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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/11/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 434/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
c nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AR ER Brena Presidente rel. dr.ssa Irene Lupo Consigliera dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_1 P.IVA_1
Testa e dall'avv. Giorgio Ercolani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Milano, Via Pietro Calvi n. 9
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Daniela Controparte_1 C.F._2
OD (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gorgonzola C.F._3
(MI), via Respighi n. 11
APPELLATA
CONTRO
(C.F. E P.IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Cristina Pastorino (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in Milano, Via Medardo Rosso n. 15 APPELLATA
pagina 1 di 12 Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1665 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni per Parte_1
“ voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, accogliere l'appello di cui in epigrafe e, in riforma della sentenza del Tribunale di
Milano, in epigrafe indicata, così giudicare:
- in via principale e nel merito: in riforma della sentenza gravata, in accoglimento di taluno o tutti i motivi di gravame da uno a quattro interposti nell'atto d'appello, rigettare ogni avversa istanza e domanda (proposta dall'attrice in primo grado, Signora CP_1
) per le ragioni esposte nell'atto d'appello (ovvero nella comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di
[...] [...] epositata nel giudizio di primo grado), ovvero perché colpite da decadenza e/o prescrizione o comunque perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di riforma della sentenza gravata articolata con i motivi da uno a quattro – accogliere il quinto motivo di appello, disponendo la riduzione del quantum debeautur così come indicato nello stesso motivo di gravame;
- In subordine, per l'assolutamente denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale e quindi per
l'ipotesi denegata di riconoscimento, in capo alla odierna appellante ( di responsabilità per le Parte_1 presunte problematiche de quibus, accogliere il sesto motivo di gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, condannare
l a manlevare e tenere indenne la stessa appellante in relazione a qualsiasi somma dovesse essere chiamata a Controparte_2 corrispondere a parte avversaria, a qualsiasi titolo;
- la scrivente difesa insiste, altresì, per le istanze di prova contraria articolate nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. nell'interesse della convenuta eiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado;
Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari per la fase di accertamento tecnico preventivo, nonché per quella di primo grado e per la presente fase di giudizio (ponendo definitivamente le spese di CT e CTP a carico dell'attrice e condannando quest'ultima al ristoro a favore di delle spese per CTP).” Parte_1
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previo ogni accertamento e declaratoria ritenuti necessari, così ritenere e giudicare:
In via pregiudiziale e cautelare, confermare il rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare parte appellante al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore ad
€ 250,00 e non superiore ad € 10.000,00;
In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 28/2025 del Tribunale di Milano, Sez. VII civ., dott.ssa Perfetti, emessa e pubblicata il 02.01.2025 all'esito del giudizio di primo grado avente
r.g. n. 28569/2022, rep. n. 43/2025 del 02.01.2025;
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie proposte dall'appellante e, in particolare, ci si oppone all'ammissione dell'istanza di prova contraria articolata nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. depositata nell'interesse di e, Parte_1 nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria attorea ex art. 183, VI co.
n. 2 c.p.c. del 26.05.2023, nonché di essere ammessi alla prova contraria.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 2 di 12 Conclusioni per Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
Nel merito:
* Respingere tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti dell'esponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza appellata n. 28/2025 del Tribunale di Milano del 07 febbraio 2025
In ogni caso:
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato a e in data Controparte_1 Controparte_2
7.02.2025, (d'ora in avanti solamente “ ) impugnava la Parte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 28/2025 pubblicata in data 2.01.2025, con la quale il primo giudice, in accoglimento delle domande di ha condannato a pagare all'attrice Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 17.782,00 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
a rifonderle le spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva (pari a € 1.534,75 oltre CP e IVA per onorario del
CT, € 550,00 per spese del CT, € 2337,00 oltre 15% per spese generali, CPA e IVA per compenso del difensore, € 286,00 per esborsi;
il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo); e al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore dell'attrice in € 322,60 per esborsi, € 4237 per Controparte_1 compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. e, in favore della terza chiamata, in € 3.386,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A.
L'appellante chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la riforma della stessa e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione del 21.05.2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello avversario in quanto infondato e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione del 11.06.2025 si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello avversario.
Con ordinanza del 12.06.2025, il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensiva avanzata da
[...]
e, all'udienza del 6.11.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è Parte_1 stata trattenuta in decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 1.8.2022, conveniva in giudizio onde Controparte_1 Parte_1 ottenere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere di ristrutturazione da questa eseguite.
pagina 3 di 12 In particolare, quantificava i danni patrimoniali in € 17.782,00 (pari al costo delle opere rimediali) e riconduceva i danni non patrimoniali al disagio per il mancato godimento dell'immobile nel tempo occorrente per gli interventi riparatori. Chiedeva, inoltre, il rimborso delle spese di causa e del procedimento di istruzione preventiva.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente esponeva:
- che, in esecuzione del contratto di appalto del 7.10.2013, aveva realizzato delle Parte_1 opere di ristrutturazione del proprio appartamento, tra cui il rifacimento del massetto e la posa delle piastrelle del pavimento, ultimate in data 29.3.2014 e integralmente pagate;
- che, tuttavia, nel mese di ottobre 2020 erano emersi alcuni vizi della pavimentazione, che aveva denunciato immediatamente alla convenuta senza ottenere alcun positivo riscontro;
- che, dopo aver inizialmente interpellato un perito di parte e contattato un'impresa di fiducia onde formulare un preventivo per le opere rimediali (stimate in € 17.512,00), nel settembre 2021 aveva presentato ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al fine di accertare la sussistenza e l'entità dei vizi e quantificare i tempi e i costi necessari per la loro eliminazione;
- che il CT a tal fine nominato in sede di ATP, rilevava che i vizi riscontrati riducevano in misura superiore al 50% la funzionalità dell'immobile, e stimava in € 17.782,00 oltre IVA il costo degli interventi rimediali.
- che, non riuscendo a pervenire ad una soluzione conciliativa, instaurava il presente giudizio.
costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo la decadenza e Parte_1 la prescrizione dell'azione ex art. 2226 c.c., o in subordine ex art. 1667 c.c. e ex art. 1669 c.c., e, in ogni caso, contestando le conclusioni raggiunte dalla CT eseguita in sede di ATP.
Chiedeva, in via subordinata, per il caso di accoglimento delle domande attoree, di essere autorizzata a chiamare in causa onde essere manlevata e tenuta indenne Controparte_2 dall'obbligo di pagamento.
evocata in giudizio previa autorizzazione alla sua chiamata in Controparte_2 causa, si costituiva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalle parti ed eccependo, in particolare, l'insistenza della polizza stipulata con in quanto scaduta il 7.10.2011. Parte_1
Come sopra accennato, il Tribunale di Milano, ha accolto la domanda attorea di risarcimento del solo danno patrimoniale e ha rigettato la domanda di manleva svolta da nei confronti della Parte_1 terza chiamata.
I. In particolare, il Tribunale, rilevando che i lavori erano stati realizzati da un'organizzazione di impresa di carattere medio strutturata in forma di s.r.l., ha ricondotto il contratto stipulato tra le parti nella fattispecie del contratto di appalto (anziché nella fattispecie del contratto d'opera come invece sostenuto da
[...]
e ha così respinto l'eccezione di decadenza e prescrizione annuale ex art. 2226 c.c. Parte_1 pagina 4 di 12 II. Ha altresì respinto l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. ritenendo pienamente rispettati i termini per la denunzia e per l'azione. Sul punto, ha rilevato che all'esito della perizia di parte del settembre 2021, sono compiutamente emersi i gravi difetti lamentati dall'attrice e si è avuta consapevolezza della loro derivazione causale;
nel stesso mese 2021 la committente ha depositato il ricorso ex art 696bis c.p.c., notificato alla resistente il 30.9.21, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, ad esito del quale, con l'elaborato datato 24.3.2022, hanno avuto conferma le anomalie lamentate e la loro causa;
in data 1.8.22 è stata radicata la presente azione. I termini decennale, annuale per la denunzia e annuale per l'azione, prescritti dall'art 1669 c.c., risultano, pertanto, tutti rispettati.
III. Ritenendo motivate e coerenti le conclusioni raggiunte dalla CT eseguita in sede di ATP, che dava atto del fatto che i vizi riscontati risultavano riconducibili all'operato dell'appaltatrice e riducevano in misura superiore al 50% la funzionalità dell'immobile1, ha ritenuto ravvisabile il presupposto dei gravi difetti ex art. 1669 c.c. Ha quindi accolto integralmente la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, pari al costo degli interventi rimediali, senza la decurtazione del 10% proposta dal CT2 (per l'importo di €
17.782,00 oltre IVA), e ha altresì riconosciuto all'attrice le spese sostenute per il procedimento di ATP.
IV. Ha rigettato invece, in quanto non dimostrata, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio per il mancato godimento dell'immobile nel tempo occorrente per gli interventi riparatori.
V. Infine, ha accolto l'eccezione di inesistenza della polizza assicurativa stipulata tra e Parte_1 all'epoca dei fatti, ritenendo la stessa scaduta (e non più rinnovata) in Controparte_2 data 7.10.2011 7.10.2011, ben prima della stipula del contratto oggetto di causa.
Avverso tale sentenza, proponeva appello sollevando sette motivi di gravame Parte_1 che possono essere così sintetizzati.
I. Con il primo motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha qualificato il rapporto contrattuale intercorso con come appalto e non come contratto d'opera, così respingendo l'eccezione di CP_1 decadenza e prescrizione ex art. 2226 c.c. Sostiene che dalla visura camerale, così come dal comportamento della committente (che aveva provveduto personalmente all'acquisto dei materiali necessari per le lavorazioni), ben emergeva che costituiva una piccola realtà imprenditoriale priva di Parte_1 dipendenti e a connotazione familiare e, come tale, rientrante nel campo di applicazione di cui all'artt. 2222
e ss. c.c., per cui sono previsti stringenti termini prescrizionali e decadenziali. II. Con il secondo motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha acriticamente aderito alle conclusioni raggiunte dalla CT eseguita in sede di ATP, senza invece considerare le osservazioni avanzate dal CTP. Sostiene, in particolare, che il proprio consulente, da un lato, ha sconfessato la gravità dei difetti così come rilevati dal CT e, dall'altro, ha ben dimostrato l'assenza di correlazione causale tra gli stessi e l'operato di essendo eventuali danni riconducibili unicamente a un difetto strutturale Parte_1 delle piastrelle acquistate dalla committente.
III. Con il terzo motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha erroneamente qualificato i vizi e difetti riscontrati come “gravi”, e come tali rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1669 c.c.
Sostiene che gli stessi, non compromettendo la concreta utilizzabilità dell'immobile (nel quale infatti l'attrice continua ad abitare con la propria famiglia), potevano al più qualificarsi come difetti ex art. 1667
c.c., con conseguente decadenza dalla relativa azione di garanzia.
IV. Con il quarto motivo di appello, lamenta il rigetto dell'accezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c., per aver il primo giudice erroneamente determinato, quale dies a quo, la data della perizia di parte attorea, senza invece considerare che aveva avuto piena consapevolezza delle criticità CP_1 dell'immobile ben prima di tale momento, come intuibile dalla mail 28.11.2020 in cui la stessa dava atto di essersi già rivolta a tecnici terzi, che avevano individuato le cause delle problematiche riscontrate in un'erronea esecuzione del muretto.
V. Con il quinto motivo di appello, contesta la quantificazione del danno così come operata dal primo giudice. Lamenta, in particolare, l'erroneità della metodologia di calcolo adottata dal CT (e acriticamente recepita dal primo giudice), che ha condotto a una sovrastima del danno, specie in considerazione del fatto che l'immobile risultava ancora abitato e pienamente utilizzabile.
Sostiene che gli unici costi di ripristino che potevano, al più, venire in rilievo erano quelli relativi “5, 6 massimo” piastrelle fessurate, quantificabili in € 4.000.00 e che, in ogni caso, doveva essere applicata ex art. 1227 c.c. una decurtazione pari almeno al 50% al danno risarcibile, stante la responsabilità dell'attrice per l'omessa nomina del direttore lavori.
VI. Con il sesto motivo di appello, censura l'accoglimento dell'eccezione di inesistenza della polizza assicurativa stipulata con sostenendo un tacito rinnovo della stessa. Controparte_2
VII. Impugna, infine, con il settimo motivo il capo della sentenza relativo alle spese di lite.
Tanto premesso, passando ora all'esame del gravame, questa Corte ritiene che l'appello proposto da debba essere rigettato e che la sentenza impugnata debba essere integralmente Parte_1 confermata.
I. Sul primo motivo di appello. Non merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui l'appellante sostiene che, costituendo una piccola realtà imprenditoriale a connotazione familiare, Parte_1
pagina 6 di 12 il primo giudice avrebbe dovuto ricondurre il rapporto oggetto nella fattispecie applicativa del contratto d'opera e, conseguentemente, accogliere l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 2226 c.c.
Appare anzitutto opportuno ribadire che, per costante giurisprudenza, la distinzione tra contratto di appalto e contratto d'opera, riservata alla sola valutazione del giudice di merito, “si basa sulla struttura e sulle dimensioni dell'impresa incaricata di fare i lavori. Di solito, il contratto d'opera coinvolge una piccola impresa, come definita dall'art. 2083 c.c. mentre il contratto d'appalto si riferisce generalmente a un'organizzazione di dimensioni medie o grandi”, e ciò anche considerando le caratteristiche oggettive dei lavori commissionati (Cfr. Cass. n. 3682/2024).
Nel caso di specie, alla luce delle caratteristiche strutturali e dimensionali dell'impresa appellante e della tipologia e consistenza dei lavori commissionati, non risultano in alcun modo sussistenti i requisiti per ricondurre il contratto in esame nella fattispecie del contratto d'opera.
Difatti, fermo restando che i lavori erano stati commissionati a fronte di un costo complessivo non irrisorio (pari a € 39.350,00 oltre IVA, poi scontati dall'appaltatrice a € 35.000,00 oltre IVA, cfr. doc. 2 fasc.
, rappresenta una realtà societaria costituita nella forma di società CP_1 Parte_1 responsabilità limitata con un'organizzazione complessa, composta da quattro soci, ognuno detentore del
25% delle quote, non legati da vincoli di parentela (salvo per due di loro), cui spesso il lavoro viene subappaltato (doc. 9, 9bis fasc. . CP_1
Alla luce delle caratteristiche sopra enucleate, non risulta quindi versarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 2083 c.c. in cui il piccolo imprenditore (che, nel caso di specie, essendovi quattro soci in percentuali paritarie del 25%, non sarebbe nemmeno individuato) esercita “un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” (art. 2083 c.c.) o comunque con l'ausilio di qualche collaboratore (Cass n. 12519/2010).
