Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Bolzano, sentenza 06/05/2026, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Bolzano |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sentenza 22/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
composta dai magistrati:
EN MARINARO Presidente Francesco TARGIA Consigliere AN ZANELLA Referendario-relatore nel giudizio iscritto al n. 2620 del registro di segreteria sul conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie della COMUNITA’ COMPRENSORIALE VALLE ISARCO, per l’esercizio finanziario 2023, reso dal presidente della Comunità comprensoriale, signor WALTER BAUMGARTNER;
VISTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 5 marzo 2026, con l’assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, il relatore, referendario AN LA, e il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marzia Sulzer;
F A T T O e D I R I T T O
1. Con relazione n. 03/2026 il magistrato designato all’esame del conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie della Comunità Comprensoriale Valle Isarco reso, per l’esercizio finanziario 2023, dal presidente della Comunità comprensoriale, signor Walter Baumgartner e iscritto al n. 2620 del registro di segreteria, ha rimesso al Collegio, ai sensi degli artt. 145 e 147, del c. g. c., l’esame dello stesso.
Al riguardo, ha rilevato che il conto non può essere considerato regolare in quanto l’esposizione del valore delle partecipazioni societarie non corrisponde al valore effettivo ed attualizzato delle stesse, in applicazione del metodo commisurato del patrimonio netto o, in alternativa, del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.
In relazione a quanto sopra, ha evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che l’esame del conto non è limitato al titolo originario nella sua materialità, ma “deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o i dividendi distribuiti” (Cass. Sez. Unite, ord. n. 7390 del 2007).
Ha chiarito, poi, che, secondo ormai pacifica giurisprudenza, anche di questa Sezione, nel determinare il valore delle azioni all’inizio e alla fine dell’anno di riferimento bisogna adottare il criterio del “patrimonio netto”, in quanto consente un’esposizione contabile più veritiera e trasparente (Sez. Bolzano, sent. n. 72/2025).
Ha dato atto del fatto che l’Amministrazione ha provveduto a depositare un nuovo conto giudiziale relativo alla medesima gestione, precisando, tuttavia, che il conto depositato successivamente presenta dei profili di irregolarità.
Nello specifico, mancata approvazione da parte della Giunta comprensoriale, omessa stesura della relazione annuale del consegnatario relativa alle variazioni delle partecipazioni azionaria, erronea compilazione dei conti sul modello 16 anziché sul modello 22 di cui al d.P.R. n. 194/1996, omessa esposizione dei motivi della variazione in diminuzione del valore della partecipazione nella società Mattatoio Valle Isarco s.r.l.
2. La Procura regionale, in sede di conclusioni, condividendo le argomentazioni svolte dal Giudice istruttore, ha chiesto la dichiarazione dell’irregolarità del conto in esame.
Ha precisato che è necessario depositare anche la relazione prevista dall’art. 139, comma secondo, c.g.c.; che il principio contabile 4/3, al paragrafo 6.1.3. disciplina sia le partecipazioni azionarie sia quelle non azionarie e che il valore delle partecipazioni avrebbe dovuto essere indicato secondo il criterio patrimoniale o, in via subordinata, secondo il metodo recentemente adottato dalla Sezione giurisdizionale di Bolzano per le partecipazioni inferiori al 20% (sentenze n. 72, 73, 74 del 25/09/2025 e n. 84, 85 del 13/10/2025).
3. L’agente contabile, presidente della Comunità Comprensoriale Valle Isarco, ha depositato una memoria dove, con precipuo riferimento alle sole irregolarità relative al nuovo conto rettificato depositato in giudizio, ha precisato che: i) il nuovo conto giudiziale è stato nuovamente parificato con decisione n. 241/2025 del responsabile del servizio finanziario e che non si è ritenuto che fosse necessaria una ulteriore approvazione da parte della Giunta comprensoriale; ii) in effetti non è stata stesa la relazione annuale; iii) con riferimento alla variazione in diminuzione del valore della partecipazione nella società Mattatoio Valle Isarco s.r.l., essa è dovuta al fatto che il bilancio d’esercizio della società al 31.12.2023 evidenzia una perdita d’esercizio pari a 6.135,00 euro; iv) il contenuto del modello 22 di cui al d.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996 è identico a quello del modello 16 approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 1 del 24 gennaio 2000.
4. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi, sulla regolarità di un conto giudiziale relativo alle partecipazioni societarie che espone i dati secondo il criterio del valore nominale e non secondo il criterio del patrimonio netto.
Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’Ente alle riunioni delle società ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (Sez. giur. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; Sez. giur Veneto, n. 99 del 2019). Conseguentemente, il conto dovrà contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione del motivo delle variazioni (Sez. giur. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017), ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società stesse e le modalità di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle azioni o partecipazioni pubbliche (Sez. giur. Veneto, n. 99 del 2019, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; Sez. giur. Molise, n. 64 del 2017).
