Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 18/03/2026, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01861/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02976/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2976 del 2025, proposto da -OMISSIS-nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Maria Mazza e Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casoria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di AP, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Determinazione adottata dall’Ambito n. 18 Comune di Casoria RCG N. -OMISSIS- mai notificata di “assegni di cura a valere sul fondo non autosufficienza - approvazione graduatoria dei beneficiari e contestuali adempimenti contabili e approvazione modello accettazione e rinuncia”;
b) della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- avente ad oggetto l’avviso pubblico per i residenti nel territorio dell’Ambito n. 18 al fine di presentare le istanze di ammissione al beneficio;
c) del Verbale di deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. -OMISSIS-, mai notificato, con il quale è stato approvato il verbale dell’ufficio di piano n.-OMISSIS- con il quale è stato deliberato, in deroga alla normativa regionale DGR 70/2024, di ridurre gli importi da erogare ai soggetti gravissimi riducendo la somma da € 1.200 a € 600; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023 nella quantificazione massima di € 1.200 oltre alla maggiorazione del 10% dovuta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 70/2024, allegato B, paragrafo 2.2, dichiarando illegittima la graduatoria stilata disposta dall’Amministrazione intimata in maniera violativa della normativa regionale ed europea;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casoria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa IA MA nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in trattazione la signora AN -OMISSIS-, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, ha adito l’intestato Tribunale ai fini dell’annullamento della determinazione n. -OMISSIS- che assume mai notificata, con la quale l’Ambito n. 18- Comune di Casoria ha approvato la graduatoria relativa ai beneficiari dell’assegno di cura a valere sul fondo di non autosufficienza, unitamente al presupposto Avviso pubblico (determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, nonché al verbale di deliberazione di Coordinamento Istituzionale n.-OMISSIS- del 15aprile 2025 con il quale, in deroga alla d.G.R.C. n. 70/2024, si è deliberato di ridurre gli importi da erogare ai soggetti gravissimi riducendo la somma da € 1.200,00 a € 600,00.
2. Parte ricorrente ha altresì formulato domanda di accertamento del diritto del figlio minore (disabile gravissimo) ad ottenere l’erogazione dell’assegno di cura anche per l’annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023 nella quantificazione massima di € 1.200,00 oltre alla maggiorazione del 10% spettante.
3. La ricorrente, invero, sostiene in ricorso che il figlio minore, in quanto disabile gravissimo già percettore dell’assegno di cura, ha diritto a percepire anche per l’annualità 2025 -con imputazione al progetto FNA 2023- il rateo ed il corrispettivo mensile in continuità assistenziale dell'Assegno di Cura per figlio disabile non solo nella forma massima (pari ad € 1.200,00) ma con l'ulteriore maggiorazione del 10% come disposto dall'Allegato B, 2.2 DGR 70/2024.
4. Avverso gli atti impugnati ha formulato i seguenti motivi:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE Piano Nazionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024; violazione della DGR 66 del 14.02.2023 (Piano sociale regionale 2022-2024); violazione artt. 2 e 3 del D.M. 26 settembre 2016; violazione DGR 70/2024. Eccesso di potere e Travisamento dei fatti.
Premessa la normativa nazionale e regionale di riferimento, si sostiene che: l’Ambito Territoriale n. 18- Comune di Casoria capofila, in palese contrasto con la normativa regionale, avrebbe rideterminato la quota da liquidare ai beneficiari dell’Assegno di cura imponendo la sottoscrizione di un documento di accettazione o rinuncia al beneficio cosi come illegittimamente rideterminato; la graduatoria approvata non terrebbe in alcun conto dell’allegato B della delibera di Giunta regionale n. 70/2024 per l’attribuzione degli importi massimi ivi previsti ai soggetti per i quali è accertata disabilità gravissima (a mezzo della scheda SVAMDI), siccome il deliberato regionale in alcun caso prevede la possibilità di riduzione dell’assegno per carenza dei fondi. Il disabile, inoltre, rientrerebbe comunque tra i soggetti che dovrebbero godere anche della maggiorazione dell’assegno come disposto per alcune tipologie di disabilità gravissima dalla stessa normativa sopra richiamata.
