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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/06/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Verbale di udienza del 3 giugno 2025
Causa iscritta al n. 2688/2024 R.G.A.C.
Sono presenti: l'avv. Maurizio Feraudo per l'opponente, il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così formulate nell'atto introduttivo del giudizio: “si chiede che l'adìto Giudice voglia, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata per non aver il ricorrente violato le norme contestate, con condanna della Pubblica Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di causa;
in ogni caso, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato nella parte in cui la sanzione amministrativa viene aggravata di un onere (aumento percentuale del 20%) introdotto con un regolamento approvato in epoca successiva della presunta violazione;
condannare la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; in subordine, chiede la compensazione delle spese di lite, in ragione della illegittima applicazione della maggiorazione del 20%; l'avv. Elena Massaro per la Provincia opposta, la quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così rassegnate in comparsa di costituzione e risposta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'ordinanza di ingiunzione prot. 37/305 del 16.07.2024 emessa dalla , e notificata in data Controparte_1
29.07.2024 con racc. A/R, per l'importo complessivo di € 731,30; con vittoria di spese e competenze, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”;
il giudice
dato atto, invita le parti alla discussione dell'opposizione, e, all'esito, dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2688 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Feraudo, presso il cui studio, in Acri Parte_1
(CS), via Pastrengo n. 130, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
1 opponente
contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Massaro dell'Avvocatura Provinciale, presso la quale, in piazza XV Marzo n. 5, è altresì elettivamente domiciliata presso, giusta procura in CP_1 atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. n. 37305 del 16.07.2024 –
Provincia di Cosenza – Settore Ambiente – Gestione dei Rifiuti, Energia, Tutela e valorizzazione dell'ambiente;
conclusioni delle parti: come sopra.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, Pt_1 impugnava l'ordinanza ingiunzione in oggetto, notificatagli il 29.07.2024, emessa in
[...] seguito al verbale n. 25/2020 del Comando Stazione Carabinieri Forestali Parco Cava di Melis, notificato il 10.11.2020, di contestazione dell'abbandono irregolare di rifiuti in loc. Varrise del Comune di Acri, in data 24.09.2020, in violazione degli artt. 192, comma 1, e 255, comma 1, d. lgs. n. 152/2006, deducendo, per un verso, di non aver potuto conferire i rifiuti nel relativo cassonetto, siccome stracolmo, così difettando l'elemento soggettivo della contravvenzione, e contestando nondimeno, sotto diverso profilo, l'illegittima applicazione della maggiorazione del 20%, derivante da regolamento approvato in epoca successiva alla commissione dell'illecito; rassegnava quindi le conclusioni ritrascritte in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava, per un verso, che la condotta, ammessa CP_1 dal trasgressore, e comunque attestata nel verbale dagli agenti accertatori con fidefacenza fino a querela di falso, corrispondeva nondimeno alla fattispecie contravvenzionale, mentre, sotto diverso profilo, la maggiorazione era stata applicata in base al regolamento vigente al momento della emissione dell'ordinanza ingiunzione, invocando quindi il rigetto dell'opposizione, giusta conclusioni riportate in epigrafe. Respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, alla odierna udienza, in ragione dell'assenza di istanze di prova costituenda, la causa è stata discussa e, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo della presente sentenza, depositata telematicamente in uno con il verbale di udienza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome solo in parte fondata, va di conseguenza accolta per quanto di ragione. L'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. vieta in via generale l'abbandono ed il CP_2 deposito incontrollato di rifiuti, e la relativa condotta è sanzionata dall'art. 255 del medesimo d.lgs.
Nel caso di specie, il conferimento irregolare – ossia al suolo e non anche nell'apposito cassonetto – dei rifiuti è stato ammesso dallo stesso trasgressore, che, a scusante, ha dedotto – dapprima in sede di scritti difensivi ed audizione, e poi nella odierna sede giudiziaria – di essere stato impossibilitato al rispetto della disposizione di legge dal fatto che i cassonetti di raccolta
2 erano stracolmi di rifiuti, evenienza che sarebbe avvalorata anche dai rilievi fotografici in base ai quali accertata l'infrazione. La circostanza, lungi dal costituire scriminante della condotta contravvenzionale, implica invece asseverazione della stessa, anche sotto il profilo soggettivo. Ed infatti, l'impossibilità sottende una situazione non altrimenti vincibile dal trasgressore, mentre invece il , nel caso di specie, pur constatando lo stato dei cassonetti, Pt_1 avrebbe potuto evitare la commissione della contravvenzione semplicemente evitando il conferimento irregolare;
non averlo fatto, implica rappresentazione e volizione della condotta illecita, come tale connotata dall'elemento soggettivo del dolo, atteso che, pur avendo constatato che non era possibile conferire regolarmente i rifiuti, il trasgressore ha per questo medesimo motivo – quindi consapevolmente – proceduto comunque all'abbandono. Il rispetto delle norme imponeva invece semplicemente di omettere il conferimento, siccome non possibile negli appositi cassonetti, senza compierlo scientemente in modo irregolare, potendo il comodamente liberarsi dei rifiuti in altro modo. Pt_1
Invece, in relazione all'ulteriore motivo di opposizione, va rilevato che l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative di competenza Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 17 RG del 07.07.2023, quindi in epoca successiva alla commissione della sanzione, risalente al 2020, riguarda tuttavia i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, emanazione che, invece, è pacificamente successiva alla sua vigenza. Quel regolamento, guardando alla emissione dell'ordinanza ingiunzione, e non anche alla commissione dell'illecito amministrativo, va quindi disapplicato, siccome in contrasto con il principio generale tempus regit actum, che vuole che la determinazione della sanzione sia ancorata al tempus commissi delicti, regola che sovrintende alla disciplina degli illeciti amministrativi, species del più ampio genus di quelli penali.
Spese e competenze di lite compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nel procedimento indicato in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, riduce la Parte_1 sanzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, prot. n. 37305 del 16.07.2024 – Provincia di Cosenza – Settore Ambiente – Gestione dei Rifiuti, Energia, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente, all'importo di € 600,00, oltre spese, ma senza l'illegittima maggiorazione applicata;
- compensa integralmente spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 3 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza, e successivamente depositato telematicamente in uno con il relativo verbale.
Il cancelliere
Francesco Raffaele Costabile
3 4
Causa iscritta al n. 2688/2024 R.G.A.C.
Sono presenti: l'avv. Maurizio Feraudo per l'opponente, il quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così formulate nell'atto introduttivo del giudizio: “si chiede che l'adìto Giudice voglia, in accoglimento del presente ricorso, annullare e/o dichiarare priva di efficacia l'ordinanza ingiunzione impugnata per non aver il ricorrente violato le norme contestate, con condanna della Pubblica Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di causa;
in ogni caso, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato nella parte in cui la sanzione amministrativa viene aggravata di un onere (aumento percentuale del 20%) introdotto con un regolamento approvato in epoca successiva della presunta violazione;
condannare la Controparte_1 al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; in subordine, chiede la compensazione delle spese di lite, in ragione della illegittima applicazione della maggiorazione del 20%; l'avv. Elena Massaro per la Provincia opposta, la quale insiste per l'accoglimento delle conclusioni così rassegnate in comparsa di costituzione e risposta: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: nel merito, rigettare l'opposizione poiché infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'ordinanza di ingiunzione prot. 37/305 del 16.07.2024 emessa dalla , e notificata in data Controparte_1
29.07.2024 con racc. A/R, per l'importo complessivo di € 731,30; con vittoria di spese e competenze, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici”;
il giudice
dato atto, invita le parti alla discussione dell'opposizione, e, all'esito, dà lettura della seguente sentenza, allegata al presente verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e depositata telematicamente in uno con il medesimo.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 2688 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Feraudo, presso il cui studio, in Acri Parte_1
(CS), via Pastrengo n. 130, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
1 opponente
contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elena Massaro dell'Avvocatura Provinciale, presso la quale, in piazza XV Marzo n. 5, è altresì elettivamente domiciliata presso, giusta procura in CP_1 atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione prot. n. 37305 del 16.07.2024 –
Provincia di Cosenza – Settore Ambiente – Gestione dei Rifiuti, Energia, Tutela e valorizzazione dell'ambiente;
conclusioni delle parti: come sopra.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, Pt_1 impugnava l'ordinanza ingiunzione in oggetto, notificatagli il 29.07.2024, emessa in
[...] seguito al verbale n. 25/2020 del Comando Stazione Carabinieri Forestali Parco Cava di Melis, notificato il 10.11.2020, di contestazione dell'abbandono irregolare di rifiuti in loc. Varrise del Comune di Acri, in data 24.09.2020, in violazione degli artt. 192, comma 1, e 255, comma 1, d. lgs. n. 152/2006, deducendo, per un verso, di non aver potuto conferire i rifiuti nel relativo cassonetto, siccome stracolmo, così difettando l'elemento soggettivo della contravvenzione, e contestando nondimeno, sotto diverso profilo, l'illegittima applicazione della maggiorazione del 20%, derivante da regolamento approvato in epoca successiva alla commissione dell'illecito; rassegnava quindi le conclusioni ritrascritte in epigrafe.
