Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1602
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per stralcio debiti

    La Corte rileva che la norma (art.1, comma 222, del D.L. n.198/2022) prevede lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015. Il debito in questione rientra in tale previsione normativa.

  • Rigettato
    Rigetto ricorso per intimazione di pagamento

    La Corte ritiene provato il regolare perfezionamento della notifica della cartella di pagamento n.29520200000550458 mediante posta elettronica certificata, poiché l'indirizzo di provenienza, pur non risultando da pubblici elenchi, era istituzionale e ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese. La notifica è avvenuta tramite PEC dall'indirizzo Email_3 all'indirizzo Email_4, e la destinataria ha confermato la ricezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1602
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1602
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo