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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. PU 37-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento ex art. 74 ss. CCII introdotto da (C.F. Parte_1
assistita dagli avvocati Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, con C.F._1
l'ausilio dell'O.C.C. nominato avv. Daniele Discepolo;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 08/05/2025
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità e regolarità formale della proposta;
letta la relazione del 16/06/2025 dell'OCC dalla quale emerge che il decreto è stato comunicato a tutti i creditori e che nel termine assegnato nessuno di essi ha espresso il voto
(da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); rilevato che, nello specifico, i creditori di cui all'unica classe ammessa al voto, indicata come B e composta dai creditori e CO [...]
, non hanno comunicato il voto e che, pertanto, deve intendersi che ON abbiano prestato consenso alla proposta;
considerato che
, premesso quanto innanzi, l'OCC ha conclusivamente dato atto del raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 79 CCII per una percentuale complessiva del credito ammesso al voto pari al 100,00%; quanto al merito della proposta, a fronte del passivo e dell'attivo reso disponibile alla procedura, la stessa prevede anche l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori ai quali sono garantiti i seguenti pagamenti:
1. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 4.304,10;
2. il pagamento del creditore privilegiato , nella misura ON dell'11% del credito, per euro 2.604,69;
1 3. il pagamento del creditore privilegiato , nella CO misura dell'11% del credito, per euro 42.145,31; il piano prevede che i pagamenti verranno effettuati entro 45 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
l'attivo concordatario è pari ad € 49.054,10, di cui € 4.054,10 quali disponibilità liquide presenti sul conto corrente intestato alla ricorrente, nonché da € 45.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte dell'ex coniuge di
[...]
Parte_1
in proposito, l'esperto nominato ha evidenziato come la soluzione concordataria prospettata sia da ritenere maggiormente conveniente rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria che nella specie avrebbe ad oggetto la quota parte dei redditi futuri della ricorrente nel corso del triennio della procedura di liquidazione controllata calcolata in €
8.970,00 (€ 230 x 39 mensilità), le somme ricavabili dalla vendita dell'autoveicolo intestato all'istante del valore di circa € 22.800,00, le disponibilità liquide presenti su conto corrente pari a circa € 3.000,00, per un totale di circa 26.770,00 (già al netto delle spese in prededuzione e dei compensi dei professionisti), a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e da quanto messo a disposizione dalla proponente nei quarantacinque giorni successivi al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, pari complessivamente ad € 49.054,10; la proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII e l'OCC ha espresso il proprio parere favorevole all'omologazione;
conclusivamente, atteso che nella specie sono da ritenersi rispettati i presupposti formali e sostanziali che giustificano l'omologa del concordato, anche all'esito del voto favorevole dei creditori, debitamente informati e dunque posti in condizione di esprimere il proprio consenso e/o dissenso e che non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati;
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCII,
OMOLOGA il concordato minore proposto da (C.F.: Parte_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Carducci, 21;
2 CONFERMA la nomina dell'avv. DANIELE DISCEPOLO, già Commissario giudiziale, affinché svolga le funzioni dell'OCC;
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Ancona, li 20/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II Civile
in persona del Giudice, Dr.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento ex art. 74 ss. CCII introdotto da (C.F. Parte_1
assistita dagli avvocati Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini, con C.F._1
l'ausilio dell'O.C.C. nominato avv. Daniele Discepolo;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 78 CCII del 08/05/2025
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità e regolarità formale della proposta;
letta la relazione del 16/06/2025 dell'OCC dalla quale emerge che il decreto è stato comunicato a tutti i creditori e che nel termine assegnato nessuno di essi ha espresso il voto
(da considerarsi valido quale consenso ex art. 79 c. 3 CCII); rilevato che, nello specifico, i creditori di cui all'unica classe ammessa al voto, indicata come B e composta dai creditori e CO [...]
, non hanno comunicato il voto e che, pertanto, deve intendersi che ON abbiano prestato consenso alla proposta;
considerato che
, premesso quanto innanzi, l'OCC ha conclusivamente dato atto del raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 79 CCII per una percentuale complessiva del credito ammesso al voto pari al 100,00%; quanto al merito della proposta, a fronte del passivo e dell'attivo reso disponibile alla procedura, la stessa prevede anche l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori ai quali sono garantiti i seguenti pagamenti:
1. il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 4.304,10;
2. il pagamento del creditore privilegiato , nella misura ON dell'11% del credito, per euro 2.604,69;
1 3. il pagamento del creditore privilegiato , nella CO misura dell'11% del credito, per euro 42.145,31; il piano prevede che i pagamenti verranno effettuati entro 45 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;
l'attivo concordatario è pari ad € 49.054,10, di cui € 4.054,10 quali disponibilità liquide presenti sul conto corrente intestato alla ricorrente, nonché da € 45.000,00 quale finanza esterna proveniente da erogazione liberale da parte dell'ex coniuge di
[...]
Parte_1
in proposito, l'esperto nominato ha evidenziato come la soluzione concordataria prospettata sia da ritenere maggiormente conveniente rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria che nella specie avrebbe ad oggetto la quota parte dei redditi futuri della ricorrente nel corso del triennio della procedura di liquidazione controllata calcolata in €
8.970,00 (€ 230 x 39 mensilità), le somme ricavabili dalla vendita dell'autoveicolo intestato all'istante del valore di circa € 22.800,00, le disponibilità liquide presenti su conto corrente pari a circa € 3.000,00, per un totale di circa 26.770,00 (già al netto delle spese in prededuzione e dei compensi dei professionisti), a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna e da quanto messo a disposizione dalla proponente nei quarantacinque giorni successivi al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, pari complessivamente ad € 49.054,10; la proposta, sottoposta all'approvazione dei creditori, è stata votata a maggioranza degli aventi diritto al voto ex art. 79 CCII e l'OCC ha espresso il proprio parere favorevole all'omologazione;
conclusivamente, atteso che nella specie sono da ritenersi rispettati i presupposti formali e sostanziali che giustificano l'omologa del concordato, anche all'esito del voto favorevole dei creditori, debitamente informati e dunque posti in condizione di esprimere il proprio consenso e/o dissenso e che non sono state segnalate dall'OCC eventuali situazioni di criticità diverse da quelle di cui i creditori sono stati a suo tempo ampiamente informati;
P.Q.M.
visto l'art. 80 CCII,
OMOLOGA il concordato minore proposto da (C.F.: Parte_1
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Carducci, 21;
2 CONFERMA la nomina dell'avv. DANIELE DISCEPOLO, già Commissario giudiziale, affinché svolga le funzioni dell'OCC;
DISPONE che la Cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore e all'OCC, affinché questi provveda alla pubblicazione del piano e della sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, entro quarantotto ore dal deposito;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC, in presenza di beni immobili o mobili registrati;
DISPONE che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al giudice;
DISPONE che il debitore provveda alle eventuali vendite ed alle cessioni, se previste dal piano, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
DISPONE che l'OCC riferisca al giudice ogni sei mesi sullo stato dell'esecuzione terminata la quale presenterà al giudice, sentito il debitore, una relazione finale. Provvederà altresì ad informare tempestivamente il giudice di ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
DICHIARA chiusa la procedura.
Si comunichi.
Ancona, li 20/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuliana Filippello
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