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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/04/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9400/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9400/2022 promossa da:
, (C.F. , domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIACOMO FRANCESCO MARIA CASCIO e dall'avv. GIUSEPPE RUGGIERI giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO C.F._2
VASTA giusta procura in atti.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'opposizione è fondata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Con decreto ingiuntivo n. 2566/2022, emesso dal Tribunale di Catania –Quinta Sezione Civile,
il 30.05.2022, notificato il 10.06.2022, è stato ingiunto all'Istituto Controparte_3
(in breve , di pagare, in favore di e , la somma di €.
[...] Pt_1 CP_1 Controparte_2
44.445,50 quale sorte capitale, oltre spese ed accessori. Come si evince dal relativo ricorso, il provvedimento monitorio è stato concesso alla luce dell'ordinanza, rimasta inattuata, resa dal Tribunale
di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, nel procedimento n. 1002/2008, all'esito del quale è stato ordinato allo di eseguire a sua cura e spese gli interventi descritti nella predetta ordinanza al fine Pt_1
di eliminare le cause degli ammaloramenti denunciati in ricorso ex art. 1172 C.C.
Con atto di citazione notificato il 5.7.2022, lo ha proposto opposizione avverso al decreto Pt_1
ingiuntivo, rilevando principalmente che gli odierni opposti, in virtù dell'ordinanza R.G. n. 1002/08 del
18/12/2009, avrebbero dovuto eseguire i lavori ivi indicati a proprie cure e spese e solo successivamente ripetere le somme pagate in danno all' . Parte_1
Orbene, va osservato che, trattandosi di decreto ingiuntivo concesso sulla base di un titolo giudiziale, non sindacabile in questa sede, il credito vantato dovrebbe trovare pieno titolo o quantomeno essere la naturale conseguenza di quanto statuito nel provvedimento invocato.
Nel caso di specie, con l'ordinanza R.G. n. 1002/08 del 18/12/2009, il giudice del cautelare,
pagina 2 di 5 dopo aver accolto l'azione di danno temuto proposta dagli odierni opposti, ha previsto, quale modalità
di attuazione coattiva subordinata all'adempimento spontaneo da parte dell'odierno opponente, che i ricorrenti provvedessero “a proprie cure e spese, sotto la direzione del ctu nominato, con diritto di ripetere le spese nei confronti del resistente”. E' stata quindi prevista l'esecuzione di opere in danno dell'obbligato inadempiente, con onere di effettiva anticipazione da parte dell'interessato e successiva restituzione della somma concretamente versata, anche perché nella fase di cognizione del provvedimento cautelare il costo dei lavori viene solo preventivato, mentre l'esborso effettivo può
anche essere differente, in relazione a quanto può emergere in fase di attuazione. Nulla osta, per altro verso, all'esborso parziale e all'ottenimento di un provvedimento parziale a tutela del credito,
analogamente a quanto avviene nel processo di esecuzione ex art. 614 c.p.c. Avverso il decreto può
però essere proposta opposizione ex art. 645 ss., onde far valere doglianze afferenti non solo la congruità delle spese sostenute ma anche, appunto, l'effettiva anticipazione delle stesse. L'inerzia ingiustificata della parte obbligata, insieme all'interesse della parte interessata ad ottenere una liquidità,
ricorrendone i presupposti possono peraltro oggi rilevare ex art. 614 bis c.p.c.
Appare allora di rilievo dirimente evidenziare che non vi sia prova del relativo esborso, avendo parte opposta solo affermato inizialmente di avere effettuato pagamenti parziali e, da ultimo e solo in comparsa conclusionale, di avere assunto obblighi di pagamento in tal senso.
Non soccorre inoltre, sempre per contrarietà al titolo azionato, nemmeno l'applicazione analogica della disciplina del regresso, che pure, ove venga esercitato in giudizio, non deve necessariamente sussistere alla data della domanda, ma può anche verificarsi nel corso del giudizio (cfr.
Cass. 741/68; 2540/1975; 1253/80; 5874/1999; 2469/2003). Ciò perchè la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il pagamento sia solo una semplice condizione dell'azione di regresso e che, pertanto, può
pagina 3 di 5 anche sopraggiungere nel corso del procedimento. Il pagamento deve però ovviamente intervenire quantomeno prima che venga emessa la decisione. Nella fattispecie invece, parte opposta nulla ha comprovato.
Non rileva, infine, il principio del regresso anticipato, elaborato dalla giurisprudenza per ragioni di economia processuale estranee al presente giudizio. In proposito la Suprema Corte si è infatti limitata a chiarire, con orientamento del tutto condivisibile, che non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile però solo dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori (cfr. Cass. 13087/2010). La
Cassazione, in sintesi, ha evidenziato che per economia processuale il condebitore solidale non deve attendere di essere eventualmente condannato in via esclusiva e di pagare l'intero per poi chiedere di accertare i presupposti e la misura della propria azione di regresso in un futuro giudizio.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, ad avviso di questo Giudice
sussistono valide ragioni per disporne la compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., tenuto conto che a fronte della portata letterale del titolo, che non si ritiene di poter superare,
sussiste una chiara esigenza di tutela della proprietà e della incolumità delle persone, oggetto di un provvedimento cautelare nel 2009 rimasto comunque non attuato o non completamente attuato.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 9400/2022;
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dall' Parte_2
, revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 2566/2022, emesso dal Tribunale di Catania
[...]
pagina 4 di 5 –Quinta Sezione Civile, il 30.05.2022, notificato il 10.06.2022;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 1 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 9400/2022 promossa da:
, (C.F. , domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
GIACOMO FRANCESCO MARIA CASCIO e dall'avv. GIUSEPPE RUGGIERI giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), e (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), domiciliati come in atti;
rappresentati e difesi dall'avv. FRANCESCO C.F._2
VASTA giusta procura in atti.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 5 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
L'opposizione è fondata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Con decreto ingiuntivo n. 2566/2022, emesso dal Tribunale di Catania –Quinta Sezione Civile,
il 30.05.2022, notificato il 10.06.2022, è stato ingiunto all'Istituto Controparte_3
(in breve , di pagare, in favore di e , la somma di €.
