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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1602/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OV ANTONIO, Presidente
AT RN, LA
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3892/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
GE Delle EN NE - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1452/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520229005752148 IVA-ALIQUOTE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GE delle EN NE ha proposto appello contro la società Resistente_1 S.a.s. per la riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.1452/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.29520229005752148, notificata il 14/06/2022 in base a due cartelle di pagamento ed a tre avvisi di addebito, ivi analiticamente individuati e descritti.
La ricorrente:
- impugnava l'intimazione di pagamento limitatamente agli importi pretesi in base alla cartella di pagamento n.2952012001220481, asseritamente notificata il 02/05/2012 per l'importo complessivo di € 575,92, afferente ad una sanzione pecuniaria in materia di Iva per l'anno 2010, ed alla cartella di pagamento n.29520200000550458, asseritamente notificata il 24/02/2020 per l'importo complessivo di € 2.374,37, afferente ad una sanzione pecuniaria irrogata dall'Ufficio delle Dogane di Messina per l'anno 2018;
- formulava i seguenti motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza giuridica della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, perché effettuata mediante p.e.c. da un indirizzo non risultante dai pubblici registri;
2) Omessa notifica delle due cartelle prodromiche;
3) Difetto di motivazione per omessa allegazione delle due cartelle presupposte;
4) Prescrizione dei crediti e decadenza del diritto a riscuotere le somme pretese in base alle due prodromiche cartelle di pagamento.
L'agente della riscossione non si costituiva in giudizio.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha:
- osservato che la ricorrente “ha, tra i motivi, eccepito la mancata notifica delle cartelle;
sul punto l'GE delle EN NE non si è costituita e, quindi, non ha mosso alcuna contestazione, per cui ai sensi dell'art.115 c.p.c., il giudice è obbligato a porre a fondamento della propria decisione che non vi è stata la notifica delle cartelle di cui all'intimazione opposta”;
- accolto il ricorso;
- annullato l'intimazione di pagamento limitatamente alle due prodromiche cartelle di pagamento;
- condannato GE delle EN NE al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 280,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario della stessa, Dott. Difensore_2.
Con l'appello GE delle EN NE ha:
- censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto non notificate le due cartelle di pagamento presupposte;
- dedotto che la cartella n.2952012001220481 è stata notifica il 02/05/2012 mediante consegna a mani proprie e che la cartella n.29520200000550458 è stata notificata il 24/02/2020 mediante p.e.c.; - precisato che quanto alla cartella di pagamento n.2952012001220481 la prescrizione è stata interrotta dall'intimazione di pagamento n.29520169014120137, notificata mediante p.e.c. l'11/01/2017;
- depositato la documentazione relativa alle notifiche delle due cartelle di pagamento e della intimazione di pagamento di cui sopra;
- controdedotto in relazione ai motivi d'impugnazione contenuti nell'originario ricorso della contribuente, ma non esaminati dal giudice di primo grado.
La società Resistente_1 S.a.s. ha:
- eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimatio ad processum poiché la procura al difensore della controparte risulta conferita, nell'interesse di GE delle EN NE, da Nominativo_1 nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia sulla base di una procura notarile, asseritamente rilasciata dal legale rappresentante della stessa GE, non prodotta in giudizio;
- eccepito, in subordine, che la documentazione prodotta dalla controparte non è idonea a provare la regolare notifica della cartella di pagamento n.29520200000550458 e che il credito recato nella cartella di pagamento n.2952012001220481 a titolo di sanzione IVA deve ritenersi prescritto poiché tra la data (11/01/2017) della notifica dell'intimazione di pagamento n.29520169014120137 e la data (14/06/2022) dell'impugnata intimazione di pagamento è decorso un termine superiore a cinque anni;
- riproposto espressamente i motivi d'impugnazione non esaminati, perché assorbiti, dal giudice di primo grado.