Fermo tutto quanto sopra, deve altresì escludersi che la riconducibilità di al modello Parte_1 della piccola impresa possa essere avvalorata dall'assunto dell'appellante secondo cui la committente aveva provveduto personalmente all'acquisto dei materiali necessari per le lavorazioni.
L'allegazione è infatti sconfessata dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dal preventivo delle opere di ristrutturazione presentato da ove espressamente si riporta che “la Parte_1 fornitura dei materiali” risultava a carico dell'impresa (doc. 2 fasc. , e dalla mail dell'11.10.2013, con CP_1 cui con dichiarazione dal carattere confessorio, ribadiva che “i materiali per la Parte_1 posa delle piastrelle (colla, stucchi e distanziatori)” sarebbero stati a proprio carico (doc. 10 fasc. . CP_1
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il primo motivo di appello deve essere integralmente rigettato, confermandosi la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica il contratto oggetto di causa come contratto di appalto.
pagina 7 di 12 II. Sul secondo e sul quinto motivo di appello. Il secondo e il quinto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi tesi a contestare, sotto diversi aspetti, il contenuto della consulenza tecnica esperita in sede di ATP.
Con tali doglianze, infatti, lamenta che il primo giudice, aderendo acriticamente alle Parte_1 conclusioni raggiunte dalla CT, da un lato, non ha considerato le osservazioni avanzate dal proprio CTP in ordine alla modesta entità dei vizi e all'assenza di correlazione causale con l'operato di
[...]
(secondo motivo di appello) e, dall'altro, ha erroneamente quantificato i danni patrimoniali Parte_1 derivanti dagli stessi (quinto motivo di appello).
Le doglianze non meritano accoglimento.
II.I In primo luogo, si ribadisce che, come già rilevato dal primo giudice, il CT ha eseguito le proprie rilevazioni e in maniera analitica ha puntualmente preso in considerazione e risposto alle considerazioni del
CTP ing. (CT p. 20 e ss), pervenendo a conclusioni adeguatamente motivate sotto il profilo Per_1 tecnico, oltre che pienamente coerenti con le allegazioni delle parti e con la perizia fatta eseguire dalla committente prima dell'instaurazione del giudizio (doc. 1 fasc. . CP_1
La perizia ha così confermato, da un lato, la sussistenza delle anomalie esposte nel ricorso ex art 696bis
c.p.c. e, dall'altro, l'imputabilità delle stesse all'“operato dell'impresa appaltatrice che non ha agito nel rispetto delle tecniche costruttive di riferimento e della regola dell'arte da osservare, con inerenza alle carenze di posa del pavimento in gres porcellanato e del sottofondo cementizio, lasciato privo di una rete di irrigidimento” (cfr. CT p. 24) escludendo, al contrario, la riconducibilità dei vizi a una cattiva qualità delle piastrelle acquistate (cfr. CT p. 9, ma anche p. 22).
A fronte della specificità di tale elaborato, di cui comunque non ne è mai stata chiesta una rinnovazione o un'integrazione, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a smentirne il Parte_1 contenuto.
Onde sostenere la propria tesi, l'appellante si è invece limitato a richiamare le osservazioni del CTP che, tuttavia, come sopra accennato, sono già state prese in considerazione e hanno trovato ampia smentita nello stesso elaborato.
Chiarisce infatti il CT, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, che i vizi risultano integralmente riconducibili all'operato dell'appaltatore che “non ha dimostrato di conoscere adeguatamente le tecniche esecutive appropriate per realizzare l'opera secondo le regole dell'arte” (cfr. CT p. 21), e non anche alla qualità delle piastrelle acquistate dalla committente, le quali “nonostante le carenze di posa (mancanza di doppia spalmatura di colla e non a tutto campo) e l'esecuzione di un massetto non rinforzato (…) anziché solo staccarsi, si sarebbero dovute rompere o comunque deteriorare in quantità ben superiori rispetto a quanto accertato in luogo” (cfr. CT p. 22).
Ancora, con riferimento alle contestazioni in ordine all'entità dei vizi, e in particolare in ordine alle quantità valutate dal CT nella misura del 50% delle piastrelle che suonano a vuoto, ribadisce che “i vizi occulti pagina 8 di 12 accertati riguardano la totalità della posa del pavimento e della posa del massetto. La quantità indicata del 50% è dunque da considerarsi una media, in quanto la percentuale varia a seconda della forma e della posizione degli ambienti”.
Alla luce di quanto sopra richiamato, si ritiene quindi che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, la CT ha pienamente risposto e sconfessato le considerazioni del consulente tecnico di parte, le quali, pertanto, in assenza di ulteriori elementi atti a corroborarne la fondatezza, non si ritengono meritevoli di ulteriore considerazione.
II.II Va rigettato anche il quinto motivo di appello, avente ad oggetto la quantificazione del danno patrimoniale subito da CP_1
Anche in questo caso, non colgono nel segno le osservazioni relative ai corretti criteri di quantificazione del danno che, secondo l'appellante, avrebbero dovuto condurre, al più, al risarcimento dei costi relativi “5, 6 massimo” piastrelle fessurate, quantificabili in € 4.000.00 e, in ogni caso, alla decurtazione del danno risarcibile ex art. 1227 c.c.
Fermo restando l'accertato progressivo peggioramento della pavimentazione rispetto alla situazione accertata in sede di ATP (cfr. doc. 20 fasc. , peraltro pienamente coerente con le previsioni in CP_1 quella sede effettuate (relative all'inevitabile processo di “deterioramento dell'opera eseguita” stante la generalizzata carenza di posa, cfr. CT p. 22), appare infatti evidente che l'eliminazione del pregiudizio subito presuppone, necessariamente, una rimozione integrale delle attuali piastrelle, onde riposizionare una nuova pavimentazione uniforme.
Risulta dunque irrilevante qualsiasi considerazione in ordine alla quantità di piastrelle effettivamente lesionate o scollate dal fondo, e ciò sia per il progressivo peggioramento della situazione, sia per la tipologia di intervento rimediale richiesto.
Nemmeno merita accoglimento la richiesta di riduzione del risarcimento dovuto ex art. 1227 c.c., non rappresentando un obbligo giuridico gravante sul committente (e come tale idoneo a determinare una un concorso di colpa in capo allo stesso) la nomina del direttore lavori per l'esecuzione di una lavorazione della tipologia di quella commissionata nel caso di specie.
Si ritiene in ogni caso opportuno evidenziare che il contratto di appalto, in quanto fonte di un obbligo di risultato, comporta in ogni caso una responsabilità in capo all'appaltatrice, che risponde del proprio operato indipendentemente dalla presenza di un Direttore Lavori (con il quale, ove presente, risponderebbe comunque in via solidale).
Anche il quinto motivo, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
III. Sul terzo motivo di appello. Va rigettato anche il terzo motivo di appello, con cui l'appellante sostiene che i vizi riscontrati non possano qualificarsi come “gravi” ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Sul punto, basti osservare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il concetto di
“gravi difetti” ex art. 1669 c.c. non debba essere limitato ai vizi che mettono a rischio la stabilità di un pagina 9 di 12 edificio, estendendosi piuttosto a “qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o che ne menomi in modo considerevole il godimento, o ne pregiudichi la normale utilizzazione, in relazione alla sua destinazione economica e pratica” (cfr., tra le altre, Cass. SU n. 7756/2017; Cass. n. 20644/2013; Cass. n. 84/2013).
