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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1733 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 13077/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.04.2024 da
1) Parte_1 nato/a GN (MI) IL 13.04.71 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIALE PIAVE 40/B con l'Avv. VITTORIA FANTINI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato/a LE IL 19.04.71 cittadino/a: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA ETTORE PERRONE DI SAN MARTINO 4 con l'Avv. ROBERTO MANGIONE E MARZIA CORTESI presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, NATA A MILANO IL 06.05.06 Parte_5
, NATA A MILANO IL 19.09.08 Parte_6
, NATO A MILANO IL 19.09.08 Parte_7
FATTO
Con ricorso giudiziale, depositato in data 08.04.2024, il Sig. ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale la modifica delle condizioni del decreto n. 635/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 15.03.2021 e, in particolare: assegnazione della casa coniugale;
disporre a carico dello stesso l'obbligo di contribuire a carico dei figli nella misura di € 1.200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 07.10.2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si è opposta alle domande Parte_3 del ricorrente.
Con istanza depositata in data 10.02.2025, le parti hanno chiesto procedersi ex art.473-bis.51 c.p.c., in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la di loro madre,
; Parte_3
2. assegnazione della casa familiare a la cui proprietà è attualmente in capo al Trust Parte_3
Andilu;
3. tempi di frequentazione: weekend alternati dal sabato sera al lunedì mattina;
durante la settimana con il papà con il pernotto il martedì ed il giovedì dall'orario di cena sino all'indomani mattina quando andranno a scuola, salvo diverso e miglior accordo dei ragazzi con il papà; vacanze di Natale
e di Pasqua come indicate negli accordi del provvedimento del 16.03.2021;nel periodo estivo due settimane nel mese di agosto da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
con la possibilità di concordare anche viaggi studio e campus per i ragazzi con onore al 50% tra i genitori;
nel caso di mancato accordo negli anni pari prevarranno le scelte del padre negli anni dispari quelle della madre;
per il mese di luglio i ragazzi andranno come d'abitudine a Sestri Levante, ed i costi della permanenza saranno suddivisi al 50% tra i genitori;
4. corrisponde a a titolo di mantenimento ordinario dei figli, Parte_1 Parte_3
a partire da febbraio 2025, l'importo di € 1.500,00, per 12 mensilità, ogni 15 del mese oltre rivalutazione ISTAT da calcolarsi dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% tra i genitori previo accordo, ad eccezione del pagamento per le rette scolastiche del college di Oxford St'Clare's della figlia e quelle del Pt_6 college di Londra King's College per la figlia per due anni scolastici e cioè settembre'25- Pt_5 maggio '26 e settembre'26- maggio '27 che saranno al 100% a carico di . Per la rata Parte_3 del college ad Oxford St'Clares della figlia di importo pari ad € 35.000,00, già scaduta a Pt_5 dicembre 2024 e pagata da a gennaio 2025, questa sarà a carico al 50% tra i genitori Parte_3
e, quindi, si impegna a rimborsare l'importo di € 17.500,00 in favore di Parte_1
entro il 31 dicembre 2025. Ad ogni modo, il genitore che ha anticipato l'intera spesa Parte_3 straordinaria, comunque concordata, dovrà entro 15 giorni dare evidenza del pagamento (es. distinta di bonifico, ricevuta fiscale, ecc.);
5. il mutuo gravante sulla casa familiare sita in Via Ettore Perrone sarà a carico al 100% di
[...]
sino a dicembre 2026, mese in cui l'immobile dovrà essere venduto con relativa Parte_1 estinzione del mutuo e della garanzia prestata da;
nel caso in cui Parte_1
l'immobile fosse venduto successivamente al periodo sopra indicato, dovrà Parte_1 comunque essere escluso quale garante del mutuo in parola entro e non oltre dicembre 2026 e Pt_3
si obbliga a pagare il mutuo al 100% già a far tempo dal mese di gennaio 2027;
[...]
