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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 449/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RE EA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1174/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030780372000 IRPEF-ALIQUOTE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7656/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento e spese rifuse, distratte a favore del suo difensore. AdER, RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva e comunque esentare dalle spese di lite. AGENZIA DELLE ENTRATE, INTERVENIENTE: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21-1-2025 e depositato il 20-2-2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avverso la cartella di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli il 22-10-2024- della somma di € 5.243,03 per mancato pagamento dell'IRPEF a seguito di controllo del modello 730 per l'anno 2020. Ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (Agenzia), l'intervenuta prescrizione del tributo, l'infondatezza della pretesa azionata, avendo l'Agenzia riconosciuto ed effettuato il rimborso derivante dai controlli- effettuati ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973- della dichiarazione a suo tempo presentata. Ha concluso per l'annullamento dell'impugnata cartella e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo difensore. L'AdER, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva per la parte di spettanza dell'Agenzia (anche in ordine all'eccepita prescrizione antecedente alla cartella), ha sostenuto la regolarità della notifica dell'impugnata cartella e e l'insussistenza della prescrizione successiva ad essa notifica. Nelle proprie conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso nei propri confronti e, in ogni caso, di essere tenuta indenne delle spese di lite. Il tutto, con vittoria delle spese di spese di causa. Ha spiegato intervento volontario l'Agenzia che ha ammesso che, a seguito di ulteriori controlli incrociati, il ricorrente e la moglie erano risultati creditori per i redditi del 2019, per cui aveva proceduto al rimborso richiesto con i redditi del 2020. Ha pertanto chiesto, avendo proceduto allo sgravio in data 24-3-2025, la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale ha partecipato solo l'Agenzia per far presente che era intervenuta la cessazione della materia del contendere, il ricorso è stato deciso dalla Corte, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia ha depositato il provvedimento del 24-3-2025, col quale ha annullato in autotutela la cartella di pagamento, qui in esame. Ciò comporta il venir meno della materia del contendere, con conseguente necessità della declaratoria di estinzione del giudizio. All'estinzione però non può seguire la compensazione delle spese di lite, come richiesto dall'Agenzia. Non si applica infatti il disposto dell'art. 46, III comma, D. Lgs. n. 546 del 1992, limitato, dopo l'intervento della Corte Cost. con sentenza n. 274 del 12-7-2005 e la novella di cui all'art. 9, comma 1, lettera q), numero 2), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ai soli casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla cessazione per “ legge”; negli altri casi si procede in base al noto principio delle c.d.
“soccombenza virtuale”. E in applicazione di tale principio si deve rilevare come l'Agenzia, pur in presenza di richiesta di rimborso già nel 2021 poi approvato nel 2014, abbia ugualmente predisposto il ruolo con la somma pretesa. Né risulta che abbia emesso il provvedimento di totale annullamento in data antecedente al ricorso, né che abbia provveduto mai a comunicarlo al ricorrente e tampoco all'AdER. Risulta invece come la responsabilità dell'Agenzia per le spese di lite emerga chiaramente anche dalla motivazione dello sgravio che dà contezza di come l'ente fosse consapevole dell'illegittimità della propria pretesa: “Invero, dalla certificazione rilasciata dal Comune di Calanna e dai dati incrociati dell'Anagrafe Tributaria, lUT di Reggio Calabria ha potuto in effetti riscontrare che il rimborso dell'anno 2019 non era stato effettuato dal sostituto, per cui correttamente il contribuente aveva riportato la posta attiva come eccedenza nell'anno 2020. Pertanto, i crediti in questione venivano rimborsati dall'Ufficio, per l'importo complessivo di euro 8.382,00. Ne discende che sono evidentemente venute meno le ragioni della pretesa”. Si deve allora procedere in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, secondo cui il ricorso era fondato e l'intervenuto sgravio da parte dell'Agenzia è stato tardivo. Esse vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Per le su esposte considerazioni, ricorrono i presupposti per dichiarare invece interamente compensate le spese tra il ricorrente e l'AdER.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 980,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV. Difensore_1. Dichiara compensate le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