Costituitasi in giudizio, la evidenziava, per un verso, che la condotta, ammessa CP_1 dal trasgressore, e comunque attestata nel verbale dagli agenti accertatori con fidefacenza fino a querela di falso, corrispondeva nondimeno alla fattispecie contravvenzionale, mentre, sotto diverso profilo, la maggiorazione era stata applicata in base al regolamento vigente al momento della emissione dell'ordinanza ingiunzione, invocando quindi il rigetto dell'opposizione, giusta conclusioni riportate in epigrafe. Respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, alla odierna udienza, in ragione dell'assenza di istanze di prova costituenda, la causa è stata discussa e, quindi, decisa mediante lettura del dispositivo della presente sentenza, depositata telematicamente in uno con il verbale di udienza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome solo in parte fondata, va di conseguenza accolta per quanto di ragione. L'art. 192 d.lgs. n. 152/2006 (c.d. vieta in via generale l'abbandono ed il CP_2 deposito incontrollato di rifiuti, e la relativa condotta è sanzionata dall'art. 255 del medesimo d.lgs.
Nel caso di specie, il conferimento irregolare – ossia al suolo e non anche nell'apposito cassonetto – dei rifiuti è stato ammesso dallo stesso trasgressore, che, a scusante, ha dedotto – dapprima in sede di scritti difensivi ed audizione, e poi nella odierna sede giudiziaria – di essere stato impossibilitato al rispetto della disposizione di legge dal fatto che i cassonetti di raccolta
2 erano stracolmi di rifiuti, evenienza che sarebbe avvalorata anche dai rilievi fotografici in base ai quali accertata l'infrazione. La circostanza, lungi dal costituire scriminante della condotta contravvenzionale, implica invece asseverazione della stessa, anche sotto il profilo soggettivo. Ed infatti, l'impossibilità sottende una situazione non altrimenti vincibile dal trasgressore, mentre invece il , nel caso di specie, pur constatando lo stato dei cassonetti, Pt_1 avrebbe potuto evitare la commissione della contravvenzione semplicemente evitando il conferimento irregolare;
non averlo fatto, implica rappresentazione e volizione della condotta illecita, come tale connotata dall'elemento soggettivo del dolo, atteso che, pur avendo constatato che non era possibile conferire regolarmente i rifiuti, il trasgressore ha per questo medesimo motivo – quindi consapevolmente – proceduto comunque all'abbandono. Il rispetto delle norme imponeva invece semplicemente di omettere il conferimento, siccome non possibile negli appositi cassonetti, senza compierlo scientemente in modo irregolare, potendo il comodamente liberarsi dei rifiuti in altro modo. Pt_1
Invece, in relazione all'ulteriore motivo di opposizione, va rilevato che l'art. 5 del Regolamento per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative di competenza Provinciale, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 17 RG del 07.07.2023, quindi in epoca successiva alla commissione della sanzione, risalente al 2020, riguarda tuttavia i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative in sede di emanazione dell'ordinanza ingiunzione, emanazione che, invece, è pacificamente successiva alla sua vigenza. Quel regolamento, guardando alla emissione dell'ordinanza ingiunzione, e non anche alla commissione dell'illecito amministrativo, va quindi disapplicato, siccome in contrasto con il principio generale tempus regit actum, che vuole che la determinazione della sanzione sia ancorata al tempus commissi delicti, regola che sovrintende alla disciplina degli illeciti amministrativi, species del più ampio genus di quelli penali.
Spese e competenze di lite compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, nel procedimento indicato in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per l'effetto, riduce la Parte_1 sanzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, prot. n. 37305 del 16.07.2024 – Provincia di Cosenza – Settore Ambiente – Gestione dei Rifiuti, Energia, Tutela e valorizzazione dell'Ambiente, all'importo di € 600,00, oltre spese, ma senza l'illegittima maggiorazione applicata;
- compensa integralmente spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza all'udienza del 3 giugno 2025
Il giudice
Gino Bloise
Provvedimento letto in udienza, e successivamente depositato telematicamente in uno con il relativo verbale.
Il cancelliere
Francesco Raffaele Costabile
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