[...] Pt_1 CP_1 Controparte_2
44.445,50 quale sorte capitale, oltre spese ed accessori. Come si evince dal relativo ricorso, il provvedimento monitorio è stato concesso alla luce dell'ordinanza, rimasta inattuata, resa dal Tribunale
di Catania, Sezione Distaccata di Giarre, nel procedimento n. 1002/2008, all'esito del quale è stato ordinato allo di eseguire a sua cura e spese gli interventi descritti nella predetta ordinanza al fine Pt_1
di eliminare le cause degli ammaloramenti denunciati in ricorso ex art. 1172 C.C.
Con atto di citazione notificato il 5.7.2022, lo ha proposto opposizione avverso al decreto Pt_1
ingiuntivo, rilevando principalmente che gli odierni opposti, in virtù dell'ordinanza R.G. n. 1002/08 del
18/12/2009, avrebbero dovuto eseguire i lavori ivi indicati a proprie cure e spese e solo successivamente ripetere le somme pagate in danno all' . Parte_1
Orbene, va osservato che, trattandosi di decreto ingiuntivo concesso sulla base di un titolo giudiziale, non sindacabile in questa sede, il credito vantato dovrebbe trovare pieno titolo o quantomeno essere la naturale conseguenza di quanto statuito nel provvedimento invocato.
Nel caso di specie, con l'ordinanza R.G. n. 1002/08 del 18/12/2009, il giudice del cautelare,
pagina 2 di 5 dopo aver accolto l'azione di danno temuto proposta dagli odierni opposti, ha previsto, quale modalità
di attuazione coattiva subordinata all'adempimento spontaneo da parte dell'odierno opponente, che i ricorrenti provvedessero “a proprie cure e spese, sotto la direzione del ctu nominato, con diritto di ripetere le spese nei confronti del resistente”. E' stata quindi prevista l'esecuzione di opere in danno dell'obbligato inadempiente, con onere di effettiva anticipazione da parte dell'interessato e successiva restituzione della somma concretamente versata, anche perché nella fase di cognizione del provvedimento cautelare il costo dei lavori viene solo preventivato, mentre l'esborso effettivo può
anche essere differente, in relazione a quanto può emergere in fase di attuazione. Nulla osta, per altro verso, all'esborso parziale e all'ottenimento di un provvedimento parziale a tutela del credito,
analogamente a quanto avviene nel processo di esecuzione ex art. 614 c.p.c. Avverso il decreto può
però essere proposta opposizione ex art. 645 ss., onde far valere doglianze afferenti non solo la congruità delle spese sostenute ma anche, appunto, l'effettiva anticipazione delle stesse. L'inerzia ingiustificata della parte obbligata, insieme all'interesse della parte interessata ad ottenere una liquidità,
ricorrendone i presupposti possono peraltro oggi rilevare ex art. 614 bis c.p.c.
Appare allora di rilievo dirimente evidenziare che non vi sia prova del relativo esborso, avendo parte opposta solo affermato inizialmente di avere effettuato pagamenti parziali e, da ultimo e solo in comparsa conclusionale, di avere assunto obblighi di pagamento in tal senso.
Non soccorre inoltre, sempre per contrarietà al titolo azionato, nemmeno l'applicazione analogica della disciplina del regresso, che pure, ove venga esercitato in giudizio, non deve necessariamente sussistere alla data della domanda, ma può anche verificarsi nel corso del giudizio (cfr.
Cass. 741/68; 2540/1975; 1253/80; 5874/1999; 2469/2003). Ciò perchè la giurisprudenza maggioritaria ritiene che il pagamento sia solo una semplice condizione dell'azione di regresso e che, pertanto, può
pagina 3 di 5 anche sopraggiungere nel corso del procedimento. Il pagamento deve però ovviamente intervenire quantomeno prima che venga emessa la decisione. Nella fattispecie invece, parte opposta nulla ha comprovato.
Non rileva, infine, il principio del regresso anticipato, elaborato dalla giurisprudenza per ragioni di economia processuale estranee al presente giudizio. In proposito la Suprema Corte si è infatti limitata a chiarire, con orientamento del tutto condivisibile, che non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile però solo dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori (cfr. Cass. 13087/2010). La
Cassazione, in sintesi, ha evidenziato che per economia processuale il condebitore solidale non deve attendere di essere eventualmente condannato in via esclusiva e di pagare l'intero per poi chiedere di accertare i presupposti e la misura della propria azione di regresso in un futuro giudizio.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese del giudizio, ad avviso di questo Giudice
sussistono valide ragioni per disporne la compensazione tra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., tenuto conto che a fronte della portata letterale del titolo, che non si ritiene di poter superare,
sussiste una chiara esigenza di tutela della proprietà e della incolumità delle persone, oggetto di un provvedimento cautelare nel 2009 rimasto comunque non attuato o non completamente attuato.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 9400/2022;
1) in accoglimento dell'opposizione proposta dall' Parte_2
, revoca il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 2566/2022, emesso dal Tribunale di Catania
[...]
pagina 4 di 5 –Quinta Sezione Civile, il 30.05.2022, notificato il 10.06.2022;
2) compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Così deciso in Catania, il 1 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5