Sentenza 14 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 20 marzo 2024
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/03/2026, n. 2462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2462 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02462/2026REG.PROV.COLL.
N. 01657/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2024, proposto da NO AN, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Di Martino e Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. 6915/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. FR IC;
Preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione dell’appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. NO AN ha impugnato l’ordinanza del 14 gennaio 2019 (prot. n. 1066), con cui il Comune di Piano di Sorrento, dato atto della pregressa adozione dell’ordinanza di demolizione n. 302 del 2004, non ancora ottemperata, delle opere abusive realizzate nel fabbricato sito alla via Meta Amalfi n. 27 e censito in catasto al fl. 7, p.lla 677, sub. 2, in comproprietà del ricorrente e del germano RE AN, ha disposto il divieto di esecuzione delle opere edili oggetto della s.c.i.a. presentata in data 14 dicembre 2018 (prot. n. 32737), per il ripristino della consistenza plano-volumetrica, con la seguente motivazione <<il progetto proposto non prevede il ripristino dello stato dei luoghi poiché il manufatto attuale è da ritenersi una costruzione diversa da quella precedente, pertanto di nuova costruzione>>.
Ad avviso del ricorrente, essendo stata presentata la s.c.i.a. in data 14 dicembre 2018, il provvedimento, che risale al 17 gennaio 2019, è intervenuto oltre il prescritto termine dei trenta giorni ed è, comunque, erroneamente motivato, nonché fondato su un evidente difetto di istruttoria e su erronei presupposti di fatto, non considerando che non è stata prevista la demolizione di quanto attualmente esistente e la successiva ricostruzione, ma il ripristino dell’originario e legittimo manufatto, tramite la demolizione delle volumetrie illegittimamente aggiunte.
Con sentenza n. 6915/2023, pubblicata il 14.12.2023, il Tar Campania - Sezione Napoli ha rigettato il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato non è espressione di autotutela, ma ha valore meramente accertativo di un abuso doverosamente rilevabile e reprimibile senza il limite di dover agire entro un termine ragionevole, chiaramente inapplicabile all'attività di vigilanza edilizia. Nella sentenza si legge, inoltre, che: “trattandosi di nuova costruzione realizzata in area vincolata totalmente difforme dalla precedente, come tale subordinata al rilascio del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 04/09/2023, n.1945), correttamente il Comune ha inibito la programmata attività edilizia, potendo quest’ultima essere orientata soltanto alla demolizione del manufatto”.
2. Avverso tale pronuncia l’originario ricorrente ha proposto appello, formulando un unico motivo, con cui ha denunciato l’erronea applicazione degli artt. 3, 19 e 21-nonies della legge n. 241 del 1990, degli artt. 3, 9bis, 10, 22, 23, 31, 33 d.P.R. 380 del 2001, la violazione dell’art. 34 c.p.a., oltre all’omesso rilievo della carenza istruttoria e del conseguente travisamento dei fatti, che caratterizzano il provvedimento impugnato. Ad avviso dell’appellante, il T.a.r., partendo dall’erroneo presupposto della realizzazione di un nuovo manufatto, totalmente diverso da quello originario, si è sostituito all’Amministrazione, equiparando l’istanza presentata ad una domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004 e, così, escludendo l’applicazione del termine di cui all’art. 19, comma 6-bis, della legge n. 241 del 1990, mentre si tratta di una s.c.i.a. finalizzata al ripristino della consistenza plano-volumetrica dell’originario e legittimo compendio immobiliare, mediante l’eliminazione delle porzioni edificate in ampliamento, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 302 del 2003 (intervento da ricondurre alla mera ristrutturazione edilizia ex art. 3, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001). Nell’appello si è evidenziato essere stata adottata una nuova ordinanza di demolizione n. 122 del 2023, avente ad oggetto l’intera unità immobiliare catastalmente identificata al foglio 7, p.lla 677, sub. 2, tempestivamente impugnata in un giudizio attualmente pendente in appello.
Il Comune di Piano di Sorrento si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto dell’atto di appello ed evidenziando il vincolo paesaggistico della zona in esame, da cui deriva la formazione del c.d. silenzio-rigetto.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’11 marzo 2026, la causa è passata in decisione, previo deposito di ulteriori memorie. Nell’ultima memoria ex art. 73 c.p.a. l’appellante ha allegato essere stata annullata, per grave lacuna istruttoria, l’ordinanza di demolizione n. 122 del 2023, con sentenza n. 9473 del 2025 del Consiglio di Stato, prodotta in giudizio, da cui effettivamente risulta l’esistenza di un fabbricato su due livelli nella proprietà in esame, descritto in atto pubblico del 1943 come comodo rurale e, quindi, risalente alla prima metà del secolo scorso (epoca in cui non era necessario alcun titolo abilitativo), di cui né l’Amministrazione né il giudice di primo grado hanno tenuto conto, nonostante il contenuto della prima ordinanza di demolizione del 2003.
DIRITTO
3. L’appello è fondato e va accolto, in quanto, all’esito della sentenza del Consiglio di Stato n. 9473 del 2025, si è formato il giudicato sulla esistenza di un originario manufatto sulla proprietà in esame, legittimamente realizzato in assenza di titolo, in epoca risalente, e sull’aggiunta di nuove volumetrie, oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 302 del 2004, che smentisce e travolge il diverso risultato istruttorio su cui si sono fondati il provvedimento impugnato e la sentenza di primo grado, secondo cui l’intero manufatto è diverso da quello originario e, quindi, illegittimo, con conseguente difformità della s.c.i.a presentata rispetto all’ordinanza di demolizione originaria n. 302 del 2003.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere riformata, con accoglimento del secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui si è appunto denunciata la lacunosa istruttoria ed il travisamento dei fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato.
Gli altri motivi del ricorso introduttivo risultano assorbiti, ferma restando l’intervento superamento del termine di cui all’art. 19, comma 6-bis, legga n. 241 del 1990, visto che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 14 gennaio 2019 e comunicato solo in data 17 gennaio 2019, mentre la segnalazione di inizio risulta presentata in data 14 dicembre 2018 (in questo senso l’indicazione contenuta nel provvedimento ed il timbro apposto sulla segnalazione prodotta nel giudizio di primo grado). In proposito va ricordato che l'atto amministrativo con cui l'Amministrazione esercita il potere inibitorio degli interventi oggetto di d.i.a., avendo natura recettizia, acquista efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata, sebbene, rispetto all'Amministrazione notificante, la notificazione produce effetti dal compimento delle formalità di trasmissione dell'atto (Consiglio di Stato, sez. II, 22 luglio 2020, n. 4690).
4.In conclusione, l’appello deve essere accolto e la sentenza impugnata riformata, con accoglimento del secondo motivo dell’originario ricorso ed annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate in considerazione della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed, in riforma dell’appello proposto, accoglie il secondo motivo del ricorso introduttivo, assorbiti gli altri, ed annulla il provvedimento impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB ER, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
FR IC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR IC | AB ER |
IL SEGRETARIO