro 2.440,00= versata a titolo anticipo sul corrispettivo, nonché nel risarcimento di tutti i danni patiti, a titolo di chance contrattuale, ossia della perdita della possibilità di incrementare il valore dell'immobile, quantificati in euro 78.040,00=.
Per tali ragioni l'attrice ha concluso domandando di dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto quadro del 29.12.2021 per inadempimento di con condanna della CP_2
convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti. Con vittoria di spese di lite e compensi professionali.
* * *
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si è costituita in giudizio CP_2
deducendo, in fatto:
-che il 3.1.2022 vedeva accreditata sul proprio c/c bancario la somma di euro 2.440,00=, senza tuttavia poter, dati gli innumerevoli clienti, imputarla tempestivamente ad uno specifico committente;
-che alla ripresa dei lavori, successivamente alle festività natalizie, ricercava il pagatore per il tramite della rete dei propri collaboratori, individuando solo in seguito la titolarità del rapporto in capo all'attrice;
-che apprendeva inoltre come il geom. (proprio procacciatore d'affari) avesse CP_3
nel frattempo già eseguito una serie di sopralluoghi presso l'abitazione dell'attrice;
-che pertanto invitava i propri tecnici ad effettuare una valutazione preliminare sull'esistenza delle condizioni oggettive e soggettive previste dal d.l. 34/2020 per l'accesso ai benefici fiscali (nel caso di specie costituito dallo sconto in fattura);
-che stante l'avvicinarsi del termine del 30.6.22 per la certificazione del primo SAL dei lavori al 30%, veniva formalizzato l'incarico a che Parte_2
operava in collaborazione con la convenuta- per l'elaborazione dello studio di fattibilità; -che nel mese di giugno 2022 veniva rilasciato il progetto preliminare relativo all'abitazione unifamiliare dell'attrice, composto di n. 19 documenti, tra cui la relazione di fattibilità,
l'APE, computo metrico estimativo, quadro economico, relazione ex legge 10 e legge tecnica;
-che il termine inizialmente previsto del 30.6.22 per l'esecuzione del 30% dei lavori veniva prorogato al 30.9.22;
-che tuttavia, a causa delle restrizioni governative, si era trovata nell'impossibilità di portare a termine gli impegni assunti, in particolare quelli aventi scadenza ravvicinata del 30.9.22
e per tale ragione provvedeva ad informare il proprio team di collaboratori e, attraverso questi, i committenti, che la situazione economica dell'azienda non consentiva di mettere in esecuzione i progetti con scadenza ravvicinata;
-che pertanto metteva a disposizione dei committenti un Help Desk dedicato a cui richiedere informazioni relativamente alla propria posizione;
-che l'attrice era quindi correttamente notiziata dal proprio referente, geom. CP_3
sull'impossibilità di proseguire l'impegno assunto, per mancanza di fondi necessari all'avvio dei cantieri;
-che dunque l'attrice accettava, su proposta del Geom. di proseguire con CP_3
diversa società appaltatrice dei lavori, FGB S.R.L.;
-che tutte le iniziative poste in essere successivamente alla comunicata indisponibilità di tra le quali l'affidarsi ad una ditta appaltatrice esterna e quella di considerare CP_2
l'abitazione dell'attrice di tipo bifamiliare per sfruttare diverse tempistiche, non erano assolutamente riconducibili alla responsabilità di la quale peraltro aveva invece, CP_2
come documentato in atti, provveduto ad elaborare un progetto di ristrutturazione di una abitazione unifamiliare;
- che il contratto quadro stipulato il 29.12.2021 tra e l'attrice prevedeva, come CP_2
obbligazione principale, quella di “eseguire lo sconto in fattura del Sisma US
(Demolizione e Ricostruzione) e super US ammessi e nei limiti previsti dalle norme, per l'approvvigionamento dei servizi professionali necessari all'ottenimento delle agevolazioni descritte nei successivi punti " A, B, C, D, E, F", di cui ai preventivi dei tecnici e dei professionisti incaricati”, nonché di “appaltare all'impresa i lavori concordati nella fase progettuale e risultanti dal capitolato lavori/computo metrico estimativo, da formalizzarsi nella fase D - Progettazione esecutiva, obbligandosi inoltre all'adempimento cli tutte le formalità necessarie all'ottenimento del credito fiscale”;
-che detta obbligazione veniva correttamente adempiuta, dal momento che CP_2
metteva a disposizione tutta la documentazione preliminare necessaria per accedere alle agevolazioni, per cui ha ricevuto in acconto la somma di euro 2.440,00=;
-che l'inadempimento della successiva fase esecutiva non è a lei imputabile, atteso che si è verificato per cause di forza maggiore, ovvero per l'impossibilità sopravvenuta di monetizzare i crediti nel frattempo accumulati;
-che pertanto non è imputabile a l'inadempimento della successiva fase esecutiva affidata dall'attrice a diversa società;
-che, in ogni caso, non vi è la prova del danno, atteso che non vi è la certezza che, anche laddove i lavori fossero stati effettivamente eseguiti, il beneficio fiscale sarebbe stato erogato;
-che appare erronea e destituita di qualsivoglia fondamento la quantificazione del danno operata dall'attrice.