(EA RE)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RE EA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1174/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030780372000 IRPEF-ALIQUOTE 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7656/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento e spese rifuse, distratte a favore del suo difensore. AdER, RESISTENTE: carenza di legittimazione passiva e comunque esentare dalle spese di lite. AGENZIA DELLE ENTRATE, INTERVENIENTE: cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 21-1-2025 e depositato il 20-2-2025 Ricorrente_1 Ricorrente_1 ha proposto opposizione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avverso la cartella di pagamento-in epigrafe meglio individuata e notificatagli il 22-10-2024- della somma di € 5.243,03 per mancato pagamento dell'IRPEF a seguito di controllo del modello 730 per l'anno 2020. Ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate (Agenzia), l'intervenuta prescrizione del tributo, l'infondatezza della pretesa azionata, avendo l'Agenzia riconosciuto ed effettuato il rimborso derivante dai controlli- effettuati ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973- della dichiarazione a suo tempo presentata. Ha concluso per l'annullamento dell'impugnata cartella e la rifusione delle spese del giudizio, di cui ha chiesto la distrazione il suo difensore. L'AdER, eccepita la propria carenza di legittimazione passiva per la parte di spettanza dell'Agenzia (anche in ordine all'eccepita prescrizione antecedente alla cartella), ha sostenuto la regolarità della notifica dell'impugnata cartella e e l'insussistenza della prescrizione successiva ad essa notifica. Nelle proprie conclusioni ha chiesto il rigetto del ricorso nei propri confronti e, in ogni caso, di essere tenuta indenne delle spese di lite. Il tutto, con vittoria delle spese di spese di causa. Ha spiegato intervento volontario l'Agenzia che ha ammesso che, a seguito di ulteriori controlli incrociati, il ricorrente e la moglie erano risultati creditori per i redditi del 2019, per cui aveva proceduto al rimborso richiesto con i redditi del 2020. Ha pertanto chiesto, avendo proceduto allo sgravio in data 24-3-2025, la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. A seguito della trattazione nella pubblica udienza del 17-12-2025, alla quale ha partecipato solo l'Agenzia per far presente che era intervenuta la cessazione della materia del contendere, il ricorso è stato deciso dalla Corte, in composizione monocratica, con deposito differito del dispositivo, ai sensi dell'art. 35, I comma, ult. inc., D. Lgs. n. 546 del 1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Agenzia ha depositato il provvedimento del 24-3-2025, col quale ha annullato in autotutela la cartella di pagamento, qui in esame. Ciò comporta il venir meno della materia del contendere, con conseguente necessità della declaratoria di estinzione del giudizio. All'estinzione però non può seguire la compensazione delle spese di lite, come richiesto dall'Agenzia. Non si applica infatti il disposto dell'art. 46, III comma, D. Lgs. n. 546 del 1992, limitato, dopo l'intervento della Corte Cost. con sentenza n. 274 del 12-7-2005 e la novella di cui all'art. 9, comma 1, lettera q), numero 2), del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ai soli casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla cessazione per “ legge”; negli altri casi si procede in base al noto principio delle c.d.
“soccombenza virtuale”. E in applicazione di tale principio si deve rilevare come l'Agenzia, pur in presenza di richiesta di rimborso già nel 2021 poi approvato nel 2014, abbia ugualmente predisposto il ruolo con la somma pretesa. Né risulta che abbia emesso il provvedimento di totale annullamento in data antecedente al ricorso, né che abbia provveduto mai a comunicarlo al ricorrente e tampoco all'AdER. Risulta invece come la responsabilità dell'Agenzia per le spese di lite emerga chiaramente anche dalla motivazione dello sgravio che dà contezza di come l'ente fosse consapevole dell'illegittimità della propria pretesa: “Invero, dalla certificazione rilasciata dal Comune di Calanna e dai dati incrociati dell'Anagrafe Tributaria, lUT di Reggio Calabria ha potuto in effetti riscontrare che il rimborso dell'anno 2019 non era stato effettuato dal sostituto, per cui correttamente il contribuente aveva riportato la posta attiva come eccedenza nell'anno 2020. Pertanto, i crediti in questione venivano rimborsati dall'Ufficio, per l'importo complessivo di euro 8.382,00. Ne discende che sono evidentemente venute meno le ragioni della pretesa”. Si deve allora procedere in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, secondo cui il ricorso era fondato e l'intervenuto sgravio da parte dell'Agenzia è stato tardivo. Esse vanno liquidate, come da dispositivo che segue secondo i nuovi parametri voluti dal D.M. n. 147 del 2022, emanato ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012 n. 27. Per le su esposte considerazioni, ricorrono i presupposti per dichiarare invece interamente compensate le spese tra il ricorrente e l'AdER.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI REGGIO CALABRIA, SEZ. I: dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 980,00, di cui € 30,00 per spese vive, oltre accessori se dovuti, con distrazione a favore dell'AVV. Difensore_1. Dichiara compensate le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione REGGIO CALABRIA, 17-12-2025
IL GIUDICE
(EA RE)