Decreto cautelare 2 agosto 2022
Ordinanza collegiale 12 settembre 2022
Ordinanza collegiale 23 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 22 marzo 2023
Ordinanza collegiale 2 ottobre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 27/04/2026, n. 7655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7655 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07655/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09205/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9205 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione,
- del decreto ministeriale n. 237 del 14.11.2018 avente ad oggetto “Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno, Supplemento straordinario n. 1/52 del 14.11.2018 e successive modifiche;
- del D.M. n. 237 del 14.11.2018, Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente agli allegati “A e seguenti”, “B e seguenti”, “C e seguenti”;
- del decreto dipartimentale n. 676 del 18.10.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4 Serie Speciale Concorsi ed Esami – n. 90 del 15.11. 2016, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e successive modifiche;
- del Bando di Concorso a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco D.M. 676 del 18.10.2016;
- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di data e contenuto ignoti, con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 250 posti di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016 a causa del giudizio di non idoneità ai sensi del Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1 comma 4, Allegato “A”, punti 18 e 19;
- del verbale n. 150 del 29.03.2022 con il quale la Commissione Medica del Concorso ha disposto per il ricorrente ulteriori accertamenti di laboratorio;
- del verbale n. 175 del 23 maggio 2022 con il quale la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “-OMISSIS- - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art: 1,c. 4, All. A, punti 18, 19”, per violazione della legge del 12 luglio 2010, n. 109;
- della cartella sanitaria del ricorrente, ritenuto “NON IDONEO - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166, Art. 1 comma 4, Allegato “A”, punti 18 e 19” e dei relativi accertamenti;
- del decreto di esclusione notificato al ricorrente in data 26.05.2022 prot. n. 162 del Ministero dell'Interno;
- del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008, recante il “Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del Fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005. n. 217”;
- del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019, recante il “Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai aioli del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”;
- dell'allegato “A” punti 18,19 del Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166;
- del decreto dipartimentale n. 9 del 1° febbraio 2022, con cui è stata nominata la Commissione Medica per la citata procedura concorsuale;
- dell'art. 5, comma 7, del citato decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, recante il giudizio definitivo di non idoneità comportante l'esclusione dal concorso;
- di tutti gli atti connessi, conseguenti o comunque collegati ovvero sconosciuti e, ove occorra:
- della graduatoria generale di merito e della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 250 posti di VV.F. e del relativo decreto di approvazione pubblicati sul Bollettino Ufficiale del personale n.1/52 del 14 novembre 2018 e successive modifiche;
- del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale delCorpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
- di ogni altro atto preordinato o connesso ivi compreso il D.M. 11 marzo 2008, n. 78, articolo 1, comma 2, allegato B, punto 18, di cui il provvedimento di esclusione ha fatto applicazione;
- del decreto ministeriale, allo stato non conosciuto e del quale si chiede l'acquisizione ai fini dell'espressa impugnazione con motivi aggiunti, con il quale la graduatoria impugnata è stata approvata e nel quale sono stati individuati i vincitori della selezione;
- di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa ND Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato, previa richiesta di sospensione, il decreto del Ministero dell’Interno e il presupposto verbale del 26.05.2022 con il quale veniva escluso dal concorso per l’assunzione di 250 unità nella qualifica di vigile del fuoco del C.n.Vv.f., in quanto inidoneo per “-OMISSIS-- Decreto Ministro Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, c.4, All. A, punti 18,19”.
Avverso l’impugnato provvedimento l’interessato ha dedotto eccesso di potere per carenza d’istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo la non sussistenza della causa di inidoneità, in quanto, nel caso di specie, la carenza non sarebbe assoluta ma parziale ( come da documentazione medica versata in atti) e, inoltre, dal dato letterale della norma, deriverebbe che la carenza assoluta dell’enzima -OMISSIS- (c.d. “-OMISSIS-”) non sarebbe ex se motivo di inidoneità, ma potrebbe esserlo esclusivamente ove tale enzimopenia sfociasse in una eritropia o in una sindrome, non sussistenti nel caso di specie.
2. L’Amministrazione, ritualmente costituitasi, con memoria del 29.08.2022, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, insistendo per la correttezza del proprio operato e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3.Vista la documentazione medica depositata dalla parte ricorrente, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata disposta una verificazione intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di “-OMISSIS-- Decreto Ministro Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, c.4, All. A, punti 18,19” , al fine di acclarare il coefficiente attribuibile al medesimo nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito, con sede in Roma.
4. In data 2.11.2022 è stata depositata la relazione di verificazione che ha confermato la non idoneità del ricorrente con la seguente motivazione: “ Infatti, i valori di glucosio - 6 - -OMISSIS- riscontrati agli esami ematochimici - agli atti - -OMISSIS- (valori di riferimento: Non carenti: > 0.85, eterozigoti: 0.15 - 0.85, carenti: 0.00 - 0.15), depongono per una grave carenza enzimatica, definibile come assoluta, non rilevando l'esigua residua attività enzimatica ”.