Nel caso di specie, è evidente la sussistenza di una menomazione del godimento dell'immobile in relazione alla sua destinazione pratica.
Il CT ha infatti chiaramente rilevato che oltre il 50% delle piastrelle posate dall'appaltatrice in tutti i locali risultano staccate dal fondo, che altre presentano fessurazioni, crepe, deformazioni e che “tale circostanza è destinata ad implementarsi con il progressivo passare del tempo, accelerando il deterioramento dell'opera eseguita” (cfr. CT
p. 22 doc., come peraltro ben visibile dal doc. 20 fasc. . CP_1
Ora, a fronte di tale accertata circostanza, è dato di comune esperienza e ben condivisibile che un'immobile in cui vi abita una famiglia, il cui pavimento risulta “staccato dal supporto in colla, in misura superiore al 50%” e il cui manufatto ceramico si può scheggiare facilmente e risultare tagliente “quindi pericoloso per il calpestio e
l'ordinaria manutenzione” (cfr. p. 16 CT), veda irrimediabilmente ridotto il suo normale godimento.
Quanto sopra è peraltro confermato dallo stesso CT, che afferma chiaramente che “la presenza dei difetti riscontrati compromette, la piena facoltà di godimento e la funzionalità dell'immobile, tenuto anche conto del progressivo peggioramento dello stato del pavimento, in ordine al passare del tempo” (cfr. p. 24 CT, ma anche p. 16 CT).
Non meritano, pertanto, considerazione le argomentazioni di parte appellante in ordine al fatto che l'immobile sia attualmente abitato, ben potendo detta circostanza essere determinata da ragioni di ordine pratico o economico, e non potendo dunque trarsi dagli stessi elementi a sostegno della “non gravità” dei vizi riscontrati.
IV. Sul quarto motivo di appello Anche il quarto motivo di appello, con cui l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c., deve essere rigettato.
Sul punto, si ritiene sufficiente osservare che la committente CP_1
- con mail del 23.10.2020 aveva segnalato la presenza dei primi difetti della pavimentazione a
[...]
la quale si era immediatamente impegnata a effettuare un sopralluogo (doc. 5 fasc. Parte_1
; CP_1
- in data 15.09.2021 aveva fatto eseguire una perizia di parte onde accertare la sussistenza e l'entità dei vizi lamentati (doc. 1 fasc. e la loro derivazione causale;
CP_1
- sempre nel settembre 2021 aveva instaurato il procedimento di ATP, all'esito del quale, in data
24.3.2022, il CT aveva confermato quanto emerso dalla perizia di parte in ordine al carattere occulto dei vizi, i quali, seppur presenti all'atto della realizzazione dell'intervento, emergevano a distanza di sei anni dalla fine dei lavori.
- Seguiva in data 1.08.2021 l'instaurazione del presente giudizio.
pagina 10 di 12 Ora, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (Cass. n. 777/2020; Cass. n.
24486/2017; Cass. n. 19483/2014), il primo giudice ha correttamente collocato nella data del 15.09.2021 il momento in cui la committente ha avuto piena contezza dell'entità dei vizi riscontrati e della loro derivazione causale, anche perché come poi sostenuto dalla stessa appellante in sede di giudizio, fino a quel momento non erano ancora state escluse altre possibili cause quali il tipo di piastrelle adoperato fornito dalla o sollecitazioni esterne. CP_1
Così individuato il dies a quo nella data del 15.09.2021, risulta che sia il termine annuale per la denuncia dei vizi effettuata con l'introduzione dell'ATP, sia il successivo il termine annuale per l'instaurazione del giudizio (avvenuta appena quattro mesi dopo, il deposito dell'ATP in data 1.08.2022) siano stati pienamente rispettati.
Non meritano quindi alcuna considerazione le argomentazioni di parte appellante in ordine al fatto che, essendo i lavori stati eseguiti oltre 6 anni prima, i vizi si sarebbero verificati già in un momento antecedente alle denunce effettuate da e che, dunque, la stessa sarebbe ormai decaduta dall'esercizio dell'azione CP_1 ex art. 1669 c.c. Difatti, fermo restando che, anche in questo caso, le argomentazioni di parte appellante non risultano supportate da alcun riscontro probatorio, è lo stesso CT che, accertando la natura occulta dei vizi oggetto di causa, conferma la piena plausibilità del fatto che gli stessi siano emersi solo molto tempo dopo il termine dei lavori.
Anche tale doglianza va quindi integralmente rigettata.
V. Sul sesto motivo di appello. Va, infine, rigettato anche il sesto motivo di appello, volto a censurare la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inesistente la polizza stipulata con la terza chiamata.
Le argomentazioni spese da parte appellante risultano mere illazioni prive di fondamento, essendo documentalmente provato che la polizza invocata sia scaduta a far data dal 7.10.2011 (essendo l'ultimo premio stato pagato in data 7.04.2011) e che la stessa, non solo non sia poi stata sostituita da polizze successive (cfr. doc. 3 fasc. , ma nemmeno sia stata tacitamente rinnovata, non avendo CP_2
l'appellante prodotto, onde avvalorare la propria tesi, alcuna quietanza di pagamento di premi successivi alla data della scadenza della polizza.
Si ritiene, pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 1901 co. 3 c.c., che la polizza invocata sia annullata e che il relativo contratto sia risolto di diritto far data dal 7.10.2011.
VI. Sul settimo motivo di appello. Risulta assorbito dal rigetto integrale dell'appello il settimo motivo di gravame, relativo alle spese di lite.
VII. Sulle spese di lite. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente.
pagina 11 di 12 Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, essendo il valore della causa pari ad € 19.560,20
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 28/2025 del 2.01.2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 3.966 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
-condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_2 lite, che si liquidano in complessivi € 3.966 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 6.11.2025
La Presidente est.
dott.ssa AR ER
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, la CT data conto del fatto che alcune piastrelle presentavano fessurazioni (dovute a uno strato di sottofondo, c.d. massetto, non irrigidito) e che oltre il 50% delle stesse si erano staccate dal fondo (stante l'omessa realizzazione di una posa a capo pieno e la mancata osservanza dell'obbligo di eseguire la posa con doppia spalmatura) 2 Che aveva rilevato “una minima responsabilità della allora ricorrente che, ingenuamente, come spesso accade per modesti lavori di manutenzione straordinaria, non ha valutato di coinvolgere un professionista per la progettazione e direzione dei lavori”) pagina 5 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
c nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa AR ER Brena Presidente rel. dr.ssa Irene Lupo Consigliera dr.ssa Roberta Nunnari Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
C.F. e P.IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Parte_1 P.IVA_1
Testa e dall'avv. Giorgio Ercolani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio in Milano, Via Pietro Calvi n. 9
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Daniela Controparte_1 C.F._2
OD (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gorgonzola C.F._3
(MI), via Respighi n. 11
APPELLATA
CONTRO
(C.F. E P.IVA ), rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'avv. Cristina Pastorino (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in Milano, Via Medardo Rosso n. 15 APPELLATA
pagina 1 di 12 Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1665 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni per Parte_1
“ voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, accogliere l'appello di cui in epigrafe e, in riforma della sentenza del Tribunale di
Milano, in epigrafe indicata, così giudicare:
- in via principale e nel merito: in riforma della sentenza gravata, in accoglimento di taluno o tutti i motivi di gravame da uno a quattro interposti nell'atto d'appello, rigettare ogni avversa istanza e domanda (proposta dall'attrice in primo grado, Signora CP_1
) per le ragioni esposte nell'atto d'appello (ovvero nella comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di
[...] [...] epositata nel giudizio di primo grado), ovvero perché colpite da decadenza e/o prescrizione o comunque perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di riforma della sentenza gravata articolata con i motivi da uno a quattro – accogliere il quinto motivo di appello, disponendo la riduzione del quantum debeautur così come indicato nello stesso motivo di gravame;
- In subordine, per l'assolutamente denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale e quindi per
l'ipotesi denegata di riconoscimento, in capo alla odierna appellante ( di responsabilità per le Parte_1 presunte problematiche de quibus, accogliere il sesto motivo di gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, condannare
l a manlevare e tenere indenne la stessa appellante in relazione a qualsiasi somma dovesse essere chiamata a Controparte_2 corrispondere a parte avversaria, a qualsiasi titolo;
- la scrivente difesa insiste, altresì, per le istanze di prova contraria articolate nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. nell'interesse della convenuta eiterate in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado;
Parte_1
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari per la fase di accertamento tecnico preventivo, nonché per quella di primo grado e per la presente fase di giudizio (ponendo definitivamente le spese di CT e CTP a carico dell'attrice e condannando quest'ultima al ristoro a favore di delle spese per CTP).” Parte_1
Conclusioni per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previo ogni accertamento e declaratoria ritenuti necessari, così ritenere e giudicare:
In via pregiudiziale e cautelare, confermare il rigetto della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, condannare parte appellante al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore ad
€ 250,00 e non superiore ad € 10.000,00;
In via principale e nel merito, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza n. 28/2025 del Tribunale di Milano, Sez. VII civ., dott.ssa Perfetti, emessa e pubblicata il 02.01.2025 all'esito del giudizio di primo grado avente
r.g. n. 28569/2022, rep. n. 43/2025 del 02.01.2025;
In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie proposte dall'appellante e, in particolare, ci si oppone all'ammissione dell'istanza di prova contraria articolata nella memoria ex art. 183 n. 3 c.p.c. depositata nell'interesse di e, Parte_1 nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella memoria attorea ex art. 183, VI co.
n. 2 c.p.c. del 26.05.2023, nonché di essere ammessi alla prova contraria.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
pagina 2 di 12 Conclusioni per Controparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare:
Nel merito:
* Respingere tutte le domande formulate dall'appellante nei confronti dell'esponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza appellata n. 28/2025 del Tribunale di Milano del 07 febbraio 2025
In ogni caso:
* Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e/o declaratoria del caso.
* Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello notificato a e in data Controparte_1 Controparte_2
7.02.2025, (d'ora in avanti solamente “ ) impugnava la Parte_1 Parte_1 sentenza del Tribunale di Milano n. 28/2025 pubblicata in data 2.01.2025, con la quale il primo giudice, in accoglimento delle domande di ha condannato a pagare all'attrice Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 17.782,00 oltre IVA a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
a rifonderle le spese sostenute per il procedimento di istruzione preventiva (pari a € 1.534,75 oltre CP e IVA per onorario del
CT, € 550,00 per spese del CT, € 2337,00 oltre 15% per spese generali, CPA e IVA per compenso del difensore, € 286,00 per esborsi;
il tutto oltre interessi legali dalla domanda al saldo); e al pagamento delle spese processuali, liquidate, in favore dell'attrice in € 322,60 per esborsi, € 4237 per Controparte_1 compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A. e, in favore della terza chiamata, in € 3.386,50 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e I.V.A.
L'appellante chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, la riforma della stessa e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Con comparsa di costituzione del 21.05.2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello avversario in quanto infondato e la conferma integrale della sentenza impugnata.
Con comparsa di costituzione del 11.06.2025 si costituiva in giudizio Controparte_2 chiedendo anch'essa il rigetto dell'appello avversario.
Con ordinanza del 12.06.2025, il Collegio ha rigettato l'istanza di sospensiva avanzata da
[...]
e, all'udienza del 6.11.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è Parte_1 stata trattenuta in decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione del 1.8.2022, conveniva in giudizio onde Controparte_1 Parte_1 ottenere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dalla cattiva esecuzione delle opere di ristrutturazione da questa eseguite.
pagina 3 di 12 In particolare, quantificava i danni patrimoniali in € 17.782,00 (pari al costo delle opere rimediali) e riconduceva i danni non patrimoniali al disagio per il mancato godimento dell'immobile nel tempo occorrente per gli interventi riparatori. Chiedeva, inoltre, il rimborso delle spese di causa e del procedimento di istruzione preventiva.
A fondamento delle proprie domande, l'opponente esponeva:
- che, in esecuzione del contratto di appalto del 7.10.2013, aveva realizzato delle Parte_1 opere di ristrutturazione del proprio appartamento, tra cui il rifacimento del massetto e la posa delle piastrelle del pavimento, ultimate in data 29.3.2014 e integralmente pagate;
- che, tuttavia, nel mese di ottobre 2020 erano emersi alcuni vizi della pavimentazione, che aveva denunciato immediatamente alla convenuta senza ottenere alcun positivo riscontro;
- che, dopo aver inizialmente interpellato un perito di parte e contattato un'impresa di fiducia onde formulare un preventivo per le opere rimediali (stimate in € 17.512,00), nel settembre 2021 aveva presentato ricorso ex art. 696-bis c.p.c. al fine di accertare la sussistenza e l'entità dei vizi e quantificare i tempi e i costi necessari per la loro eliminazione;
- che il CT a tal fine nominato in sede di ATP, rilevava che i vizi riscontrati riducevano in misura superiore al 50% la funzionalità dell'immobile, e stimava in € 17.782,00 oltre IVA il costo degli interventi rimediali.
- che, non riuscendo a pervenire ad una soluzione conciliativa, instaurava il presente giudizio.
costituendosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo la decadenza e Parte_1 la prescrizione dell'azione ex art. 2226 c.c., o in subordine ex art. 1667 c.c. e ex art. 1669 c.c., e, in ogni caso, contestando le conclusioni raggiunte dalla CT eseguita in sede di ATP.
Chiedeva, in via subordinata, per il caso di accoglimento delle domande attoree, di essere autorizzata a chiamare in causa onde essere manlevata e tenuta indenne Controparte_2 dall'obbligo di pagamento.
evocata in giudizio previa autorizzazione alla sua chiamata in Controparte_2 causa, si costituiva chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dalle parti ed eccependo, in particolare, l'insistenza della polizza stipulata con in quanto scaduta il 7.10.2011. Parte_1
Come sopra accennato, il Tribunale di Milano, ha accolto la domanda attorea di risarcimento del solo danno patrimoniale e ha rigettato la domanda di manleva svolta da nei confronti della Parte_1 terza chiamata.
I. In particolare, il Tribunale, rilevando che i lavori erano stati realizzati da un'organizzazione di impresa di carattere medio strutturata in forma di s.r.l., ha ricondotto il contratto stipulato tra le parti nella fattispecie del contratto di appalto (anziché nella fattispecie del contratto d'opera come invece sostenuto da
[...]
e ha così respinto l'eccezione di decadenza e prescrizione annuale ex art. 2226 c.c. Parte_1 pagina 4 di 12 II. Ha altresì respinto l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c. ritenendo pienamente rispettati i termini per la denunzia e per l'azione. Sul punto, ha rilevato che all'esito della perizia di parte del settembre 2021, sono compiutamente emersi i gravi difetti lamentati dall'attrice e si è avuta consapevolezza della loro derivazione causale;
nel stesso mese 2021 la committente ha depositato il ricorso ex art 696bis c.p.c., notificato alla resistente il 30.9.21, in uno al decreto di fissazione dell'udienza, ad esito del quale, con l'elaborato datato 24.3.2022, hanno avuto conferma le anomalie lamentate e la loro causa;
in data 1.8.22 è stata radicata la presente azione. I termini decennale, annuale per la denunzia e annuale per l'azione, prescritti dall'art 1669 c.c., risultano, pertanto, tutti rispettati.
III. Ritenendo motivate e coerenti le conclusioni raggiunte dalla CT eseguita in sede di ATP, che dava atto del fatto che i vizi riscontati risultavano riconducibili all'operato dell'appaltatrice e riducevano in misura superiore al 50% la funzionalità dell'immobile1, ha ritenuto ravvisabile il presupposto dei gravi difetti ex art. 1669 c.c. Ha quindi accolto integralmente la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, pari al costo degli interventi rimediali, senza la decurtazione del 10% proposta dal CT2 (per l'importo di €
17.782,00 oltre IVA), e ha altresì riconosciuto all'attrice le spese sostenute per il procedimento di ATP.
IV. Ha rigettato invece, in quanto non dimostrata, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal disagio per il mancato godimento dell'immobile nel tempo occorrente per gli interventi riparatori.
V. Infine, ha accolto l'eccezione di inesistenza della polizza assicurativa stipulata tra e Parte_1 all'epoca dei fatti, ritenendo la stessa scaduta (e non più rinnovata) in Controparte_2 data 7.10.2011 7.10.2011, ben prima della stipula del contratto oggetto di causa.
Avverso tale sentenza, proponeva appello sollevando sette motivi di gravame Parte_1 che possono essere così sintetizzati.
I. Con il primo motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha qualificato il rapporto contrattuale intercorso con come appalto e non come contratto d'opera, così respingendo l'eccezione di CP_1 decadenza e prescrizione ex art. 2226 c.c. Sostiene che dalla visura camerale, così come dal comportamento della committente (che aveva provveduto personalmente all'acquisto dei materiali necessari per le lavorazioni), ben emergeva che costituiva una piccola realtà imprenditoriale priva di Parte_1 dipendenti e a connotazione familiare e, come tale, rientrante nel campo di applicazione di cui all'artt. 2222
e ss. c.c., per cui sono previsti stringenti termini prescrizionali e decadenziali. II. Con il secondo motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha acriticamente aderito alle conclusioni raggiunte dalla CT eseguita in sede di ATP, senza invece considerare le osservazioni avanzate dal CTP. Sostiene, in particolare, che il proprio consulente, da un lato, ha sconfessato la gravità dei difetti così come rilevati dal CT e, dall'altro, ha ben dimostrato l'assenza di correlazione causale tra gli stessi e l'operato di essendo eventuali danni riconducibili unicamente a un difetto strutturale Parte_1 delle piastrelle acquistate dalla committente.
III. Con il terzo motivo di appello, lamenta che il primo giudice ha erroneamente qualificato i vizi e difetti riscontrati come “gravi”, e come tali rientranti nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1669 c.c.
Sostiene che gli stessi, non compromettendo la concreta utilizzabilità dell'immobile (nel quale infatti l'attrice continua ad abitare con la propria famiglia), potevano al più qualificarsi come difetti ex art. 1667
c.c., con conseguente decadenza dalla relativa azione di garanzia.
IV. Con il quarto motivo di appello, lamenta il rigetto dell'accezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c., per aver il primo giudice erroneamente determinato, quale dies a quo, la data della perizia di parte attorea, senza invece considerare che aveva avuto piena consapevolezza delle criticità CP_1 dell'immobile ben prima di tale momento, come intuibile dalla mail 28.11.2020 in cui la stessa dava atto di essersi già rivolta a tecnici terzi, che avevano individuato le cause delle problematiche riscontrate in un'erronea esecuzione del muretto.
V. Con il quinto motivo di appello, contesta la quantificazione del danno così come operata dal primo giudice. Lamenta, in particolare, l'erroneità della metodologia di calcolo adottata dal CT (e acriticamente recepita dal primo giudice), che ha condotto a una sovrastima del danno, specie in considerazione del fatto che l'immobile risultava ancora abitato e pienamente utilizzabile.
Sostiene che gli unici costi di ripristino che potevano, al più, venire in rilievo erano quelli relativi “5, 6 massimo” piastrelle fessurate, quantificabili in € 4.000.00 e che, in ogni caso, doveva essere applicata ex art. 1227 c.c. una decurtazione pari almeno al 50% al danno risarcibile, stante la responsabilità dell'attrice per l'omessa nomina del direttore lavori.
VI. Con il sesto motivo di appello, censura l'accoglimento dell'eccezione di inesistenza della polizza assicurativa stipulata con sostenendo un tacito rinnovo della stessa. Controparte_2
VII. Impugna, infine, con il settimo motivo il capo della sentenza relativo alle spese di lite.
Tanto premesso, passando ora all'esame del gravame, questa Corte ritiene che l'appello proposto da debba essere rigettato e che la sentenza impugnata debba essere integralmente Parte_1 confermata.
I. Sul primo motivo di appello. Non merita accoglimento il primo motivo di appello, con cui l'appellante sostiene che, costituendo una piccola realtà imprenditoriale a connotazione familiare, Parte_1
pagina 6 di 12 il primo giudice avrebbe dovuto ricondurre il rapporto oggetto nella fattispecie applicativa del contratto d'opera e, conseguentemente, accogliere l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 2226 c.c.
Appare anzitutto opportuno ribadire che, per costante giurisprudenza, la distinzione tra contratto di appalto e contratto d'opera, riservata alla sola valutazione del giudice di merito, “si basa sulla struttura e sulle dimensioni dell'impresa incaricata di fare i lavori. Di solito, il contratto d'opera coinvolge una piccola impresa, come definita dall'art. 2083 c.c. mentre il contratto d'appalto si riferisce generalmente a un'organizzazione di dimensioni medie o grandi”, e ciò anche considerando le caratteristiche oggettive dei lavori commissionati (Cfr. Cass. n. 3682/2024).
Nel caso di specie, alla luce delle caratteristiche strutturali e dimensionali dell'impresa appellante e della tipologia e consistenza dei lavori commissionati, non risultano in alcun modo sussistenti i requisiti per ricondurre il contratto in esame nella fattispecie del contratto d'opera.
Difatti, fermo restando che i lavori erano stati commissionati a fronte di un costo complessivo non irrisorio (pari a € 39.350,00 oltre IVA, poi scontati dall'appaltatrice a € 35.000,00 oltre IVA, cfr. doc. 2 fasc.
