Articolo 8 della Legge 8 marzo 1968, n. 257
Articolo 7Articolo 9
Versione
16 aprile 1968
Art. 8.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1966 risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accerta-
te per la competenza propria dell'esercizio
1966 (articolo 3)............................ L. 2.011.035.732.717
Somme rimaste da pagare sui residui degli e-
sercizi precedenti (articolo 6).............. " 2.028.604.276.543
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Residui passivi al 31 dicembre 1966... L. 4.039.640.009.260
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Entrata in vigore il 16 aprile 1968
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