TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 6183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6183 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LI SI Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice relatore ed estensore dott.ssa Maddalena Bassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 15392/2024 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Calabrò del Foro di Roma e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cossa n. 2, giusta procura allegata all'atto di citazione depositato telematicamente
- ATTRICE OPPONENTE contro
, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Giovanni Sabbatini del Foro CP_1 di Jesi, con domicilio presso il suo studio in Jesi, viale della Vittoria, 86, come da procura allegata al ricorso monitorio depositato telematicamente
- CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente conclude come da nota depositata in data 9.12.2025:
1 “la ssendo venuta meno la materia del contendere Controparte_2
a seguito dell'avvenuto adempimento della medesima, a norma dell'art. 306 c.p.c.
CP_3 per mezzo del sottoscritto difensore, agli atti del giudizio R.G. n. 15392/2024 contro il Sig.
e chiede l'estinzione del processo” CP_1
Il convenuto opposto precisa le conclusioni, come da comparsa di costituzione e risposta, chiedendo “la liquidazione delle competenze del presente giudizio nella misura di €
2.500,00 per compensi oltre oneri accessori e con distrazione a favore dell'avv. Sabbatini, che si dichiara difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso monitorio depositato in data 30.5.2024, il Sig. esponeva di aver CP_1 sottoscritto, in data 1.2.2024, un patto parasociale con con Parte_1 previsione, al punto 4), del pagamento dell'importo netto mensile di € 5.000,00, a titolo di compenso di amministratore della società si era resa Parte_2 Parte_1 acquirente, in pari data, del 95% delle partecipazioni sociali in vendute Parte_2 dal ricorrente.
Non avendo mai versato la somma di € 15.000,= sino a quel Parte_1 momento maturata dal sig. , costui chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo, con CP_1 condanna di al pagamento di € 15.000,00, oltre interessi e spese del Parte_1 monitorio.
In accoglimento del ricorso, veniva emesso decreto ingiuntivo n. 1199 del 2024, non provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto alla società di Parte_1 pagare alla parte ricorrente l'importo di € 15.000,00, oltre agli interessi e alle spese di lite del procedimento.
2 Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la società Parte_1
[...
la quale eccepiva le seguenti gravi inadempienze del Sig. in qualità di CP_1 amministratore unico della IE (i) l'amministratore non Parte_2 aveva consentito al socio di esercitare il diritto di ispezione, ai sensi dell'art. 2476 comma 2
c.c.; (ii) l'amministratore aveva occultato una serie di debiti, non iscrivendoli a bilancio;
l'iscrizione di tali debiti a bilancio avrebbe comportato una situazione di patrimonio netto negativo, ai sensi dell'art. 2482 bis e ter c.c.
La società opponente esponeva di aver esercitato il proprio diritto di manleva alla luce delle garanzie contenute nel contratto di acquisto delle quote di , in Parte_2 quanto, al momento dell'acquisizione delle quote della IE , tali debiti, seppur Pt_2 sussistenti, non erano iscritti in contabilità.
A seguito delle gravi inadempienze sopra indicate, la Controparte_2 ha deliberato poi in data 16.05.2024 di sostituire il Sig. con un nuovo
[...] CP_1 amministratore.
A causa di tali gravi inadempienze, non gli era dovuto il compenso previsti dai patti parasociali.
L'opponente riteneva, inoltre, sussistere una responsabilità aggravata ex art. 96, I comma,
c.p.c. in capo a parte ricorrente, avendo agito in assoluta malafede o con colpa grave.
Infine, alla luce dei debiti non iscritti a bilancio e dei relativi costi, nonché degli ulteriori costi aggiuntivi che la ha dovuto affrontare in esecuzione Controparte_2 dei patti parasociali, la società opponente proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, ai sensi dell'art. 2947 c.c., per l'importo complessivo di Euro 228.435,21.
Si costituiva , il quale deduceva l'infondatezza dell'opposizione non basata CP_1 su prova scritta e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza, con ordinanza del 04/04/2025, veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3 Parte convenuta opposta provvedeva alla notifica del medesimo unitamente ad atto di precetto e parte attrice provvedeva al pagamento del quantum richiesto, pari ad €
18.713,74, depositando rinuncia agli atti del giudizio, a spese compensate, che non veniva accettata dal convenuto opposto, non essendo state rifuse le spese del presente giudizio di opposizione.
A seguito dell'integrale pagamento della somma ingiunta, comprensiva delle spese della fase monitorio e del precetto, avvenuto in corso di opposizione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo.
Ed invero, i difensori delle parti hanno concordemente rinunciato alla concessione dei termini di per il deposito delle memorie cui all'art. 171 ter cpc e hanno altresì rinunciato ai termini previsti dall'art. 189 c.p.c.
Dal tenore delle conclusioni rassegnate da parte opponente, si evince l'abbandono della domanda riconvenzionale contenuta in citazione.
In base al criterio della soccombenza virtuale e tenuto conto dell'esito complessivo della lite, anche le spese del presente giudizio vanno poste a carico di parte opponente, essendo stato il credito vantato dall'opposto comunque riconosciuto da parte opponente per il tramite del pagamento eseguito in corso di opposizione.
Le spese si liquidano come in dispositivo, con eliminazione della fase istruttoria che non si
è tenuta e riduzione ai minimi della fase decisoria, conformemente a quanto richiesto dal convenuto opposto e con distrazione a favore del difensore di parte opposta, dichiaratosi procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1199 del 2024 del Tribunale di Venezia;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Sabbatini, che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
4 Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa LI SI
Il Giudice estensore
Dott.ssa Chiara Campagner
5