All'udienza del 17/11/2025:
- il difensore dell'appellante ha chiesto termine al fine di potere depositare la procura speciale in virtù della quale il sig. Nominativo_1 gli ha conferito l'incarico;
- il difensore dell'appellata si è opposto a tale richiesta;
- la Corte, ritenuta fondata l'istanza del difensore dell'appellante, gli ha assegnato termine perentorio fino al 20/01/2026 per produrre l'anzidetta procura ed ha rinviato la trattazione dell'appello all'udienza del
16/02/2026.
In data 19/11/2025 GE delle EN NE ha depositato la procura speciale – rilasciata dall'Avv.
Nominativo_2, nella qualità di Direttore pro-tempore di GE delle EN NE, anche in favore di Nominativo_1, responsabile per la Sicilia degli Atti Introduttivi dei Giudizi - ricevuta il 22/06/2023 dal Notaio Nominativo_3, rep. n.Dati_1 racc. n.Dati_2.
All'udienza del 16/02/2026:
- il difensore di GE delle EN NE ha chiesto l'accoglimento dell'appello;
- il difensore della società contribuente ha insistito nelle proprie controdeduzioni ed ha formulato un'ulteriore eccezione, afferente all'inammissibilità dell'appello poiché proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che:
- nel corso del giudizio di primo grado è stata emanata dal legislatore una norma (art.1, comma 222, del D.
L. n.198/2022, convertito, con modificazioni nella Legge n.197/2022) che prevede lo stralcio, alla data del
30/04/2023, dei debiti di importo residuo fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
- rientra in tale stralcio, poiché il suo complessivo importo è inferiore ad € 1.000,00, il debito di cui alla cartella di pagamento n.2952012001220481, asseritamente notificata il 02/05/2012 per l'importo complessivo di
€ 575,92, afferente ad una sanzione pecuniaria in materia di Iva per l'anno 2010;
- deve, allora, darsi atto della cessazione della materia del contendere limitatamente a tale debito annullato ex lege;
- conseguentemente, lo scrutinio dell'appello deve essere limitato ai soli importi pretesi con la cartella di pagamento n.29520200000550458, asseritamente notificata il 24/02/2020 per l'importo complessivo di
€ 2.374,37, afferente ad una sanzione pecuniaria irrogata dall'Ufficio delle Dogane di Messina per l'anno 2018.
Tanto premesso, va ricordato che nel processo tributario l'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, deve riproporre, in modo chiaro ed univoco, le questioni assorbite, intendendosi altrimenti rinunciate, ex art.56 del D.Lgs. n.546/1992.
La volontà di riproposizione deve essere espressa dall'appellato, non solo in modo specifico, come richiede l'art.56 del D.Lgs. n.546/1992, ma anche tempestivamente, ossia – a pena di decadenza – nell'atto di controdeduzioni, da depositare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art.23, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992, per la costituzione in giudizio della parte resistente, richiamato, per quanto riguarda il giudizio di appello, dal successivo art.54 (Cass. n.26830/2014).
Tale termine non è stato rispettato dalla società Resistente_1 S.a.s., la quale ha depositato le sue controdeduzioni soltanto in data 26/02/2024, mentre la notifica dell'appello, effettuata mediante p.e.c., si era perfezionata nei suoi confronti il 20/07/2023, come, del resto, dichiarato nelle stesse controdeduzioni.
Tutte le questioni e le eccezioni della società Resistente_1 S.a.s. non esaminate dal giudice di primo grado (primo, terzo e quarto motivo dell'originario ricorso) debbono conseguentemente ritenersi rinunciate.
Debbono, invece, essere esaminate – in quanto rilevabili anche d'ufficio – le eccezioni d'inammissibilità dell'appello formulate dalla contribuente.
Con la prima di tali eccezioni la società Resistente_1 S.a.s. ha dedotto l'inammissibilità dell'appello poiché la procura alle liti risulta conferita dal Responsabile Atti Introduttivi del giudizio sulla base di una procura notarile, asseritamente rilasciata dal legale rappresentante di GE delle EN, non prodotta in giudizio.