6. spese di giudizio compensate tra le parti.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 10.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 635/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 15.03.2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08.04.2024 da
1) Parte_1 nato/a GN (MI) IL 13.04.71 cittadino/a: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], VIALE PIAVE 40/B con l'Avv. VITTORIA FANTINI presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_3 nato/a LE IL 19.04.71 cittadino/a: Pt_4
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], VIA ETTORE PERRONE DI SAN MARTINO 4 con l'Avv. ROBERTO MANGIONE E MARZIA CORTESI presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
, NATA A MILANO IL 06.05.06 Parte_5
, NATA A MILANO IL 19.09.08 Parte_6
, NATO A MILANO IL 19.09.08 Parte_7
FATTO
Con ricorso giudiziale, depositato in data 08.04.2024, il Sig. ha chiesto a Parte_1 questo Tribunale la modifica delle condizioni del decreto n. 635/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 15.03.2021 e, in particolare: assegnazione della casa coniugale;
disporre a carico dello stesso l'obbligo di contribuire a carico dei figli nella misura di € 1.200,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 07.10.2024 si è costituita in giudizio la Sig.ra la quale si è opposta alle domande Parte_3 del ricorrente.
Con istanza depositata in data 10.02.2025, le parti hanno chiesto procedersi ex art.473-bis.51 c.p.c., in quanto dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“1. affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la di loro madre,
; Parte_3
2. assegnazione della casa familiare a la cui proprietà è attualmente in capo al Trust Parte_3
Andilu;
3. tempi di frequentazione: weekend alternati dal sabato sera al lunedì mattina;
durante la settimana con il papà con il pernotto il martedì ed il giovedì dall'orario di cena sino all'indomani mattina quando andranno a scuola, salvo diverso e miglior accordo dei ragazzi con il papà; vacanze di Natale
e di Pasqua come indicate negli accordi del provvedimento del 16.03.2021;nel periodo estivo due settimane nel mese di agosto da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
con la possibilità di concordare anche viaggi studio e campus per i ragazzi con onore al 50% tra i genitori;
nel caso di mancato accordo negli anni pari prevarranno le scelte del padre negli anni dispari quelle della madre;
per il mese di luglio i ragazzi andranno come d'abitudine a Sestri Levante, ed i costi della permanenza saranno suddivisi al 50% tra i genitori;
4. corrisponde a a titolo di mantenimento ordinario dei figli, Parte_1 Parte_3
a partire da febbraio 2025, l'importo di € 1.500,00, per 12 mensilità, ogni 15 del mese oltre rivalutazione ISTAT da calcolarsi dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Le spese straordinarie saranno corrisposte al 50% tra i genitori previo accordo, ad eccezione del pagamento per le rette scolastiche del college di Oxford St'Clare's della figlia e quelle del Pt_6 college di Londra King's College per la figlia per due anni scolastici e cioè settembre'25- Pt_5 maggio '26 e settembre'26- maggio '27 che saranno al 100% a carico di . Per la rata Parte_3 del college ad Oxford St'Clares della figlia di importo pari ad € 35.000,00, già scaduta a Pt_5 dicembre 2024 e pagata da a gennaio 2025, questa sarà a carico al 50% tra i genitori Parte_3
e, quindi, si impegna a rimborsare l'importo di € 17.500,00 in favore di Parte_1
entro il 31 dicembre 2025. Ad ogni modo, il genitore che ha anticipato l'intera spesa Parte_3 straordinaria, comunque concordata, dovrà entro 15 giorni dare evidenza del pagamento (es. distinta di bonifico, ricevuta fiscale, ecc.);
5. il mutuo gravante sulla casa familiare sita in Via Ettore Perrone sarà a carico al 100% di
[...]
sino a dicembre 2026, mese in cui l'immobile dovrà essere venduto con relativa Parte_1 estinzione del mutuo e della garanzia prestata da;
nel caso in cui Parte_1
l'immobile fosse venduto successivamente al periodo sopra indicato, dovrà Parte_1 comunque essere escluso quale garante del mutuo in parola entro e non oltre dicembre 2026 e Pt_3
si obbliga a pagare il mutuo al 100% già a far tempo dal mese di gennaio 2027;
[...]
6. spese di giudizio compensate tra le parti.” Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 10.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 635/2021 emesso dal Tribunale di Milano il 15.03.2021, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato