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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/09/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G 1096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1096/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PEPOLI VERONICA, elettivamente domiciliato in via XXIII Settembre 1845 n. 107, presso il difensore PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che:
- Parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le predette CP_1 annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata;
Controparte_1
- il , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio;
CP_1 rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
pagina 1 di 3 master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- Il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024, 611/2024) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
pagina 2 di 3 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Che, tuttavia, manca la prova dell'effettiva prestazione di servizio da parte della ricorrente nelle annualità indicate in ricorso;
- Che, invero, a dimostrazione dell'attività lavorativa negli aa/ss 2019/2020 e 2020/2021 la ricorrente ha prodotto meri prospetti, non altrimenti specificati (cfr. “prospetto-R” all.ti 1 e 2) che, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, si ritengono di provenienza della stessa parte ricorrente;
- Che, inoltre, con ordinanza del 3.6.2025 veniva assegnato alla parte ricorrente termine di 20 giorni per depositare “copia dei contratti di lavoro di cui ai prospetti all.ti 1 e 2 ric., stato matricolare o, comunque, documentazione attestante i contratti di lavoro de quo” rinviando per discussione all'udienza del 15.7.2025;
- Che alla predetta udienza parte ricorrente dava atto del deposito dei contratti di lavoro in data 28- 29.6.2025, circostanza al contrario non verificatasi;
- Che in data 15.7.2021 depositava contratto a tempo indeterminato attestante la prova dell'attuale
“!stato docente”;
- Che lo stesso faceva nelle note scritte depositate per l'udienza odierna in data 6.8.2022;
- Che allo stato, alle ore 15.28 null'altro risulta depositato telematicamente da parte ricorrente;
- Ritenuto che, pertanto, manca la prova delle supplenze effettuate dalla ricorrente nelle annualità di cui è causa, con conseguente infondatezza del ricorso, assorbite le questioni non espressamente affrontate;
- Ritenuto di nulla disporre in merito alle spese di lite stante la contumacia della parte resistente;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Vicenza, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Neri ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1096/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. PEPOLI VERONICA, elettivamente domiciliato in via XXIII Settembre 1845 n. 107, presso il difensore PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Premesso che:
- Parte ricorrente allega di avere lavorato negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 quale dipendente a tempo determinato per il convenuto in qualità di docente e domanda, per le predette CP_1 annualità, l'accertamento del proprio diritto alla c.d. carta docente, beneficio economico di 500 euro annui previsto dall'art. 1, co. 121 l. n. 107/2015, nonché la conseguente condanna del alla somma di € 500,00 per ciascuna annualità sopra indicata;
Controparte_1
- il , regolarmente citato, non si è costituito in giudizio;
CP_1 rilevato che:
- l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 prevede per i soli docenti in ruolo (e quindi con esclusione dei docenti assunti con contratto di lavoro a termine) che: <Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
pagina 1 di 3 master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile>>.
- per quanto qui di interesse, i DPCM (del 23/9/2015 e del 28/11/2016) elaborati ai sensi del comma 122, dell'art. 1, della Legge 107/2015, prevedono poi, ad integrazione della norma sopra riportata, che:
1. la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM 28/11/2016);
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM 28/11/2016);
3. Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate (art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).
- la normativa suddetta riconosce quindi in capo al singolo docente, a condizione che sia di ruolo ma indipendentemente dall'orario di lavoro osservato (part time o full time) e dall'effettivo svolgimento della prestazione nell'anno scolastico di riferimento (comprendendo nel bacino di riferimento anche i docenti in distacco o in comando presso altre Amministrazioni, nonché i docenti fuori ruolo), il diritto ad attingere ad una provvista in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro e di farlo fino a concorrenza del tetto previsto, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata;
- Il ricorso, alla luce delle considerazioni condivise dai giudici della Sezione lavoro del Tribunale di Vicenza, già esposte in numerose sentenze rese su casi analoghi (si richiamano ai sensi dell'art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. i seguenti precedenti sentt. nn. 617/2024, 586/2024, 635/2024, 611/2024) e della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023 pubblicata il 27.10.2023, a cui si rimanda ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. c.p.c., è fondato, avendo la pronuncia in parola sancito, per quanto qui interessa, che “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” e che “2) Ai docenti di cui al punto CP_1
1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto,
pagina 2 di 3 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.”
- Che, tuttavia, manca la prova dell'effettiva prestazione di servizio da parte della ricorrente nelle annualità indicate in ricorso;
- Che, invero, a dimostrazione dell'attività lavorativa negli aa/ss 2019/2020 e 2020/2021 la ricorrente ha prodotto meri prospetti, non altrimenti specificati (cfr. “prospetto-R” all.ti 1 e 2) che, pertanto, in mancanza di ulteriori elementi, si ritengono di provenienza della stessa parte ricorrente;
- Che, inoltre, con ordinanza del 3.6.2025 veniva assegnato alla parte ricorrente termine di 20 giorni per depositare “copia dei contratti di lavoro di cui ai prospetti all.ti 1 e 2 ric., stato matricolare o, comunque, documentazione attestante i contratti di lavoro de quo” rinviando per discussione all'udienza del 15.7.2025;
- Che alla predetta udienza parte ricorrente dava atto del deposito dei contratti di lavoro in data 28- 29.6.2025, circostanza al contrario non verificatasi;
- Che in data 15.7.2021 depositava contratto a tempo indeterminato attestante la prova dell'attuale
“!stato docente”;
- Che lo stesso faceva nelle note scritte depositate per l'udienza odierna in data 6.8.2022;
- Che allo stato, alle ore 15.28 null'altro risulta depositato telematicamente da parte ricorrente;
- Ritenuto che, pertanto, manca la prova delle supplenze effettuate dalla ricorrente nelle annualità di cui è causa, con conseguente infondatezza del ricorso, assorbite le questioni non espressamente affrontate;
- Ritenuto di nulla disporre in merito alle spese di lite stante la contumacia della parte resistente;
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa o assorbita:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Vicenza, 16 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Neri
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