L'eccezione è infondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.28337/2011, l'art.182, comma 2, c.p.c., applicabile anche al processo tributario, deve essere interpretato nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza, o autorizzazione, quindi anche un vizio inerente alla procura alle liti, deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Nel caso in esame l'appellante ha prodotto in giudizio – rispettando pienamente il termine perentorio assegnatogli da questa Corte all'udienza del 17/11/2025 - la procura speciale del 23/06/2022, ai rogiti del
Notaio Nominativo_3, rep. n.Dati_1 racc. n.Dati_2, registrata a Roma il 27/06/2023, al n.Dati_3 con la quale l'Avv. Nominativo_2, nella qualità di Direttore dell'GE delle EN NE, ha conferito ai responsabili delle strutture organizzative ivi individuate (e, per quanto qui interessa, riguardo alla Direzione Regionale Sicilia, a Nominativo_1, in qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale – Atti Introduttivi del Giudizio) “ogni potere e facoltà per il compimento, nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti, di tutti gli atti e le operazioni afferenti:
- alla firma, nell'ambito delle proprie attribuzioni e responsabilità, della corrispondenza e di ogni altro documento ed atto che richieda la sottoscrizione dell'ente;
- alla rappresentanza dell'ente in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, in ogni sede, stato e grado del giudizio, con facoltà di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e resistervi in ogni stato e grado;
- al conferimento ed alla revoca di mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici ed all'eventuale elezione di domicilio presso di essi”.
E' evidente, quindi, che, in virtù di tale procura speciale il sig. Nominativo_1 ha legittimamente conferito, nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio per la Sicilia di GE delle EN NE, all'Avv. Difensore_1 la procura ad litem avente per oggetto la proposizione dell'appello in esame.
Con la seconda eccezione d'inammissibilità, formulata per la prima volta in udienza, la contribuente ha dedotto che:
- GE delle EN NE deve stare in giudizio direttamente con personale interno e non con difensori esterni, pena l'inammissibilità degli scritti difensivi depositati;
- ciò comporta il difetto dello ius postulandi del difensore dell'appellante.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione ha ormai chiarito che, in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, GE delle
EN-NE si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione con quest'ultima stipulata, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art.43, comma 4, del r.d. n.1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime la predetta GE dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso (n.23744/2025,
n.28199/2024 e n.30008/2019).
In base a tale condivisibile principio, nel caso in esame l'A.d.E.R. in appello ben poteva conferire la procura ad un avvocato del libero foro, contrariamente a quanto eccepito dalla contribuente.
Passando all'esame del merito (che, per le ragioni precedentemente esposte, attiene esclusivamente alla regolarità, o meno, della notifica della cartella di pagamento n.29520200000550458), la Corte osserva che la doglianza dell'appellante è fondata.
Invero, GE delle EN NE ha depositato la ricevuta di avvenuta consegna attestante il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n.29520200000550458 effettuata il 24/02/2020 mediante posta elettronica certificata inviata dall'indirizzo Email_3 all'indirizzo Email_4
L'appellata – che ha confermato di avere ricevuto tale p.e.c. - ha eccepito soltanto che la notifica non può ritenersi valida poiché il messaggio le è stato inviato da un indirizzo non risultante dai pubblici registri.
Tale eccezione è infondata.
Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sua massima composizione nomofilattica (Sezioni Unite, sentenza n.15979 del 18/05/2022) proprio con riferimento ad un atto di riscossione emesso da GE delle
EN NE, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della
Legge n.53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Nel caso in esame:
- la cartella di pagamento n.29520200000550458 è stata emessa da NE Sicilia S.p.a.;
- la notifica di tale cartella di pagamento è stata effettuata da un indirizzo di posta elettronica istituzionale (Email_3) e si è perfezionata il 24/02/2020, come risulta inequivocabilmente dalla ricevuta attestante l'avvenuta consegna del relativo messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4;
- l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento a NE Sicilia S.p.a., in quanto contenente il dominio Email_5;
- la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall'indice Ini-pec;
- l'atto oggetto della notifica è, pertanto, giunto immediatamente alla conoscenza della destinataria, la quale non ha mai realmente evidenziato un concreto pregiudizio sostanziale, al suo diritto di difesa, derivante dalla ricezione del messaggio di posta elettronica certificata dalla stessa ricevuto il 24/02/2020.