, rappresenta una realtà societaria costituita nella forma di società CP_1 Parte_1 responsabilità limitata con un'organizzazione complessa, composta da quattro soci, ognuno detentore del
25% delle quote, non legati da vincoli di parentela (salvo per due di loro), cui spesso il lavoro viene subappaltato (doc. 9, 9bis fasc. . CP_1
Alla luce delle caratteristiche sopra enucleate, non risulta quindi versarsi in una delle ipotesi contemplate dall'art. 2083 c.c. in cui il piccolo imprenditore (che, nel caso di specie, essendovi quattro soci in percentuali paritarie del 25%, non sarebbe nemmeno individuato) esercita “un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” (art. 2083 c.c.) o comunque con l'ausilio di qualche collaboratore (Cass n. 12519/2010).
Fermo tutto quanto sopra, deve altresì escludersi che la riconducibilità di al modello Parte_1 della piccola impresa possa essere avvalorata dall'assunto dell'appellante secondo cui la committente aveva provveduto personalmente all'acquisto dei materiali necessari per le lavorazioni.
L'allegazione è infatti sconfessata dalla documentazione prodotta in atti e, in particolare, dal preventivo delle opere di ristrutturazione presentato da ove espressamente si riporta che “la Parte_1 fornitura dei materiali” risultava a carico dell'impresa (doc. 2 fasc. , e dalla mail dell'11.10.2013, con CP_1 cui con dichiarazione dal carattere confessorio, ribadiva che “i materiali per la Parte_1 posa delle piastrelle (colla, stucchi e distanziatori)” sarebbero stati a proprio carico (doc. 10 fasc. . CP_1
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il primo motivo di appello deve essere integralmente rigettato, confermandosi la sentenza impugnata nella parte in cui qualifica il contratto oggetto di causa come contratto di appalto.
pagina 7 di 12 II. Sul secondo e sul quinto motivo di appello. Il secondo e il quinto motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi tesi a contestare, sotto diversi aspetti, il contenuto della consulenza tecnica esperita in sede di ATP.
Con tali doglianze, infatti, lamenta che il primo giudice, aderendo acriticamente alle Parte_1 conclusioni raggiunte dalla CT, da un lato, non ha considerato le osservazioni avanzate dal proprio CTP in ordine alla modesta entità dei vizi e all'assenza di correlazione causale con l'operato di
[...]
(secondo motivo di appello) e, dall'altro, ha erroneamente quantificato i danni patrimoniali Parte_1 derivanti dagli stessi (quinto motivo di appello).
Le doglianze non meritano accoglimento.
II.I In primo luogo, si ribadisce che, come già rilevato dal primo giudice, il CT ha eseguito le proprie rilevazioni e in maniera analitica ha puntualmente preso in considerazione e risposto alle considerazioni del
CTP ing. (CT p. 20 e ss), pervenendo a conclusioni adeguatamente motivate sotto il profilo Per_1 tecnico, oltre che pienamente coerenti con le allegazioni delle parti e con la perizia fatta eseguire dalla committente prima dell'instaurazione del giudizio (doc. 1 fasc. . CP_1
La perizia ha così confermato, da un lato, la sussistenza delle anomalie esposte nel ricorso ex art 696bis
c.p.c. e, dall'altro, l'imputabilità delle stesse all'“operato dell'impresa appaltatrice che non ha agito nel rispetto delle tecniche costruttive di riferimento e della regola dell'arte da osservare, con inerenza alle carenze di posa del pavimento in gres porcellanato e del sottofondo cementizio, lasciato privo di una rete di irrigidimento” (cfr. CT p. 24) escludendo, al contrario, la riconducibilità dei vizi a una cattiva qualità delle piastrelle acquistate (cfr. CT p. 9, ma anche p. 22).
A fronte della specificità di tale elaborato, di cui comunque non ne è mai stata chiesta una rinnovazione o un'integrazione, non ha offerto alcun elemento probatorio idoneo a smentirne il Parte_1 contenuto.
Onde sostenere la propria tesi, l'appellante si è invece limitato a richiamare le osservazioni del CTP che, tuttavia, come sopra accennato, sono già state prese in considerazione e hanno trovato ampia smentita nello stesso elaborato.
Chiarisce infatti il CT, in risposta alle osservazioni del consulente di parte, che i vizi risultano integralmente riconducibili all'operato dell'appaltatore che “non ha dimostrato di conoscere adeguatamente le tecniche esecutive appropriate per realizzare l'opera secondo le regole dell'arte” (cfr. CT p. 21), e non anche alla qualità delle piastrelle acquistate dalla committente, le quali “nonostante le carenze di posa (mancanza di doppia spalmatura di colla e non a tutto campo) e l'esecuzione di un massetto non rinforzato (…) anziché solo staccarsi, si sarebbero dovute rompere o comunque deteriorare in quantità ben superiori rispetto a quanto accertato in luogo” (cfr. CT p. 22).
Ancora, con riferimento alle contestazioni in ordine all'entità dei vizi, e in particolare in ordine alle quantità valutate dal CT nella misura del 50% delle piastrelle che suonano a vuoto, ribadisce che “i vizi occulti pagina 8 di 12 accertati riguardano la totalità della posa del pavimento e della posa del massetto. La quantità indicata del 50% è dunque da considerarsi una media, in quanto la percentuale varia a seconda della forma e della posizione degli ambienti”.
Alla luce di quanto sopra richiamato, si ritiene quindi che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, la CT ha pienamente risposto e sconfessato le considerazioni del consulente tecnico di parte, le quali, pertanto, in assenza di ulteriori elementi atti a corroborarne la fondatezza, non si ritengono meritevoli di ulteriore considerazione.
II.II Va rigettato anche il quinto motivo di appello, avente ad oggetto la quantificazione del danno patrimoniale subito da CP_1
Anche in questo caso, non colgono nel segno le osservazioni relative ai corretti criteri di quantificazione del danno che, secondo l'appellante, avrebbero dovuto condurre, al più, al risarcimento dei costi relativi “5, 6 massimo” piastrelle fessurate, quantificabili in € 4.000.00 e, in ogni caso, alla decurtazione del danno risarcibile ex art. 1227 c.c.
Fermo restando l'accertato progressivo peggioramento della pavimentazione rispetto alla situazione accertata in sede di ATP (cfr. doc. 20 fasc. , peraltro pienamente coerente con le previsioni in CP_1 quella sede effettuate (relative all'inevitabile processo di “deterioramento dell'opera eseguita” stante la generalizzata carenza di posa, cfr. CT p. 22), appare infatti evidente che l'eliminazione del pregiudizio subito presuppone, necessariamente, una rimozione integrale delle attuali piastrelle, onde riposizionare una nuova pavimentazione uniforme.
Risulta dunque irrilevante qualsiasi considerazione in ordine alla quantità di piastrelle effettivamente lesionate o scollate dal fondo, e ciò sia per il progressivo peggioramento della situazione, sia per la tipologia di intervento rimediale richiesto.
Nemmeno merita accoglimento la richiesta di riduzione del risarcimento dovuto ex art. 1227 c.c., non rappresentando un obbligo giuridico gravante sul committente (e come tale idoneo a determinare una un concorso di colpa in capo allo stesso) la nomina del direttore lavori per l'esecuzione di una lavorazione della tipologia di quella commissionata nel caso di specie.
Si ritiene in ogni caso opportuno evidenziare che il contratto di appalto, in quanto fonte di un obbligo di risultato, comporta in ogni caso una responsabilità in capo all'appaltatrice, che risponde del proprio operato indipendentemente dalla presenza di un Direttore Lavori (con il quale, ove presente, risponderebbe comunque in via solidale).