II - Violazione e falsa applicazione dell’allegato B DGRC N. 121/23 così come modificato dalla DGRC N.70 del 22.02.2024. Violazione del principio di legittimo affidamento nel buon andamento della PA.
A fondamento della domanda azionata si richiama, inoltre, il principio di affidamento tenuto anche conto che l’allegato B della d.G.R.C. n. 121/2023, come modificato dalla delibera n. 70/2024 laddove prevede che le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26 settembre 2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario; sicché il minore, in quanto disabile gravissimo e già beneficiario dell’assegno di cura in passato, doveva necessariamente rientrare nella spesa storica che costituisce la base di partenza per la richiesta di risorse.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Casoria.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata fissata l’udienza il merito, ai sensi dell’art. 55 comma 10 c.p.a., e autorizzato, come da espressa istanza di parte ricorrente, la notifica del ricorso per pubblici proclami.
7. Con le memorie da ultimo depositate la difesa del Comune ha eccepito la cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente percepito per il figlio a titolo di assegno di cura la somma di euro 10.920,00.
8. All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio, alla luce dell'integrità del contraddittorio a seguito della disposta notificazione per pubblici proclami, ritiene comunque di poter prescindere dall’esame della questione, esaminata in altri analoghi giudizi, della potenziale violazione dell’art. 41 comma 2 c.p.a, potendosi peraltro il ricorso, per quanto si dirà nel prosieguo, respingere nel merito in quanto infondato.
10. Ancora in via preliminare non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere (come invece richiesto dalla difesa civica) in quanto dalla documentazione versata in atti risulta che la parte ricorrente nella documentazione, pur avendo accettato la somma di euro 10.920,00, non ha rinunziato alla somma maggiore che ritiene spettante e che ha quantificato, comprendendo anche eventuali maggiorazioni di legge, in euro 15.840,00 (cfr. richiesta erogazione FNA 2023 in atti).
11. Ciò premesso, occorre evidenziare che in linea generale il diritto all'assegno di cura deve essere preventivamente "conformato" dall'Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili.
12. L’art. 1, comma 5, d.P.C.M. 3 ottobre 2022 (di Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: " L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017 ".
13. L'assegno di cura erogato dalla Regione Campania può essere, quindi, qualificato come un contributo “integrativo” dell’indennità di accompagnamento nei sensi indicati dalla norma sopra citata, e, in quanto tale, non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall'ordinamento in favore delle persone disabili o, specificamente, con disturbi dello spettro autistico.
14. Tale contributo è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22 febbraio 2024 che ha aggiornato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024 approvato con d.G.R.C. 121/2023.
15. La delibera di GRC 70/2024, peraltro, è stata adottata per recepire orientamenti formatisi in seno alla giurisprudenza amministrativa, nell'ambito di un contenzioso seriale che ha riguardato principalmente proprio i minori affetti da disturbo dello spettro autistico.
16. Tuttavia, sebbene gli individui con disabilità gravissima godano all’attualità di priorità massima nell'accesso ai fondi, l'assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione (in termini, Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131).
17. Ne consegue che il fatto di essere stati destinatari del contributo per le annualità precedenti a quelle oggetto di causa non può determinare alcun legittimo affidamento circa il mantenimento dell’assegno di cura anche per gli anni successivi.
18. Sono pertanto infondate le censure proposte in ricorso con le quali si postula la sussistenza di un diritto soggettivo del disabile ad essere automaticamente inserito tra i beneficiari dell’assegno di cura in quanto disabile gravissimo e già beneficiario dell’assegno di cura.
19. Per vero, il Tribunale è dell’avviso che le singole graduatorie (predisposte in relazione alle annualità di fruizione) siano autonome; se a ciò si aggiungono le risorse limitate da distribuire, può escludersi in radice che l’Amministrazione sia vincolata al principio della spesa storica, come invece, dedotto erroneamente da parte ricorrente.