Per tali motivi, la società convenuta ha concluso domandando di accertare, in via principale, la fondatezza della domanda attorea, e in via subordinata la riduzione del risarcimento dovuto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. Con vittoria di spese e compensi professionali.
* * *
La causa è stata istruita mediante lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c., prova testimoniale, nonché espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. Mutato nelle more il giudice istruttore nella scrivente, formulata una proposta conciliativa ex art. 185bis
c.p.c. rifiutata dalla convenuta, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale in data 10.9.2025.
Precisate le conclusioni come da verbale d'udienza del 10.9.2025, è stato riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3 c.p.c.
§ § §
La domanda non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
1. Il rapporto negoziale tra le parti.
Risulta provato documentalmente e incontestato che il rapporto negoziale tra le parti si fondi sul contratto quadro stipulato, tra l'attrice e la società convenuta, il 29.12.2021.
Risulta altrettanto incontestato che la società convenuta operava anche per il tramite di collaboratori e procacciatori d'affari, tra cui e il geom. CP_4 Controparte_3
il quale risulta aver seguito la pratica relativa ai lavori nell'immobile di proprietà dell'attrice
(“Dopo attenta ricerca la individuava nel Geom. procacciatore d'affari CP_2 Controparte_3
per conto di e nei Suoi diretti collaboratori e la titolarità del CP_2 CP_4 CP_5
rapporto con la Sig.ra ” (pag. 5 comparsa di risposta). Controparte_1
La disamina delle ragioni dell'accoglimento della domanda non può che prendere le mosse proprio dall'analisi di tale negozio (doc. 03 allegato all'atto di citazione).
Il negozio è stato espressamente qualificato dalle parti alla stregua di un contratto c.d. quadro e individua, tra le obbligazioni del beneficiario:
1) Dare mandato all'impresa “che eseguirà lo sconto in fattura, del sisma US
(Demolizione e Ricostruzione) e super US ammessi e nei limiti previsti dalle norme, per l'approvvigionamento dei servizi professionali necessari all'ottenimento delle agevolazioni descritte nel successivi punti " A, B, C, D, E e F", di cui ai preventivi dei tecnici e dei professionisti incaricati”;
2) “appaltare all'impresa i lavori concordati nella fase progettuale e risultanti dal capitolato lavori/computo metrico estimativo, da formalizzarsi nella fase di Progettazione esecutiva, obbligandosi inoltre all'adempimento di tutte le formalità necessarie all'ottenimento del credito fiscale”, rinviando al successivo negozio da stipulare (contratto d'appalto) la determinazione delle tempistiche per l'esecuzione dei lavori.
Il contratto quadro indicava altresì la tipologia dei lavori che l'impresa convenuta si era impegnata ad eseguire: “gli interventi previsti nell'immobile su descritto riguardano i lavori agevolati trainanti e trainati, l'isolamento termico, i serramenti, gli impianti e l'eventuale valutazione del rischio sismico”, puntualmente descritti nel quadro economico di fattibilità”.
Venivano altresì specificate le “fasi di lavoro”: 1) prefattibilità, 2) progettazione preliminare, 3) progettazione definitiva, 4) progettazione esecutiva (con stipula del contratto d'appalto), 5) fine lavori. Il contratto quadro prevedeva il pagamento, a carico del beneficiario, di una somma a titolo di anticipo di euro 2.440,00= compresa IVA al 22% con la previsione che l'anticipo sarebbe stato stornato a conclusione del processo della cessione a termine lavori.
L'art. 4) prevedeva il diritto per il beneficiario di recesso dal contratto “per cause di forza maggiore ovvero per eventuali ritardi o motivi economici, entro il termine previsto per l'esecuzione degli elaborati di prefattibilità descritti alla precedente fase "A", nel qual caso all'impresa dovranno essere comunque corrisposti gli onorari e i rimborsi delle spese per il lavoro svolto sino al momento del recesso, quantificandoli con ì prezziari di riferimento in corso d'uso”.
Il documento negoziale risulta firmato, mediante doppia sottoscrizione dall'attrice e dal legale rappresentate della società convenuta.
È pertanto evidentemente smentita la circostanza allegata da , secondo cui non avrebbe preso contatti diretti con parte attrice sino al mese di marzo 2022, essendosi avveduta dell'accredito dell'anticipo sul proprio c/c senza essere in grado di ricondurre il movimento di denaro allo specifico cliente, tra i numerosi posseduti.
Detta allegazione è smentita infatti dal contratto quadro, che non ha contestato, e che risulta sottoscritto dal legale rappresentante della società convenuta, e a lei riconducibile.
La stessa società convenuta ha dedotto che solamente nel mese di marzo 2022, stante l'appropinquarsi della scadenza del termine inizialmente previsto al 30.6.2022, veniva formalizzato l'incarico alla società per l'elaborazione dello studio di Parte_2
fattibilità dei lavori da eseguirsi presso l'immobile dell'attrice. Anche di tale allegazione manca qualsivoglia riscontro, atteso che il doc. 2 citato dalla convenuta quale prova dell'incarico alla società menzionata , contiene invero la relazione sulla Parte_2
fattibilità, documento privo di data.
Il doc. 3 rappresenta una relazione sul rischio sismico dell'immobile dell'attrice, a firma del tecnico ing. di datato 23.7.2022. Il doc. 4 è la Persona_2 Parte_2
relazione tecnica generale interventi di miglioramento energetico, a firma del medesimo tecnico e priva di data. Il doc. 6, datato 24.5.2022, rappresenta l'asseverazione, da parte del tecnico Ing. , attestante la rispondenza degli interventi trainanti e trainati Persona_2 ai pertinenti requisiti richiesti, resa ai sensi dell'allegato al decreto 6 agosto 2020. Il computo metrico (doc. 9) è datato 25.7.2022, il doc. 10 l'elenco dei prezzi è sempre del
25.7.2022.
Contrariamente a quanto allegato dalla società convenuta nella comparsa di risposta, nessuno di tali documenti contiene un riferimento esplicito alla tipologia di abitazione
(unifamiliare) dell'attrice. SGC ha infatti affermato (pag. 6 comparsa di risposta) che all'attrice veniva rilasciato “il progetto preliminare relativo all'abitazione unifamiliare della signora
” e che “ peraltro aveva invece, come documentato in atti, provveduto ad Controparte_1 CP_2
elaborare un progetto di ristrutturazione di una abitazione unifamiliare” (pag. 10 comparsa di risposta).
La documentazione allegata agli atti (docc. 2-20) e, in particolare, il progetto preliminare non fanno esplicito riferimento alla natura unifamiliare dell'unità abitativa dell'attrice, oggetto dei lavori, di conseguenza appare priva di riscontro l'affermazione secondo cui il progetto era stato sin dall'origine elaborato per la tipologia delle abitazioni unifamiliari, per cui la normativa statale sul beneficio fiscale individuava prima il termine del 30.6.2022, poi quello del 30.9.2022 per l'esecuzione del 30% dei lavori programmati.
Peraltro, preme evidenziare che laddove corrispondesse al vero quanto dedotto dalla convenuta, ossia che il progetto redatto era relativo ad unità unifamiliari, non si comprende come la medesima avrebbe potuto completare il 30% dei lavori programmati entro la data del 30.9.2022, atteso che la fase preliminare di fattibilità -come emerge dai documenti- veniva completata solamente alla fine di luglio 2022.
Non solo: la società convenuta ha ulteriormente dedotto che, a causa delle normative sempre più restrittive emanate dal governo e stante l'impossibilità di portare a termine gli impegni assunti, in particolare quelli aventi scadenza ravvicinata del 30.9.22, nel mese di agosto provvedeva ad informare il proprio team di collaboratori e, attraverso questi, i committenti, che la situazione economica dell'azienda non consentiva di mettere in esecuzione i progetti con scadenza ravvicinata.
Secondo la ricostruzione della società convenuta, si sarebbe verificata un'impossibilità sopravvenuta della prestazione che avrebbe determinato la risoluzione del contratto. Di tale allegazione non vi è, invero, alcuna prova, né il minimo riscontro. Non risulta infatti che abbia comunicato la risoluzione dei contratti stipulati ai committenti, né tantomeno è emersa la circostanza per cui detta comunicazione sarebbe stata fatta per il tramite del team dei collaboratori. Peraltro, anche le tempistiche allegate risultano incongruenti, poiché tale comunicazione sarebbe avvenuta proprio quando veniva completato lo studio di fattibilità, con la trasmissione della documentazione di cui al punto
A).
Si ritiene dunque che nel mese di settembre 2022, non essendovi alcuna prova dell'avvenuta risoluzione del negozio quadro, parte attrice riponesse il proprio legittimo affidamento sull'avvio dei lavori e sull'ottenimento del conseguente beneficio fiscale.
Incombe infatti sul convenuto l'onere di provare l'esatto adempimento, ovvero che la prestazione oggetto dell'obbligazione è divenuta impossibile per causa lui non imputabile,
a fronte della dimostrazione, da parte dell'attore, dell'esistenza del titolo e dell'allegazione dell'inadempimento. «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460» (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007).
La convenuta non ha assolto a tale onere probatorio.
Quanto all'eccezione, formulata solo in sede di costituzione del nuovo difensore in data
25.3.2025, secondo cui mancherebbe il titolo -contratto d'appalto- tra l'attrice e la convenuta- su cui fondare l'inadempimento, atteso che dal negozio quadro non discendeva alcun obbligo alla conclusione dell'appalto, preme osservare quanto segue.
Il contratto quadro del 29.12.2021 rappresenta un negozio tramite cui la società convenuta assumeva l'obbligo di realizzare l'iter necessario per far ottenere il beneficio fiscale dello sconto in fattura, previsto dalla normativa vigente e, al contempo, il committente si impegnava ad appaltare i lavori risultanti dal computo metrico -da redigere- a SGC. Dunque, il negozio, se da un lato disciplinava tutte le fasi per l'ottenimento del beneficio fiscale, prima fra tutte, lo studio di fattibilità, dall'altro prevedeva l'obbligo, per l'attrice, di affidare i lavori alla controparte , mediante la stipula di un successivo appalto, contratto che, nel caso di specie, non è stato concluso.
Secondo la ricostruzione attorea, il 15.11.2022, quindi oltre lo spirare del termine che avrebbe consentito all'attrice di ottenere il beneficio fiscale, il procacciatore d'affari di
, geom. trasmetteva un contratto d'appalto standard con una Controparte_3
diversa società, FGB S.r.l., al fine di poter realizzare l'intervento.
Tale allegazione risulta provata dalla documentazione in atti (contratto standard trasmesso da FGB S.r.l. e scambio di mail doc. 7 e doc. 9 allegati all'atto di citazione).
In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta che il 15.11.2025, in ottemperanza a quanto previsto al contratto quadro, all'attrice veniva trasmesso il contratto di appalto (fase 4 del contratto quadro), contratto tuttavia intestato a diversa società rispetto a CP_2
La convenuta ha genericamente dedotto di essere completamente all'oscuro di tale accordo, da ricondurre alla sola iniziativa del geom. al quale aveva Controparte_3
anzi dato l'indicazione diametralmente opposta di comunicare la risoluzione del negozio quadro e ha inoltre specificato come non vi sia alcun collegamento tra il contratto quadro e il contratto d'appalto trasmesso su iniziativa del Geom. all'attrice. CP_3
Anche detta allegazione risulta smentita dalla documentazione in atti, atteso che il contratto d'appalto trasmesso da FGB S.r.l. a fa espresso riferimento al Controparte_1
computo metrico e al prezziario di cui al progetto redatto da , e che, peraltro, la stessa clausola sul corrispettivo fa rinvio al contratto quadro precedentemente stipulato
(art. 8 contratto appalto del 15.11.2022).
Il Geom. sentito sul punto all'udienza del 28.2.2024 ha negato di Controparte_3
aver provveduto in prima persona a contattare una diversa società di sua fiducia “Arrivati a questa fase io non ho indicato alcuna società di mia fiducia alla per proseguire nel progetto. CP_1
Fare questo avrebbe determinato da parte mia una attività contraria ai miei interessi, in quanto
[...]
che aveva proposto i lavori, avrebbe dovuto ultimarli e liquidare le commissioni anche a collaboratori, CP_2
professionisti ed imprese, tra cui anche io. Preciso che, nel caso di specie, ultimata la fase della CILAS,
c'è stata una rinuncia da parte degli interessati, ossia della . C'erano alcune pratiche che dovevano Pt_3
essere confermate o meno in prossimità della scadenza del termine. Ricordo che la ha rinunciato CP_1
in maniera specifica e lo ha fatto verso la fine di settembre 2022. Ricordo che la non si sentiva CP_1
sicura perché aveva dei dubbi sulla possibilità di qualificare la casa come condominio”. Tali affermazioni risultano invero smentite dallo scambio di mail agli atti, da cui si evince che nel mese di novembre 2022 veniva trasmesso il contratto di appalto, da cui si evince pertanto che non vi era stata alcuna rinuncia della committente a fine settembre 2022. Non risulta provata, inoltre, la circostanza per cui sarebbe stata completamente estranea alla vicenda negoziale tra FGB e l'attrice, atteso che non ha dato alcuna prova esaustiva sul punto, considerato anche che il Geom. operava quale diretto collaboratore. CP_3
L'inadempimento deve quindi ritenersi acclarato.
Va pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., per grave inadempimento dell'appaltatrice.
L'attrice ha chiesto la restituzione della somma versata alla conclusione del contratto, a titolo di anticipo, qualificandola come danno conseguenza patito in seguito alla risoluzione del contratto.
Tale domanda va riqualificata alla stregua di domanda di restituzione delle prestazioni eseguite in conseguenza della risoluzione del contratto d'appalto. L'art. 1458 cod. civ. stabilisce, infatti, che la risoluzione per inadempimento ha effetto retroattivo tra le parti, salvo il caso di contratto ad esecuzione continuata o periodica riguardo ai quali l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Attesa la natura di negozio istantaneo (benché ad esecuzione prolungata nel tempo), del contratto d'appalto, la somma versata dall'attrice risulterebbe priva di giustificazione causale, una volta risolto il contratto.
Va peraltro precisato lo stesso contratto prevedeva che tale somma sarebbe stata stornata all'attrice a conclusione del processo della cessione a termine lavori, ciò a dimostrazione che si trattava di anticipo rispetto a quanto complessivamente dovuto per le opere appaltate.
Per questo motivo, disposta la risoluzione del contratto, parte convenuta va condannata al pagamento della somma di euro 2.440,00= versata a titolo di anticipo, oltre interessi legali dalla data del pagamento sino al saldo effettivo.
2. Sulla domanda di risarcimento del danno da inadempimento.
Nondimeno è proprio la richiesta risarcitoria, nei termini in cui è formulata, ad essere infondata.
Giova ribadire che gli attori hanno domandato (unicamente) la perdita di chance in ragione della sopravvenuta impossibilità, imputabile alla convenuta, di accedere al beneficio fiscale del c.d. superbonus e quantificata in termini di differenza tra il valore che avrebbe avuto l'immobile in seguito agli interventi di manutenzione straordinaria, e il valore stimato dell'immobile al tempo della stipula del contratto quadro.
Tale pregiudizio non appare potersi inquadrare nella chance risarcibile, così come definita dalla giurisprudenza di legittimità (sent. Cassazione Civile,sez. III n. 21045 del 27 luglio
2024), secondo cui per chance dovrebbe intendersi soltanto la possibilità di conseguire un risultato vantaggioso, ma il termine implica anche e soprattutto incertezza e l'incertezza è la cifra che connota il concetto di chance anche nelle sue declinazioni giuridiche.
La perdita di chance (sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale) è infatti caratterizzata da una condizione di insuperabile incertezza eventistica, per cui il suo rilievo
è confinato alle relazioni incerte tra eventi non causalmente collegati tra di loro da una legge di connessione (si veda sul punto la giurisprudenza, in ambito di responsabilità conseguente a malpractice sanitaria, sul danno da perdita della chance di sopravvivenza, il quale viene in rilievo come posta attiva, autonomamente risarcibile, solamente nei casi in cui vi sia irrimediabile incertezza sulla circostanza che, realizzata, da parte del sanitario, la condotta doverosa omessa, l'evento infausto non si sarebbe verificato).