Anche il quinto motivo, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
III. Sul terzo motivo di appello. Va rigettato anche il terzo motivo di appello, con cui l'appellante sostiene che i vizi riscontrati non possano qualificarsi come “gravi” ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Sul punto, basti osservare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che il concetto di
“gravi difetti” ex art. 1669 c.c. non debba essere limitato ai vizi che mettono a rischio la stabilità di un pagina 9 di 12 edificio, estendendosi piuttosto a “qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o che ne menomi in modo considerevole il godimento, o ne pregiudichi la normale utilizzazione, in relazione alla sua destinazione economica e pratica” (cfr., tra le altre, Cass. SU n. 7756/2017; Cass. n. 20644/2013; Cass. n. 84/2013).
Nel caso di specie, è evidente la sussistenza di una menomazione del godimento dell'immobile in relazione alla sua destinazione pratica.
Il CT ha infatti chiaramente rilevato che oltre il 50% delle piastrelle posate dall'appaltatrice in tutti i locali risultano staccate dal fondo, che altre presentano fessurazioni, crepe, deformazioni e che “tale circostanza è destinata ad implementarsi con il progressivo passare del tempo, accelerando il deterioramento dell'opera eseguita” (cfr. CT
p. 22 doc., come peraltro ben visibile dal doc. 20 fasc. . CP_1
Ora, a fronte di tale accertata circostanza, è dato di comune esperienza e ben condivisibile che un'immobile in cui vi abita una famiglia, il cui pavimento risulta “staccato dal supporto in colla, in misura superiore al 50%” e il cui manufatto ceramico si può scheggiare facilmente e risultare tagliente “quindi pericoloso per il calpestio e
l'ordinaria manutenzione” (cfr. p. 16 CT), veda irrimediabilmente ridotto il suo normale godimento.
Quanto sopra è peraltro confermato dallo stesso CT, che afferma chiaramente che “la presenza dei difetti riscontrati compromette, la piena facoltà di godimento e la funzionalità dell'immobile, tenuto anche conto del progressivo peggioramento dello stato del pavimento, in ordine al passare del tempo” (cfr. p. 24 CT, ma anche p. 16 CT).
Non meritano, pertanto, considerazione le argomentazioni di parte appellante in ordine al fatto che l'immobile sia attualmente abitato, ben potendo detta circostanza essere determinata da ragioni di ordine pratico o economico, e non potendo dunque trarsi dagli stessi elementi a sostegno della “non gravità” dei vizi riscontrati.
IV. Sul quarto motivo di appello Anche il quarto motivo di appello, con cui l'appellante lamenta il rigetto dell'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c., deve essere rigettato.
Sul punto, si ritiene sufficiente osservare che la committente CP_1
- con mail del 23.10.2020 aveva segnalato la presenza dei primi difetti della pavimentazione a
[...]
la quale si era immediatamente impegnata a effettuare un sopralluogo (doc. 5 fasc. Parte_1
; CP_1
- in data 15.09.2021 aveva fatto eseguire una perizia di parte onde accertare la sussistenza e l'entità dei vizi lamentati (doc. 1 fasc. e la loro derivazione causale;
CP_1
- sempre nel settembre 2021 aveva instaurato il procedimento di ATP, all'esito del quale, in data
24.3.2022, il CT aveva confermato quanto emerso dalla perizia di parte in ordine al carattere occulto dei vizi, i quali, seppur presenti all'atto della realizzazione dell'intervento, emergevano a distanza di sei anni dalla fine dei lavori.
- Seguiva in data 1.08.2021 l'instaurazione del presente giudizio.
pagina 10 di 12 Ora, coerentemente con la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia (Cass. n. 777/2020; Cass. n.
24486/2017; Cass. n. 19483/2014), il primo giudice ha correttamente collocato nella data del 15.09.2021 il momento in cui la committente ha avuto piena contezza dell'entità dei vizi riscontrati e della loro derivazione causale, anche perché come poi sostenuto dalla stessa appellante in sede di giudizio, fino a quel momento non erano ancora state escluse altre possibili cause quali il tipo di piastrelle adoperato fornito dalla o sollecitazioni esterne. CP_1
Così individuato il dies a quo nella data del 15.09.2021, risulta che sia il termine annuale per la denuncia dei vizi effettuata con l'introduzione dell'ATP, sia il successivo il termine annuale per l'instaurazione del giudizio (avvenuta appena quattro mesi dopo, il deposito dell'ATP in data 1.08.2022) siano stati pienamente rispettati.
Non meritano quindi alcuna considerazione le argomentazioni di parte appellante in ordine al fatto che, essendo i lavori stati eseguiti oltre 6 anni prima, i vizi si sarebbero verificati già in un momento antecedente alle denunce effettuate da e che, dunque, la stessa sarebbe ormai decaduta dall'esercizio dell'azione CP_1 ex art. 1669 c.c. Difatti, fermo restando che, anche in questo caso, le argomentazioni di parte appellante non risultano supportate da alcun riscontro probatorio, è lo stesso CT che, accertando la natura occulta dei vizi oggetto di causa, conferma la piena plausibilità del fatto che gli stessi siano emersi solo molto tempo dopo il termine dei lavori.
Anche tale doglianza va quindi integralmente rigettata.
V. Sul sesto motivo di appello. Va, infine, rigettato anche il sesto motivo di appello, volto a censurare la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto inesistente la polizza stipulata con la terza chiamata.
Le argomentazioni spese da parte appellante risultano mere illazioni prive di fondamento, essendo documentalmente provato che la polizza invocata sia scaduta a far data dal 7.10.2011 (essendo l'ultimo premio stato pagato in data 7.04.2011) e che la stessa, non solo non sia poi stata sostituita da polizze successive (cfr. doc. 3 fasc. , ma nemmeno sia stata tacitamente rinnovata, non avendo CP_2
l'appellante prodotto, onde avvalorare la propria tesi, alcuna quietanza di pagamento di premi successivi alla data della scadenza della polizza.
Si ritiene, pertanto, in conformità al disposto di cui all'art. 1901 co. 3 c.c., che la polizza invocata sia annullata e che il relativo contratto sia risolto di diritto far data dal 7.10.2011.
VI. Sul settimo motivo di appello. Risulta assorbito dal rigetto integrale dell'appello il settimo motivo di gravame, relativo alle spese di lite.
VII. Sulle spese di lite. Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente.
pagina 11 di 12 Queste vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della non particolare difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 5.201 a € 26.000, essendo il valore della causa pari ad € 19.560,20
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 28/2025 del 2.01.2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
-condanna a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 3.966 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
-condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_2 lite, che si liquidano in complessivi € 3.966 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA per tutte le fasi sopra indicate;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 6.11.2025
La Presidente est.
dott.ssa AR ER
pagina 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, la CT data conto del fatto che alcune piastrelle presentavano fessurazioni (dovute a uno strato di sottofondo, c.d. massetto, non irrigidito) e che oltre il 50% delle stesse si erano staccate dal fondo (stante l'omessa realizzazione di una posa a capo pieno e la mancata osservanza dell'obbligo di eseguire la posa con doppia spalmatura) 2 Che aveva rilevato “una minima responsabilità della allora ricorrente che, ingenuamente, come spesso accade per modesti lavori di manutenzione straordinaria, non ha valutato di coinvolgere un professionista per la progettazione e direzione dei lavori”) pagina 5 di 12