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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 538/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2905_1 PROT 428 TARES 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1099/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 5 giugno 2025, ha impugnato l'avviso di accertamento n.2905/1 del 14 marzo 2025 per omesso - parziale pagamento della TARI per l'anno di imposta 2023, dell'importo complessivo di Euro 348,00.
La Andreani Tributi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi, ha dichiarato di avere proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con atto notificato al contribuente il 17 luglio 2025, avendo verificato l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento opposto, emesso nei confronti del ricorrente, l'atto ha cessato la sua funzione e nessuna pronuncia al riguardo questa Corte deve più emettere.
Si è verificata una causa di cessazione della materia del contendere, sicché trova applicazione l'art. 46, del decreto legislativo n. 546 del 1992; va pronunciata sentenza dichiarativa di estinzione del giudizio perché
è cessata la materia del contendere.
La questione trattata induce alla totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RINALDI MARILISA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 538/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2905_1 PROT 428 TARES 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1099/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso notificato il 5 giugno 2025, ha impugnato l'avviso di accertamento n.2905/1 del 14 marzo 2025 per omesso - parziale pagamento della TARI per l'anno di imposta 2023, dell'importo complessivo di Euro 348,00.
La Andreani Tributi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi, ha dichiarato di avere proceduto all'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, con atto notificato al contribuente il 17 luglio 2025, avendo verificato l'avvenuto pagamento di quanto dovuto.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che a seguito dell'annullamento dell'avviso di accertamento opposto, emesso nei confronti del ricorrente, l'atto ha cessato la sua funzione e nessuna pronuncia al riguardo questa Corte deve più emettere.
Si è verificata una causa di cessazione della materia del contendere, sicché trova applicazione l'art. 46, del decreto legislativo n. 546 del 1992; va pronunciata sentenza dichiarativa di estinzione del giudizio perché
è cessata la materia del contendere.
La questione trattata induce alla totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa tra le parti le spese di lite.