Alla luce di tale situazione processuale deve ritenersi provato il regolare perfezionamento della notifica della cartella di pagamento in contestazione.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai debiti di cui alla cartella di pagamento n.2952012001220481;
- deve essere rigettato l'originario ricorso in relazione ai debiti di cui alla cartella di pagamento n.29520200000550458.
Considerato che
GE delle EN NE (non costituitasi nel primo grado del giudizio) è risultata vittoriosa, peraltro solo parzialmente, sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo in appello:
- le spese del primo grado del giudizio debbono rimanere a carico della ricorrente;
- le spese del secondo grado debbono essere compensate ai sensi dell'art.15, comma 2, del D.Lgs.
n.546/1992.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.1452/2023, appellata da GE delle
EN NE:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai debiti di cui alla cartella di pagamento n.2952012001220481;
- rigetta l'originario ricorso quanto ai debiti di cui alla cartella di pagamento n.29520200000550458.
Nulla per le spese del primo grado del giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo,16/02/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
DO MA NT VA
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OV ANTONIO, Presidente
AT RN, LA
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3892/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
GE Delle EN NE - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.a.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1452/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA e pubblicata il 09/06/2023
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29520229005752148 IVA-ALIQUOTE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GE delle EN NE ha proposto appello contro la società Resistente_1 S.a.s. per la riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.1452/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.29520229005752148, notificata il 14/06/2022 in base a due cartelle di pagamento ed a tre avvisi di addebito, ivi analiticamente individuati e descritti.
La ricorrente:
- impugnava l'intimazione di pagamento limitatamente agli importi pretesi in base alla cartella di pagamento n.2952012001220481, asseritamente notificata il 02/05/2012 per l'importo complessivo di € 575,92, afferente ad una sanzione pecuniaria in materia di Iva per l'anno 2010, ed alla cartella di pagamento n.29520200000550458, asseritamente notificata il 24/02/2020 per l'importo complessivo di € 2.374,37, afferente ad una sanzione pecuniaria irrogata dall'Ufficio delle Dogane di Messina per l'anno 2018;
- formulava i seguenti motivi d'impugnazione: 1) Inesistenza giuridica della notifica dell'impugnata intimazione di pagamento, perché effettuata mediante p.e.c. da un indirizzo non risultante dai pubblici registri;
2) Omessa notifica delle due cartelle prodromiche;
3) Difetto di motivazione per omessa allegazione delle due cartelle presupposte;
4) Prescrizione dei crediti e decadenza del diritto a riscuotere le somme pretese in base alle due prodromiche cartelle di pagamento.
L'agente della riscossione non si costituiva in giudizio.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha:
- osservato che la ricorrente “ha, tra i motivi, eccepito la mancata notifica delle cartelle;
sul punto l'GE delle EN NE non si è costituita e, quindi, non ha mosso alcuna contestazione, per cui ai sensi dell'art.115 c.p.c., il giudice è obbligato a porre a fondamento della propria decisione che non vi è stata la notifica delle cartelle di cui all'intimazione opposta”;
- accolto il ricorso;
- annullato l'intimazione di pagamento limitatamente alle due prodromiche cartelle di pagamento;
- condannato GE delle EN NE al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in € 280,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario della stessa, Dott. Difensore_2.