In coerenza con quanto sopra esposto, dando continuità all’orientamento di questa Sezione (sent. n. 72/2025), il conto giudiziale dovrà « riportare tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune (essendo irrilevante l’intitolazione del modello 22 del dPR n. 194 del 1996, ove si fa riferimento al consegnatario di azioni), essere corredato da una dettagliata relazione sulla gestione, che consenta di avere contezza anche delle direttive impartite nei confronti della società e dei soggetti delegati a rappresentare l’Ente nell’assemblea degli azionisti e esporre i valori aggiornati delle azioni e delle partecipazioni, determinato, per le società controllate o partecipate, secondo il metodo del patrimonio netto, al fine di consentire un’esposizione contabile la più veritiera e trasparente possibile (Corte conti, sez. giur. Piemonte, sent. nn. 97 e 98 del 2024). Nell’ipotesi, invece, in cui la partecipazione sia inferiore al 20 per cento, invece, come correttamente evidenziato dall’Ente sarà sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell’esercizio, si ritengano durevoli.».
5. Fermo quanto sopra, la Sezione, pur prendendo favorevolmente atto della circostanza che l’Amministrazione si è immediatamente attivata per sanare le criticità riscontrate, deve evidenziare che oggetto del presente giudizio è il conto in epigrafe indicato e che alcuna rilevanza può avere nel presente giudizio un diverso conto presentato successivamente (sez. di Bolzano, n. 110/2025; Id., n. 125/2025; sez. Emilia-Romagna, n. 102/2024).
5.1. Ad ogni buon conto, in un’ottica funzionale, giova sin d’ora precisare che tutti i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale dell’amministrazione per garantire l’integrità e la coerenza della ricostruzione contabile e devono essere approvati dall’organo competente (art. 2 del regolamento sulla contabilità della Comunità Comprensoriale Valle Isarco).
La predetta approvazione dovrà naturalmente essere successiva alla sottoscrizione del conto da parte dell’agente contabile e alla parificazione.
Con riferimento poi al modello da utilizzare, si evidenzia, da un punto di vista strettamente giuridico-formale, che l’art. 19, comma secondo, l.r. n. 10 del 23 ottobre 1998 prevede(va) che il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, approva(va) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili (lett. h).
In ragione della predetta previsione, ribadita dall’art. 48 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 28 maggio 1999, è stato adottato il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1 del 24 gennaio 2000 che all’art. 1 così dispone: «Sono approvati i seguenti modelli e schemi contabili, allegati al presente decreto e facenti parte integrante dello stesso: (…) r) il modello n. 16, relativo al conto della gestione dell'agente contabile consegnatario di azioni dei comuni, degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 DPR 22 marzo 1974 n. 279 e delle unioni di comuni;».
Ebbene, l’art. 337 della l.r. n. 2 del 3 maggio 2018 (Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) ha disposto espressamente l’abrogazione dell’art. 19, comma 2, l.r. n. 10/1998, travolgendo, quindi, l’addentellato normativo su cui poggiavano i predetti decreti del Presidente della Giunta regionale.
Fermo quanto sopra, adottando un approccio più sostanzialistico, occorre, tuttavia, rilevare che i due modelli, a prescindere dal numero ad essi attribuito (16 o 22), hanno il medesimo contenuto, con l’unica precisazione che il modello 16 è bilingue.
Proprio in ragione della peculiarità del territorio di competenza, ove la lingua tedesca è parificata a quella italiana (d.P.R. n. 574/1988), questa Sezione ritiene che, ferma la necessaria corretta rappresentazione del valore delle partecipazioni (v. supra), le Amministrazioni e gli agenti contabili interessati possano usare, nella compilazione del modulo, la lingua che preferiscono.
Il conto giudiziale dovrà poi essere depositato unitamente alla relazione degli organi di controllo interno in ottemperanza al disposto dell’art. 139, secondo comma, c.g.c..
Da ultimo, si richiama l’attenzione allo scrupoloso monitoraggio delle quote di partecipazione, il cui esito dovrà risultare dalla relazione annuale del consegnatario relativa alle variazioni delle partecipazioni azionarie.
6. In conclusione, il Collegio ritiene di dover dichiarare irregolare, senza addebito, il conto dell’agente contabile in qualità di consegnatario delle partecipazioni societarie della Comunità Comprensoriale Valle Isarco reso, per l’esercizio 2023, dal presidente della Comunità comprensoriale, signor Walter Baumgartner.
7. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, dichiara irregolare, senza addebito, il conto giudiziale in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 marzo 2026.
L’estensore Il presidente
AN LA EN IN
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Pubblicata mediante deposito in segreteria il giorno 06/05/2026