20. In proposito se è vero che la disposizione contenuta nell’allegato B della d.G.R.C. n. 70/2024 stabilisce che “ Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario ”, è altrettanto indubitabile che l’anzidetta prescrizione si riferisce esclusivamente agli obblighi posti a carico dei Comuni e dei Consorzi per accedere e quantificare annualmente le risorse necessarie, e, quindi, essendo finalizzata partitamente alla predisposizione annuale dei progetti d’Ambito, verosimilmente -e del tutto ragionevolmente - devono fare riferimento alla spesa storica con finalità di programmazione generale.
21. Il che, pertanto, non esclude la valutazione annuale delle domande dei singoli ancorché già beneficiari per le annualità precedenti e delle nuove istanze sulla base delle risorse effettivamente assegnate dalla Regione.
22. Orbene, diversamente da altre fattispecie, già esaminate da questa Sezione, nelle quali erano state contestate le modalità di formulazione della graduatoria degli ammessi e finanziabili sostanzialmente sulla base dell’ISEE, nel caso all’esame la parte ricorrente censura la “graduatoria” degli ammessi a contributo in relazione alla decisione dell’Amministrazione di ridurre gli importi da erogare ai soggetti gravissimi da € 1.200,00 a € 600,00.
23. A sostegno della domanda giudiziale, infatti, la parte ricorrente ritiene violata la delibera di G.R.C. n. 70/2024 partitamente in riferimento agli importi massimi previsti per i disabili gravissimi, deducendo che per questi ultimi, individuati secondo i parametri stabiliti dall’allegato B della delibera n. 121/2023, come modificata dalla d.G.R.C. n. 70/2024, (SVAMA E SVAMDI) nessuna riduzione della somma di euro 1.200,00 è ammissibile al di fuori delle riduzioni previste dal medesimo deliberato regionale.
24. Sennonché, in disparte la circostanza che l’importo di 1.200,00 euro non è comunque previsto dalla delibera di GRC 70/2024 come importo “fisso” ma come importo “massimo”, in nessuna parte del ricorso introduttivo si deduce espressamente e specificamente l’illegittimità e/o l’arbitrarietà delle determinazioni a mezzo delle quali la P.A intimata (cfr. Verbale di deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. -OMISSIS-) ha ritenuto di estendere all’intera platea dei disabili gravissimi la percezione dell’assegno di cura (nella misura ridotta di 600,00 euro), né, quindi, la mancata graduazione dei soggetti ammissibili a contributo (quali disabili gravissimi) in relazione ai parametri di “bisogno” sociale ed economico come individuati dall’art. 6 della d.G.R.C. n. 70/2024 (rubricato criteri di priorità di ammissione al programma).
25. In base alla prescrizione da ultimo citata, infatti, è prioritaria, in sede di assegnazione delle agevolazioni oggetto di causa, la disabilità gravissima precisandosi che nell’ambito di ciascuna condizione (gravissima o grave), qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la scheda di valutazione (all. C delle Schede SVAMA e SVAMDI) e ISEE più basso.
26. Parte ricorrente, invero, si limita a sostenere che l’importo di 1.200,00 euro debba essere comunque assicurato al minore in forza del gravissimo stato di disabilità in cui lo stesso versa tenuto anche conto dell’affidamento fatto sulle precedenti annualità e che a tale importo vada aggiunta la maggiorazione del 10%.
27. Pertanto, le censure relative alla violazione della d.G.R.C. 70/2024, per come formulate, non solo presuppongono la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del disabile gravissimo (che questo Tribunale, come sopra chiarito, ha escluso), ma sono comunque sostanzialmente fuori fuoco, essendo rimasto incontestato il discostamento della “graduatoria” impugnata dai criteri di priorità di ammissione al programma ex art. 6 della delibera regionale sopra citata.
28. In conclusione il ricorso va respinto siccome infondato.
29. Nondimeno restano ferme le determinazioni assunte autonomamente dell’Amministrazione in relazione a quanto già riconosciuto alla ricorrente nel corso del giudizio.
30. Sussistono giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della vicenda esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE PA Di AP, Presidente
IA MA, Primo Referendario, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA MA | IE PA Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.