Con l'appello GE delle EN NE ha:
- censurato la sentenza di primo grado per avere ritenuto non notificate le due cartelle di pagamento presupposte;
- dedotto che la cartella n.2952012001220481 è stata notifica il 02/05/2012 mediante consegna a mani proprie e che la cartella n.29520200000550458 è stata notificata il 24/02/2020 mediante p.e.c.; - precisato che quanto alla cartella di pagamento n.2952012001220481 la prescrizione è stata interrotta dall'intimazione di pagamento n.29520169014120137, notificata mediante p.e.c. l'11/01/2017;
- depositato la documentazione relativa alle notifiche delle due cartelle di pagamento e della intimazione di pagamento di cui sopra;
- controdedotto in relazione ai motivi d'impugnazione contenuti nell'originario ricorso della contribuente, ma non esaminati dal giudice di primo grado.
La società Resistente_1 S.a.s. ha:
- eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di legittimatio ad processum poiché la procura al difensore della controparte risulta conferita, nell'interesse di GE delle EN NE, da Nominativo_1 nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Sicilia sulla base di una procura notarile, asseritamente rilasciata dal legale rappresentante della stessa GE, non prodotta in giudizio;
- eccepito, in subordine, che la documentazione prodotta dalla controparte non è idonea a provare la regolare notifica della cartella di pagamento n.29520200000550458 e che il credito recato nella cartella di pagamento n.2952012001220481 a titolo di sanzione IVA deve ritenersi prescritto poiché tra la data (11/01/2017) della notifica dell'intimazione di pagamento n.29520169014120137 e la data (14/06/2022) dell'impugnata intimazione di pagamento è decorso un termine superiore a cinque anni;
- riproposto espressamente i motivi d'impugnazione non esaminati, perché assorbiti, dal giudice di primo grado.
All'udienza del 17/11/2025:
- il difensore dell'appellante ha chiesto termine al fine di potere depositare la procura speciale in virtù della quale il sig. Nominativo_1 gli ha conferito l'incarico;
- il difensore dell'appellata si è opposto a tale richiesta;
- la Corte, ritenuta fondata l'istanza del difensore dell'appellante, gli ha assegnato termine perentorio fino al 20/01/2026 per produrre l'anzidetta procura ed ha rinviato la trattazione dell'appello all'udienza del
16/02/2026.
In data 19/11/2025 GE delle EN NE ha depositato la procura speciale – rilasciata dall'Avv.
Nominativo_2, nella qualità di Direttore pro-tempore di GE delle EN NE, anche in favore di Nominativo_1, responsabile per la Sicilia degli Atti Introduttivi dei Giudizi - ricevuta il 22/06/2023 dal Notaio Nominativo_3, rep. n.Dati_1 racc. n.Dati_2.
All'udienza del 16/02/2026:
- il difensore di GE delle EN NE ha chiesto l'accoglimento dell'appello;
- il difensore della società contribuente ha insistito nelle proprie controdeduzioni ed ha formulato un'ulteriore eccezione, afferente all'inammissibilità dell'appello poiché proposto con il patrocinio di un avvocato del libero foro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva che:
- nel corso del giudizio di primo grado è stata emanata dal legislatore una norma (art.1, comma 222, del D.
L. n.198/2022, convertito, con modificazioni nella Legge n.197/2022) che prevede lo stralcio, alla data del
30/04/2023, dei debiti di importo residuo fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015 delle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali;
- rientra in tale stralcio, poiché il suo complessivo importo è inferiore ad € 1.000,00, il debito di cui alla cartella di pagamento n.2952012001220481, asseritamente notificata il 02/05/2012 per l'importo complessivo di
€ 575,92, afferente ad una sanzione pecuniaria in materia di Iva per l'anno 2010;
- deve, allora, darsi atto della cessazione della materia del contendere limitatamente a tale debito annullato ex lege;
- conseguentemente, lo scrutinio dell'appello deve essere limitato ai soli importi pretesi con la cartella di pagamento n.29520200000550458, asseritamente notificata il 24/02/2020 per l'importo complessivo di
€ 2.374,37, afferente ad una sanzione pecuniaria irrogata dall'Ufficio delle Dogane di Messina per l'anno 2018.