5. Con memoria del 14.12.2022, il ricorrente ha contestato gli esiti della predetta verificazione, rappresentando alcuni elementi di criticità e sostenendo - in estrema sintesi- che non sarebbe stato adeguatamente valutato che anche al livello di attività-OMISSIS-, non sussisterebbe una carenza assoluta ma un deficit che sarebbe ben compensato nei suoi effetti dall’aumento dell’efficienza di vie metaboliche alternative, tale da non determinare alcuna sintomatologia, evidenziando che il ricorrente sarebbe soltanto portatore sano di un deficit enzimatico di natura ereditaria.
6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, dunque, è stato disposto un supplemento di verificazione al fine di accertare se il ricorrente fosse soltanto portatore sano di un deficit enzimatico di natura ereditaria, cui non corrisponderebbe una -OMISSIS-, né alcuna sintomatologia ostativa dello svolgimento dell’attività lavorativa di vigile del fuoco, onerando la medesima Commissione di II° Istanza del Comando Logistico dell’Esercito.
7. La relazione depositata dall’organo verificatore in data 23.1.2023, ha fornito i chiarimenti richiesti e, pertanto, con ordinanza n. 1604/2023 è stata respinta la richiesta cautelare del ricorrente.
8. Il Consiglio di Stato, tuttavia, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal ricorrente, con ordinanza n. -OMISSIS- ha disposto una nuova verificazione al fine di accertare, alla luce di tutta la documentazione versata in atti, lo stato di salute del ricorrente, incaricando di ciò l’Unità Operativa Complessa di Ematologia, struttura clinica a Direzione Universitaria (Tor Vergata), dell’Ospedale Sant'Eugenio di Roma, accogliendo, altresì, la domanda di sospensiva proposta in primo grado dal ricorrente medesimo e disponendo l’ammissione con riserva dello stesso alla procedura concorsuale.
9. Con note del 15.09.2025 il ricorrente ha comunicato che, con relazione di verificazione depositata il 5 ottobre 2023, il Prof. -OMISSIS-, Direttore della UOC Ematologia Ospedale S. Eugenio di Roma, ha accertato l’idoneità del ricorrente medesimo al servizio in qualità di vigile del Fuoco.
10. Con ordinanza n. 16985/2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito della procedura oggetto del presente ricorso, attraverso la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3 del cod.proc.amm., mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno.
11. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 10 aprile 2026, in vista della quale il ricorrente ha presentato note di udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
12. Il ricorso è fondato e va accolto.
13. Il ricorrente contesta il provvedimento di esclusione che, nell'ambito della procedura concorsuale in epigrafe, lo ha giudicato "inidoneo" per “-OMISSIS-- Decreto Ministro Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, c.4, All. A, punti 18,19”.
E, invero, la verificazione da ultimo disposta dal Consiglio di Stato, i cui esiti - non contestati dall’Amministrazione - sono stati riportati dal ricorrente con note di udienza del 15.09.2025, non ha rilevato tale condizione di salute, concludendo con un giudizio di “idoneità” del ricorrente medesimo al concorso de quo.
In particolare la predetta verificazione, come riportato nelle predette note di udienza, ha affermato che “ Non è corretto parlare di -OMISSIS- da enzimopatia mentre è corretto riferirsi alla problematica con la terminologia in uso di Enzimopatia -OMISSIS- o Deficit di -OMISSIS- o Carenza di -OMISSIS-. È evidente che il Sig. -OMISSIS- non sia affetto da -OMISSIS- di grado assoluto o con crisi emolitiche pregresse in quanto non ha una -OMISSIS- ma un deficit enzimatico ed il deficit enzimatico non è di grado assoluto. Il quadro ematologico è assolutamente nella norma e non si hanno evidenze di pregresse crisi emolitiche. La contemporanea presenza del deficit enzimatico e del M. di Gilbert è da ritenersi casuale. È altresì evidente che non esiste nesso di causalità tra esposizione a fumi tossici e eventuale crisi emolitica. Peraltro è noto che gli operatori dei VVFF debbono avere dispositivi di protezione individuale efficienti e procedure adeguate agli scenari di intervento per i quali è richiesta la loro presenza. Per quanto su esposto è da ritenersi non razionale e giustificata l’esclusione del Sig. -OMISSIS- dalla procedura concorsuale per l’assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non sussistendo valide motivazioni di inidoneità a svolgere il servizio presso il Corpo dei Vigili del Fuoco”.
Gli esiti della verificazione, pertanto, hanno fatto emergere una condizione del candidato del tutto compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale.
Dai predetti esiti il Collegio non ha motivo di discostarsi e la discrepanza tra i risultati dell’accertamento svolto dalla Commissione medica al momento della visita concorsuale rispetto al momento della ripetizione dell’accertamento medesimo da parte del verificatore induce a ritenere fondate le relative doglianze di parte, con conseguente accoglimento delle stesse.
14. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, visto l’esito positivo della verificazione, il ricorso può essere accolto.
15. Le spese di giudizio possono essere compensate tenuto conto degli interessi coinvolti.
16. Viene posto a carico dell’Amministrazione il pagamento del compenso degli organi verificatori, da liquidarsi con separato provvedimento, previa presentazione delle relative richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione del ricorrente.
Compensa le spese di giudizio.
Pone in capo all’Amministrazione il pagamento dei compensi degli organi verificatori che saranno liquidati con successivo provvedimento, previa presentazione delle relative richieste.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio IB, Presidente
ND Vallefuoco, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ND Vallefuoco | Orazio IB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.