Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Nr.235/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 10.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Salvatore Biancarosa, sito in Catania nel Corso
Italia n. 251
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti CP_1
DOLCE STEFANO e RUSSO CARMELO, in forza di procura generale alle liti del 21 luglio 2015
a rogito notaio di Roma, elettivamente domiciliata a Caltanissetta, Via Val d'Aosta Persona_1
14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto
- convenuto -
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 18.02.2022, il sig. , Parte_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. n. 592 2021 00007071 06 000 notificato in data 11.01.2022 a mezzo racc. a/r, per la somma complessiva di € 3.309,36 comprensivo di somme aggiuntive, sanzioni per morosità, spese di notifica e oneri di riscossione, relativo a presunti contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Commercianti” per il periodo da gennaio a dicembre 2019.
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il
[...]
Grande, 21 e sede provinciale in Caltanissetta, via Cavour, 116, notificato all'opponente a mezzo raccomandata ricevuta in data 11/1/2022;
- accertare e dichiarare, previa declaratoria di illegittimità dell'iscrizione dell'opponente alla
Gestione Commercianti per difetto di ogni presupposto, che nulla deve l'opponente all'Ente impositore per i titoli ed i periodi dedotti;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
Costituitosi tempestivamente, l' chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato;
CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, autorizzato il deposito di note, all'esito la causa è stata discussa mediante scambio di note scritte e decisa con l'adozione fuori udienza della sentenza.
***
Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
È noto che l'iscrizione alla gestione commercianti è obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 1 commi 202 e 203 della legge 662/1996 che stabilisce: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (...);
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Quindi, il primo presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti è che vi sia un'attività commerciale, esercitata direttamente dal titolare o dal familiare coadiuvante o anche dal socio di società. In particolare, tutti coloro che esercitano, anche in forma societaria, le attività che,
a norma dell'art. 49, comma 1, lett. d, l. 9 marzo 1989 n. 88 rientrano nel settore terziario, ossia le attività commerciali, le attività di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari, le attività professionali ed artistiche e le relative attività ausiliarie, a decorrere dal 1° gennaio 1997, sono obbligati, in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 202, l. n. 662, cit., ad iscriversi nella c.d. “gestione commercianti”.
È poi necessario un secondo requisito, e cioè che il partecipante all'impresa commerciale fornisca il proprio personale apporto in maniera abituale e prevalente.
Sul piano processuale ciò comporta che, nei casi di iscrizione d'ufficio, l'Istituto debba provare la sussistenza dei requisiti suddetti.
Tale assunto trova conforto nell'art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 che richiama, per il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva, le regole dettate dagli artt. 442 e ss. c.p.c. e, quindi, dagli artt. 414 e ss. c.p.c.
Tra queste, coessenziali al funzionamento del processo che detti articoli cadenzano, vi è il rispetto della circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che non può ammettere deroghe per una “ineludibile tutela della certezza, celerità ed economia dei giudizi”. (cfr. Cass.
SS.UU. n. 8202 /2005; n. 11353/2004).
In altri termini, nel rito del lavoro, tutti gli elementi della contesa devono essere interamente desumibili dagli atti introduttivi del giudizio, sia per garantire i diritti della difesa che l'esercizio consapevole dei poteri del giudice.
Nel caso di specie, tuttavia, va evidenziato che l' nulla ha allegato e documentato per CP_1
dimostrare la legittima iscrizione di nella Gestione Commercianti limitandosi a Parte_1
CP_ rilevare: “questa difesa ha comunque chiesto ai competenti uffici della sede di Caltanissetta di fornire gli elementi necessari ai fini della prova dei presupposti per l'iscrizione del ricorrente nella gestione dei commercianti, anche alla luce di quanto dedotto dal ricorrente stesso, che saranno versati in atti non appena perverranno”.
Di contro, parte ricorrente deduce: “nel periodo oggetto dell'avviso di addebito, ovvero dal
4/2019 al 12/2019, l'opponente è stato lavoratore dipendente della a tempo pieno Controparte_3
nel periodo dal gennaio 2019 al novembre 2019 per n. 48 settimane e parimenti dipendente a tempo pieno della SRL B.M. Servizi nel dicembre 2019 per n. 5 settimane, come dall'estratto conto previdenziale che si produce” (all. 3).
Ed ancora, a supporto della domanda, l'odierno opponente ha prodotto le buste paga per l'anno d'interesse (all. 4).
In punto di prova l'assolvimento dell'onere probatorio è a carico dell'Ente previdenziale che deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di legge per l'iscrizione del soggetto alla gestione commercianti ed in particolare il presupposto della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità
e prevalenza. La S.C. ha ribadito che l'onere della prova di tali requisiti, necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti e quindi fatti costituivi dell'obbligo contributivo, è a carico dell'Ente (cfr.
Cass. n. 5763 del 2002; Cass. n. 23600 del 2009).
Nella specie, il ricorrente nel periodo oggetto di accertamento (gennaio-dicembre 2019), ha dato prova di svolgere attività di lavoro dipendente a tempo pieno. CP_ L' a supporto della pretesa creditoria, non ha prodotto alcunché.
Non essendo stata fornita dall' (che ne aveva l'onere) la prova dei requisiti necessari CP_1 per l'iscrizione alla gestione commercianti del il ricorso deve essere accolto con Parte_1 conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss. mod. (cause di previdenza, senza attività istruttoria, di valore da € 1.101,00
a € 5.200,00), con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 592 2021 00007071 06 000;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1.000,00 per CP_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Caltanissetta, 31 marzo 2025
IL GOP
Maria Zammito