Tanto premesso, va ricordato che nel processo tributario l'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, deve riproporre, in modo chiaro ed univoco, le questioni assorbite, intendendosi altrimenti rinunciate, ex art.56 del D.Lgs. n.546/1992.
La volontà di riproposizione deve essere espressa dall'appellato, non solo in modo specifico, come richiede l'art.56 del D.Lgs. n.546/1992, ma anche tempestivamente, ossia – a pena di decadenza – nell'atto di controdeduzioni, da depositare entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art.23, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992, per la costituzione in giudizio della parte resistente, richiamato, per quanto riguarda il giudizio di appello, dal successivo art.54 (Cass. n.26830/2014).
Tale termine non è stato rispettato dalla società Resistente_1 S.a.s., la quale ha depositato le sue controdeduzioni soltanto in data 26/02/2024, mentre la notifica dell'appello, effettuata mediante p.e.c., si era perfezionata nei suoi confronti il 20/07/2023, come, del resto, dichiarato nelle stesse controdeduzioni.
Tutte le questioni e le eccezioni della società Resistente_1 S.a.s. non esaminate dal giudice di primo grado (primo, terzo e quarto motivo dell'originario ricorso) debbono conseguentemente ritenersi rinunciate.
Debbono, invece, essere esaminate – in quanto rilevabili anche d'ufficio – le eccezioni d'inammissibilità dell'appello formulate dalla contribuente.
Con la prima di tali eccezioni la società Resistente_1 S.a.s. ha dedotto l'inammissibilità dell'appello poiché la procura alle liti risulta conferita dal Responsabile Atti Introduttivi del giudizio sulla base di una procura notarile, asseritamente rilasciata dal legale rappresentante di GE delle EN, non prodotta in giudizio.
L'eccezione è infondata.
Come affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.28337/2011, l'art.182, comma 2, c.p.c., applicabile anche al processo tributario, deve essere interpretato nel senso che il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza, o autorizzazione, quindi anche un vizio inerente alla procura alle liti, deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.
Nel caso in esame l'appellante ha prodotto in giudizio – rispettando pienamente il termine perentorio assegnatogli da questa Corte all'udienza del 17/11/2025 - la procura speciale del 23/06/2022, ai rogiti del
Notaio Nominativo_3, rep. n.Dati_1 racc. n.Dati_2, registrata a Roma il 27/06/2023, al n.Dati_3 con la quale l'Avv. Nominativo_2, nella qualità di Direttore dell'GE delle EN NE, ha conferito ai responsabili delle strutture organizzative ivi individuate (e, per quanto qui interessa, riguardo alla Direzione Regionale Sicilia, a Nominativo_1, in qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale – Atti Introduttivi del Giudizio) “ogni potere e facoltà per il compimento, nel rispetto delle leggi tempo per tempo vigenti, di tutti gli atti e le operazioni afferenti:
- alla firma, nell'ambito delle proprie attribuzioni e responsabilità, della corrispondenza e di ogni altro documento ed atto che richieda la sottoscrizione dell'ente;
- alla rappresentanza dell'ente in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, in ogni sede, stato e grado del giudizio, con facoltà di promuovere qualsiasi azione giudiziaria e resistervi in ogni stato e grado;
- al conferimento ed alla revoca di mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici ed all'eventuale elezione di domicilio presso di essi”.
E' evidente, quindi, che, in virtù di tale procura speciale il sig. Nominativo_1 ha legittimamente conferito, nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio per la Sicilia di GE delle EN NE, all'Avv. Difensore_1 la procura ad litem avente per oggetto la proposizione dell'appello in esame.
Con la seconda eccezione d'inammissibilità, formulata per la prima volta in udienza, la contribuente ha dedotto che:
- GE delle EN NE deve stare in giudizio direttamente con personale interno e non con difensori esterni, pena l'inammissibilità degli scritti difensivi depositati;
- ciò comporta il difetto dello ius postulandi del difensore dell'appellante.
L'eccezione è infondata.