Pertanto, se una tale connessione è possibile, non si ricade più nel campo della chance, ma in quello della relazione causale tra condotta ed evento di danno, inteso come lesione piena ed effettiva dell'interesse preso di mira. Trasponendo il principio dalla responsabilità aquiliana al caso che viene oggi in considerazione, deve ritenersi che l'inadempimento dell'appaltatore e l'impossibilità di godere del superbonus edilizio non siano due eventi non interdipendenti, legati al massimo da una relazione incerta, ma siano fatti evidentemente connessi tra loro da un nesso causale accertabile in giudizio.
Infatti, da un lato è pacifico che l'immobile avesse al tempo i requisiti per l'ammissione a tal beneficio;
ciò è risultato ad esito dell'attività del professionista all'uopo incaricato dalla convenuta per le necessarie verifiche tecniche preliminari;
dall'altro, la consulenza tecnica espletata in giudizio, della quale si condividono le risultanze, ha accertato che “tutti gli interventi sarebbero rientrati nei massimali di spesa previsti per l'agevolazione fiscale…la Sig.ra
[...]
qualora avesse ricorso al meccanismo dello sconto in fattura o alla cessione del credito, CP_1
potenzialmente non avrebbe sostenuto costi. Diversamente, se avesse fruito della sola agevolazione fiscale
“Superbonus 110%”, a fronte di un importo complessivo dei lavori e spese professionali sostenuto di
271.612,14 €, avrebbe beneficiato di un credito d'imposta di 298.773,35 €”.
Per quanto concerne le tempistiche di realizzazione delle opere, il CTU ha stimato “un tempo di esecuzione delle opere di almeno 160 giorni lavorativi”, che evidenzia come, se la società convenuta avesse iniziato tempestivamente i lavori, quantomeno il 30% dei medesimi sarebbe stato realizzato entro la scadenza prevista per l'ottenimento del beneficio.
Il Consulente ha infine stimato in euro 47.000,00= l'incremento del valore del bene immobile in seguito all'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.
In altre parole, alla luce delle conclusioni della consulenza espletata, che si reputano pienamente attendibili ed esaustive, si ritiene che non è possibile tutelare in via autonoma la chance persa dal committente di ristrutturare la propria abitazione usufruendo della sovvenzione statale, ma potrebbe solo essere risarcito il danno patrimoniale, anche futuro, che avrebbe subito se avesse dato effettivamente seguito alla ristrutturazione della propria abitazione usufruendo dei benefici fiscali meno favorevoli attualmente vigenti.
Tale soluzione più accorta nel concedere la tutela della perdita di chance è preferibile anche perché consente di evitare risarcimenti del danno da lesione di “beni giuridici” sfuggenti, che rischierebbero di provocare spostamenti patrimoniali sostanzialmente privi di causa. Appare difficilmente sostenibile che non integri una locupletazione “di fatto” un risarcimento legato all'impossibilità di accedere ad un bonus edilizio nell'eventualità in cui il danneggiato decida di non dare corso alla ristrutturazione originariamente programmata.
Poiché, nel caso di specie, non risulta dagli atti né è stato dedotto che l'attrice abbia dato corso, comunque, alla ristrutturazione dell'abitazione di sua proprietà, non sembra che vi sia alcuna situazione giuridica passibile di risarcimento del danno.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, considerata la soccombenza reciproca e le spese di CTU, come già liquidate, vanno poste a carico di entrambe, in solido, nella misura del 50% ciascuna.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
1. ACCERTATO il grave inadempimento della società convenuta, DICHIARA la risoluzione del contratto quadro stipulato con l'attrice in data 29.12.2021;
2. CONDANNA, per l'effetto, la convenuta alla restituzione della somma di euro 2.440,00= versata dall'attrice a titolo di acconto per le prestazioni da eseguire, oltre interessi legali dal giorno del pagamento al saldo effettivo;
3. RIGETTA la domanda di risarcimento del danno;
4. COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio;
5. PONE le spese di CTU a carico di entrambe le parti, in solido, nella misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Rovigo, il 12 settembre 2025.
Si comunichi.
IL GIUDICE
(dott.ssa Rossana Marcadella)