La Corte di Cassazione ha ormai chiarito che, in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, GE delle
EN-NE si avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalla convenzione con quest'ultima stipulata, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art.43, comma 4, del r.d. n.1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime la predetta GE dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso (n.23744/2025,
n.28199/2024 e n.30008/2019).
In base a tale condivisibile principio, nel caso in esame l'A.d.E.R. in appello ben poteva conferire la procura ad un avvocato del libero foro, contrariamente a quanto eccepito dalla contribuente.
Passando all'esame del merito (che, per le ragioni precedentemente esposte, attiene esclusivamente alla regolarità, o meno, della notifica della cartella di pagamento n.29520200000550458), la Corte osserva che la doglianza dell'appellante è fondata.
Invero, GE delle EN NE ha depositato la ricevuta di avvenuta consegna attestante il perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n.29520200000550458 effettuata il 24/02/2020 mediante posta elettronica certificata inviata dall'indirizzo Email_3 all'indirizzo Email_4
L'appellata – che ha confermato di avere ricevuto tale p.e.c. - ha eccepito soltanto che la notifica non può ritenersi valida poiché il messaggio le è stato inviato da un indirizzo non risultante dai pubblici registri.
Tale eccezione è infondata.
Come affermato dalla Corte di Cassazione nella sua massima composizione nomofilattica (Sezioni Unite, sentenza n.15979 del 18/05/2022) proprio con riferimento ad un atto di riscossione emesso da GE delle
EN NE, “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola di cui all'art.
3-bis, comma 1, della
Legge n.53/1994 (per cui l'indirizzo PEC del notificante deve risultare da pubblici elenchi) detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre, ai fini della notifica nei confronti della PA, può essere utilizzato anche l'IPA e, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Nel caso in esame:
- la cartella di pagamento n.29520200000550458 è stata emessa da NE Sicilia S.p.a.;
- la notifica di tale cartella di pagamento è stata effettuata da un indirizzo di posta elettronica istituzionale (Email_3) e si è perfezionata il 24/02/2020, come risulta inequivocabilmente dalla ricevuta attestante l'avvenuta consegna del relativo messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_4;
- l'indirizzo della casella p.e.c. di provenienza faceva chiaramente riferimento a NE Sicilia S.p.a., in quanto contenente il dominio Email_5;
- la casella di destinazione era attiva, in quanto trattavasi di indirizzo risultante dall'indice Ini-pec;
- l'atto oggetto della notifica è, pertanto, giunto immediatamente alla conoscenza della destinataria, la quale non ha mai realmente evidenziato un concreto pregiudizio sostanziale, al suo diritto di difesa, derivante dalla ricezione del messaggio di posta elettronica certificata dalla stessa ricevuto il 24/02/2020.
Alla luce di tale situazione processuale deve ritenersi provato il regolare perfezionamento della notifica della cartella di pagamento in contestazione.
Per le suesposte considerazioni, in riforma della sentenza di primo grado:
- deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione ai debiti di cui alla cartella di pagamento n.2952012001220481;
- deve essere rigettato l'originario ricorso in relazione ai debiti di cui alla cartella di pagamento n.29520200000550458.
Considerato che
GE delle EN NE (non costituitasi nel primo grado del giudizio) è risultata vittoriosa, peraltro solo parzialmente, sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo in appello:
- le spese del primo grado del giudizio debbono rimanere a carico della ricorrente;
- le spese del secondo grado debbono essere compensate ai sensi dell'art.15, comma 2, del D.Lgs.
n.546/1992.
P.Q.M.
In riforma della sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Messina n.1452/2023, appellata da GE delle
EN NE:
- dichiara cessata la materia del contendere limitatamente ai debiti di cui alla cartella di pagamento n.2952012001220481;
- rigetta l'originario ricorso quanto ai debiti di cui alla cartella di pagamento n.29520200000550458.
Nulla per le spese del primo grado del giudizio.
Compensa integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Palermo,16/02/2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
DO MA NT VA